Sentenza breve 11 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 11/05/2022, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2022
N. 00750/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 426 del 2022, proposto da
CO IS, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Musa e Vittoria Musa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano (Br), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento
Annullamento ordinanza rimozione opere n. 000025 del 10.2.2022 notificata l’11.2.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fasano (Br) e del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- In data 25.08.2020 il Comune di Fasano ha rilasciato al ricorrente il PAU n. 11/2020, con cui lo stesso, in qualità di titolare dell’Azienda Agricola Ancella, è stato autorizzato a posizionare manufatti amovibili e a sistemare le aree contermini private per la realizzazione di struttura turistico-ricreativa, a servizio e per la promozione dell’attività agrituristica svolta sul proprio terreno sito in C.da AZ (in Catasto al foglio 107 p.lle 179 e 597).
- In particolare e per quel che qui rileva, le opere autorizzate consistono in “ bar-laboratorio con retrostante installazione di staccionata i in legno per una superficie totale di ma. 110 circa; area di somministrazione, al momento chiusa lateralmente con pannelli di protezione, della superficie totale di ma. 140 circa; servizi igienici per la clientela ed il personale ed impianto di docce esterne della superficie di ma. 20 circa ”.
- Con l’ordinanza n. 25 del 10.02.2022, qui impugnata, il Dirigente comunale ha ingiunto “ il ripristino dello stato dei luoghi e/o la demolizione delle opere stagionali autorizzate con PAU n. 11/2020, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali, con l’avvertimento che, in caso di inadempimento si procederà alla esecuzione d’Ufficio dei lavori in argomento ”.
- In tale provvedimento si dà atto e si precisa che:
- “ in esito al sopralluogo edilizio effettuato dagli Agenti del Comando di Polizia Municipale in data 13 gennaio 2022 (nota n. 4632 di prot. del 27.01.2022), presso la struttura dell’Azienda Agricola Ancella di CO IS sita in contrada AZ (fg. 107 p.lla 179 e 597), emergeva il mancato smontaggio delle opere amovibili assentite con PAU n. 11 del 25.08.2020 ”;
- “ il parere espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 3524 del 21.07.2020 condizionava l’intervento alla rimozione delle strutture al termine della stagione estiva ” e che, conseguentemente anche i provvedimenti derivati risulterebbero sottoposti a tale prescrizione;
- “ la persistenza dei manufatti in loco, oltre la stagione estiva determina illecito urbanistico valutabile in termini penali ”;
- “ le opere sono dotate di autonomia strutturale ed è tecnicamente possibile la loro demolizione ed il ripristino dello stato originale dei luoghi ”;
- l’ordine di demolizione/ripristino dello stato dei luoghi costituirebbe “ atto dovuto in presenza di opere realizzate (e da considerarsi) in assenza del prescritto titolo abilitativo, rappresentando questo un’attività vincolata, priva di margini di discrezionalità, rientrante nell’esercizio dei poteri sanzionatori e di controllo del territorio e repressione degli abusi previsto dagli articoli 27 e seguenti del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ”;
- “ il presente provvedimento cautelare vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. ”.
- Con nota p.e.c. del 21.02.2022 l’odierno ricorrente ha invitato il Sindaco, il Dirigente del Settore Urbanistica e il Dirigente dell’Avvocatura Comunale a valutare, in autotutela, l’opportunità di revocare l’ordinanza, all’uopo richiamando non solo gli ormai numerosi precedenti di questo T.A.R., ma anche la nota del 07.01.2022 con la quale il Sindaco di Fasano – “ anche al fine di scongiurare il proliferare di annunciati procedimenti contenziosi contro l’Amministrazione con conseguenti costi a carico dell’Ente ” – invitava i propri uffici ad effettuare ulteriori approfondimenti istruttori, anche con il supporto del Settore Avvocatura e/o di consulenti esterni, per verificare se l’art. 103, d.l. n. 18/2020 “ possa trovare applicazione fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza ad oggi fissato al 31 marzo 2022 ” e, quindi, fino al 30 giugno 2022.
- A tale sollecito ha dato riscontro il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica con nota prot. n. 10736 del 28.02.2022, con la quale, dichiarando di condividere il parere della Soprintendenza, ha confermato il provvedimento di rimozione/ripristino.
- Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento con ricorso notificato in data 7 aprile 2022, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: 1) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (art. 103 d.l. n. 18/2020, convertito dalla l. n. 159/2020 e art. 1 d.l. n. 221/2021). Violazione dei principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento. Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, perplessità, irrazionalità, irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa; 2) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (artt. 3 e 7 legge 07.08.1990 n. 241). Eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, perplessità e difetto di motivazione.
- In data 13.04.2022 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle province di Brindisi e Lecce per resistere al ricorso.
- In data 20.04.2022 si è costituito in giudizio il Comune di Fasano per resistere al ricorso.
2.- Ritenuto che:
- Risultano sussistenti i presupposti fissati dall’art. 60 del c.p.a. per la definizione del giudizio in esito alla fase cautelare.
- L’art. 103 del d.l. 18.03.2020 n. 18, convertito in legge 24.04.2020 n. 27, così come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 07.10.2020 n. 125, inserito dall’art. 1, co. 1, della legge 27.11.2020 n. 159, stabilisce che “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza … ”.
- Da ultimo, con il d.l. n. 221 del 24 dicembre 2021, lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 marzo 2022.
- La giurisprudenza di questa Sezione ha chiarito che “ sul piano della interpretazione della ratio della norma, non vi è ragione di distinguere tra permessi di costruire attribuiti con termine finale di scadenza al 31 ottobre e permessi di costruire corredati da apposita clausola di stagionalità, dal momento che: a) in entrambi i casi, al termine della stagione estiva sorge comunque l’obbligo del beneficiario di attivarsi al fine di rimuovere le strutture, impegnandosi in un’attività complessa che implica l’impiego di persone e mezzi, con il moltiplicarsi dei rischi di contagio, sicché non vi è alcun motivo, nell’ottica della tutela degli interessi pubblici di riferimento, per distinguere tra le ipotesi in questione ai fini della proroga del diritto al mantenimento delle strutture poste a servizio dello stabilimento balneare; b) lo stesso dicasi nell’ottica della tutela degli interessi privati coinvolti dall’applicazione della norma, atteso che nel caso dei p.d.c. con clausola di stagionalità, com’è quello in esame, il privato conserva nel tempo il diritto alla installazione stagionale delle strutture, sicché sarebbe illogico confermare (soltanto) nei suoi confronti l’obbligo di smontaggio, salvaguardando invece il soggetto che ha perso definitivamente il diritto al mantenimento (salvo apposito rinnovo) a seguito della scadenza del termine finale di efficacia del titolo; c) peraltro, di norma, le Amministrazioni comunali optano per l’una o l’altra soluzione (p.d.c. con termine finale di scadenza o p.d.c. con clausola di stagionalità) in ragione di scelte organizzative interne (orientate dal fatto che nel primo caso c’è la necessità di riattivare il procedimento in vista del rinnovo stagionale del p.d.c., nel mentre nel secondo caso il rinnovo è automatico), sicché sarebbe intrinsecamente irragionevole valorizzare la predetta opzione ai fini dell’operatività della proroga in questione, rispondendo questa a obiettivi di tutela che nulla hanno a che vedere con le soluzioni organizzative adottate dalle diverse amministrazioni comunali per la gestione dei rapporti con i soggetti immessi nella titolarità delle concessioni marittime; Ritenuto inoltre che, anche sul piano della interpretazione della lettera della norma, la distinzione … non trova alcuna concreta giustificazione, dal momento che con l’espressione titolo “in scadenza” è possibile fare riferimento tanto ai titoli assoggettati a termine finale di efficacia, quanto ai titoli assoggettati a termine stagionale di efficacia, venendo in rilievo in entrambi i casi il medesimo obbligo di smontaggio delle strutture ” (15.11.2021 n. 1633).
- In ragione di quanto appena esposto, l’ordinanza n. 25 del 10.02.2022 del Comune di Fasano è illegittima e deve essere annullata - perché adottata in violazione della predetta proroga automatica ex lege (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 18/03/2022, n. 441), che abilita parte ricorrente al mantenimento delle strutture sino al termine di 90 giorni successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica -, restando invece esclusa dalla delibazione del Collegio ogni altra questione posta dal ricorso, ma estranea al contenuto e alla portata degli atti oggetto di gravame.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO