Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Assenza di motivazione

    La Corte ha ritenuto che nell'ambito catastale la motivazione dell'avviso di classamento è sufficiente con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, dato che la procedura Docfa è avviata dal contribuente e la valutazione tecnica è di competenza dell'ufficio.

  • Rigettato
    Assenza di sopralluogo

    La Corte ha escluso la necessità del sopralluogo, dato che non è un obbligo previsto nel caso di variazioni edilizie ex DM n.701/94.

  • Rigettato
    Erroneità del classamento nel merito

    La Corte ha ritenuto corretto il classamento operato dall'ufficio, considerando la modestissima variazione degli spazi interni, l'ubicazione, le dotazioni e la distribuzione degli spazi dell'immobile, che era già classificato in categoria A/1 fin dall'accatastamento.

  • Rigettato
    Violazione di termine procedurale

    La Corte ha ritenuto che il termine in questione non ha natura perentoria e la sua violazione non comporta decadenza del potere accertativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
    Numero : 21
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo