TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/11/2024, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza dell'11.11.2024, ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Stefania Lorini ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della in servizio, Parte_2
presso il Presidio Ospedaliero di dove svolge le CP_2
mansioni di collaboratore professionale sanitario con livello D, volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro € 3.804,66 rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999 e del successivo art 29 comma 6 del ccnl comparto sanità 2016- 2018.
La si è costituita resistendo alla domanda, Controparte_1
chiedendone il rigetto con varie argomentazioni in fatto ed in diritto. All'odierna udienza dell'11.11.2024 entrambi i difensori delle parti costituite chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento dell'emolumento in contestazione, quindi il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e della motivazione.
In ragione dell'intervenuto pagamento dell'emolumento in contestazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo .
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_3
complessivi euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al
15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, lì 11.11.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo all'esito dell'udienza dell'11.11.2024, ai sensi dell'art 429 comma 1 cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 694 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Parte_1
Stefania Lorini ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura interna resistente conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la domanda del ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della in servizio, Parte_2
presso il Presidio Ospedaliero di dove svolge le CP_2
mansioni di collaboratore professionale sanitario con livello D, volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione datrice di lavoro al pagamento delle somma di euro € 3.804,66 rivendicata a titolo di lavoro straordinario ex art 9 del ccnl comparto sanità del 7.7.1999 e del successivo art 29 comma 6 del ccnl comparto sanità 2016- 2018.
La si è costituita resistendo alla domanda, Controparte_1
chiedendone il rigetto con varie argomentazioni in fatto ed in diritto. All'odierna udienza dell'11.11.2024 entrambi i difensori delle parti costituite chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuto pagamento dell'emolumento in contestazione, quindi il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e della motivazione.
In ragione dell'intervenuto pagamento dell'emolumento in contestazione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per un fatto sopravvenuto l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale, liquidate come da dispositivo .
P. Q. M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l al pagamento delle spese di lite liquidate in CP_3
complessivi euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario al
15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Torre Annunziata, lì 11.11.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo