Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 11/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2789/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2789/2023 R.G. avente ad oggetto
Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 08.12.2023, congiuntamente da:
(C.F. , nato a [...]_1 C.F._1 della HI (AR) il 10.04.1974 e residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Stefania Mari del Foro di Prato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Prato (PO), Viale Montegrappa n.81, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2 il 13.04.1970 e residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Chiara Aliani Soderi e
Silvia Martini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata in
Pistoia (PT), Via delle Olimpiadi n.13, giusta procura in atti;
1
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 08.12.2023, Pt_1
e premettendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 28.06.2008 a OR di IE (SI), precisavano che dall'unione nasceva la figlia (il Persona_1
11.07.2010).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 170/2024, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 12.02.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 09.10.2024.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel
Comune di Foiano della HI (AR), Viale Umberto I n. 42, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla signora Pt_2 nell'interesse della figlia minore ivi
[...] Persona_1 stabilmente convivente. Le parti peraltro concordano acchè qualora, in futuro, la SI.ra e la figlia, su decisione della prima e Pt_2 tenuto conto della volontà in tal senso della seconda, spostassero il proprio domicilio a Pistoia, città d'origine della ricorrente (ove ella mantiene tutt'oggi la residenza anagrafica), o in altra sede successivamente individuata, il diritto all'assegnazione alla casa
2 familiare verrà meno così determinando la restituzione dell'immobile alla famiglia Pt_1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
2) Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Confermare la collocazione prevalente della figlia Persona_1 presso la casa familiare, salvo diversa e futura decisione della
SI.ra già specificata al p.to 1 che precede, da assumersi Pt_2 tenuto conto della volontà della figlia.
4) Il padre terrà con sé presso la propria abitazione la figlia a settimane alternate dal mercoledì al venerdì Persona_1 durante la prima settimana e dal giovedì alla domenica durante la seconda settimana, pur potendo esercitare il diritto di visita liberamente nei giorni in cui la minore sarà con la madre sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici della stessa.
Durante le festività di Natale, Capodanno, e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza dei giorni festivi (ad es. vigilia e Natale con l'un genitore e Santo
Stefano con l'altro, Pasqua con l'un genitore e Pasquetta con l'altro). Durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno. Il tutto salvo diverso accordo dei genitori.
5) Disporre il versamento da parte del SI. in favore della Pt_1
SI.ra dell'assegno di contributo al mantenimento per la Pt_2 figlia pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), da Persona_1 corrispondere tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno 3 cinque di ogni mese. Il SI. provvederà inoltre al Pt_1 pagamento delle bollette/costi relative alle forniture e/o alle utenze riferibili all'immobile casa familiare solo ed esclusivamente finché madre e figlia vi abiteranno e non oltre il termine delle scuole superiori della figlia . Persona_1
Nel caso in cui la SI.ra e la figlia Pt_2 Persona_1 spostassero il proprio domicilio in Pistoia, o in altra sede successivamente individuata, come già indicato al punto 1 che precede, cesserà l'obbligo assunto dal SI. al pagamento Pt_1 delle bollette/costi relative alle forniture e/o alle utenze che afferiranno, relativamente al nuovo domicilio, integralmente alla
SI.ra mentre l'assegno a titolo di contributo al Pt_2 mantenimento della figlia Per_1 resterà invariato nell'importo (€ 350,00 mensili) così come le
[...] relative modalità di versamento.
In ogni caso, l'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Ai fini della determinazione della natura ordinaria o straordinaria della spesa si fa riferimento al Protocollo d'Intesa COA/Tribunale di
Pistoia del 1° ottobre 2018 che ivi deve considerarsi integralmente trascritto.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7) Intendersi revocato l'assegno di mantenimento previsto in separazione e determinare così come le parti concordano acchè sia riconosciuto e corrisposto da a in Parte_1 Parte_2 unica soluzione (una tantum), ex art. 5 comma 8° legge n. 898 del
1 dicembre 1970, la complessiva somma di € 110.700,00 (euro centodiecimilasettecento/00) con le seguenti modalità: dalla data di pubblicazione della sentenza volta alla pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi e il Pt_1 Pt_2 signor provvederà al versamento mensile di € 900 – da Pt_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese – sino al completo
4 pagamento della somma stabilita a titolo di una tantum
(complessivi euro 110.700,00). Su tali somme per espresso accordo delle parti non interverranno interessi e/o rivalutazione monetaria di sorta.
8) In ordine alla comunione dei beni, regime patrimoniale dei coniugi fino alla separazione consensuale, che ne ha determinato lo scioglimento, le parti reciprocamente si rilasciano la più ampia liberatoria che nulla avranno da pretendere a tal proposito l'una dall'altro e viceversa per tutto quello che con il matrimonio era ricaduto in comunione dei beni e comunque si dichiarano reciprocamente di non aver nulla da pretendere a nessun titolo e/o ragione.
Altresì, il SI. si obbliga a tenere indenne la SI.ra Parte_1 da qualsivoglia pretesa che banche e/o società finanziarie Pt_2 dovessero avanzare nei confronti della SI.ra stessa per Pt_2 ragioni e/o motivi e/o impegni economici assunti da e/o afferenti a o all'azienda della quale lui stesso è titolare. Parte_1
9) Le autovetture e/o i beni mobili registrati, anche se acquistati in regime di comunione dei beni da e alla medesima Parte_2 intestati, saranno a lei attribuiti in esclusiva proprietà.
10) Le autovetture e/o i beni mobili registrati, anche se acquistati in regime di comunione dei beni da e al Parte_1 medesimo intestati, saranno a lui attribuiti in esclusiva proprietà.
11) Il SI. si accolla le spese legali del presente giudizio Pt_1 relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio afferenti la
SI.ra obbligandosi a versare la somma complessiva di € Pt_2
2.000,00 (duemila/00) direttamente ai legali di detta ultima.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza fissata del
29.01.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni di separazione;
ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
5 2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 28.06.2008 a OR di IE (SI) tra i coniugi nato a [...]_1
HI (AR) il 10.04.1974 e nata a [...] il Parte_2
13.04.1970, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR di IE (SI) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
12, P. 2 serie A, anno 2008);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10.02.2025.
6 Il Presidente relatore
Stefano Billet
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