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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/09/2025, n. 5118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5118 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5394 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della (P. IVA ), Parte_2 P.IVA_1
e (C.F. , rappresentati e difesi - come da procura Parte_3 C.F._2 allegata agli atti – dall'Avvocato Giuseppe Fevola, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Latina, Piazza della Libertà n.21;
APPELLANTI
E (C.F. e iscrizione al registro delle imprese di IL Controparte_1
) e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_2 CP_2
Umberto Maria Malandrucco – come da procura alle liti allegata -, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Coletti sito in Roma, Viale delle Milizie n.38;
APPELLATA
NONCHE'
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1622/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 18 agosto 2022;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La e per essa, quale mandataria, la ricorreva ex art. 633 c.p.c. al Controparte_3 CP_4
Tribunale di Latina che emetteva il decreto ingiuntivo n. 1858/2016 nei confronti di Controparte_5
, e , con il quale si ordinava agli stessi il
[...] Parte_1 Parte_4 pagamento, in solido tra loro, della somma di € 77.329,16 oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni, la rappresentava che tali somme costituivano la Controparte_3 risultante della sommatoria algebrica dei seguenti saldi negativi di euro 51.229,22 (sino alla data del 21/12/2015) del conto corrente 400252821, oltre interessi ed importi maturandi a decorrere dalla predetta data, come da estratto conto ex art. 50 TUB 400252821 (DOC. 1 fascicolo monitorio); ed euro 26.099,94 (sino alla data del 21/12/2015) del mutuo chirografario 4355716, oltre interessi ed importi maturandi a decorrere dalla predetta data, come da estratto conto ex art 50 TUB 4355716 (DOC. 2 fasc. monitorio), dovuti dagli ingiunti in ragione dei seguenti rapporti contrattuali:
• contratto conto corrente con affidamenti 400252821 ex 413356;
• contratto mutuo chirografario 4355716;
• fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 61.750, sottoscritta in data 08/08/2013 da e con copia dei documenti;
Parte_4 Parte_1 • fideiussione specifica mutuo chirografario, sottoscritta in data 08/08/2013 da
[...]
e con copia dei documenti . Parte_4 Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli odierni appellati, i quali così concludevano “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo n. 1858/2016, revocare lo stesso ed accertare e dichiarare che e non sono garanti della Parte_4 Parte_1 Parte_2 verso la e che nulla devono gli opponenti tutti alla opposta per i motivi sopra
[...] Controparte_3 esposti. In subordine, accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta dagli opponenti alla Banca opposta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, determinare l'esatto dare/avere tra le parti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo: “In via preliminare, - dichiarare la CP_3 carenza di legittimazione attiva parziale degli opponenti e Parte_1 [...]
nella qualità di fideiussori in relazione a tutte le contestazioni ed eccezioni Parte_4 asserenti sia il lamentato mancato ricevimento degli estratti conto, per espressa clausola contrattuale, che l'asserita illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca in relazione agli originari rapporti contrattuali azionati, quali, a titolo esemplificativo, usurarietà, interessi applicati, capitalizzazione degli stessi, commissioni, ecc, dovendosi considerare le fideiussioni prestate a carattere di contratto autonomo di garanzia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc, ricorrendo l'operatività delle clausole sottoscritte di “pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta”; - dichiarare la improcedibilità dell'opposizione ex art. 5 c. 4 lett. a del d.lgs. 28/2010 all'esito della pronuncia del Giudice sull'istanza ex art. 648 cpc, qualora parte opponente non provveda nei termini ad avviare il procedimento di mediazione;
- dichiarare la inammissibilità del disconoscimento della (DOC. 05) e della FIDEIUSSIONE PE (DOC. 06) da parte dei Parte_5 garanti e per ESPRESSO Parte_1 Parte_4
RICONOSCIMENTO DI SOTTOSCRIZIONE ed ASSENZA DI COERENZA DIFENSIVA, e, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere ammissibile il disconoscimento delle controparti, voglia disporre le cautele opportune per la custodia degli originali della (DOC. Parte_5
05) e della FIDEIUSSIONE PE (DOC. 06), ed accogliere l'ISTANZA DI VERIFICAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 216 CPC;
- dichiarare la inammissibilità dell'eccezione di invalidità della (DOC. 05) e della PE (DOC. 06) per asserito Parte_5 Parte_5
; Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto oltre Controparte_6 che non provata, e confermare in via definitiva il Decreto Ingiuntivo n.1858/2016. In via gradata, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di e condannare gli opponenti in CP_3 solido al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la in qualità di cessionaria della , la quale Controparte_1 Controparte_3 nel proprio atto di intervento rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi in atti indicati, previo stralcio di eventuali documenti depositati irritualmente dalle controparti, voglia: In via preliminare, - dichiarare la carenza di legittimazione attiva parziale degli opponenti e nella qualità di fideiussori in Parte_1 Parte_4 relazione a tutte le contestazioni ed eccezioni asserenti sia il lamentato mancato ricevimento degli estratti conto, per espressa clausola contrattuale, che l'asserita illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca in relazione agli originari rapporti contrattuali azionati, quali, a titolo esemplificativo, usurarietà, interessi applicati, capitalizzazione degli stessi, commissioni, ecc, dovendosi considerare le fideiussioni prestate a carattere di contratto autonomo di garanzia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc, ricorrendo l'operatività delle clausole sottoscritte di “pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta”; - dichiarare la inammissibilità dell'eccezione di invalidità della (DOC. 05) e della PE (DOC. 06) per asserito Parte_5 Parte_5
; Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto oltre Controparte_6 che non provata, e confermare in via definitiva il Decreto Ingiuntivo n.1858/2016. In via gradata, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di e condannare Controparte_1 gli opponenti in solido al relativo pagamento in favore della suddetta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato:
- che, dal tenore letterale delle garanzie prestate da e Parte_1 Parte_4
a favore della (doc. 5 fascicolo telematico di parte opposta) – ed in particolare Controparte_5 dalla previsione delle clausole contenute agli art. 6 “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; art.1 “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”; art. 2 “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore”; art. 5 “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; art. 8 “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore” -, emerge in maniera inequivocabile come i garanti avessero inteso rilasciare una garanzia autonoma a prima richiesta, nonostante la dicitura “fideiussione” utilizzata nel negozio giuridico;
- Che, a tal proposito, secondo la sent. Cass. Sez. Unite del 18.2.2010, n. 3947, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”, sicchè, in linea generale, il garante non può opporre alla banca le eccezioni che poteva proporre il debitore principale (trattandosi di due rapporti distinti e autonomi). Invero, il contratto autonomo di garanzia impegna il garante in maniera indipendente rispetto al debitore principale. Pertanto, in riferimento ai contratti autonomi di garanzia in linea di massima il garante non può sollevare eccezioni in ordine al rapporto giuridico principale, non essendovi alcun legame di accessorietà tra le due obbligazioni e non trovando applicazione l'art. 1945 cod.civ. Tuttavia, in casi eccezionali, il garante può effettuare contestazioni anche in merito al rapporto principale ed in particolare quando l'escussione della garanzia è avvenuta con dolo o mala fede da parte del creditore, o in caso di inesistenza o nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, o per l'illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti;
- Che, pertanto, alla qualifica come “contratto autonomo di garanzia” del vincolo assunto da e con l'istituto di credito consegue la Parte_1 Parte_4 inammissibilità di tutte le eccezioni formulate dai garanti in relazione al rapporto principale.
- Che l'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotte rispetto agli originali non può trovare accoglimento in ragione del fatto che non risultano rispettati i requisiti di specificità ed analiticità richiesti dall'art. 2719 c.c.; il Tribunale ha inoltre aggiunto che “nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 1 c.p.c., nel precisare la domanda, gli opponenti e chiarivano che il primo motivo di opposizione relativo Parte_1 Parte_4 agli atti di fideiussione non attenesse al disconoscimento della autografia delle sottoscrizioni ivi apposte, ma “all'assoluta mancanza di volontà e consapevolezza di sottoscrivere atti di fideiussione”, rappresentando che gli atti di fideiussione venivano sottoscritti sine pacta, inconsapevolmente senza che gli stessi venissero informati della natura e del contenuto del documento che erano invitati a sottoscrivere. Anche tale eccezione, tuttavia, non merita accoglimento, poiché gli opponenti non hanno tempestivamente e ritualmente formulato querela di falso. A fronte della eccezione mossa dagli opponenti, infatti, la creditrice opposta ha prodotto nel corso dell'udienza del giorno 08.03.2018 gli originali delle lettere di fideiussione sottoscritte in data 08.08.2013. Con successiva ordinanza il Tribunale, ritenuta ammissibile detta produzione documentale, ne disponeva la custodia in cassaforte.
Risulta infatti applicabile anche al caso di specie il principio di diritto secondo cui deve ritenersi necessario il rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento del foglio risulti avvenuto "absque pactis" o "sine pactis" - ipotesi che ricorre anche quando la difformità qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione -; la querela di falso, viceversa, non deve ritenersi necessaria nell'ipotesi di riempimento "contra pacta", ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare (cfr tra le tante Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18059 del 27/08/2007). Il motivo di opposizione non merita pertanto accoglimento”.
- Quanto al motivo di opposizione con cui gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29810/2017 e da ultimo con sentenza n. 41994/2021,il Tribunale ha evidenziato l'assoluta infondatezza nel merito di tale eccezione in ragione della mancata corrispondenza tra la clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni e “le clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”, dal momento che gli opponenti avevano sottoscritto una clausola del seguente tenore letterale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”;
- Quanto alla corretta determinazione del credito, il Tribunale ha stabilito che in riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 4355716 parte opponente non ha contestato di aver effettivamente ricevuto da le somme oggetto del contratto di mutuo e non ha CP_3 contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle restanti rate mensili contrattualmente previste. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che parte opposta ha presentato il contratto di mutuo, il piano di ammortamento e gli estratti conto che confermano l'accredito dell'importo mutuato il 09.06.2015 a favore della società opponente. Gli opponenti hanno contestato l'importo richiesto in modo generico, senza fornire obiezioni specifiche o prove a sostegno. Pertanto, in assenza di contestazioni dettagliate e documentate, si applica il principio dell'art. 115 c.p.c., secondo cui i fatti non contestati possono essere considerati veri. Di conseguenza, il credito relativo al mutuo n. 4355716, pari a € 26.099,94, si ritiene accertato.
- In relazione, invece, all'eccezione con cui gli opponenti hanno dedotto la illegittima determinazione ed applicazione da parte della banca di tassi di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56, il giudice dell'opposizione ha affermato che a partire dal 2000 deve essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi specificamente comunicata al correntista, e che nel caso di specie il contratto di conto corrente veniva stipulato in data 02.05.2003 con espressa previsione di interessi sia attivi che passivi. Pertanto, il giudice monocratico ha ritenuto di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, rispondendo alle osservazioni mosse dal consulente di parte, ha sviluppato un conteggio alternativo che includeva la commissione di massimo scoperto all'1% ed il ricalcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale. Sulla scorta dell'analisi effettuata dal CTU, il giudice ha pertanto stabilito che “il saldo a debito del contratto di conto corrente n. 4133 – 56 vantato dalla Banca al 30.06.2015, con ricalcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale e con le commissioni di massimo scoperto di conto pattuite nella misura dell'1% e applicate sino al III trimestre 2012 dalla Banca, è pari ad € 50.974,81.
Il CTU ha in particolare effettuato un ricalcolo del saldo a debito vantato dalla Banca, limitatamente al rapporto di conto corrente n. 4133 – 56, sulla base delle clausole convenzionalmente pattuite nel contratto, considerando che la proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente non ha apportato alcuna variazione della clausola determinativa della commissione di massimo scoperto rispetto al contratto originario. Il CTU ha invero evidenziato che “lasciando inalterata la metodologia di calcolo e addebito e/o accredito delle competenze di periodo, (…) effettuata comunque al tasso convenzionale, il saldo a debito vantato dalla banca al 30.06.2015, data di chiusura del conto, è - con ricalcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale -, pari a € 50.974,81. Il totale ricalcolato delle competenze è, come si evince dalla Tabella Resoconto Generale allegata, pari a € 75.444,82, di cui € 2,83 per interessi creditori, € 50.073,11 per interessi debitori,
€ 24.640,20 per commissioni ed € 734,34 per spese. In questa ulteriore ipotesi, il ricalcolo delle competenze della ha condotto ad una lieve diminuzione del saldo passivo Controparte_7 bancario”. Gli accertamenti peritali, pertanto, hanno consentito di verificare che vi è una differenza di € 122,12 rispetto al saldo a debito indicato nel decreto ingiuntivo. La relazione finale del ctu è quindi condivisibile sul punto, poiché è motivata, priva di vizi logici e coerente con i principi normativi e giurisprudenziali elaborati in materia.
Deve quindi essere confermata la sussistenza in capo alla società opposta di un credito pari ad € 50.974,81 in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 1858/2016 deve essere revocato e quale debitrice principale, e Parte_2 Parte_1 Parte_4
, quali garanti, devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore di
[...] [...]
e per essa, quale mandataria , della complessiva somma di € Controparte_1 CP_2
77.074,75, di cui 50.974,81 quale saldo debitore del conto corrente n. 4133 – 56 come ricalcolato dal CTU e di € 26.099,94 quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 4355716, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.
§ 2 — Hanno proposto appello , in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
liquidazione, e , contestando la sentenza di primo grado sotto vari CP_5 Parte_4 profili e chiedendo, previa riforma della medesima, “Voglia I'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento del presente appello:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere le conclusioni tutte avanzate in prime cure che di seguito si riportano: revocare il decreto ingiuntivo n. 1858/2016 ed accertare e dichiarare che e Parte_4
non sono garanti della verso la e che nulla devono Parte_1 Parte_2 Controparte_3 gli opponenti tutti alla opposta per i motivi sopra esposti.
In subordine, accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta dagli opponenti alla Banca opposta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, determinare l'esatto dare/avere tra le parti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La ancorchè ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio e ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia con ordinanza in data 14.02.2023.
Si è costituita nell'odierno giudizio d'appello la per essa, quale Controparte_1 mandataria, rassegnando le seguenti conclusioni “Per tutto quanto dedotto ed CP_2 eccepito si conclude affinché l'Ill.mo Corte d'Appello, disattesa ogni contraria richiesta, voglia:
– Previo rigetto della richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rigettare l'avverso gravame perché inammissibile, infondato e non provato, confermando in toto l'appellata sentenza n.1622/2022 del 18/08/2022 del Tribunale di Latina, GI Valentina Giasi;
– Confermare, per l'effetto, la condanna di (cf ) in Parte_2 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., (cf ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(cf ) a pagare in favore di la Parte_4 C.F._2 Controparte_1 somma di € 77.074,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 14.02.2023 la causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025 - con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari – e da qui, a seguito di differimento, all'udienza del 16.9.2025.
La causa era assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 20 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, titolato “Violazione e falsa interpretazione dell'art.2719 c.c.”, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei contratti rispetto agli originali, effettuato dagli opponenti, fosse “del tutto generica, priva di specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo relative alla formazione dei documenti in esame e, in ogni caso, non idonea ad integrare i requisiti di precisione e determinatezza richiesti dall'art. 2719 c.c. e, pertanto, riteneva che gli opponenti non avessero validamente operato il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti agli originali, perché generico e privo dei necessari requisiti di specificità ed analiticità”. Secondo parte appellante, invece, il disconoscimento effettuato nel giudizio di primo grado avrebbe presentato tutti i requisiti richiesti dall'art. 2719 c.c. e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto considerarlo valido.
§ 3.2 — Col secondo motivo, titolato “errata interpretazione dei contratti di fideiussione come contratti autonomi di garanzia”, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere, il giudice di primo grado, erroneamente considerato le garanzie prestate dai Sig.ri a favore Pt_1 della come “contratti autonomi di garanzia”, anziché identificarle secondo la forma Controparte_5 della garanzia tipica della “fideiussione”. Secondo la prospettazione di parte appellante, invero, non sarebbe sufficiente, ai fini della classificazione di un negozio giuridico come “contratto autonomo di garanzia”, la circostanza che al suo interno siano inserite clausole del tenore di “a prima richiesta”,
o “a semplice richiesta scritta”, o ancora “senza eccezioni”, rendendosi necessario, invece, valutare in concreto il rapporto tra garante e garantito e la volontà che questi ultimi hanno inteso conferire al rapporto di garanzia in questione.
Ne discenderebbe, secondo tale prospettazione, che dall'analisi dell'atto nel suo complesso e dalla lettura congiunta di tutte le sue singole clausole il giudice di primo grado avrebbe dovuto classificare la garanzia come “fideiussione”, con la conseguente possibilità in capo ai garanti di sollevare avverso la Banca tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale.
§ 3.3 – Col terzo motivo, titolato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c., inderogabilità del termine. Errata interpretazione delle pronunce sulla nullità delle fideiussioni”, parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha stabilito che “Esaminando la documentazione in atti, è necessario che vi sia completa corrispondenza tra il modello predisposto dall'ABI e quello a valle dell'intesa. È stato infatti precisato che la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”.
Nel caso in esame invece, con specifico riferimento alla clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., manca detta corrispondenza.
Gli opponenti hanno infatti sottoscritto una clausola del seguente tenore letterale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. L'eccezione pertanto non può essere accolta”. Secondo parte appellante, invece, nelle fideiussioni firmate dai garanti in data antecedente a quelle dell'08.08.2013 (allegate alla memoria ex art.183 c.6), il termine a favore del fideiussore di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stato non già prorogato, bensì del tutto rinunciato, con la conseguenza che tale clausola, riproducendo il contenuto delle clausole contenute nello schema predisposto dall'ABI e dichiarate illegittime dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla. Secondo gli appellanti, dunque, la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art 1957 c.c. “depone, necessariamente, a favore della decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti degli asseriti fideiussori in quanto decorso il termine di sei mesi entro il quale poteva agire in forza delle asserite fideiussioni sottoscritte precedentemente al 2013. Ogni azione, pertanto, posta in essere in forza di tali fideiussioni deve dirsi tardiva.
La banca appellata, infatti, attraverso la propria allegazione ha confermato che di aver revocato ogni facilitazione creditizia, dichiarando la risoluzione del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo ed intimando il pagamento dell'importo di € 70.983,05, con raccomandata a/r dell'11.11.2014. (all. 7 fascicolo monitorio), mentre il decreto ingiuntivo in questione nei confronti dei fideiussori è datato 13.09.2016, ben oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”. Ne discenderebbe la decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti degli odierni appellanti.
§ 3.4 – Col quarto motivo, titolato “violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 629 L. n. 147/13, errato conteggio degli interessi in relazione al periodo contrattuale da gennaio 2014 sino all'emanazione della CICR 343/16 del 3.8.2016”, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha statuito che “Gli opponenti hanno altresì eccepito la illegittima determinazione ed applicazione da parte della banca di tassi di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56.
Sul punto si richiama il più recente arresto giurisprudenziale in materia, secondo cui “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 10/01/2018¸ ex multis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3873 del 16/02/2021). Tanto premesso, si rileva che nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, i cui esiti sono integralmente condividibili, tenuto conto della corretta metodologia utilizzata dal ctu, della completezza espositiva, della motivazione, della mancanza di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica.
Quanto alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca, si richiama in questa sede la lunga evoluzione della giurisprudenza in materia, al fine di rammentante l'approdo, condiviso dal Tribunale, cui è pervenuta la Cassazione sin dal 1999 con la pronuncia n. 2374 del 16 marzo, con motivazione fatta propria anche dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 4.11.2004, n. 21095 e del 2.12.2010, n. 24418, che hanno statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione a periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale del 1999.
Ne consegue che le somme indebitamente calcolate a tale titolo non possono essere richieste dagli istituti bancari e, se percepite, devono essere restituite (ex multis, Cass. sez. I, n. 21141/2007; Cass. sez. I, n. 15218/2007; Cass. sez. I, n. 6514/2007; Cass. n. 4853/2007; Cass. n. 11757/2006; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10500/2006; Cass. n. 10376/2006).
A partire dal 01.07.2000 deve invece essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, specificamente comunicata al correntista.
Nel caso di specie il contratto di conto corrente veniva stipulato in data 02.05.2003 con espressa previsione di interessi sia attivi che passivi”. Secondo gli odierni appellanti, invero, il CTU e il giudice di primo grado avrebbero trascurato che, a partire dal 1° gennaio 2014, l'art. 120, comma 2, TUB, modificato dalla Legge n. 147/2013, avrebbe introdotto un divieto di fatto dell'anatocismo bancario, subordinando la legittimità della capitalizzazione degli interessi all'adozione di una delibera attuativa del CICR, mai emanata fino al 2016. Nonostante l'ambiguità del testo normativo, numerosi tribunali, tra cui quello di IL (ord. 3/4/2015 e 25/3/2015), hanno ritenuto illegittima qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi, anche se pattuita, fin dall'entrata in vigore della norma. La Cassazione, con la sentenza n. 9127 del 6/5/2015, ha confermato tale orientamento, estendendolo anche alla capitalizzazione annuale. Di conseguenza, gli appellanti hanno chiesto alla Corte d'Appello di rivedere il calcolo del credito oggetto di causa, escludendo gli interessi anatocistici illegittimamente applicati nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015.
§ 4.1 — Il primo motivo d'appello proposto dagli odierni appellanti deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., a norma del quale “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ai fini della integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., non è sufficiente il generico assunto che la decisione del Giudice di primo grado sia erronea, poiché è necessaria, a pena di inammissibilità del gravame, la indicazione delle ragioni concrete per cui si chiede il riesame, con un supporto motivazionale ed argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia giudiziale sottoposta ad impugnazione, contrapponendo alle argomentazioni svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (C. App. L'Aquila, 12-11-2012).
Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza censurata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.
Infatti, all'atto dell'appello deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, essendo insufficiente, a tal fine, che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate ed essendo necessario che le ragioni sulle quali si fonda l'impugnazione siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di prime cure purché ciò determini una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con chiarezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (vedasi Corte di App. Palermo Sez. III, 25-09-2012).
Nel caso di specie, non vi è traccia alcuna di specifiche censure in ordine all'iter ed al fondamento logico–giuridico che hanno indotto l'organo giudicante a decidere secondo le statuizioni offerte in sentenza, né sembra possa ravvisarsi una effettiva attività di confutazione delle ragioni addotte a sostegno della decisione.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2719 c.c., motivando in maniera completa e coerente circa l'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotte rispetto agli originali – operata dagli opponenti -, stabilendo che “È stato infine chiarito in tema di prova documentale che l'onere stabilito dall'art. 2719 cod. civ. di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1537 del 22/01/2018). Occorre da ultimo rilevare che, sebbene l'art. 214 c.p.c. non richieda che il disconoscimento avvenga secondo una forma vincolata, è in ogni caso necessario, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il disconoscimento di una scrittura privata abbia i caratteri della specificità e della determinatezza, sia inequivoco e non integri una mera espressione di stile (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18042 del 20/08/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 01/07/2002).
Applicando tali principi al caso di specie si evince che la dichiarazione presente negli atti di causa con cui parte opponente contesta la conformità delle copie agli originali appare del tutto generica, priva di specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo relative alla formazione dei documenti in esame e, in ogni caso, non idonea ad integrare i requisiti di precisione e determinatezza richiesti dall'art. 2719 c.c. Si ritiene pertanto che parte opponente non abbia validamente operato il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti agli originali, perché generico e privo dei necessari requisiti di specificità ed analiticità. La relativa eccezione non merita quindi accoglimento”. A fronte di tale analitica e completa ricostruzione, operata dal giudice di primo grado, gli appellanti hanno contrapposto un motivo del tutto generico, limitandosi ad affermare l'erroneità della decisione di primo grado senza addurre alcuna prospettazione idonea a confutare la validità logico-giuridica del ragionamento del giudice precedente. Appare quindi ictu oculi, anche dal tenore del linguaggio utilizzato - nonché dall'assoluta assenza di indicazioni idonee a supportare le proprie affermazioni - la carenza di specificità del presente motivo d'appello, circostanza ne che comporta l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
§ 4.2 — Il secondo motivo d'appello non è meritevole d'accoglimento.
Attraverso esso, gli appellanti hanno inteso censurare la decisione con cui il giudice di primo grado ha qualificato la garanzia prestata dai sig.ri in data 8.8.2013 a favore della Pt_1 Controparte_5 quale “contratto di garanzia autonomo” anziché quale “fideiussione omnibus”. Secondo parte appellante, infatti, non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui “Applicando i sopraesposti principi al caso in esame si ritiene che il tenore letterale del contratto e la volontà delle parti risultante dalla complessiva regolamentazione degli articolati rapporti contrattuali, come documentati da parte opposta, inducono a ritenere che, nonostante il nome attribuito dalle parti alla scrittura (fideiussione) e le norme del codice civile richiamate, si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia, che ricorre tutte le volte in cui, come sopra detto, difetti l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione garantita rispetto a quella principale. Tali elementi appaiono indici univoci e sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso derogare al regime delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. e che al garante siano precluse le eccezioni sollevabili dal debitore. Il garante, pertanto, si è obbligato a pagare senza condizioni, non potendo opporre al creditore garantito le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'exceptio doli”, contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che “Il Giudice di prime cure, nel valutare l'autonomia della garanzia, avrebbe dovuto ricercarla nel rapporto tra garante e garantito ed avrebbe dovuto esaminare la reale volontà delle parti di creare un impegno svincolato dal rapporto principale, privo del sopracitato carattere di accessorietà ed avrebbe dovuto affermare che le clausole che si riferiscono alla tempistica di adempimento, quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta" o ancora "immediatamente", non sono determinati al fine di qualificare la tipologia contrattuale perché sono compatibili con entrambe”.
Il motivo non coglie nel segno.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022). In altri termini, il contratto autonomo di garanzia è indipendente dal contratto principale: il garante si obbliga direttamente verso il beneficiario e deve pagare alla sua semplice richiesta, senza che il beneficiario debba dimostrare l'inadempimento del debitore. In questo caso, il garante non può opporre eccezioni relative al contratto base, tranne in circostanze limitate.
Con riguardo a tale ultimo assunto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007).
A seguito di tale ultima pronuncia, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, ha ribadito che la semplice presenza della clausola “a prima richiesta”, neppure abbinata a quella “senza eccezioni”, non basta a far considerare configurabile il contratto autonomo di garanzia, senza compiere la necessaria disamina dell'intero testo contrattuale della garanzia e che solo la presenza di entrambe le clausole c.d. “a prima richiesta” e “senza eccezioni” (e non dunque, solo della prima) vale, di per sé, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (v. Cass. n. 5478/2024).
Il Tribunale di Latina, tuttavia, non si è limitato a dichiarare sic et sempliciter che, nel caso di specie, ricorre la figura del “contratto autonomo di garanzia” fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla presenza della clausola “a prima richiesta”, ma ha posto in essere quella
“disamina dell'intero testo contrattuale della garanzia” – come richiesto dalla sent. Cass. N. 5478/2024 – da cui si evince, senza incertezza alcuna, che le parti hanno inteso rilasciare una garanzia autonoma rispetto al rapporto principale.
Nel caso specifico, oltre alla presenza della clausola “a prima richiesta” nel contratto, la qualificazione dell'obbligazione come contratto autonomo di garanzia, e non come semplice fideiussione, è stata determinata dall'esame dettagliato dell'intero contenuto contrattuale, effettuato dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale ha infatti esaminato attentamente le singole clausole della fideiussione di € 61.750,00 stipulata il 08/08/2013 — che garantiva il rapporto controverso — individuando tra queste quelle che giustificano la qualificazione dell'obbligazione come contratto autonomo di garanzia, nello specifico:
• l'art. 6 prescrive che il fideiussore è “tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
• l'art. 1 prevede: Il fideiussore “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”;
• l'art. 2 prescrive: “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore”; • l'art. 5 precisa: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”;
• infine secondo l'art. 8 “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore”.
Il tenore delle clausole testè enunciate non lascia dubbi circa la non accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto di debito sottostante, circostanza che determina il rigetto del secondo motivo d'appello.
§ 4.3 – Anche il terzo motivo d'appello deve essere rigettato.
Con esso gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado poiché il giudice di prime cure non ha rilevato la nullità parziale della garanzia sottoscritta dagli stessi e predisposta utilizzando lo schema dell'A.B.I. ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia, in quanto restrittivo della libertà di concorrenza in violazione dell'art 2, co. 2, lett a), della legge n. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2.5.2015, e segnatamente delle clausole in relazione a cui è stata ravvisata l'illegittimità per violazione della normativa antitrust, e quindi l'inefficacia della fideiussione prestata dai sig. per avvenuto verificarsi della condizione liberatoria di cui all'art 1957 c.c. Pt_1
Più nello specifico, gli appellanti hanno insistito affinchè la Corte d'Appello “compia un distinguo fra le varie lettere di fideiussione asseritamente tali, e anche ai fini della loro rilevanza probatoria accerti la decadenza della banca ad agire in forza delle stesse in quanto nulla la clausola contenente la rinuncia al termine/beneficio di cui all'art. 1957 c.c. e di conseguenza decaduta per omesso esercizio del diritto entro sei mesi della scadenza del credito, nei confronti del debitore principale”, sostenendo che tutte le garanzie prestate dai garanti in data antecedente al 2013 contengano la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 cc e che, in quanto affette da nullità parziale, comportino come conseguenza la decadenza della cedente dall'azione.
In primo luogo, deve essere rilevato quanto segue.
La garanzia azionata in sede monitoria dalla è stata sottoscritta dai sig.ri Controparte_3 Pt_1 in data 8.8.2013, vale a dire a distanza di circa otto anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. Pertanto, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione sottoscritta dagli odierni appellanti in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, gli odierni appellanti erano onerati dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. Diversamente, parte appellante non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'agosto 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola garanzia sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data 8.8.2013) risulti – secondo quanto affermato dagli appellanti ma che, come si vedrà, non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti - speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una garanzia sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema – asseritamente utilizzato, almeno con riguardo alle clausole “incriminate”, per il contratto di fideiussione sottoscritto dai sig.ri Pt_1 in data 8.8.2013, e dunque successivo di circa otto anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato – sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché tale schema sia applicato in modo uniforme o perché la sua approvazione risultava imposta dalla Controparte_3 quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti. In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la ancora Controparte_3 nell'anno 2013, parte opponente (odierna appellante) avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (agosto 2013), utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente (cfr., nello stesso, App. Roma, 14.2.2023, n. 1106).
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza, le stesse Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore/garante. Pertanto, se si considera che il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la garanzia contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione in- condizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento (cfr., nello stesso senso, App. Roma n. 1106/2023, cit.).
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una garanzia rilasciata nell'agosto 2013, parte opponente non ha tempestivamente allegato, ancora prima che in alcun modo provato, né l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere co- gente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitate ad allegare quest'ultima circostanza, questo giudicante deve disattendere l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dai sig.ri a garanzia delle obbligazioni della Pt_1 [...]
CP_5
Inoltre, anche volendo prescindere da queste dirimenti ed assorbenti considerazioni, il motivo – così come articolato dagli appellanti – non coglie comunque nel segno.
In particolare, priva di pregio appare l'eccezione con cui gli appellanti hanno affermato che “Il giudice a quo, relativamente alle fideiussioni depositate ex adverso ha omesso di effettuare una specifica distinzione fra le fideiussioni precedenti, depositate dalla banca in occasione del deposito della memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. e le asserite fideiussioni sottoscritte in data 08.08.2013 (che per facilità indicheremo quali allegati 5 e 6 del fascicolo monitorio).
Ebbene il termine di cui all'art. 1957 è stato convenuto fra le parti solo relativamente alle fideiussioni dell'08.08.2013. Nelle fideiussioni che la banca asserisce siano state firmate precedentemente, documenti che la banca ha depositato in allegato alla memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. , il termine a tutela del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. viene integralmente rinunciato.
Le lettere di fideiussione che la banca sostiene essere state firmate precedentemente al 2013, per garantire le ragioni di credito nei confronti della prevedono la totale rinuncia al Controparte_5 termine di cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, devono ritenersi in ogni caso affette dalla nullità parziale.
La nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art 1957 c.c. depone, necessariamente, a favore della decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti degli asseriti fideiussori in quanto decorso il termine di sei mesi entro il quale poteva agire in forza delle asserite fideiussioni sottoscritte precedentemente al 2013.
Ogni azione, pertanto, posta in essere in forza di tali fideiussioni deve dirsi tardiva”.
Come correttamente rilevato dalla nella propria comparsa di Controparte_1 costituzione, invero, “Il rapporto di conto corrente intercorso con la e con i suoi Parte_2 garanti, infatti, ha avuto una deviazione patologica nell'anno 2014, allorquando l'allora titolare del credito inviava alla debitrice principale e ai garanti la lettera di revoca degli
CP_3 affidamenti e di risoluzione (DOC, 07 allegato al fascicolo di primo grado di ). A
CP_3 quella data, le garanzie che coprivano il rapporto di cc ed il mutuo chirografario erano quelle sottoscritte dai sig.ri e in data 08/08/2013 che avevano Parte_4 Pt_1 stipulato gli ormai noti contratti autonomi di garanzia con la , titolare del credito per
CP_3 effetto della fusione in essa tra le altre, di , precedente
CP_3 Controparte_8 titolare del rapporto (DOC. 05 e 06 allegati al fascicolo di primo grado di ).
CP_3 Tutte le altre garanzie tempo per tempo prestate in favore dei diversi soggetti titolari del rapporto (dapprima , poi di successivamente Controparte_8 Controparte_8 Controparte_8
), attengono a momenti fisiologici del rapporto ed erano state depositate, nel corso del
[...] giudizio di primo grado, allo scopo di dimostrare l'infondatezza del disconoscimento per “assenza di volontà e consapevolezza di sottoscrivere atti di fideiussione”, operato dalle controparti che, invece, si erano offerti come garanti per la debitrice principale sin dalla nascita del Controparte_5 rapporto di conto corrente con la risalente all'anno 2005 (DOC. 13 allegato al CP_7 fascicolo di primo grado di ). CP_3
Per mero scrupolo, si segnala comunque che di tutte le garanzie tempo per tempo prestate dai sig.ri e , solo quella sottoscritta in data 28/10/2005 – all'alba praticamente del Pt_4 Parte_1 noto provvedimento della Banca d'Italia – contiene la deroga al termine di cui all'art. 1957 cc, prevedendo invece tutte le altre successive, firmate in data 07/12/2007, 10/04/2009 e 16/12/2010, la semplice proroga del termine e non l'esclusione (circostanza che esclude la declaratoria di nullità della clausola, mancando l'esatta corrispondenza con quella di cui al modulo ABI, come correttamente indicato anche dal Giudice di Prime cure).
Aggiungasi che in calce alla fideiussione prestata in data 16/12/2010 si legge:
“Dichiariamo che questa fideiussione altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità della fideiussione da noi prestata nell'interesse della in data Parte_2
20/10/2005 ed in data 07/12/2007 rispettivamente a favore di e di Controparte_8 CP_8
, i cui rapporti sono confluiti in ora e
[...] Controparte_8 CP_3 successive variazioni di cui l'ultima in data 10/04/2009 il cui testo si intende sostituito dal presente, con esclusione di qualsiasi novazione”.
Ne consegue l'infondatezza del gravame, non essendovi alcuna previsione di deroga totale all'art. 1957 cc, neppure tra le precedenti fideiussioni prestate dai garanti”.
Tale ultima considerazione è sicuramente condivisibile. Oggetto del presente giudizio è la garanzia prestata dai sig.ri in data 8.8.2013, che – per espressa previsione dei garanti - ha sostituito, Pt_1 con esclusione di qualsiasi effetto novativo, tutte le precedenti garanzie dagli stessi rilasciate.
Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è necessario che vi sia completa corrispondenza tra il modello predisposto dall'ABI e quello a valle dell'intesa. È quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, nella sent. n. 41994/2021, hanno stabilito che “La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”.
Nel caso di specie, non è in alcun modo ravvisabile quella “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI” (in particolare, dell'art.6) richiesto dalla sentenza testè enunciata ai fini della declaratoria di nullità parziale della clausola controversa, atteso che dalla lettura della garanzia rilasciata dagli appellanti in data 8.8.2013 emerge inequivocabilmente, con specifico riferimento alla clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., la mancanza di detta corrispondenza. Ed invero i sig.ri hanno sottoscritto una clausola del seguente tenore letterale: “I diritti Pt_1 derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, da cui emerge ictu oculi come le parti non abbiano inteso rinunziare al termine previsto dall'art. 1957 c.c. a favore dei garanti, bensì semplicemente prorogarlo. Da ciò discende che non vi è stata violazione alcuna della normativa prevista dagli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E. a tutela della libera concorrenza, la clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. inserita nella garanzia dell'8.8.2013 non può essere dichiarata nulla e, pertanto, non può essere pronunciata la decadenza della Banca dal diritto di agire per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Per tutti questi motivi, il terzo motivo d'appello deve essere rigettato.
§ 4.4 – Il quarto motivo d'appello è parzialmente fondato, limitatamente alle ragioni di seguito indicate.
Attraverso il quarto motivo d'appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha stabilito che “A partire dal 01.07.2000 deve invece essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, specificamente comunicata al correntista. Nel caso di specie il contratto di conto corrente veniva stipulato in data 02.05.2003 con espressa previsione di interessi sia attivi che passivi”. Secondo la loro prospettazione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare come non dovute le somme corrispondenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel periodo compreso tra gennaio 2014 fino alla chiusura definitiva dei rapporti avvenuta nel 2015, dal momento che l'art. 1, comma 623 della L.147/2013 avrebbe vietato qualsiasi tipo di capitalizzazione trimestrale, quantomeno fino all'emanazione della specifica delibera del CICR, avvenuta solo nel 2016. Per tali ragioni, essi hanno richiesto una nuova CTU finalizzata al ricalcolo delle somme dovute.
Il motivo è fondato, e pertanto la richiesta di una nuova CTU deve essere accolta.
Si rende necessario ricostruire la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di interessi anatocistici in ambito bancario e, nel fare ciò, può essere utile utilizzare quale riferimento la ricostruzione di tale evoluzione operata dalla Prima sez. della Corte di Cassazione nella sent. n. 21344/2024. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di legittimità “La storia del secondo comma dell'art. 120 t.u.b., che qui viene in esame, è particolarmente tormentata.
Nel testo originario il detto comma 2, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, prevedeva:
«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) ― che interessa nella presente sede ― con la norma che segue: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Con l'art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore tornò sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi» e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» non vide mai la luce, anche se la Banca d'Italia predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.): tale bozza conteneva un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a una interpretazione «teleologica» della norma primaria (l'art. 120, comma 2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici.
Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nei senso che «gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti «in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa”.
In altre parole, con l'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 342/99 è stato modificato l'art. 120 TUB, consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava a una delibera CICR, emanata in data 09.02.2000, che ha consentito l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c; l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30.06.2000.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio il contratto di c/c n. 4133 – 56, oggetto di controversia, è stato stipulato in data 02.05.2003 – dunque durante la vigenza della disciplina introdotta dalla delibera CICR del 9.2.2000 - con espressa previsione della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi con pari periodicità, sicchè tale capitalizzazione, per tutto il periodo che va dal 2.5.2003 al 1.1.2014, può dirsi legittima.
La situazione è però mutata a seguito dell'emanazione dell'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) il quale, nel modificare il testo dell'art.120 T.U.B., ha introdotto un vero e proprio divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità. L'introduzione di tale divieto è stata, peraltro, recentemente ribadita dalla sent. n. 21344/2024 della Corte di Cassazione, che ha espresso il seguente principio di diritto “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Ne discende, pertanto, che va verificata la situazione dare/avere tra le parti – già individuata dal Tribunale di Latina con gli odierni appellanti debitori della Banca per la somma di € 50.974,81 in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56 - dal momento che da tale cifra non sono stati scomputati gli interessi anatocistici illegittimamente applicati dall'1gennaio 2014 sino alla data di chiusura del contratto, avvenuta in data 30.06.2015.
Si rende pertanto necessario, in riforma della sentenza impugnata, rideterminare il credito della Banca sulla base di un aggiornamento e revisione della consulenza tecnica di ufficio che tenga conto della esclusione degli interessi anatocistici applicati per il periodo interessato dalla legge di stabilità n. 147/2013.
Infine, deve essere rilevato che gli appellanti non hanno svolto alcuna specifica censura in relazione al capo della sentenza di primo grado relativo all'accertamento dell'esistenza del credito di € 26.099,94 derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 4355716, né in relazione al capo della sentenza relativo al conteggio della commissione di massimo scoperto nella misura dell'1% anche per il periodo 2007-2012. In virtù di tale acquiescenza, quindi, su entrambi i capi può dirsi formato il giudicato.
§ 5 – Per tutte queste ragioni, dunque, in parziale accoglimento dell'appello deve essere dichiarata l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici per il periodo che va dall'1.1.2014 sino al 30.6.2015. Il saldo del c/c n. 4133 – 56 deve pertanto essere ricalcolato, previa riconvocazione del C.T.U., con l'epurazione dal medesimo della capitalizzazione degli interessi illegittimamente applicati.
§ 6 - Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1622/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 18 agosto 2022, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, dichiara non dovute le competenze calcolate a titolo di anatocismo per il periodo che va dall'1.1.2014 sino al 30.6.2015; 2. Rigetta i rimanenti motivi di appello;
Dispone per il proseguimento dell'istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Camillo Romandini Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5394 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 16 settembre 2025 e vertente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore della (P. IVA ), Parte_2 P.IVA_1
e (C.F. , rappresentati e difesi - come da procura Parte_3 C.F._2 allegata agli atti – dall'Avvocato Giuseppe Fevola, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Latina, Piazza della Libertà n.21;
APPELLANTI
E (C.F. e iscrizione al registro delle imprese di IL Controparte_1
) e per essa, quale mandataria, rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_2 CP_2
Umberto Maria Malandrucco – come da procura alle liti allegata -, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Coletti sito in Roma, Viale delle Milizie n.38;
APPELLATA
NONCHE'
(P. IVA. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_3 P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1622/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 18 agosto 2022;
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
La causa non attiene alla materia di impresa.
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
La e per essa, quale mandataria, la ricorreva ex art. 633 c.p.c. al Controparte_3 CP_4
Tribunale di Latina che emetteva il decreto ingiuntivo n. 1858/2016 nei confronti di Controparte_5
, e , con il quale si ordinava agli stessi il
[...] Parte_1 Parte_4 pagamento, in solido tra loro, della somma di € 77.329,16 oltre interessi, nonché le spese della procedura monitoria liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.200,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
A sostegno delle proprie ragioni, la rappresentava che tali somme costituivano la Controparte_3 risultante della sommatoria algebrica dei seguenti saldi negativi di euro 51.229,22 (sino alla data del 21/12/2015) del conto corrente 400252821, oltre interessi ed importi maturandi a decorrere dalla predetta data, come da estratto conto ex art. 50 TUB 400252821 (DOC. 1 fascicolo monitorio); ed euro 26.099,94 (sino alla data del 21/12/2015) del mutuo chirografario 4355716, oltre interessi ed importi maturandi a decorrere dalla predetta data, come da estratto conto ex art 50 TUB 4355716 (DOC. 2 fasc. monitorio), dovuti dagli ingiunti in ragione dei seguenti rapporti contrattuali:
• contratto conto corrente con affidamenti 400252821 ex 413356;
• contratto mutuo chirografario 4355716;
• fideiussione omnibus fino alla concorrenza di euro 61.750, sottoscritta in data 08/08/2013 da e con copia dei documenti;
Parte_4 Parte_1 • fideiussione specifica mutuo chirografario, sottoscritta in data 08/08/2013 da
[...]
e con copia dei documenti . Parte_4 Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli odierni appellati, i quali così concludevano “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo n. 1858/2016, revocare lo stesso ed accertare e dichiarare che e non sono garanti della Parte_4 Parte_1 Parte_2 verso la e che nulla devono gli opponenti tutti alla opposta per i motivi sopra
[...] Controparte_3 esposti. In subordine, accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta dagli opponenti alla Banca opposta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, determinare l'esatto dare/avere tra le parti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo: “In via preliminare, - dichiarare la CP_3 carenza di legittimazione attiva parziale degli opponenti e Parte_1 [...]
nella qualità di fideiussori in relazione a tutte le contestazioni ed eccezioni Parte_4 asserenti sia il lamentato mancato ricevimento degli estratti conto, per espressa clausola contrattuale, che l'asserita illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca in relazione agli originari rapporti contrattuali azionati, quali, a titolo esemplificativo, usurarietà, interessi applicati, capitalizzazione degli stessi, commissioni, ecc, dovendosi considerare le fideiussioni prestate a carattere di contratto autonomo di garanzia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc, ricorrendo l'operatività delle clausole sottoscritte di “pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta”; - dichiarare la improcedibilità dell'opposizione ex art. 5 c. 4 lett. a del d.lgs. 28/2010 all'esito della pronuncia del Giudice sull'istanza ex art. 648 cpc, qualora parte opponente non provveda nei termini ad avviare il procedimento di mediazione;
- dichiarare la inammissibilità del disconoscimento della (DOC. 05) e della FIDEIUSSIONE PE (DOC. 06) da parte dei Parte_5 garanti e per ESPRESSO Parte_1 Parte_4
RICONOSCIMENTO DI SOTTOSCRIZIONE ed ASSENZA DI COERENZA DIFENSIVA, e, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenere ammissibile il disconoscimento delle controparti, voglia disporre le cautele opportune per la custodia degli originali della (DOC. Parte_5
05) e della FIDEIUSSIONE PE (DOC. 06), ed accogliere l'ISTANZA DI VERIFICAZIONE GIUDIZIALE EX ART. 216 CPC;
- dichiarare la inammissibilità dell'eccezione di invalidità della (DOC. 05) e della PE (DOC. 06) per asserito Parte_5 Parte_5
; Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto oltre Controparte_6 che non provata, e confermare in via definitiva il Decreto Ingiuntivo n.1858/2016. In via gradata, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di e condannare gli opponenti in CP_3 solido al relativo pagamento. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la in qualità di cessionaria della , la quale Controparte_1 Controparte_3 nel proprio atto di intervento rassegnava le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi in atti indicati, previo stralcio di eventuali documenti depositati irritualmente dalle controparti, voglia: In via preliminare, - dichiarare la carenza di legittimazione attiva parziale degli opponenti e nella qualità di fideiussori in Parte_1 Parte_4 relazione a tutte le contestazioni ed eccezioni asserenti sia il lamentato mancato ricevimento degli estratti conto, per espressa clausola contrattuale, che l'asserita illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca in relazione agli originari rapporti contrattuali azionati, quali, a titolo esemplificativo, usurarietà, interessi applicati, capitalizzazione degli stessi, commissioni, ecc, dovendosi considerare le fideiussioni prestate a carattere di contratto autonomo di garanzia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cc, ricorrendo l'operatività delle clausole sottoscritte di “pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta”; - dichiarare la inammissibilità dell'eccezione di invalidità della (DOC. 05) e della PE (DOC. 06) per asserito Parte_5 Parte_5
; Nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto oltre Controparte_6 che non provata, e confermare in via definitiva il Decreto Ingiuntivo n.1858/2016. In via gradata, accertare e dichiarare l'ammontare del credito di e condannare Controparte_1 gli opponenti in solido al relativo pagamento in favore della suddetta. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
§ 1.2 — A fondamento della propria decisione, il Tribunale ha osservato:
- che, dal tenore letterale delle garanzie prestate da e Parte_1 Parte_4
a favore della (doc. 5 fascicolo telematico di parte opposta) – ed in particolare Controparte_5 dalla previsione delle clausole contenute agli art. 6 “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”; art.1 “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”; art. 2 “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore”; art. 5 “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”; art. 8 “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore” -, emerge in maniera inequivocabile come i garanti avessero inteso rilasciare una garanzia autonoma a prima richiesta, nonostante la dicitura “fideiussione” utilizzata nel negozio giuridico;
- Che, a tal proposito, secondo la sent. Cass. Sez. Unite del 18.2.2010, n. 3947, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”, sicchè, in linea generale, il garante non può opporre alla banca le eccezioni che poteva proporre il debitore principale (trattandosi di due rapporti distinti e autonomi). Invero, il contratto autonomo di garanzia impegna il garante in maniera indipendente rispetto al debitore principale. Pertanto, in riferimento ai contratti autonomi di garanzia in linea di massima il garante non può sollevare eccezioni in ordine al rapporto giuridico principale, non essendovi alcun legame di accessorietà tra le due obbligazioni e non trovando applicazione l'art. 1945 cod.civ. Tuttavia, in casi eccezionali, il garante può effettuare contestazioni anche in merito al rapporto principale ed in particolare quando l'escussione della garanzia è avvenuta con dolo o mala fede da parte del creditore, o in caso di inesistenza o nullità del contratto base per contrarietà a norme imperative, o per l'illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti;
- Che, pertanto, alla qualifica come “contratto autonomo di garanzia” del vincolo assunto da e con l'istituto di credito consegue la Parte_1 Parte_4 inammissibilità di tutte le eccezioni formulate dai garanti in relazione al rapporto principale.
- Che l'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotte rispetto agli originali non può trovare accoglimento in ragione del fatto che non risultano rispettati i requisiti di specificità ed analiticità richiesti dall'art. 2719 c.c.; il Tribunale ha inoltre aggiunto che “nella memoria ex art. 183, 6 c., n. 1 c.p.c., nel precisare la domanda, gli opponenti e chiarivano che il primo motivo di opposizione relativo Parte_1 Parte_4 agli atti di fideiussione non attenesse al disconoscimento della autografia delle sottoscrizioni ivi apposte, ma “all'assoluta mancanza di volontà e consapevolezza di sottoscrivere atti di fideiussione”, rappresentando che gli atti di fideiussione venivano sottoscritti sine pacta, inconsapevolmente senza che gli stessi venissero informati della natura e del contenuto del documento che erano invitati a sottoscrivere. Anche tale eccezione, tuttavia, non merita accoglimento, poiché gli opponenti non hanno tempestivamente e ritualmente formulato querela di falso. A fronte della eccezione mossa dagli opponenti, infatti, la creditrice opposta ha prodotto nel corso dell'udienza del giorno 08.03.2018 gli originali delle lettere di fideiussione sottoscritte in data 08.08.2013. Con successiva ordinanza il Tribunale, ritenuta ammissibile detta produzione documentale, ne disponeva la custodia in cassaforte.
Risulta infatti applicabile anche al caso di specie il principio di diritto secondo cui deve ritenersi necessario il rimedio della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento del foglio risulti avvenuto "absque pactis" o "sine pactis" - ipotesi che ricorre anche quando la difformità qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione -; la querela di falso, viceversa, non deve ritenersi necessaria nell'ipotesi di riempimento "contra pacta", ossia in caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto si intendeva dichiarare (cfr tra le tante Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18059 del 27/08/2007). Il motivo di opposizione non merita pertanto accoglimento”.
- Quanto al motivo di opposizione con cui gli opponenti hanno dedotto la nullità delle fideiussioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 287/90, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29810/2017 e da ultimo con sentenza n. 41994/2021,il Tribunale ha evidenziato l'assoluta infondatezza nel merito di tale eccezione in ragione della mancata corrispondenza tra la clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni e “le clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”, dal momento che gli opponenti avevano sottoscritto una clausola del seguente tenore letterale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”;
- Quanto alla corretta determinazione del credito, il Tribunale ha stabilito che in riferimento al contratto di mutuo chirografario n. 4355716 parte opponente non ha contestato di aver effettivamente ricevuto da le somme oggetto del contratto di mutuo e non ha CP_3 contestato l'inadempimento rispetto all'obbligo di pagamento delle restanti rate mensili contrattualmente previste. In particolare, il Tribunale ha evidenziato che parte opposta ha presentato il contratto di mutuo, il piano di ammortamento e gli estratti conto che confermano l'accredito dell'importo mutuato il 09.06.2015 a favore della società opponente. Gli opponenti hanno contestato l'importo richiesto in modo generico, senza fornire obiezioni specifiche o prove a sostegno. Pertanto, in assenza di contestazioni dettagliate e documentate, si applica il principio dell'art. 115 c.p.c., secondo cui i fatti non contestati possono essere considerati veri. Di conseguenza, il credito relativo al mutuo n. 4355716, pari a € 26.099,94, si ritiene accertato.
- In relazione, invece, all'eccezione con cui gli opponenti hanno dedotto la illegittima determinazione ed applicazione da parte della banca di tassi di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56, il giudice dell'opposizione ha affermato che a partire dal 2000 deve essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi specificamente comunicata al correntista, e che nel caso di specie il contratto di conto corrente veniva stipulato in data 02.05.2003 con espressa previsione di interessi sia attivi che passivi. Pertanto, il giudice monocratico ha ritenuto di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nel corso del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, rispondendo alle osservazioni mosse dal consulente di parte, ha sviluppato un conteggio alternativo che includeva la commissione di massimo scoperto all'1% ed il ricalcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale. Sulla scorta dell'analisi effettuata dal CTU, il giudice ha pertanto stabilito che “il saldo a debito del contratto di conto corrente n. 4133 – 56 vantato dalla Banca al 30.06.2015, con ricalcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale e con le commissioni di massimo scoperto di conto pattuite nella misura dell'1% e applicate sino al III trimestre 2012 dalla Banca, è pari ad € 50.974,81.
Il CTU ha in particolare effettuato un ricalcolo del saldo a debito vantato dalla Banca, limitatamente al rapporto di conto corrente n. 4133 – 56, sulla base delle clausole convenzionalmente pattuite nel contratto, considerando che la proposta di modifica unilaterale del contratto di conto corrente non ha apportato alcuna variazione della clausola determinativa della commissione di massimo scoperto rispetto al contratto originario. Il CTU ha invero evidenziato che “lasciando inalterata la metodologia di calcolo e addebito e/o accredito delle competenze di periodo, (…) effettuata comunque al tasso convenzionale, il saldo a debito vantato dalla banca al 30.06.2015, data di chiusura del conto, è - con ricalcolo degli interessi a capitalizzazione trimestrale -, pari a € 50.974,81. Il totale ricalcolato delle competenze è, come si evince dalla Tabella Resoconto Generale allegata, pari a € 75.444,82, di cui € 2,83 per interessi creditori, € 50.073,11 per interessi debitori,
€ 24.640,20 per commissioni ed € 734,34 per spese. In questa ulteriore ipotesi, il ricalcolo delle competenze della ha condotto ad una lieve diminuzione del saldo passivo Controparte_7 bancario”. Gli accertamenti peritali, pertanto, hanno consentito di verificare che vi è una differenza di € 122,12 rispetto al saldo a debito indicato nel decreto ingiuntivo. La relazione finale del ctu è quindi condivisibile sul punto, poiché è motivata, priva di vizi logici e coerente con i principi normativi e giurisprudenziali elaborati in materia.
Deve quindi essere confermata la sussistenza in capo alla società opposta di un credito pari ad € 50.974,81 in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56.
Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo n. 1858/2016 deve essere revocato e quale debitrice principale, e Parte_2 Parte_1 Parte_4
, quali garanti, devono essere condannati in via solidale al pagamento in favore di
[...] [...]
e per essa, quale mandataria , della complessiva somma di € Controparte_1 CP_2
77.074,75, di cui 50.974,81 quale saldo debitore del conto corrente n. 4133 – 56 come ricalcolato dal CTU e di € 26.099,94 quale debito residuo del contratto di mutuo chirografario n. 4355716, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.
§ 2 — Hanno proposto appello , in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1
liquidazione, e , contestando la sentenza di primo grado sotto vari CP_5 Parte_4 profili e chiedendo, previa riforma della medesima, “Voglia I'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte, in accoglimento del presente appello:
- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere le conclusioni tutte avanzate in prime cure che di seguito si riportano: revocare il decreto ingiuntivo n. 1858/2016 ed accertare e dichiarare che e Parte_4
non sono garanti della verso la e che nulla devono Parte_1 Parte_2 Controparte_3 gli opponenti tutti alla opposta per i motivi sopra esposti.
In subordine, accertare e dichiarare che la somma ingiunta non è dovuta dagli opponenti alla Banca opposta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, determinare l'esatto dare/avere tra le parti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati per i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La ancorchè ritualmente evocata, non si è costituita nel presente giudizio e ne è stata Controparte_3 dichiarata la contumacia con ordinanza in data 14.02.2023.
Si è costituita nell'odierno giudizio d'appello la per essa, quale Controparte_1 mandataria, rassegnando le seguenti conclusioni “Per tutto quanto dedotto ed CP_2 eccepito si conclude affinché l'Ill.mo Corte d'Appello, disattesa ogni contraria richiesta, voglia:
– Previo rigetto della richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rigettare l'avverso gravame perché inammissibile, infondato e non provato, confermando in toto l'appellata sentenza n.1622/2022 del 18/08/2022 del Tribunale di Latina, GI Valentina Giasi;
– Confermare, per l'effetto, la condanna di (cf ) in Parte_2 P.IVA_4 persona del legale rappresentante p.t., (cf ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(cf ) a pagare in favore di la Parte_4 C.F._2 Controparte_1 somma di € 77.074,75, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il tutto con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Con ordinanza del 14.02.2023 la causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2025 - con termini anticipati per memorie conclusionali e note cartolari – e da qui, a seguito di differimento, all'udienza del 16.9.2025.
La causa era assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – sostituita dalla trattazione cartolare – le parti hanno così concluso con gli atti anticipati e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 20 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, titolato “Violazione e falsa interpretazione dell'art.2719 c.c.”, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza impugnata nella misura in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che il disconoscimento della conformità delle copie fotostatiche dei contratti rispetto agli originali, effettuato dagli opponenti, fosse “del tutto generica, priva di specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo relative alla formazione dei documenti in esame e, in ogni caso, non idonea ad integrare i requisiti di precisione e determinatezza richiesti dall'art. 2719 c.c. e, pertanto, riteneva che gli opponenti non avessero validamente operato il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti agli originali, perché generico e privo dei necessari requisiti di specificità ed analiticità”. Secondo parte appellante, invece, il disconoscimento effettuato nel giudizio di primo grado avrebbe presentato tutti i requisiti richiesti dall'art. 2719 c.c. e, pertanto, il giudice avrebbe dovuto considerarlo valido.
§ 3.2 — Col secondo motivo, titolato “errata interpretazione dei contratti di fideiussione come contratti autonomi di garanzia”, parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere, il giudice di primo grado, erroneamente considerato le garanzie prestate dai Sig.ri a favore Pt_1 della come “contratti autonomi di garanzia”, anziché identificarle secondo la forma Controparte_5 della garanzia tipica della “fideiussione”. Secondo la prospettazione di parte appellante, invero, non sarebbe sufficiente, ai fini della classificazione di un negozio giuridico come “contratto autonomo di garanzia”, la circostanza che al suo interno siano inserite clausole del tenore di “a prima richiesta”,
o “a semplice richiesta scritta”, o ancora “senza eccezioni”, rendendosi necessario, invece, valutare in concreto il rapporto tra garante e garantito e la volontà che questi ultimi hanno inteso conferire al rapporto di garanzia in questione.
Ne discenderebbe, secondo tale prospettazione, che dall'analisi dell'atto nel suo complesso e dalla lettura congiunta di tutte le sue singole clausole il giudice di primo grado avrebbe dovuto classificare la garanzia come “fideiussione”, con la conseguente possibilità in capo ai garanti di sollevare avverso la Banca tutte le eccezioni proponibili dal debitore principale.
§ 3.3 – Col terzo motivo, titolato “violazione e falsa applicazione dell'art. 1957 c.c., inderogabilità del termine. Errata interpretazione delle pronunce sulla nullità delle fideiussioni”, parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice ha stabilito che “Esaminando la documentazione in atti, è necessario che vi sia completa corrispondenza tra il modello predisposto dall'ABI e quello a valle dell'intesa. È stato infatti precisato che la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”.
Nel caso in esame invece, con specifico riferimento alla clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., manca detta corrispondenza.
Gli opponenti hanno infatti sottoscritto una clausola del seguente tenore letterale: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”. L'eccezione pertanto non può essere accolta”. Secondo parte appellante, invece, nelle fideiussioni firmate dai garanti in data antecedente a quelle dell'08.08.2013 (allegate alla memoria ex art.183 c.6), il termine a favore del fideiussore di cui all'art. 1957 c.c. sarebbe stato non già prorogato, bensì del tutto rinunciato, con la conseguenza che tale clausola, riproducendo il contenuto delle clausole contenute nello schema predisposto dall'ABI e dichiarate illegittime dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla. Secondo gli appellanti, dunque, la nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art 1957 c.c. “depone, necessariamente, a favore della decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti degli asseriti fideiussori in quanto decorso il termine di sei mesi entro il quale poteva agire in forza delle asserite fideiussioni sottoscritte precedentemente al 2013. Ogni azione, pertanto, posta in essere in forza di tali fideiussioni deve dirsi tardiva.
La banca appellata, infatti, attraverso la propria allegazione ha confermato che di aver revocato ogni facilitazione creditizia, dichiarando la risoluzione del contratto di conto corrente e del contratto di mutuo ed intimando il pagamento dell'importo di € 70.983,05, con raccomandata a/r dell'11.11.2014. (all. 7 fascicolo monitorio), mentre il decreto ingiuntivo in questione nei confronti dei fideiussori è datato 13.09.2016, ben oltre il termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.”. Ne discenderebbe la decadenza della Banca dal diritto di agire nei confronti degli odierni appellanti.
§ 3.4 – Col quarto motivo, titolato “violazione e falsa applicazione dell'art.1, comma 629 L. n. 147/13, errato conteggio degli interessi in relazione al periodo contrattuale da gennaio 2014 sino all'emanazione della CICR 343/16 del 3.8.2016”, parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui essa ha statuito che “Gli opponenti hanno altresì eccepito la illegittima determinazione ed applicazione da parte della banca di tassi di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56.
Sul punto si richiama il più recente arresto giurisprudenziale in materia, secondo cui “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 371 del 10/01/2018¸ ex multis Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3873 del 16/02/2021). Tanto premesso, si rileva che nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio contabile, i cui esiti sono integralmente condividibili, tenuto conto della corretta metodologia utilizzata dal ctu, della completezza espositiva, della motivazione, della mancanza di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica.
Quanto alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi passivi operata dalla banca, si richiama in questa sede la lunga evoluzione della giurisprudenza in materia, al fine di rammentante l'approdo, condiviso dal Tribunale, cui è pervenuta la Cassazione sin dal 1999 con la pronuncia n. 2374 del 16 marzo, con motivazione fatta propria anche dalle Sezioni Unite nelle pronunce del 4.11.2004, n. 21095 e del 2.12.2010, n. 24418, che hanno statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo con conseguente nullità ex tunc ex artt. 1283, 1284, 1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione a periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale del 1999.
Ne consegue che le somme indebitamente calcolate a tale titolo non possono essere richieste dagli istituti bancari e, se percepite, devono essere restituite (ex multis, Cass. sez. I, n. 21141/2007; Cass. sez. I, n. 15218/2007; Cass. sez. I, n. 6514/2007; Cass. n. 4853/2007; Cass. n. 11757/2006; Cass. n. 11749/2006; Cass. n. 10500/2006; Cass. n. 10376/2006).
A partire dal 01.07.2000 deve invece essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, specificamente comunicata al correntista.
Nel caso di specie il contratto di conto corrente veniva stipulato in data 02.05.2003 con espressa previsione di interessi sia attivi che passivi”. Secondo gli odierni appellanti, invero, il CTU e il giudice di primo grado avrebbero trascurato che, a partire dal 1° gennaio 2014, l'art. 120, comma 2, TUB, modificato dalla Legge n. 147/2013, avrebbe introdotto un divieto di fatto dell'anatocismo bancario, subordinando la legittimità della capitalizzazione degli interessi all'adozione di una delibera attuativa del CICR, mai emanata fino al 2016. Nonostante l'ambiguità del testo normativo, numerosi tribunali, tra cui quello di IL (ord. 3/4/2015 e 25/3/2015), hanno ritenuto illegittima qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi, anche se pattuita, fin dall'entrata in vigore della norma. La Cassazione, con la sentenza n. 9127 del 6/5/2015, ha confermato tale orientamento, estendendolo anche alla capitalizzazione annuale. Di conseguenza, gli appellanti hanno chiesto alla Corte d'Appello di rivedere il calcolo del credito oggetto di causa, escludendo gli interessi anatocistici illegittimamente applicati nel periodo compreso tra il 2014 e il 2015.
§ 4.1 — Il primo motivo d'appello proposto dagli odierni appellanti deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., a norma del quale “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ai fini della integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello, ex art. 342 c.p.c., non è sufficiente il generico assunto che la decisione del Giudice di primo grado sia erronea, poiché è necessaria, a pena di inammissibilità del gravame, la indicazione delle ragioni concrete per cui si chiede il riesame, con un supporto motivazionale ed argomentativo idoneo a contrastare la motivazione della pronuncia giudiziale sottoposta ad impugnazione, contrapponendo alle argomentazioni svolte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime (C. App. L'Aquila, 12-11-2012).
Il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. postula che alle argomentazioni della sentenza censurata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono.
Infatti, all'atto dell'appello deve sempre accompagnarsi la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, essendo insufficiente, a tal fine, che l'appello individui le statuizioni concretamente impugnate ed essendo necessario che le ragioni sulle quali si fonda l'impugnazione siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di prime cure purché ciò determini una critica adeguata e specifica alla decisione impugnata e consenta al giudice di appello di percepire con chiarezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (vedasi Corte di App. Palermo Sez. III, 25-09-2012).
Nel caso di specie, non vi è traccia alcuna di specifiche censure in ordine all'iter ed al fondamento logico–giuridico che hanno indotto l'organo giudicante a decidere secondo le statuizioni offerte in sentenza, né sembra possa ravvisarsi una effettiva attività di confutazione delle ragioni addotte a sostegno della decisione.
Il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei principi stabiliti dall'art. 2719 c.c., motivando in maniera completa e coerente circa l'inammissibilità dell'eccezione di disconoscimento della conformità delle copie dei contratti prodotte rispetto agli originali – operata dagli opponenti -, stabilendo che “È stato infine chiarito in tema di prova documentale che l'onere stabilito dall'art. 2719 cod. civ. di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, sicché, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova, a meno che non venga ribadita successivamente alla produzione del documento e con espresso riferimento ad esso (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16232 del 19/08/2004; Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 1537 del 22/01/2018). Occorre da ultimo rilevare che, sebbene l'art. 214 c.p.c. non richieda che il disconoscimento avvenga secondo una forma vincolata, è in ogni caso necessario, secondo il maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il disconoscimento di una scrittura privata abbia i caratteri della specificità e della determinatezza, sia inequivoco e non integri una mera espressione di stile (ex multis, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18042 del 20/08/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12448 del 19/07/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 01/07/2002).
Applicando tali principi al caso di specie si evince che la dichiarazione presente negli atti di causa con cui parte opponente contesta la conformità delle copie agli originali appare del tutto generica, priva di specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo relative alla formazione dei documenti in esame e, in ogni caso, non idonea ad integrare i requisiti di precisione e determinatezza richiesti dall'art. 2719 c.c. Si ritiene pertanto che parte opponente non abbia validamente operato il disconoscimento della conformità delle copie dei contratti agli originali, perché generico e privo dei necessari requisiti di specificità ed analiticità. La relativa eccezione non merita quindi accoglimento”. A fronte di tale analitica e completa ricostruzione, operata dal giudice di primo grado, gli appellanti hanno contrapposto un motivo del tutto generico, limitandosi ad affermare l'erroneità della decisione di primo grado senza addurre alcuna prospettazione idonea a confutare la validità logico-giuridica del ragionamento del giudice precedente. Appare quindi ictu oculi, anche dal tenore del linguaggio utilizzato - nonché dall'assoluta assenza di indicazioni idonee a supportare le proprie affermazioni - la carenza di specificità del presente motivo d'appello, circostanza ne che comporta l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
§ 4.2 — Il secondo motivo d'appello non è meritevole d'accoglimento.
Attraverso esso, gli appellanti hanno inteso censurare la decisione con cui il giudice di primo grado ha qualificato la garanzia prestata dai sig.ri in data 8.8.2013 a favore della Pt_1 Controparte_5 quale “contratto di garanzia autonomo” anziché quale “fideiussione omnibus”. Secondo parte appellante, infatti, non corrisponde al vero l'affermazione secondo cui “Applicando i sopraesposti principi al caso in esame si ritiene che il tenore letterale del contratto e la volontà delle parti risultante dalla complessiva regolamentazione degli articolati rapporti contrattuali, come documentati da parte opposta, inducono a ritenere che, nonostante il nome attribuito dalle parti alla scrittura (fideiussione) e le norme del codice civile richiamate, si sia in presenza di un contratto autonomo di garanzia, che ricorre tutte le volte in cui, come sopra detto, difetti l'elemento dell'accessorietà dell'obbligazione garantita rispetto a quella principale. Tali elementi appaiono indici univoci e sufficienti per ritenere che le parti abbiano inteso derogare al regime delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. e che al garante siano precluse le eccezioni sollevabili dal debitore. Il garante, pertanto, si è obbligato a pagare senza condizioni, non potendo opporre al creditore garantito le eccezioni spettanti al debitore principale, salvo l'exceptio doli”, contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che “Il Giudice di prime cure, nel valutare l'autonomia della garanzia, avrebbe dovuto ricercarla nel rapporto tra garante e garantito ed avrebbe dovuto esaminare la reale volontà delle parti di creare un impegno svincolato dal rapporto principale, privo del sopracitato carattere di accessorietà ed avrebbe dovuto affermare che le clausole che si riferiscono alla tempistica di adempimento, quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta" o ancora "immediatamente", non sono determinati al fine di qualificare la tipologia contrattuale perché sono compatibili con entrambe”.
Il motivo non coglie nel segno.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 19693 del 17/06/2022). In altri termini, il contratto autonomo di garanzia è indipendente dal contratto principale: il garante si obbliga direttamente verso il beneficiario e deve pagare alla sua semplice richiesta, senza che il beneficiario debba dimostrare l'inadempimento del debitore. In questo caso, il garante non può opporre eccezioni relative al contratto base, tranne in circostanze limitate.
Con riguardo a tale ultimo assunto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “In tema di contratto autonomo di garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'"exceptio doli", e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26262 del 14/12/2007).
A seguito di tale ultima pronuncia, la giurisprudenza di legittimità, anche di recente, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3947/2010, ha ribadito che la semplice presenza della clausola “a prima richiesta”, neppure abbinata a quella “senza eccezioni”, non basta a far considerare configurabile il contratto autonomo di garanzia, senza compiere la necessaria disamina dell'intero testo contrattuale della garanzia e che solo la presenza di entrambe le clausole c.d. “a prima richiesta” e “senza eccezioni” (e non dunque, solo della prima) vale, di per sé, a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (v. Cass. n. 5478/2024).
Il Tribunale di Latina, tuttavia, non si è limitato a dichiarare sic et sempliciter che, nel caso di specie, ricorre la figura del “contratto autonomo di garanzia” fondando il proprio convincimento esclusivamente sulla presenza della clausola “a prima richiesta”, ma ha posto in essere quella
“disamina dell'intero testo contrattuale della garanzia” – come richiesto dalla sent. Cass. N. 5478/2024 – da cui si evince, senza incertezza alcuna, che le parti hanno inteso rilasciare una garanzia autonoma rispetto al rapporto principale.
Nel caso specifico, oltre alla presenza della clausola “a prima richiesta” nel contratto, la qualificazione dell'obbligazione come contratto autonomo di garanzia, e non come semplice fideiussione, è stata determinata dall'esame dettagliato dell'intero contenuto contrattuale, effettuato dal Giudice di primo grado.
Il Tribunale ha infatti esaminato attentamente le singole clausole della fideiussione di € 61.750,00 stipulata il 08/08/2013 — che garantiva il rapporto controverso — individuando tra queste quelle che giustificano la qualificazione dell'obbligazione come contratto autonomo di garanzia, nello specifico:
• l'art. 6 prescrive che il fideiussore è “tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”;
• l'art. 1 prevede: Il fideiussore “garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”;
• l'art. 2 prescrive: “le obbligazioni derivanti dalla fideiussione nei confronti della Banca si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del fideiussore”; • l'art. 5 precisa: “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”;
• infine secondo l'art. 8 “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del debitore”.
Il tenore delle clausole testè enunciate non lascia dubbi circa la non accessorietà della garanzia prestata rispetto al rapporto di debito sottostante, circostanza che determina il rigetto del secondo motivo d'appello.
§ 4.3 – Anche il terzo motivo d'appello deve essere rigettato.
Con esso gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado poiché il giudice di prime cure non ha rilevato la nullità parziale della garanzia sottoscritta dagli stessi e predisposta utilizzando lo schema dell'A.B.I. ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia, in quanto restrittivo della libertà di concorrenza in violazione dell'art 2, co. 2, lett a), della legge n. 287/1990, con provvedimento n. 55 del 2.5.2015, e segnatamente delle clausole in relazione a cui è stata ravvisata l'illegittimità per violazione della normativa antitrust, e quindi l'inefficacia della fideiussione prestata dai sig. per avvenuto verificarsi della condizione liberatoria di cui all'art 1957 c.c. Pt_1
Più nello specifico, gli appellanti hanno insistito affinchè la Corte d'Appello “compia un distinguo fra le varie lettere di fideiussione asseritamente tali, e anche ai fini della loro rilevanza probatoria accerti la decadenza della banca ad agire in forza delle stesse in quanto nulla la clausola contenente la rinuncia al termine/beneficio di cui all'art. 1957 c.c. e di conseguenza decaduta per omesso esercizio del diritto entro sei mesi della scadenza del credito, nei confronti del debitore principale”, sostenendo che tutte le garanzie prestate dai garanti in data antecedente al 2013 contengano la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 cc e che, in quanto affette da nullità parziale, comportino come conseguenza la decadenza della cedente dall'azione.
In primo luogo, deve essere rilevato quanto segue.
La garanzia azionata in sede monitoria dalla è stata sottoscritta dai sig.ri Controparte_3 Pt_1 in data 8.8.2013, vale a dire a distanza di circa otto anni dal provvedimento n. 55/2005 assunto dalla Banca d'Italia il 2.5.2005, che costituisce prova privilegiata soltanto con riguardo alla sussistenza del comportamento anticoncorrenziale accertato dallo stesso o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso con riguardo al periodo esaminato da tale Autorità, vale a dire quello compreso tra il 2002 e il maggio 2005. Pertanto, il provvedimento anzidetto non costituisce prova dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alla fideiussione sottoscritta dagli odierni appellanti in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'Autorità di vigilanza.
Conseguentemente, poiché il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame, gli odierni appellanti erano onerati dell'allegazione e della prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di illecito concorrenziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, dedotto nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. Diversamente, parte appellante non ha allegato la sussistenza di tali presupposti e non ha dato prova alcuna in tale senso, non avendo neppure articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nell'agosto 2013 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Neanche è sufficiente che lo schema contrattuale della singola garanzia sottoposta all'attenzione del giudice (quella sottoscritta dagli stessi in data 8.8.2013) risulti – secondo quanto affermato dagli appellanti ma che, come si vedrà, non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti - speculare rispetto a quello stigmatizzato dalla Banca d'Italia con il suddetto provvedimento. In effetti, se si considera che il provvedimento della Banca d'Italia ha sanzionato, nel maggio 2005, con la nullità le tre clausole indicate dagli appellanti dello schema A.B.I. nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, in quanto restrittive della concorrenza e della libertà contrattuale dei clienti delle banche, è di tutta evidenza come chi deduca la nullità di una garanzia sotto tale profilo, ma con riguardo a un periodo di tempo distante di anni, debba dimostrare che lo stesso schema – asseritamente utilizzato, almeno con riguardo alle clausole “incriminate”, per il contratto di fideiussione sottoscritto dai sig.ri Pt_1 in data 8.8.2013, e dunque successivo di circa otto anni rispetto al provvedimento n. 55/2005 sopra indicato – sia espressione di una perdurante intesa anticoncorrenziale, perché tale schema sia applicato in modo uniforme o perché la sua approvazione risultava imposta dalla Controparte_3 quale condizione necessaria per l'erogazione dei finanziamenti. In particolare, al fine di dimostrare il perdurare dell'intesa anticoncorrenziale tra le banche, e tra queste anche la ancora Controparte_3 nell'anno 2013, parte opponente (odierna appellante) avrebbe dovuto allegare e provare che anche le altre banche italiane, o quantomeno quelle aderenti all'A.B.I., in detto periodo (agosto 2013), utilizzavano uniformemente lo schema di fideiussione omnibus contenente le tre clausole sanzionate con il provvedimento della Banca d'Italia e che non fosse consentito alcun margine di trattativa in ordine alle suddette clausole, penalizzanti per il cliente (cfr., nello stesso, App. Roma, 14.2.2023, n. 1106).
Né tale impostazione risulta contrastare con la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 30.12.2021, secondo cui “I contratti di fideiussione 'a valle' di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E., sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata -perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Nella motivazione della suddetta sentenza, le stesse Sezioni Unite riconoscono che le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia, singolarmente considerate, non sono illegittime, ma lo diventano nel momento in cui siano compresenti in uno schema contrattuale unilateralmente predisposto e uniformemente adottato da tutte le banche, in modo che non vi sia modo per il cliente di sottrarsi a uno schema contrattuale relativo alla fideiussione omnibus eccessivamente penalizzante per chi assume la veste di fideiussore/garante. Pertanto, se si considera che il caso esaminato dalle Sezioni Unite con la suddetta pronuncia riguardava una fideiussione omnibus stipulata nel 2006, vale a dire l'anno successivo al provvedimento sanzionatorio dell'attività anticoncorrenziale adottato (nel maggio 2005) dalla Banca d'Italia, non è in contrasto con la stessa quanto sopra ritenuto, vale a dire che nei giudizi aventi ad oggetto la dichiarazione di nullità dei contratti o delle clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 (ed eventualmente il risarcimento del danno per violazione della legge n. 287/1990), occorra verificare se, avuto riguardo anche al profilo temporale, la garanzia contestata sia riconducibile a un'intesa anticoncorrenziale sanzionata con il provvedimento n. 55/2005 o se detta intesa perduri a distanza di anni dal suddetto provvedimento, in quanto riproducente uno schema uniformemente adottato dalle banche per la stipulazione dei contratti di fideiussione omnibus, senza che residui alcuno spazio di libertà contrattuale per il singolo cliente di accordarsi con la banca a condizioni contrattuali meno penalizzanti, stante appunto l'adozione generalizzata del suddetto schema da parte degli istituti di credito, alla cui approvazione in- condizionata sia subordinata la concessione di un finanziamento (cfr., nello stesso senso, App. Roma n. 1106/2023, cit.).
In conclusione, poiché nel caso in questione, riguardante una garanzia rilasciata nell'agosto 2013, parte opponente non ha tempestivamente allegato, ancora prima che in alcun modo provato, né l'adozione uniforme dello schema contestato da parte della generalità delle banche, né il carattere co- gente del suddetto schema al fine di conseguire il finanziamento, essendosi limitate ad allegare quest'ultima circostanza, questo giudicante deve disattendere l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione sottoscritto dai sig.ri a garanzia delle obbligazioni della Pt_1 [...]
CP_5
Inoltre, anche volendo prescindere da queste dirimenti ed assorbenti considerazioni, il motivo – così come articolato dagli appellanti – non coglie comunque nel segno.
In particolare, priva di pregio appare l'eccezione con cui gli appellanti hanno affermato che “Il giudice a quo, relativamente alle fideiussioni depositate ex adverso ha omesso di effettuare una specifica distinzione fra le fideiussioni precedenti, depositate dalla banca in occasione del deposito della memoria ex art. 183, comma 2, c.p.c. e le asserite fideiussioni sottoscritte in data 08.08.2013 (che per facilità indicheremo quali allegati 5 e 6 del fascicolo monitorio).
Ebbene il termine di cui all'art. 1957 è stato convenuto fra le parti solo relativamente alle fideiussioni dell'08.08.2013. Nelle fideiussioni che la banca asserisce siano state firmate precedentemente, documenti che la banca ha depositato in allegato alla memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. , il termine a tutela del fideiussore ai sensi dell'art. 1957 c.c. viene integralmente rinunciato.
Le lettere di fideiussione che la banca sostiene essere state firmate precedentemente al 2013, per garantire le ragioni di credito nei confronti della prevedono la totale rinuncia al Controparte_5 termine di cui all'art. 1957 c.c. e, pertanto, devono ritenersi in ogni caso affette dalla nullità parziale.
La nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art 1957 c.c. depone, necessariamente, a favore della decadenza della banca opposta dal diritto di agire nei confronti degli asseriti fideiussori in quanto decorso il termine di sei mesi entro il quale poteva agire in forza delle asserite fideiussioni sottoscritte precedentemente al 2013.
Ogni azione, pertanto, posta in essere in forza di tali fideiussioni deve dirsi tardiva”.
Come correttamente rilevato dalla nella propria comparsa di Controparte_1 costituzione, invero, “Il rapporto di conto corrente intercorso con la e con i suoi Parte_2 garanti, infatti, ha avuto una deviazione patologica nell'anno 2014, allorquando l'allora titolare del credito inviava alla debitrice principale e ai garanti la lettera di revoca degli
CP_3 affidamenti e di risoluzione (DOC, 07 allegato al fascicolo di primo grado di ). A
CP_3 quella data, le garanzie che coprivano il rapporto di cc ed il mutuo chirografario erano quelle sottoscritte dai sig.ri e in data 08/08/2013 che avevano Parte_4 Pt_1 stipulato gli ormai noti contratti autonomi di garanzia con la , titolare del credito per
CP_3 effetto della fusione in essa tra le altre, di , precedente
CP_3 Controparte_8 titolare del rapporto (DOC. 05 e 06 allegati al fascicolo di primo grado di ).
CP_3 Tutte le altre garanzie tempo per tempo prestate in favore dei diversi soggetti titolari del rapporto (dapprima , poi di successivamente Controparte_8 Controparte_8 Controparte_8
), attengono a momenti fisiologici del rapporto ed erano state depositate, nel corso del
[...] giudizio di primo grado, allo scopo di dimostrare l'infondatezza del disconoscimento per “assenza di volontà e consapevolezza di sottoscrivere atti di fideiussione”, operato dalle controparti che, invece, si erano offerti come garanti per la debitrice principale sin dalla nascita del Controparte_5 rapporto di conto corrente con la risalente all'anno 2005 (DOC. 13 allegato al CP_7 fascicolo di primo grado di ). CP_3
Per mero scrupolo, si segnala comunque che di tutte le garanzie tempo per tempo prestate dai sig.ri e , solo quella sottoscritta in data 28/10/2005 – all'alba praticamente del Pt_4 Parte_1 noto provvedimento della Banca d'Italia – contiene la deroga al termine di cui all'art. 1957 cc, prevedendo invece tutte le altre successive, firmate in data 07/12/2007, 10/04/2009 e 16/12/2010, la semplice proroga del termine e non l'esclusione (circostanza che esclude la declaratoria di nullità della clausola, mancando l'esatta corrispondenza con quella di cui al modulo ABI, come correttamente indicato anche dal Giudice di Prime cure).
Aggiungasi che in calce alla fideiussione prestata in data 16/12/2010 si legge:
“Dichiariamo che questa fideiussione altro non è se non la prosecuzione ad ogni effetto e senza soluzione di continuità della fideiussione da noi prestata nell'interesse della in data Parte_2
20/10/2005 ed in data 07/12/2007 rispettivamente a favore di e di Controparte_8 CP_8
, i cui rapporti sono confluiti in ora e
[...] Controparte_8 CP_3 successive variazioni di cui l'ultima in data 10/04/2009 il cui testo si intende sostituito dal presente, con esclusione di qualsiasi novazione”.
Ne consegue l'infondatezza del gravame, non essendovi alcuna previsione di deroga totale all'art. 1957 cc, neppure tra le precedenti fideiussioni prestate dai garanti”.
Tale ultima considerazione è sicuramente condivisibile. Oggetto del presente giudizio è la garanzia prestata dai sig.ri in data 8.8.2013, che – per espressa previsione dei garanti - ha sostituito, Pt_1 con esclusione di qualsiasi effetto novativo, tutte le precedenti garanzie dagli stessi rilasciate.
Orbene, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è necessario che vi sia completa corrispondenza tra il modello predisposto dall'ABI e quello a valle dell'intesa. È quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali, nella sent. n. 41994/2021, hanno stabilito che “La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole”.
Nel caso di specie, non è in alcun modo ravvisabile quella “pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI” (in particolare, dell'art.6) richiesto dalla sentenza testè enunciata ai fini della declaratoria di nullità parziale della clausola controversa, atteso che dalla lettura della garanzia rilasciata dagli appellanti in data 8.8.2013 emerge inequivocabilmente, con specifico riferimento alla clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c., la mancanza di detta corrispondenza. Ed invero i sig.ri hanno sottoscritto una clausola del seguente tenore letterale: “I diritti Pt_1 derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, e il termine entro il quale agire per l'adempimento in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 cc si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”, da cui emerge ictu oculi come le parti non abbiano inteso rinunziare al termine previsto dall'art. 1957 c.c. a favore dei garanti, bensì semplicemente prorogarlo. Da ciò discende che non vi è stata violazione alcuna della normativa prevista dagli artt. 2, comma 2, lett. a) della i. n. 287 del 1990 e 101 del T.F.U.E. a tutela della libera concorrenza, la clausola relativa al termine decadenziale ex art. 1957 c.c. inserita nella garanzia dell'8.8.2013 non può essere dichiarata nulla e, pertanto, non può essere pronunciata la decadenza della Banca dal diritto di agire per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Per tutti questi motivi, il terzo motivo d'appello deve essere rigettato.
§ 4.4 – Il quarto motivo d'appello è parzialmente fondato, limitatamente alle ragioni di seguito indicate.
Attraverso il quarto motivo d'appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha stabilito che “A partire dal 01.07.2000 deve invece essere applicata al rapporto la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, specificamente comunicata al correntista. Nel caso di specie il contratto di conto corrente veniva stipulato in data 02.05.2003 con espressa previsione di interessi sia attivi che passivi”. Secondo la loro prospettazione, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto considerare come non dovute le somme corrispondenti alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nel periodo compreso tra gennaio 2014 fino alla chiusura definitiva dei rapporti avvenuta nel 2015, dal momento che l'art. 1, comma 623 della L.147/2013 avrebbe vietato qualsiasi tipo di capitalizzazione trimestrale, quantomeno fino all'emanazione della specifica delibera del CICR, avvenuta solo nel 2016. Per tali ragioni, essi hanno richiesto una nuova CTU finalizzata al ricalcolo delle somme dovute.
Il motivo è fondato, e pertanto la richiesta di una nuova CTU deve essere accolta.
Si rende necessario ricostruire la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di interessi anatocistici in ambito bancario e, nel fare ciò, può essere utile utilizzare quale riferimento la ricostruzione di tale evoluzione operata dalla Prima sez. della Corte di Cassazione nella sent. n. 21344/2024. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di legittimità “La storia del secondo comma dell'art. 120 t.u.b., che qui viene in esame, è particolarmente tormentata.
Nel testo originario il detto comma 2, introdotto dall'art. 25 del d.lgs. n. 342/1999, prevedeva:
«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori». La disposizione è stata sostituita dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) ― che interessa nella presente sede ― con la norma che segue: «Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Con l'art. 31 d.l. n. 91/2014 il legislatore tornò sul testo della norma, disponendo, tra l'altro, che il CICR stabilisse «modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi» e prevedendo che fino a tale intervento continuasse ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000 (la delibera che aveva dato attuazione all'art. 120, comma 2, per come modificato dal d.lgs. n. 342 del 1999). In sede di conversione, ad opera della l. n. 116/2014, l'art. 31 del d.l. n. 91 del 2014 fu però soppresso, sicché il testo dell'art. 120, comma 2, per come novellato dalla legge di stabilità del 2014, rimase invariato.
La delibera del CICR che, in forza del dettato di tale norma, avrebbe dovuto emanarsi per stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria» non vide mai la luce, anche se la Banca d'Italia predispose, nell'agosto 2015, una bozza da sottoporre al nominato Comitato interministeriale (in conformità della previsione generale contenuta nell'art. 4 t.u.b.): tale bozza conteneva un'articolata disciplina che comprendeva i metodi di contabilizzazione degli interessi maturati sulle aperture di credito in conto corrente e le soluzioni da adottare per agevolare il pagamento degli stessi, sul presupposto che gli interessi semplici, in base a una interpretazione «teleologica» della norma primaria (l'art. 120, comma 2, t.u.b.), non potessero generare interessi anatocistici.
Pochi mesi dopo l'emanazione di tale proposta, l'art. 120 t.u.b. fu nuovamente modificato per effetto dell'art. 17-bis d.l. n. 18 del 2016, inserito in sede di conversione dalla l. n. 49 del 2016. In tale definitiva versione la lett. b) del comma 2 del cit. art. 120 risulta essere stata novellata nei senso che «gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»; sono state stabilite, poi, particolari regole per la contabilizzazione e l'addebito degli interessi maturati sulle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento e per gli interessi che hanno titolo in sconfinamenti «in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Mette conto di aggiungere, per mera completezza, che il 3 agosto 2016 fu emanata la delibera del CICR attuativa di questa nuova disciplina legislativa”.
In altre parole, con l'art. 25, comma 2, del D.lgs. n. 342/99 è stato modificato l'art. 120 TUB, consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava a una delibera CICR, emanata in data 09.02.2000, che ha consentito l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c; l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale;
l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30.06.2000.
Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio il contratto di c/c n. 4133 – 56, oggetto di controversia, è stato stipulato in data 02.05.2003 – dunque durante la vigenza della disciplina introdotta dalla delibera CICR del 9.2.2000 - con espressa previsione della capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi con pari periodicità, sicchè tale capitalizzazione, per tutto il periodo che va dal 2.5.2003 al 1.1.2014, può dirsi legittima.
La situazione è però mutata a seguito dell'emanazione dell'art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013 (legge di stabilità del 2014) il quale, nel modificare il testo dell'art.120 T.U.B., ha introdotto un vero e proprio divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità. L'introduzione di tale divieto è stata, peraltro, recentemente ribadita dalla sent. n. 21344/2024 della Corte di Cassazione, che ha espresso il seguente principio di diritto “In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Ne discende, pertanto, che va verificata la situazione dare/avere tra le parti – già individuata dal Tribunale di Latina con gli odierni appellanti debitori della Banca per la somma di € 50.974,81 in relazione al contratto di conto corrente n. 4133 – 56 - dal momento che da tale cifra non sono stati scomputati gli interessi anatocistici illegittimamente applicati dall'1gennaio 2014 sino alla data di chiusura del contratto, avvenuta in data 30.06.2015.
Si rende pertanto necessario, in riforma della sentenza impugnata, rideterminare il credito della Banca sulla base di un aggiornamento e revisione della consulenza tecnica di ufficio che tenga conto della esclusione degli interessi anatocistici applicati per il periodo interessato dalla legge di stabilità n. 147/2013.
Infine, deve essere rilevato che gli appellanti non hanno svolto alcuna specifica censura in relazione al capo della sentenza di primo grado relativo all'accertamento dell'esistenza del credito di € 26.099,94 derivante dal contratto di mutuo chirografario n. 4355716, né in relazione al capo della sentenza relativo al conteggio della commissione di massimo scoperto nella misura dell'1% anche per il periodo 2007-2012. In virtù di tale acquiescenza, quindi, su entrambi i capi può dirsi formato il giudicato.
§ 5 – Per tutte queste ragioni, dunque, in parziale accoglimento dell'appello deve essere dichiarata l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici per il periodo che va dall'1.1.2014 sino al 30.6.2015. Il saldo del c/c n. 4133 – 56 deve pertanto essere ricalcolato, previa riconvocazione del C.T.U., con l'epurazione dal medesimo della capitalizzazione degli interessi illegittimamente applicati.
§ 6 - Spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 1622/2022 del Tribunale di Latina, pubblicata il 18 agosto 2022, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello, dichiara non dovute le competenze calcolate a titolo di anatocismo per il periodo che va dall'1.1.2014 sino al 30.6.2015; 2. Rigetta i rimanenti motivi di appello;
Dispone per il proseguimento dell'istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente