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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Paola CARETTA Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico LOSAVIO ed Emanuela CP_1
SPAGNOLO
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni comuni delle parti: Chiedono che il Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle seguenti condizioni:
a) , con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, contribuirà al CP_1
mantenimento del figlio maggiorenne , convivente con il padre, con la somma Per_1
di euro 200, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 10 di ogni mese e si farà carico al 50% delle spese Parte_1
straordinarie relative al figlio, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza;
b)le parti concordano sin d'ora che, a partire dal mese di Maggio 2027, cesserà
l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento ordinario e CP_1
straordinario del figlio nei termini di cui al punto a). Per_1
Nel caso in cui dovesse reperire, prima del Maggio 2027, un'occupazione che Per_1
gli consenta di guadagnare almeno 1.000 euro netti al mese, l'obbligo di cui al punto a)cesserà immediatamente;
c)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.2.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Piovene Rocchette il 5.3.1994; che il matrimonio CP_1
era entrato in irreversibile crisi e che con decreto in data 23.5.2018 il Tribunale di
Vicenza aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che fosse
2 dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 16.4.2025 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 16.5.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e dichiaravano di aver raggiunto un accordo su tutte le questioni tra loro controverse;
precisavano quindi conformi conclusioni sulle quali esprimeva il proprio parere il Pubblico Ministero.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente
del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 23.5.2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è
protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 - nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne convivente con il padre, vertendosi in Per_1
materia di diritti disponibili;
-le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in Piovene Rocchette il 5.3.1994 alle condizioni riportate in
[...] CP_1
epigrafe;
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.7, parte II, serie A, anno 1994;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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