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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/08/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3608/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 STEFANIA MEZZETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pisa in Via Giusti n. 10, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOIRA CP_1 C.F._2 GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Camaiore (LU) in Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti udienza del 16.06.2025 con riferimento all'accordo in quella sede raggiunto, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con a Pietrasanta il 03.09.2016 alle seguenti condizioni: disporre CP_2
l'affidamento dei figli minori , nato a [...] il [...], ed Persona_1 [...]
nata a Camaiore il [...], in [...] condivisa a entrambi i genitori, stabilendo Per_2 un calendario di frequentazioni paritario, come indicato nel ricorso, con residenza anagrafica presso la madre;
stabilire che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie documentate, come indicate dalle linee guida del CNF del 2017; attribuire l'assegno unico universale ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
si è costituita in giudizio contestando le richieste e deduzioni attoree e CP_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: disporsi in via istruttoria l'ascolto dei figli minori, nonché c.t.u. al fine di indagare le capacità genitoriali delle parti, oltre a ispezione tributaria da parte della Guardia di Finanza al fine di accertare l'effettiva situazione lavorativa e reddituale del ricorrente;
modificare il calendario di frequentazioni secondo quanto indicato nel ricorso, con collocamento prevalente dei minori presso di sé e, comunque, secondo quanto emergerà dalla richiesta c.t.u.; porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle € 800,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 60% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
attribuire la percezione dell'assegno unico universale ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con condanna del ricorrente al rimborso della quota parte a sé spettante relativamente agli importi ricevuti a partire dalla domanda presentata presso l' il 20.10.2022. CP_3
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, nonché c.t.u. disposta al fine di accertare le condizioni reddituali ed economico-finanziarie di entrambe le parti.
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice, ritenutane la necessità, ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti a fini conciliativi, riservando ogni ulteriore provvedimento.
pagina 2 di 4 All'udienza del 16.06.2025 il Giudice ha discusso con le parti e con i loro procuratori circa una soluzione conciliativa della controversia e, all'esito, queste hanno danno atto di avere raggiunto un accordo che prevede la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, delle quali hanno chiesto il recepimento, con rinuncia ai termini per note e scritti conclusivi:
- Affido condiviso dei figli minori con collocamento paritario secondo il regime della separazione e residenza anagrafica presso la madre;
- Contributo per il mantenimento della prole a carico del padre di € 300,00 mensili, da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 7/10/2020 e al 50% della spesa per la mensa scolastica;
- Percepimento dell'assegno unico universale da parte della madre in via esclusiva;
- Spese compensate e pagamento delle spese di c.t.u. al 50% ciascuno.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come ben emersa nel corso del procedimento.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome rispondente agli interessi dei figli minori, sotto ogni profilo. Tramite l'affidamento condiviso ed il collocamento paritario viene, infatti, assicurato il loro diritto alla bigenitorialità. In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, secondo quanto emerso dalle conclusioni del c.t.u., che sono state condivise dai cc.tt.pp. e che registrano, da una parte, una sostanziale equivalenza delle situazioni pagina 3 di 4 patrimoniali, e, dall'altra, una sperequazione reddituale a scapito della convenuta, nonché del regime di collocamento paritario, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e viene quindi recepita dal Collegio.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti e le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pietrasanta (LU) il
03.09.2016 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Pietrasanta il 21.05.1983, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pietrasanta all'atto n. 40, parte 2, serie A, anno 2016, alle condizioni congiuntamente indicate nell'accordo raggiunto all'udienza del 16.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pietrasanta di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 20/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3608/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 STEFANIA MEZZETTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Pisa in Via Giusti n. 10, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MOIRA CP_1 C.F._2 GARIBALDI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Camaiore (LU) in Viale Oberdan n. 39, come da procura in atti;
CONVENUTA con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti udienza del 16.06.2025 con riferimento all'accordo in quella sede raggiunto, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto con a Pietrasanta il 03.09.2016 alle seguenti condizioni: disporre CP_2
l'affidamento dei figli minori , nato a [...] il [...], ed Persona_1 [...]
nata a Camaiore il [...], in [...] condivisa a entrambi i genitori, stabilendo Per_2 un calendario di frequentazioni paritario, come indicato nel ricorso, con residenza anagrafica presso la madre;
stabilire che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario dei figli in via diretta, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie documentate, come indicate dalle linee guida del CNF del 2017; attribuire l'assegno unico universale ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
si è costituita in giudizio contestando le richieste e deduzioni attoree e CP_1 chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: disporsi in via istruttoria l'ascolto dei figli minori, nonché c.t.u. al fine di indagare le capacità genitoriali delle parti, oltre a ispezione tributaria da parte della Guardia di Finanza al fine di accertare l'effettiva situazione lavorativa e reddituale del ricorrente;
modificare il calendario di frequentazioni secondo quanto indicato nel ricorso, con collocamento prevalente dei minori presso di sé e, comunque, secondo quanto emergerà dalla richiesta c.t.u.; porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle € 800,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 60% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
attribuire la percezione dell'assegno unico universale ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con condanna del ricorrente al rimborso della quota parte a sé spettante relativamente agli importi ricevuti a partire dalla domanda presentata presso l' il 20.10.2022. CP_3
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale, nonché c.t.u. disposta al fine di accertare le condizioni reddituali ed economico-finanziarie di entrambe le parti.
All'udienza del 14.05.2025 il Giudice, ritenutane la necessità, ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti a fini conciliativi, riservando ogni ulteriore provvedimento.
pagina 2 di 4 All'udienza del 16.06.2025 il Giudice ha discusso con le parti e con i loro procuratori circa una soluzione conciliativa della controversia e, all'esito, queste hanno danno atto di avere raggiunto un accordo che prevede la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni, delle quali hanno chiesto il recepimento, con rinuncia ai termini per note e scritti conclusivi:
- Affido condiviso dei figli minori con collocamento paritario secondo il regime della separazione e residenza anagrafica presso la madre;
- Contributo per il mantenimento della prole a carico del padre di € 300,00 mensili, da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 7/10/2020 e al 50% della spesa per la mensa scolastica;
- Percepimento dell'assegno unico universale da parte della madre in via esclusiva;
- Spese compensate e pagamento delle spese di c.t.u. al 50% ciascuno.
***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge
1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come ben emersa nel corso del procedimento.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, siccome rispondente agli interessi dei figli minori, sotto ogni profilo. Tramite l'affidamento condiviso ed il collocamento paritario viene, infatti, assicurato il loro diritto alla bigenitorialità. In punto di statuizioni economiche, tenuto conto delle rispettive condizioni delle parti, secondo quanto emerso dalle conclusioni del c.t.u., che sono state condivise dai cc.tt.pp. e che registrano, da una parte, una sostanziale equivalenza delle situazioni pagina 3 di 4 patrimoniali, e, dall'altra, una sperequazione reddituale a scapito della convenuta, nonché del regime di collocamento paritario, deve osservarsi che la soluzione indicata appare congrua e viene quindi recepita dal Collegio.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate tra le parti e le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, vengono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, come congiuntamente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pietrasanta (LU) il
03.09.2016 tra nato a [...] il [...] e nata a Parte_1 CP_1
Pietrasanta il 21.05.1983, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Pietrasanta all'atto n. 40, parte 2, serie A, anno 2016, alle condizioni congiuntamente indicate nell'accordo raggiunto all'udienza del 16.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pietrasanta di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali, ponendo le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto, a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 20/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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