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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/07/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3921/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3921/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancuso
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessia Manno
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo condotto nel procedimento n. 3170/2022 è risultata affetta da:
“Depressione maggiore ricorrente con riacutizzazioni psicotiche;
Endometriosi controllata farmacologicamente;
Diabete mellito tipo 2; Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico;
Dislipidemia in trattamento” e riconosciuta pagina 1 di 6 invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L.
118/1971 a decorrere dalla revoca (26.05.2022).
2. Accerta e dichiara che è attualmente affetta dalle patologie di Parte_1 cui in motivazione e che, per l'effetto, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 nonché ha diritto ad essere riconosciuta portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/1992, con decorrenza dal mese di luglio 2024.
3. Rigetta la domanda di pagamento.
4. Compensa di 2/3 le spese processuali (incluse quelle del procedimento di PO) e condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente il residuo CP_1 liquidato in complessivi € 750,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di PO n. 3170/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 20.07.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/1980, nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Riferisce che, già riconosciuta invalida al 100% nonché portatrice di handicap grave, all'esito delle visite di revisione del 26.05.2022 le
CMC dell' le riducevano la percentuale di invalidità al 75% e l'handicap da grave a CP_1 lieve. Presentava, quindi, ricorso di PO, iscritto al n. 3170/2022 RGAL, al cui esito il
CTU nominato dal Tribunale di Velletri la riconosceva invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 118/1971 ma senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di handicap lieve, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Contestava, quindi, parzialmente le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine pagina 2 di 6 ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
PO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso Decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a beneficiare dalla pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971, per cui l'esito (in parte) favorevole per la ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di PO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di PO n. 3170/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale, o meglio con integrazione della stessa, in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla Parte_1 documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità
-in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'PO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui pagina 3 di 6 era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di PO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio Dr. previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti in particolare quella sopravvenuta alla fase dell'PO, e sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di: “1)
Depressione maggiore ricorrente con riacutizzazioni psicotiche con ritiro sociale 2)
Disturbo del comportamento alimentare, in atto anoressia nervosa 3) Disturbo borderline di personalità 4) Endometriosi controllata farmacologicamente 5) Diabete mellito tipo 2
6) Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico 7) Dislipidemia in trattamento”.
Premette che le condizioni sanitarie psico-fisiche per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento si individuano, oltre alla totale inabilità, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età in maniera autonoma con conseguente necessità di assistenza continuativa. Diversamente, è persona handicappata grave colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Ciò posto evidenzia che la ricorrente è attualmente affetta da: depressione maggiore ricorrente con attacchi psicotici, patologia che implica significativi cambiamenti nelle abitudini della persona, in particolare: un persistente umore triste o irritabile;
variazioni nelle abitudini del dormire dell'appetito e del movimento;
difficoltà nel pensare, della concentrazione e della memoria;
bulimia nervosa, disturbo dell'alimentazione caratterizzato da abbuffate frequenti seguite da episodi di vomito autoindotto;
disturbo borderline di personalità, caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità e di ipersensibilità nei rapporti interpersonali;
endometriosi profonda controllata farmacologicamente, malattia cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell'utero, cioè l' endometrio;
diabete mellito tipo 2
, ossia incapacità da parte dell'organismo di utilizzare tutta la quantità di glucosio assimilabile attraverso la mucosa intestinale;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, aumento anormale della pressione con la quale il sangue scorre nei vasi arteriosi;
dislipidemia in trattamento, condizione clinica caratterizzata da un incremento dei grassi circolanti nel sangue modificabile e controllabile con dieta e terapia.
Si tratta, quindi, di un quadro pluri-patologico che costituisce apprezzabile aggravamento delle condizioni cliniche generali della ricorrente soprattutto con riferimento al quadro pagina 4 di 6 psichico che, in base all'anamnesi, a quanto direttamente riscontrato nel corso della visita medico-legale, e in virtù della documentazione sanitaria sopravvenuta, appare nettamente peggiorato. Riferisce, inoltre, che è verosimile ritenere che sia presente anche una sindrome psichico organica, su base vascolare, che negli ultimi tempi ha comportato una sintomatologia psichica gravemente invalidante con grave compromissione della capacità di relazioni interpersonali, ritiro sociale, frequenti perdite di controllo per reazioni nervose di rabbia immotivata, per le quali a suo giudizio è necessaria la presenza e il sostegno di terzi, pressoché di tipo continuativo. Ed infatti l'irritabilità, da considerare come irascibilità e discontrollo degli impulsi e dispercezioni della realtà, con frequenti scompensi, è evidente segno della non risposta alle terapie in atto. Tale aspetto determina un quadro di dipendenza totale con necessità di assistenza continuativa. Conclude, quindi, che in conseguenza del quadro patologico che ha gravemente compromesso l'autonomia e l'autosufficienza della Sig.ra Parte_1
, la stessa, allo stato attuale, oltre ad essere invalida al 100%, presenta i
[...] requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Inoltre, per le stesse ragioni, la ricorrente si trova in una condizione di svantaggio sociale e di emarginazione nel compiere determinate azioni rispetto all'ambiente in cui vive e rispetto ai riconosciuti canoni di "normalità" tale da poter essere considerata persona con handicap grave (art.
3 - comma 3 - legge 104/92). Per quanto riguarda la stabilizzazione del quadro clinico, evidenzia che pur non essendo agevole stabilirlo con certezza, tenuto conto dell'età della paziente e della lentezza evolutiva delle patologie da cui è affetta, seguendo i comuni criteri medico-legali, la indica alla data dell'1.07.2024 (facendo specifico riferimento alla certificazione del Prof. del 31.07.2024 che delinea un quadro sovrapponibile a quello rilevato Persona_2 durante le operazioni peritali).
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Va, tuttavia, precisato che la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato pagina 5 di 6 sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione, anche perché un processo a "cognizione piena" nel quale le facoltà difensive fossero ridotte nell'angusto perimento delineato dall'art. 445-bis c.p.c., avrebbe difficilmente potuto superare il controllo di legittimità costituzionale (esame, invece, superato con successo nel
2014, sent. n. 243, in virtù del riconoscimento dei peculiari limiti del procedimento). Ne discende che il giudice dell'PO, pur non dovendosi esimere dal valutare – sommariamente- la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario [onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso], pone in essere un'attività di indagine priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018).
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
L'esito in parte favorevole del procedimento di PO (in relazione all'accertamento del diritto ad ottenere la pensione di inabilità con decorrenza dalla revoca) e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap grave in epoca successiva al deposito del ricorso di merito, giustifica la compensazione parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 92 e 93 c.p.c..
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 17 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3921/2023 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dall'Avv.to Sergio Massimo Mancuso
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessia Manno
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che all'esito dell'accertamento tecnico Parte_1 preventivo condotto nel procedimento n. 3170/2022 è risultata affetta da:
“Depressione maggiore ricorrente con riacutizzazioni psicotiche;
Endometriosi controllata farmacologicamente;
Diabete mellito tipo 2; Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico;
Dislipidemia in trattamento” e riconosciuta pagina 1 di 6 invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L.
118/1971 a decorrere dalla revoca (26.05.2022).
2. Accerta e dichiara che è attualmente affetta dalle patologie di Parte_1 cui in motivazione e che, per l'effetto, ha diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 nonché ha diritto ad essere riconosciuta portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.
104/1992, con decorrenza dal mese di luglio 2024.
3. Rigetta la domanda di pagamento.
4. Compensa di 2/3 le spese processuali (incluse quelle del procedimento di PO) e condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente il residuo CP_1 liquidato in complessivi € 750,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Pone a carico dell' le spese di CTU del procedimento di PO n. 3170/2022 e CP_1 del presente giudizio, liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata, con ricorso depositato in data 20.07.2023 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa (ovvero dall'epoca successiva che sarà accertata all'esito del giudizio), a causa delle patologie di cui è affetta, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della L. 18/1980, nonché per essere riconosciuta portatrice di handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992. Riferisce che, già riconosciuta invalida al 100% nonché portatrice di handicap grave, all'esito delle visite di revisione del 26.05.2022 le
CMC dell' le riducevano la percentuale di invalidità al 75% e l'handicap da grave a CP_1 lieve. Presentava, quindi, ricorso di PO, iscritto al n. 3170/2022 RGAL, al cui esito il
CTU nominato dal Tribunale di Velletri la riconosceva invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della L. 118/1971 ma senza diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di handicap lieve, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Contestava, quindi, parzialmente le conclusioni del CTU, dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine pagina 2 di 6 ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
PO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Inoltre va precisato che, in conformità con i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia, non è stato emesso Decreto di omologa parziale con riferimento alla sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento del diritto a beneficiare dalla pensione di inabilità ex art. 12 della L. 118/1971, per cui l'esito (in parte) favorevole per la ricorrente dell'accertamento sanitario condotto nel procedimento di PO va dichiarato con sentenza nel presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di PO n. 3170/2022, nonché con la rinnovazione della CTU medico-legale, o meglio con integrazione della stessa, in ragione del dedotto aggravamento delle condizioni di salute della sig.ra certificate dalla Parte_1 documentazione medica prodotta dal procuratore della parte in allegato al ricorso di merito. Ed infatti l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario. La norma è espressione di un principio generale di economia processuale, ed è peraltro applicabile, secondo la giurisprudenza di legittimità
-in base al canone interpretativo desunto dal precetto costituzionale di razionalità e di uguaglianza- oltre che per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, anche per la particolare prestazione assistenziale dovuta agli invalidi non autosufficienti, e cioè per l'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18.
All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa, e precisato che, a parere del giudicante, non vi sono motivi ostativi a che nel giudizio di merito sia nominato lo CTU perito della fase dell'PO, qualora, com'è nel caso di specie, il giudicante ritenga condivisibili le conclusioni a cui pagina 3 di 6 era pervenuto il perito dell'ufficio nel procedimento di PO e la rinnovazione viene disposta al solo fine di accertare il dedotto sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute dell'invalido, osserva il giudicante che, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel presente giudizio Dr. previo esame della Persona_1 documentazione sanitaria in atti in particolare quella sopravvenuta alla fase dell'PO, e sottoposta la ricorrente a nuova visita medico-legale, pone la diagnosi di: “1)
Depressione maggiore ricorrente con riacutizzazioni psicotiche con ritiro sociale 2)
Disturbo del comportamento alimentare, in atto anoressia nervosa 3) Disturbo borderline di personalità 4) Endometriosi controllata farmacologicamente 5) Diabete mellito tipo 2
6) Ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico 7) Dislipidemia in trattamento”.
Premette che le condizioni sanitarie psico-fisiche per il riconoscimento del diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento si individuano, oltre alla totale inabilità, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita propri dell'età in maniera autonoma con conseguente necessità di assistenza continuativa. Diversamente, è persona handicappata grave colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Ciò posto evidenzia che la ricorrente è attualmente affetta da: depressione maggiore ricorrente con attacchi psicotici, patologia che implica significativi cambiamenti nelle abitudini della persona, in particolare: un persistente umore triste o irritabile;
variazioni nelle abitudini del dormire dell'appetito e del movimento;
difficoltà nel pensare, della concentrazione e della memoria;
bulimia nervosa, disturbo dell'alimentazione caratterizzato da abbuffate frequenti seguite da episodi di vomito autoindotto;
disturbo borderline di personalità, caratterizzato da una modalità pervasiva di instabilità e di ipersensibilità nei rapporti interpersonali;
endometriosi profonda controllata farmacologicamente, malattia cronica e complessa, originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell'utero, cioè l' endometrio;
diabete mellito tipo 2
, ossia incapacità da parte dell'organismo di utilizzare tutta la quantità di glucosio assimilabile attraverso la mucosa intestinale;
ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico, aumento anormale della pressione con la quale il sangue scorre nei vasi arteriosi;
dislipidemia in trattamento, condizione clinica caratterizzata da un incremento dei grassi circolanti nel sangue modificabile e controllabile con dieta e terapia.
Si tratta, quindi, di un quadro pluri-patologico che costituisce apprezzabile aggravamento delle condizioni cliniche generali della ricorrente soprattutto con riferimento al quadro pagina 4 di 6 psichico che, in base all'anamnesi, a quanto direttamente riscontrato nel corso della visita medico-legale, e in virtù della documentazione sanitaria sopravvenuta, appare nettamente peggiorato. Riferisce, inoltre, che è verosimile ritenere che sia presente anche una sindrome psichico organica, su base vascolare, che negli ultimi tempi ha comportato una sintomatologia psichica gravemente invalidante con grave compromissione della capacità di relazioni interpersonali, ritiro sociale, frequenti perdite di controllo per reazioni nervose di rabbia immotivata, per le quali a suo giudizio è necessaria la presenza e il sostegno di terzi, pressoché di tipo continuativo. Ed infatti l'irritabilità, da considerare come irascibilità e discontrollo degli impulsi e dispercezioni della realtà, con frequenti scompensi, è evidente segno della non risposta alle terapie in atto. Tale aspetto determina un quadro di dipendenza totale con necessità di assistenza continuativa. Conclude, quindi, che in conseguenza del quadro patologico che ha gravemente compromesso l'autonomia e l'autosufficienza della Sig.ra Parte_1
, la stessa, allo stato attuale, oltre ad essere invalida al 100%, presenta i
[...] requisiti sanitari previsti dalla legge per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Inoltre, per le stesse ragioni, la ricorrente si trova in una condizione di svantaggio sociale e di emarginazione nel compiere determinate azioni rispetto all'ambiente in cui vive e rispetto ai riconosciuti canoni di "normalità" tale da poter essere considerata persona con handicap grave (art.
3 - comma 3 - legge 104/92). Per quanto riguarda la stabilizzazione del quadro clinico, evidenzia che pur non essendo agevole stabilirlo con certezza, tenuto conto dell'età della paziente e della lentezza evolutiva delle patologie da cui è affetta, seguendo i comuni criteri medico-legali, la indica alla data dell'1.07.2024 (facendo specifico riferimento alla certificazione del Prof. del 31.07.2024 che delinea un quadro sovrapponibile a quello rilevato Persona_2 durante le operazioni peritali).
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Va, tuttavia, precisato che la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato pagina 5 di 6 sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione, anche perché un processo a "cognizione piena" nel quale le facoltà difensive fossero ridotte nell'angusto perimento delineato dall'art. 445-bis c.p.c., avrebbe difficilmente potuto superare il controllo di legittimità costituzionale (esame, invece, superato con successo nel
2014, sent. n. 243, in virtù del riconoscimento dei peculiari limiti del procedimento). Ne discende che il giudice dell'PO, pur non dovendosi esimere dal valutare – sommariamente- la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario [onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso], pone in essere un'attività di indagine priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018).
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
L'esito in parte favorevole del procedimento di PO (in relazione all'accertamento del diritto ad ottenere la pensione di inabilità con decorrenza dalla revoca) e l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere all'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap grave in epoca successiva al deposito del ricorso di merito, giustifica la compensazione parziale delle spese processuali che vengono liquidate e distratte come in dispositivo, ai sensi degli artt. 92 e 93 c.p.c..
Le spese di entrambe le CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
Velletri, 17 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6