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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 12/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1597/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 1597/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 23/1/2025, scaduti in data 14/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luca Pascucci, giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
Controparte_1 P.IVA_1
- appellato contumace
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 46/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
24/2/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 28/2/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 23/1/2025 il difensore dell' appellante – unica parte Parte_1 costituita – ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di MO, contrariis rejectis, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto che si intendono ivi integralmente trascritte e riportate, in totale riforma della impugnata sentenza nr. 46/2022 del Giudice di Pace di accogliere la domanda di appello proposta CP_1 con il presente atto dalla parte ricorrente e, quindi, accogliere la domanda e/o le domande tutte proposte dalla parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio civile nr. 989/2021 R.G. del Giudice di Pace di CP_1
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento impugnato e, più precisamente il verbale n.
00872/U/21(Reg. 002884/2021) del 22/05/2021, redatto dal Comando di Polizia Locale del
Comune di MO(FM) per violazione dell'art. 126/bis comma 2 CdS perchè “in qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione”(riferimento verbale n. 001804/T/2020 del 21/08/2020 notificato il 14/10/2020) per un importo da pagare pari ad Euro 296,80(All. n. 1 del fascicolo di primo grado). Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva e Cap di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dinanzia al Giudice di Pace di MO (iscritto al RGNR 989/2021) ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. Parte_1
000872/U/21 – Registro n. 002884/21 (notificatole in data 29/5/2021) di violazione dell'art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione - emesso dal Comando di
Polizia Locale del Comune di perché “in qualità di proprietario del veicolo ometteva di CP_1 fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione” (già accertata con verbale n. 001804/T/20 del 21/8/2020 notificato il 14/10/2020).
A sostegno della domanda l'opponente deduceva: a) l'estinzione dell'obbigo di pagamento poiché la notifica (avvenuta in data 29/5/2021) del verbale n. 000872/U/21 di accertamento della violazione di cui all'art. 126 bis co. 2 CdS è stata eseguita oltre il termine 2 di 90 giorni di cui all'art. art. 201 CdS - atteso che il verbale di accertamento presupposto n.
001804/T/20 del 21/8/2020, con allegato il modulo per la compilazione dei dati, è stato notificato il 14/10/2020, la violazione di “omessa comunicazione dei dati” nel termine di 60 giorni si è consumata in data 14/12/2020, mentre il verbale verbale di accertamento n.
000872/U/21 è stato notificato il 29/5/2021; b) in ogni caso, l'“insussistenza della violazione contestata” poiché, trattandosi di sanzione accessoria che “discende dall'irrogazione della sanzione principale”, difetta in capo all'amministrazione il potere di richiedere i dati personali del conducente in pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento principale (n.
001804/T/20 del 21/8/2020) – in specie neppure essendo passata in giudicato la sentenza n.
51/2021 che ha definito in primo grado il giudizio di opposizione alla sanzione principale;
c) in subordine, la necessità di sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio di opposizione nelle more del passaggio in giudicato della sentenza n. 51/2021 (che ha definito in primo grado l'opposizione al verbale principale n. 001804/T/20 del 21/8/2020).
Nel giudizio dinanzia al Giudice di Pace si è costituito il in data Controparte_1
4/10/2021 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e deducendo: a) la
“contraddittorietà dei primi due motivi di ricorso”, presupponendo il primo la consumazione della violazione ed il secondo l'insussistenza della stessa;
b) in ogni caso la correttezza dell'operato della Polizia Municipale di che ha notificato il verbale n. 000872/U/21 di CP_1 accertamento di violazione ex art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione solo in data 29/5/2021 – dunque, decorsi 60 giorni dal deposito dalla sentenza n. 51/2021 emessa del Giudice di Pace di che ha rigettato l'opposizione al verbale presupposto n. CP_1
001804/T/20.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito documentalmente, con sentenza n. 46/2022 il
Giudie di Pace ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti – dando atto in motivazione che “Dall'esame degli atti e della documentazione risulta che il verbale in questione è stato notificato una volta definito il ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso il verbale presupposto, con sentenza di rigetto n. 51 del 04/02/2021 e depositata il 19/03/2021. Il ricorrente aveva tempo fino al 20/05/2021 per comunicare i dati del conducente e l'Amministrazione opposta, in mancnza di comunicazione, aveva 90 giorni da tale data per notificare la contestazione ex art. 126 bis co. 2 CdS, di cui al verbale oggi oggetto di impugnazione. Verbale questo che è stato notificato al ricorrente in data
29/5/2021, ovvero entro il termine di 90 giorni. Invero, nelle more del giudizio di opposizione, l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente richiesti dalla P.A. resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in 3 caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente secutiva ai sensi dell'art. 282 cpc (cfr. Cass. Civ. n. 20941/14). Dalla documentazione in atti, inoltre, non risulta che la sentenza sia stata impugnata”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1
con ricorso depositato in data 26/9/2022 deducendo i seguenti motivi di gravame: 1)
[...]
l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il verbale n.
000872/U/21 di accertamento della violazione di cui all'art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione, nonostante lo stesso sia stato notificato oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 CdS dalla consumazione della violazione (in specie avvenuta decorsi 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento ed irrogazione della sanzione principale, in contestualità alla quale è stata richiesta la comunicazione dei dati); 2) l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il verbale n. 000872/U/21 di accertamento della violazione di cui all'art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione, nonostante la sanzione accessoria non sia applicabile sino all'accertamento definitivo della responsabilità del proprietario (come ritenuto dalla giurisprudenza e confermato dalla circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/4/2011 del Ministero dell'Interno) – considerato, peraltro che in specie ha provveduto alla Parte_1 comunicazione dei dati del conducente con PEC in data 2/11/2021 nel rispetto del termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 51/2021 di rigetto dell'opposizione al verbale presupposto n. 001804/T/20 (risultando anche applicabile l'art. 6 co. 11 DL
150/2011, secondo cui “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Nel presente grado d'appello nessuno si è costituito per il , dichiarato Controparte_1 contumace all'udienza del 16/5/2024.
La precisazione delle conclusioni è avvenuta all'udienza del 23/1/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va accolto per i motivi di seguito esposti.
4. Va premesso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto 4 quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” (Cass. Sez. II, Ord.
24012/2022 cfr. sul punto anche Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-10-2024, n. 26553 secondo cui
“la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua" ”).
4.1. Nel caso di specie risulta dagli atti che: a) in data 14/10/2020 il Comando Polizia
Locale del Comune di ha notificato a verbale n. 001804/T/20 del CP_1 Parte_1
21/8/2020 di accertamento della violazione di cui all'art. 146 co. 3 e 3 bis CdS, allegando al verbale il modulo per la comunicazione dei dati ex art. 126-bis CdS “entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale” (doc. 2 – I° grado); b) in data 10/11/2020 Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso il predetto verbale dinanzi al Gidice di Pace di (procedimento iscritto al n. RG 1247/2020) (doc. 3 – I° grado); c) all'esito CP_1 di tale giudizio con sentenza n. 51/2021, depositata in data 19/3/2021 (e passata in giudicato in data 19/10/2021), il ricorso è stato rigettato ed è stato confermato il verbale opposto n.
001804/T/20 (doc. 4 – I° grado); d) a seguito della predetta pronuncia il Comando Polizia
Locale del Comune di non ha emesso una nuova richiesta di comunicazione dei dati CP_1
e, nonostante ciò, in data 29/5/2021 ha notificato a verbale n. Parte_1
000872//U/21 del 22/5/2021 di accertamento della violazione di cui all'art. 126-bis co. 2
CdS poiché “In qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione” – “Riferimento verbale nr. 001804/T/20 del
21/08/2020 notificato il 14/10/2020” (doc. 1 – I° grado); e) in data Parte_1
2/11/2021 “in riferimento alla sentenza n. 51/2021 del G.d.P. di MO (n. 1247/2020RG), depositata in data 19/03/2021 e passata in giudicato in data 20/10/2021” ha trasmesso al
Comando Polizia Locale del Comune di il modulo ex art. 126-bis CdS compilato CP_1
5 (doc. 2); f) la circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/4/2011 del Ministero dell'Interno
(doc. 5 parte ricorrente – I° grado) ha espressamente previsto che “si potrà inserire nel corpo del verbale, per le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti, la seguente dicitura: "L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge". Per i verbali che non contengono la predetta intimazione [quale quello oggetto del presente giudizio] l'invito
a fornire le generalità del conducente dovrà essere rinnovato e notificato al proprietario del veicolo in questione quando il verbale oggetto di ricorso ovvero di opposizione è divenuto definitivo.”.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della documentazione in atti, l'appello proposto da va accolto – rilevato che il verbale n. Parte_1
000872//U/21 del 22/5/2021 di accertamento della violazione di cui all'art. 126-bis co. 2
CdS è stato emesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza n. 51/2021 del
G.d.P. di MO (che ha definito il procedimento di opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione presupposta) ed in ogni caso senza la preventiva emissione di un nuovo invito alla comunicazione dei dati nei confronti dell'obbligato (il quale in specie ha anche documentato l'avvenuta spontanea comunicazione nel termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza).
Conseguentemente la sentenza di primo grado va integralmente riformata e per l'effetto va annullato il verbale n. 000872//U/21 del 22/5/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di nei confronti di . CP_1 Parte_1
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in favore di ex Dm 55/2014 come da dispositivo avuto riguardo al Parte_1 valore della controversia e alle attività effettivamente svolte a titolo di compenso professionale in complessivi euro 603,00 (di cui euro 241,00 per il I grado) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1597/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
6 ACCOGLIE
l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 46/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di MO in data 24/2/2022 (pubblicata in data 28/2/2022), annulla il verbale di accertamento n. 000872//U/21, emesso in data 22/5/2021 dal Comando Polizia Locale del
Comune di nei confronti di;
CP_1 Parte_1
CONDANNA
l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute Controparte_1 da che liquida in complessivi euro 603,00 a titolo di compenso Parte_1 professionale, oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge – con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MO il 12/5/2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO
in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in II grado iscritta al n. 1597/2022 R.G. trattenuta in decisione alla udienza del 23/1/2025, scaduti in data 14/4/2025 i termini di cui agli artt. 190 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luca Pascucci, giusta procura in atti;
- appellante
CONTRO
(C.F. ), non costituito nel presente giudizio;
Controparte_1 P.IVA_1
- appellato contumace
***
OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 46/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
24/2/2022, depositata in cancelleria ex art. 133 c.p.c. in data 28/2/2022”.
***
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 23/1/2025 il difensore dell' appellante – unica parte Parte_1 costituita – ha precisato le conclusioni “riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, chiedendo assegnarsi i termini ex art. 190 c.p.c.”; vengono di seguito trascritte le conclusioni richiamate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di MO, contrariis rejectis, per le motivazioni tutte di cui alla narrativa del presente atto che si intendono ivi integralmente trascritte e riportate, in totale riforma della impugnata sentenza nr. 46/2022 del Giudice di Pace di accogliere la domanda di appello proposta CP_1 con il presente atto dalla parte ricorrente e, quindi, accogliere la domanda e/o le domande tutte proposte dalla parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio civile nr. 989/2021 R.G. del Giudice di Pace di CP_1
e, per l'effetto, annullare e/o revocare il provvedimento impugnato e, più precisamente il verbale n.
00872/U/21(Reg. 002884/2021) del 22/05/2021, redatto dal Comando di Polizia Locale del
Comune di MO(FM) per violazione dell'art. 126/bis comma 2 CdS perchè “in qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione”(riferimento verbale n. 001804/T/2020 del 21/08/2020 notificato il 14/10/2020) per un importo da pagare pari ad Euro 296,80(All. n. 1 del fascicolo di primo grado). Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva e Cap di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore dello scrivente difensore ex art. 93 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dinanzia al Giudice di Pace di MO (iscritto al RGNR 989/2021) ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento n. Parte_1
000872/U/21 – Registro n. 002884/21 (notificatole in data 29/5/2021) di violazione dell'art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione - emesso dal Comando di
Polizia Locale del Comune di perché “in qualità di proprietario del veicolo ometteva di CP_1 fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione” (già accertata con verbale n. 001804/T/20 del 21/8/2020 notificato il 14/10/2020).
A sostegno della domanda l'opponente deduceva: a) l'estinzione dell'obbigo di pagamento poiché la notifica (avvenuta in data 29/5/2021) del verbale n. 000872/U/21 di accertamento della violazione di cui all'art. 126 bis co. 2 CdS è stata eseguita oltre il termine 2 di 90 giorni di cui all'art. art. 201 CdS - atteso che il verbale di accertamento presupposto n.
001804/T/20 del 21/8/2020, con allegato il modulo per la compilazione dei dati, è stato notificato il 14/10/2020, la violazione di “omessa comunicazione dei dati” nel termine di 60 giorni si è consumata in data 14/12/2020, mentre il verbale verbale di accertamento n.
000872/U/21 è stato notificato il 29/5/2021; b) in ogni caso, l'“insussistenza della violazione contestata” poiché, trattandosi di sanzione accessoria che “discende dall'irrogazione della sanzione principale”, difetta in capo all'amministrazione il potere di richiedere i dati personali del conducente in pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento principale (n.
001804/T/20 del 21/8/2020) – in specie neppure essendo passata in giudicato la sentenza n.
51/2021 che ha definito in primo grado il giudizio di opposizione alla sanzione principale;
c) in subordine, la necessità di sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio di opposizione nelle more del passaggio in giudicato della sentenza n. 51/2021 (che ha definito in primo grado l'opposizione al verbale principale n. 001804/T/20 del 21/8/2020).
Nel giudizio dinanzia al Giudice di Pace si è costituito il in data Controparte_1
4/10/2021 chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza e deducendo: a) la
“contraddittorietà dei primi due motivi di ricorso”, presupponendo il primo la consumazione della violazione ed il secondo l'insussistenza della stessa;
b) in ogni caso la correttezza dell'operato della Polizia Municipale di che ha notificato il verbale n. 000872/U/21 di CP_1 accertamento di violazione ex art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione solo in data 29/5/2021 – dunque, decorsi 60 giorni dal deposito dalla sentenza n. 51/2021 emessa del Giudice di Pace di che ha rigettato l'opposizione al verbale presupposto n. CP_1
001804/T/20.
All'esito del giudizio di primo grado, istruito documentalmente, con sentenza n. 46/2022 il
Giudie di Pace ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite tra le parti – dando atto in motivazione che “Dall'esame degli atti e della documentazione risulta che il verbale in questione è stato notificato una volta definito il ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso il verbale presupposto, con sentenza di rigetto n. 51 del 04/02/2021 e depositata il 19/03/2021. Il ricorrente aveva tempo fino al 20/05/2021 per comunicare i dati del conducente e l'Amministrazione opposta, in mancnza di comunicazione, aveva 90 giorni da tale data per notificare la contestazione ex art. 126 bis co. 2 CdS, di cui al verbale oggi oggetto di impugnazione. Verbale questo che è stato notificato al ricorrente in data
29/5/2021, ovvero entro il termine di 90 giorni. Invero, nelle more del giudizio di opposizione, l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente richiesti dalla P.A. resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in 3 caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente secutiva ai sensi dell'art. 282 cpc (cfr. Cass. Civ. n. 20941/14). Dalla documentazione in atti, inoltre, non risulta che la sentenza sia stata impugnata”.
2. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello Parte_1
con ricorso depositato in data 26/9/2022 deducendo i seguenti motivi di gravame: 1)
[...]
l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il verbale n.
000872/U/21 di accertamento della violazione di cui all'art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione, nonostante lo stesso sia stato notificato oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 201 CdS dalla consumazione della violazione (in specie avvenuta decorsi 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento ed irrogazione della sanzione principale, in contestualità alla quale è stata richiesta la comunicazione dei dati); 2) l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo il verbale n. 000872/U/21 di accertamento della violazione di cui all'art. 126 bis co. 2 CdS ed irrogazione della relativa sanzione, nonostante la sanzione accessoria non sia applicabile sino all'accertamento definitivo della responsabilità del proprietario (come ritenuto dalla giurisprudenza e confermato dalla circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/4/2011 del Ministero dell'Interno) – considerato, peraltro che in specie ha provveduto alla Parte_1 comunicazione dei dati del conducente con PEC in data 2/11/2021 nel rispetto del termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza n. 51/2021 di rigetto dell'opposizione al verbale presupposto n. 001804/T/20 (risultando anche applicabile l'art. 6 co. 11 DL
150/2011, secondo cui “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”).
Nel presente grado d'appello nessuno si è costituito per il , dichiarato Controparte_1 contumace all'udienza del 16/5/2024.
La precisazione delle conclusioni è avvenuta all'udienza del 23/1/2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Ciò sinteticamente premesso e riportato in relazione al thema disputandum, l'appello va accolto per i motivi di seguito esposti.
4. Va premesso che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall'art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto 4 quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l'amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l'obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione;
mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione” (Cass. Sez. II, Ord.
24012/2022 cfr. sul punto anche Cass. civ. Sez. II, Ord., 11-10-2024, n. 26553 secondo cui
“la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l'organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua" ”).
4.1. Nel caso di specie risulta dagli atti che: a) in data 14/10/2020 il Comando Polizia
Locale del Comune di ha notificato a verbale n. 001804/T/20 del CP_1 Parte_1
21/8/2020 di accertamento della violazione di cui all'art. 146 co. 3 e 3 bis CdS, allegando al verbale il modulo per la comunicazione dei dati ex art. 126-bis CdS “entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale” (doc. 2 – I° grado); b) in data 10/11/2020 Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 22 L. 689/1981 avverso il predetto verbale dinanzi al Gidice di Pace di (procedimento iscritto al n. RG 1247/2020) (doc. 3 – I° grado); c) all'esito CP_1 di tale giudizio con sentenza n. 51/2021, depositata in data 19/3/2021 (e passata in giudicato in data 19/10/2021), il ricorso è stato rigettato ed è stato confermato il verbale opposto n.
001804/T/20 (doc. 4 – I° grado); d) a seguito della predetta pronuncia il Comando Polizia
Locale del Comune di non ha emesso una nuova richiesta di comunicazione dei dati CP_1
e, nonostante ciò, in data 29/5/2021 ha notificato a verbale n. Parte_1
000872//U/21 del 22/5/2021 di accertamento della violazione di cui all'art. 126-bis co. 2
CdS poiché “In qualità di proprietario del veicolo ometteva di fornire i dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione” – “Riferimento verbale nr. 001804/T/20 del
21/08/2020 notificato il 14/10/2020” (doc. 1 – I° grado); e) in data Parte_1
2/11/2021 “in riferimento alla sentenza n. 51/2021 del G.d.P. di MO (n. 1247/2020RG), depositata in data 19/03/2021 e passata in giudicato in data 20/10/2021” ha trasmesso al
Comando Polizia Locale del Comune di il modulo ex art. 126-bis CdS compilato CP_1
5 (doc. 2); f) la circolare n. 300/A/3971/11/109/16 del 29/4/2011 del Ministero dell'Interno
(doc. 5 parte ricorrente – I° grado) ha espressamente previsto che “si potrà inserire nel corpo del verbale, per le violazioni per le quali è prevista la decurtazione dei punti, la seguente dicitura: "L'obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del
Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale, decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge". Per i verbali che non contengono la predetta intimazione [quale quello oggetto del presente giudizio] l'invito
a fornire le generalità del conducente dovrà essere rinnovato e notificato al proprietario del veicolo in questione quando il verbale oggetto di ricorso ovvero di opposizione è divenuto definitivo.”.
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e della documentazione in atti, l'appello proposto da va accolto – rilevato che il verbale n. Parte_1
000872//U/21 del 22/5/2021 di accertamento della violazione di cui all'art. 126-bis co. 2
CdS è stato emesso anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza n. 51/2021 del
G.d.P. di MO (che ha definito il procedimento di opposizione al verbale di accertamento dell'infrazione presupposta) ed in ogni caso senza la preventiva emissione di un nuovo invito alla comunicazione dei dati nei confronti dell'obbligato (il quale in specie ha anche documentato l'avvenuta spontanea comunicazione nel termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza).
Conseguentemente la sentenza di primo grado va integralmente riformata e per l'effetto va annullato il verbale n. 000872//U/21 del 22/5/2021 emesso dal Comando di Polizia Locale del Comune di nei confronti di . CP_1 Parte_1
5. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato e si liquidano in favore di ex Dm 55/2014 come da dispositivo avuto riguardo al Parte_1 valore della controversia e alle attività effettivamente svolte a titolo di compenso professionale in complessivi euro 603,00 (di cui euro 241,00 per il I grado) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di MO, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G.
n. 1597/2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
6 ACCOGLIE
l'appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 46/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di MO in data 24/2/2022 (pubblicata in data 28/2/2022), annulla il verbale di accertamento n. 000872//U/21, emesso in data 22/5/2021 dal Comando Polizia Locale del
Comune di nei confronti di;
CP_1 Parte_1
CONDANNA
l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio sostenute Controparte_1 da che liquida in complessivi euro 603,00 a titolo di compenso Parte_1 professionale, oltre alle spese generali al 15%, Iva e Cpa, se dovute, come per legge – con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
MO il 12/5/2025
Il giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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