TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/04/2026, n. 7030
TAR
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 2 febbraio 2026
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea interpretazione del requisito della residenza legale

    La legge anagrafica e la normativa correlata ammettono l'iscrizione anagrafica di stranieri senza fissa dimora tramite indirizzi virtuali o fittizi. Tale iscrizione, sebbene formalmente diversa da una residenza reale, soddisfa il requisito di "legalità" della residenza ai fini della cittadinanza, purché sussistano gli accertamenti necessari sull'effettiva sussistenza del domicilio e l'obbligo di reperibilità. L'amministrazione deve verificare caso per caso l'uso dello strumento della residenza fittizia.

  • Accolto
    Equiparazione della residenza virtuale alla residenza reale ai fini dei diritti fondamentali

    La residenza legale ai fini della cittadinanza coincide con la residenza anagrafica, la quale, secondo la normativa e la circolare del Ministero dell'Interno, può essere soddisfatta anche tramite un indirizzo fittizio per gli stranieri senza fissa dimora che abbiano stabilito il proprio domicilio nel Comune. Tale iscrizione garantisce l'esercizio dei diritti fondamentali e il controllo del territorio.

  • Accolto
    Mancanza di valutazione concreta dell'integrazione

    La Prefettura ha basato il diniego sulla residenza fittizia senza una valutazione caso per caso dell'effettiva integrazione, come richiesto dalla giurisprudenza. L'iscrizione anagrafica, anche se tramite indirizzo fittizio, deve essere valutata nel suo complesso, considerando gli accertamenti sul domicilio e l'obbligo di reperibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 20/04/2026, n. 7030
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7030
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo