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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14238/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Liborio Maurizio Costanza, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Benedetta Arcoleo, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte di trattazione scritta del 28/5/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con (a San Giuseppe Jato il 28/4/2001), in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (17/7/2005, maggiorenne ed economicamente Per_1
1 indipendente) e (il 3/4/2009), ha aggiunto di non essersi più riconciliata con il Per_2
marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 3893/2023 del 6-7/9/2023, emesso a definizione del procedimento n. 6931/2020 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata telematicamente il 2/5/2025, si è costituito Controparte_1
contestando quanto esposto dalla controparte e chiedendo parimenti la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui in memoria.
Scaduto il termine del 4/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza delle parti, quest'ultime hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il 26/5/2025 e personalmente sottoscritto. In particolare, hanno chiesto di divorziare alle seguenti condizioni:
2 3 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a San Giuseppe Jato, il
28/4/2001;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 3893/2023, del 6-7/9/2023, emesso a definizione del procedimento n. 6931/2020 R.G..
Le condizioni concordate tra le parti, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Giuseppe Jato il 28/4/2001, da
[...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Cipirello (PA) il 31/5/1967, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 5, P. II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
4 Tribunale, 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14238/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Liborio Maurizio Costanza, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Benedetta Arcoleo, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note congiunte di trattazione scritta del 28/5/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2024, , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con (a San Giuseppe Jato il 28/4/2001), in Controparte_1
costanza del quale sono nati i figli (17/7/2005, maggiorenne ed economicamente Per_1
1 indipendente) e (il 3/4/2009), ha aggiunto di non essersi più riconciliata con il Per_2
marito dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 3893/2023 del 6-7/9/2023, emesso a definizione del procedimento n. 6931/2020 R.G.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria depositata telematicamente il 2/5/2025, si è costituito Controparte_1
contestando quanto esposto dalla controparte e chiedendo parimenti la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui in memoria.
Scaduto il termine del 4/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su istanza delle parti, quest'ultime hanno chiesto di divorziare congiuntamente alle condizioni di cui all'accordo depositato il 26/5/2025 e personalmente sottoscritto. In particolare, hanno chiesto di divorziare alle seguenti condizioni:
2 3 Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a San Giuseppe Jato, il
28/4/2001;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione definito con sentenza n. 3893/2023, del 6-7/9/2023, emesso a definizione del procedimento n. 6931/2020 R.G..
Le condizioni concordate tra le parti, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a San Giuseppe Jato il 28/4/2001, da
[...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1
Cipirello (PA) il 31/5/1967, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 5, P. II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
4 Tribunale, 5 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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