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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4884/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4884/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA Controparte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. LAZZARI MASSIMO ( ) VIA ZAMBONI C.F._1
9 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA L. ZAMBONI N. 9 40126
BOLOGNA presso il difensore avv. RODA LUCA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALLEO CP_2 P.IVA_2 ANDREA e dell'avv. BADIALI ALESSANDRO ( ) VIALE C.F._2
G. MOREALI N. 3 41124 MODENA elettivamente domiciliato in VIALE G. MOREALI N. 3 41124 MODENA presso il difensore avv. MALLEO ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la a proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1574/2021 emesso dal Tribunale di
1 di 7 Modena in favore di , con il quale Controparte_3 veniva ingiunto alla parte opponente di pagare all'opposta la somma complessiva di euro 26.500,00, oltre interessi e spese.
Il credito azionato in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto di subappalto stipulato in data 20.02.2020 (cfr. doc. 3 parte opponente), intercorso tra la e la , avente CP_1 CP_2
ad oggetto l'esecuzione di lavori di carpenterie e murature, affidate dalla prima alla seconda nell'ambito di lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di un immobile sito in Novi di Modena (MO) danneggiato dagli eventi sismici del 2012, oggetto di un contratto di appalto intercorso tra l'opponente e i comproprietari del fabbricato.
In particolare, a fondamento della propria opposizione la ha CP_1
dedotto – in sintesi - l'asserita sussistenza di vizi delle lavorazioni eseguite dalla
, per rimuovere i quali la stessa, al fine di non risultare CP_2
inadempiente nei rapporti con la committenza, avrebbe sostenuto spese ulteriori in misura pari ad euro 81.612,01, lamentando pertanto un danno pari a detto importo.
Per tali ragioni l'opponente ha dunque richiesto la revoca del decreto opposto, nonché domandato in via riconvenzionale il risarcimento del danno per euro 81.612,01, oltre ad un'ulteriore somma, compresa tra euro 5.000 ed euro 10.000, inerente a spese ancora da sostenere al fine di rimuovere i vizi riscontrati.
Si è costituita l'opposta , la quale, nel chiedere il rigetto CP_2 dell'opposizione, ha contestato integralmente i fatti allegati dall'opponente, eccependo l'intervenuta decadenza della stessa dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 c.c. in ragione della tardività della denuncia, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria per difetto di prova.
2. Tanto premesso, l'opposizione risulta infondata, dovendo dunque confermarsi il decreto opposto.
Va anzitutto rilevato che l'opposta , in sede monitoria, come risulta CP_2
dal relativo ricorso, ha posto a fondamento del credito di euro 26.500,00 azionato la fattura n. 4 del 29 gennaio 2021 (doc. 3 fascicolo monitorio), emessa in esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data 20.2.2020.
A fronte del credito allegato dall'opposta, l'opponente non ha provato (e neppure allegato) l'avvenuto adempimento di detto credito, né ha avanzato contestazioni in
2 di 7 merito all'esistenza dei contratti, allo svolgimento e all'ultimazione dei lavori, nonché al quantum del corrispettivo pattuito, elementi che possono pertanto ritenersi pacifici tra le parti.
L'opposizione proposta dalla si fonda, infatti, sull'asserita CP_1
sussistenza di vizi delle opere eseguite dalla in esecuzione dei CP_2
rapporti di subappalto oggetto dei contratti stipulati dalle parti in data 20.02.2020 e
10.07.2020.
In particolare, trattasi dei vizi specificamente lamentati dalla con CP_1
comunicazione trasmessa a mezzo PEC alla in data 30 gennaio CP_2
2021 (cfr. doc. 10 opponente, ove risultano contestati vizi quali: “murature eseguite senza osservare la necessaria regolarità nel posizionamento dei blocchi di laterizio;
murature eseguite senza gli opportuni quantitativi di malta cementizia di collegamento, errata casseratura e successione delle fasi di getto delle strutture in c.a. nelle parti connesse ai solai composti legno/calcestruzzo”).
Ne consegue che le eccezioni sollevate da parte opponente, nonché l'azione risarcitoria svolta in via riconvenzionale, devono qualificarsi rispettivamente come eccezione ed azione di garanzia, previste dall'art. 1667 C.c. per il caso di vizi o difetti dell'opera.
3. Viene dunque in rilievo il disposto di cui all'art. 1667, co. 2 c.c., il quale prevede l'obbligo per il committente di denunciare le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, tranne che nel caso di espresso riconoscimento dei vizi, ovvero di occultamento degli stessi, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame.
La conseguenza derivante dalla omessa tempestiva denuncia è la decadenza dalla garanzia per vizi.
Come noto, alla luce della costante giurisprudenza in materia, laddove il committente eccepisca il carattere intempestivo della denuncia e dunque l'intervenuta decadenza, grava sul committente l'onere di dimostrare la tempestività della stessa, costituendo la denuncia tempestiva una condizione dell'azione (o eccezione) di garanzia in tema di appalto (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 2, n. 10579 del 25/06/2012, Rv. 622877; Cass., n.
10412 del 1997 Rv. 509155).
Quanto all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è pacifico che lo stesso vada ancorato al momento della scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore, da intendersi quale conoscenza sicura del vizio e della sua derivazione causale dall'inesatta esecuzione delle opere, non essendo sufficiente il mero sospetto
3 di 7 (cfr., tra le altre, Cass. n° 676/77, n° 2970/80, n° 4116/90, n° 10476/98; Cass. II, 2/9/92,
n° 10106).
Si è altresì affermato come, al riguardo, la data di consegna dell'opera risulta decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore
(cfr. Cass. Sez. 2 24-1-2018 n. 1748 Rv. 647786-01)
Consegue da quanto esposto che, nel dimostrare la tempestività della denuncia, è onere del provare sia la data della scoperta del vizio, sia quella di effettuazione della denuncia, gravando sul medesimo il rischio dell'incertezza in ordine a tali date.
4. Nel caso di specie l'opponente, che assumeva le vesti di committente nel rapporto di subappalto intercorso con l'opposta, non ha dato prova della tempestività della denuncia.
Anzitutto, parte opponente non ha provato, ma neppure allegato, la data in corrispondenza della quale avrebbe acquisito contezza dei vizi dedotti, né la data di consegna delle opere, né, infine, ha specificamente allegato a quale dei due contratti di subappalto (rispettivamente conclusi in data 20.02.2020 e 10.07.2020) sarebbero riferibili le opere viziate.
Ad ogni modo, dalla documentazione in atti risulta che il contratto stipulato in data
20.02.2020 (doc. 3 opponente), individuato dall'opposta in sede monitoria quale fonte del credito fatto valere, prevedeva quale data di fine lavori quella del 30.04.2020.
L'opponente non ha dedotto la verificazione di qualsivoglia ritardo nell'esecuzione di tali lavori, attestando anzi che in data 24.06.2020 la emetteva la CP_2
fattura n. 31/2020, che veniva prontamente liquidata.
Il secondo dei due contratti, stipulato in data 10.07.2020, prevedeva quale data di fine lavori quella del 31.12.2020.
Peraltro, al di là del fatto, di per sé dirimente, che parte opponente non risulta aver specificamente ricondotto i vizi dedotti alle prestazioni oggetto di tale contratto, non può affatto escludersi, anche in tal caso, in assenza di deduzioni delle parti in ordine alla data di consegna delle opere, che i lavori possano essere terminati anticipatamente, tenuto peraltro conto di quanto affermato dallo stesso opponente in ordine all'asserita emersione dei vizi già nel mese di agosto 2020.
Quanto, poi, alla data di effettuazione della denuncia, l'opponente ha allegato di aver denunciato i vizi all'opposta già nell'ambito di un incontro asseritamente tenutosi con
4 di 7 i responsabili della ditta già nel mese di agosto 2020 (in un giorno CP_2 non meglio precisato), nel quale sarebbero state contestate alla medesima l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e comunque in difformità rispetto al progetto che alla stessa era stato fornito. A tale incontro avrebbero poi fatto seguito altre interlocuzioni aventi ad oggetto le medesime problematiche.
Tale allegazione – puntualmente contestata da parte opposta – non può ritenersi provata in assenza di qualsivoglia documentazione idonea ad offrire anche solo un principio di prova dell'avvenuta denuncia.
Né del resto tale risultato avrebbe potuto raggiungersi mediante le prove orali richieste dall'opposta, non ammesse dalla scrivente in quanto irrilevanti, stante la genericità dei capitoli di prova dedotti, privi di riferimenti certi e puntuali sia in ordine alle date rispettivamente della scoperta dei vizi e della asserita denuncia, sia in merito ai vizi concretamente denunciati.
A fronte di quale probatorio, l'unica denuncia di vizi, circostanziata nel suo oggetto ed ancorata ad una data specifica, della quale vi sia prova in atti, è quella effettuata dalla per iscritto e a mezzo PEC in data 30.01.2021 (ossia il giorno CP_1
immediatamente successivo alla ricezione della fattura emessa dalla
[...]
). CP_2
Ciò posto, stante il mancato assolvimento da parte della del proprio CP_1
onere di allegazione e prova in ordine alla esatta data di scoperta dei vizi e tenuto altresì conto di quanto genericamente affermato dalla stessa opponente in ordine alla asserita scoperta avvenuta nell'agosto 2020, non può ritenersi provato, a fronte della comunicazione datata 30.1.2021, che l'obbligo di denuncia sia stato dalla medesima tempestivamente assolto.
Da ciò consegue l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 c.c., dovendo di contro ritenersi provato e pienamente esigibile – alla luce di quanto sopra rilevato - il credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
5. Stante l'intervenuta decadenza va altresì rigettata la domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale. Detta domanda risarcitoria è stata infatti proposta dall'opponente per far valere il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi lamentati, facendo dunque valere un diritto assoggettato al regime normativo di cui all'art. 1667 c.c., anche sotto il profilo della relativa decadenza.
5 di 7 Del resto, come noto, secondo l'impostazione accolta dalla giurisprudenza (a partire da
Cass. 432/1980 e 1016/1983) e dalla dottrina dominante, quella di cui all'art. 1667 c.c. costituisce non già una garanzia in senso tecnico, bensì una disciplina speciale della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (in particolare dell'obbligazione dell'appaltatore di eseguire esattamente l'opera), derogatoria rispetto al regime generale della responsabilità contrattuale, anche sotto il profilo del regime di decadenza e prescrizione cui risultano assoggettati i relativi diritti.
Come noto, i principi generali in tema di inadempimento operano esclusivamente laddove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 1667 c.c., vale a dire ove sia in contestazione non già l'esecuzione di un'opera viziata, bensì la mancata o tardiva ultimazione dell'opera stessa (cfr. tra le altre, Cass.
24/06/2011, n. 13983), circostanze non ricorrenti nel caso di specie, ove l'opponente non ha dedotto alcunché in ordine all'effettiva e tempestiva esecuzione delle opere, essendosi limitato a contestare la loro inesatta realizzazione.
Alla luce di quanto detto, va rilevato come l'intervenuta decadenza precluda, in questa sede, di accertare l'esistenza e l'entità dell'inadempimento dedotto dall'opponente. Dal che discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale.
Per completezza, si rileva che, in ogni caso, la domanda risarcitoria era del tutto generica: a sostegno delle proprie allegazioni, ha prodotto una perizia di CP_1
parte in cui risultano elencati tutti i presunti difetti/vizi rilevati nel cantiere, a prescindere da quale impresa avesse svolto le singole opere. Del resto, risulta che l'opponente abbia utilizzato il medesimo elaborato in altra controversia per dimostrare danni asseritamente causati da altre imprese (R.G. n. 4578/2021).
6. In applicazione della regola della soccombenza, parte opponente va condannata a rifondere alla creditrice opposta le spese processuali relative alla presente fase, le quali
– avuto riguardo al valore della causa (da determinarsi in ragione dell'importo della domanda riconvenzionale) e al basso grado di complessità della stessa – si liquidano in euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di CP_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_2
1574/2021, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
6 di 7 1) RIGETTA l'opposizione di Controparte_1
2) CONFERMA il decreto n. 1574/2021;
3) CONDANNA a rifondere alla Controparte_1 [...]
le spese processuali della fase di Controparte_4
opposizione che liquida, in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Evelina Ticchi, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4884/2021 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODA Controparte_1 P.IVA_1 LUCA e dell'avv. LAZZARI MASSIMO ( ) VIA ZAMBONI C.F._1
9 BOLOGNA;
elettivamente domiciliato in VIA L. ZAMBONI N. 9 40126
BOLOGNA presso il difensore avv. RODA LUCA ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALLEO CP_2 P.IVA_2 ANDREA e dell'avv. BADIALI ALESSANDRO ( ) VIALE C.F._2
G. MOREALI N. 3 41124 MODENA elettivamente domiciliato in VIALE G. MOREALI N. 3 41124 MODENA presso il difensore avv. MALLEO ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbale. Le conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la a proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1574/2021 emesso dal Tribunale di
1 di 7 Modena in favore di , con il quale Controparte_3 veniva ingiunto alla parte opponente di pagare all'opposta la somma complessiva di euro 26.500,00, oltre interessi e spese.
Il credito azionato in sede monitoria ha ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto in base ad un contratto di subappalto stipulato in data 20.02.2020 (cfr. doc. 3 parte opponente), intercorso tra la e la , avente CP_1 CP_2
ad oggetto l'esecuzione di lavori di carpenterie e murature, affidate dalla prima alla seconda nell'ambito di lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di un immobile sito in Novi di Modena (MO) danneggiato dagli eventi sismici del 2012, oggetto di un contratto di appalto intercorso tra l'opponente e i comproprietari del fabbricato.
In particolare, a fondamento della propria opposizione la ha CP_1
dedotto – in sintesi - l'asserita sussistenza di vizi delle lavorazioni eseguite dalla
, per rimuovere i quali la stessa, al fine di non risultare CP_2
inadempiente nei rapporti con la committenza, avrebbe sostenuto spese ulteriori in misura pari ad euro 81.612,01, lamentando pertanto un danno pari a detto importo.
Per tali ragioni l'opponente ha dunque richiesto la revoca del decreto opposto, nonché domandato in via riconvenzionale il risarcimento del danno per euro 81.612,01, oltre ad un'ulteriore somma, compresa tra euro 5.000 ed euro 10.000, inerente a spese ancora da sostenere al fine di rimuovere i vizi riscontrati.
Si è costituita l'opposta , la quale, nel chiedere il rigetto CP_2 dell'opposizione, ha contestato integralmente i fatti allegati dall'opponente, eccependo l'intervenuta decadenza della stessa dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 c.c. in ragione della tardività della denuncia, nonché l'infondatezza della domanda risarcitoria per difetto di prova.
2. Tanto premesso, l'opposizione risulta infondata, dovendo dunque confermarsi il decreto opposto.
Va anzitutto rilevato che l'opposta , in sede monitoria, come risulta CP_2
dal relativo ricorso, ha posto a fondamento del credito di euro 26.500,00 azionato la fattura n. 4 del 29 gennaio 2021 (doc. 3 fascicolo monitorio), emessa in esecuzione del contratto di subappalto stipulato in data 20.2.2020.
A fronte del credito allegato dall'opposta, l'opponente non ha provato (e neppure allegato) l'avvenuto adempimento di detto credito, né ha avanzato contestazioni in
2 di 7 merito all'esistenza dei contratti, allo svolgimento e all'ultimazione dei lavori, nonché al quantum del corrispettivo pattuito, elementi che possono pertanto ritenersi pacifici tra le parti.
L'opposizione proposta dalla si fonda, infatti, sull'asserita CP_1
sussistenza di vizi delle opere eseguite dalla in esecuzione dei CP_2
rapporti di subappalto oggetto dei contratti stipulati dalle parti in data 20.02.2020 e
10.07.2020.
In particolare, trattasi dei vizi specificamente lamentati dalla con CP_1
comunicazione trasmessa a mezzo PEC alla in data 30 gennaio CP_2
2021 (cfr. doc. 10 opponente, ove risultano contestati vizi quali: “murature eseguite senza osservare la necessaria regolarità nel posizionamento dei blocchi di laterizio;
murature eseguite senza gli opportuni quantitativi di malta cementizia di collegamento, errata casseratura e successione delle fasi di getto delle strutture in c.a. nelle parti connesse ai solai composti legno/calcestruzzo”).
Ne consegue che le eccezioni sollevate da parte opponente, nonché l'azione risarcitoria svolta in via riconvenzionale, devono qualificarsi rispettivamente come eccezione ed azione di garanzia, previste dall'art. 1667 C.c. per il caso di vizi o difetti dell'opera.
3. Viene dunque in rilievo il disposto di cui all'art. 1667, co. 2 c.c., il quale prevede l'obbligo per il committente di denunciare le difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, tranne che nel caso di espresso riconoscimento dei vizi, ovvero di occultamento degli stessi, ipotesi che non ricorrono nel caso in esame.
La conseguenza derivante dalla omessa tempestiva denuncia è la decadenza dalla garanzia per vizi.
Come noto, alla luce della costante giurisprudenza in materia, laddove il committente eccepisca il carattere intempestivo della denuncia e dunque l'intervenuta decadenza, grava sul committente l'onere di dimostrare la tempestività della stessa, costituendo la denuncia tempestiva una condizione dell'azione (o eccezione) di garanzia in tema di appalto (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 2, n. 10579 del 25/06/2012, Rv. 622877; Cass., n.
10412 del 1997 Rv. 509155).
Quanto all'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, è pacifico che lo stesso vada ancorato al momento della scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore, da intendersi quale conoscenza sicura del vizio e della sua derivazione causale dall'inesatta esecuzione delle opere, non essendo sufficiente il mero sospetto
3 di 7 (cfr., tra le altre, Cass. n° 676/77, n° 2970/80, n° 4116/90, n° 10476/98; Cass. II, 2/9/92,
n° 10106).
Si è altresì affermato come, al riguardo, la data di consegna dell'opera risulta decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore
(cfr. Cass. Sez. 2 24-1-2018 n. 1748 Rv. 647786-01)
Consegue da quanto esposto che, nel dimostrare la tempestività della denuncia, è onere del provare sia la data della scoperta del vizio, sia quella di effettuazione della denuncia, gravando sul medesimo il rischio dell'incertezza in ordine a tali date.
4. Nel caso di specie l'opponente, che assumeva le vesti di committente nel rapporto di subappalto intercorso con l'opposta, non ha dato prova della tempestività della denuncia.
Anzitutto, parte opponente non ha provato, ma neppure allegato, la data in corrispondenza della quale avrebbe acquisito contezza dei vizi dedotti, né la data di consegna delle opere, né, infine, ha specificamente allegato a quale dei due contratti di subappalto (rispettivamente conclusi in data 20.02.2020 e 10.07.2020) sarebbero riferibili le opere viziate.
Ad ogni modo, dalla documentazione in atti risulta che il contratto stipulato in data
20.02.2020 (doc. 3 opponente), individuato dall'opposta in sede monitoria quale fonte del credito fatto valere, prevedeva quale data di fine lavori quella del 30.04.2020.
L'opponente non ha dedotto la verificazione di qualsivoglia ritardo nell'esecuzione di tali lavori, attestando anzi che in data 24.06.2020 la emetteva la CP_2
fattura n. 31/2020, che veniva prontamente liquidata.
Il secondo dei due contratti, stipulato in data 10.07.2020, prevedeva quale data di fine lavori quella del 31.12.2020.
Peraltro, al di là del fatto, di per sé dirimente, che parte opponente non risulta aver specificamente ricondotto i vizi dedotti alle prestazioni oggetto di tale contratto, non può affatto escludersi, anche in tal caso, in assenza di deduzioni delle parti in ordine alla data di consegna delle opere, che i lavori possano essere terminati anticipatamente, tenuto peraltro conto di quanto affermato dallo stesso opponente in ordine all'asserita emersione dei vizi già nel mese di agosto 2020.
Quanto, poi, alla data di effettuazione della denuncia, l'opponente ha allegato di aver denunciato i vizi all'opposta già nell'ambito di un incontro asseritamente tenutosi con
4 di 7 i responsabili della ditta già nel mese di agosto 2020 (in un giorno CP_2 non meglio precisato), nel quale sarebbero state contestate alla medesima l'esecuzione dei lavori non a regola d'arte e comunque in difformità rispetto al progetto che alla stessa era stato fornito. A tale incontro avrebbero poi fatto seguito altre interlocuzioni aventi ad oggetto le medesime problematiche.
Tale allegazione – puntualmente contestata da parte opposta – non può ritenersi provata in assenza di qualsivoglia documentazione idonea ad offrire anche solo un principio di prova dell'avvenuta denuncia.
Né del resto tale risultato avrebbe potuto raggiungersi mediante le prove orali richieste dall'opposta, non ammesse dalla scrivente in quanto irrilevanti, stante la genericità dei capitoli di prova dedotti, privi di riferimenti certi e puntuali sia in ordine alle date rispettivamente della scoperta dei vizi e della asserita denuncia, sia in merito ai vizi concretamente denunciati.
A fronte di quale probatorio, l'unica denuncia di vizi, circostanziata nel suo oggetto ed ancorata ad una data specifica, della quale vi sia prova in atti, è quella effettuata dalla per iscritto e a mezzo PEC in data 30.01.2021 (ossia il giorno CP_1
immediatamente successivo alla ricezione della fattura emessa dalla
[...]
). CP_2
Ciò posto, stante il mancato assolvimento da parte della del proprio CP_1
onere di allegazione e prova in ordine alla esatta data di scoperta dei vizi e tenuto altresì conto di quanto genericamente affermato dalla stessa opponente in ordine alla asserita scoperta avvenuta nell'agosto 2020, non può ritenersi provato, a fronte della comunicazione datata 30.1.2021, che l'obbligo di denuncia sia stato dalla medesima tempestivamente assolto.
Da ciò consegue l'intervenuta decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi di cui all'art. 1667 c.c., dovendo di contro ritenersi provato e pienamente esigibile – alla luce di quanto sopra rilevato - il credito azionato dall'opposta in sede monitoria.
5. Stante l'intervenuta decadenza va altresì rigettata la domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale. Detta domanda risarcitoria è stata infatti proposta dall'opponente per far valere il risarcimento del danno subito in conseguenza dei vizi lamentati, facendo dunque valere un diritto assoggettato al regime normativo di cui all'art. 1667 c.c., anche sotto il profilo della relativa decadenza.
5 di 7 Del resto, come noto, secondo l'impostazione accolta dalla giurisprudenza (a partire da
Cass. 432/1980 e 1016/1983) e dalla dottrina dominante, quella di cui all'art. 1667 c.c. costituisce non già una garanzia in senso tecnico, bensì una disciplina speciale della responsabilità da inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto (in particolare dell'obbligazione dell'appaltatore di eseguire esattamente l'opera), derogatoria rispetto al regime generale della responsabilità contrattuale, anche sotto il profilo del regime di decadenza e prescrizione cui risultano assoggettati i relativi diritti.
Come noto, i principi generali in tema di inadempimento operano esclusivamente laddove non ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 1667 c.c., vale a dire ove sia in contestazione non già l'esecuzione di un'opera viziata, bensì la mancata o tardiva ultimazione dell'opera stessa (cfr. tra le altre, Cass.
24/06/2011, n. 13983), circostanze non ricorrenti nel caso di specie, ove l'opponente non ha dedotto alcunché in ordine all'effettiva e tempestiva esecuzione delle opere, essendosi limitato a contestare la loro inesatta realizzazione.
Alla luce di quanto detto, va rilevato come l'intervenuta decadenza precluda, in questa sede, di accertare l'esistenza e l'entità dell'inadempimento dedotto dall'opponente. Dal che discende il rigetto della domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale.
Per completezza, si rileva che, in ogni caso, la domanda risarcitoria era del tutto generica: a sostegno delle proprie allegazioni, ha prodotto una perizia di CP_1
parte in cui risultano elencati tutti i presunti difetti/vizi rilevati nel cantiere, a prescindere da quale impresa avesse svolto le singole opere. Del resto, risulta che l'opponente abbia utilizzato il medesimo elaborato in altra controversia per dimostrare danni asseritamente causati da altre imprese (R.G. n. 4578/2021).
6. In applicazione della regola della soccombenza, parte opponente va condannata a rifondere alla creditrice opposta le spese processuali relative alla presente fase, le quali
– avuto riguardo al valore della causa (da determinarsi in ragione dell'importo della domanda riconvenzionale) e al basso grado di complessità della stessa – si liquidano in euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di CP_1 nei confronti di avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] CP_2
1574/2021, disattese o assorbite tutte le contrarie richieste ed eccezioni:
6 di 7 1) RIGETTA l'opposizione di Controparte_1
2) CONFERMA il decreto n. 1574/2021;
3) CONDANNA a rifondere alla Controparte_1 [...]
le spese processuali della fase di Controparte_4
opposizione che liquida, in complessivi euro 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Modena, 8 aprile 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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