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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5765/2023
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Caldarelli e Alterio Carmelina, Persona_1
elettivamente domiciliati in Scafati, alla Via Leonardo da Vinci n. 5, Galleria Aurora, giusta procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Forlenza, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Luigi Anziano, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
INTERVENTORE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/12/2023, in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, gli odierni ricorrenti, in proprio e quali eredi di AN IA, adivano il Tribunale di Salerno, al fine di sentir accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' ai Controparte_3
sensi degli artt. 2087 e 2043 c.c. e di ottenere, iure proprio e iure hereditatis, il riconoscimento dei danni parentali, patrimoniali, non patrimoniali, biologici e cd. catastrofali derivanti dalla morte del sig. IA. Tali danni - che trovavano fondamento giuridico nella circostanza che le infermità da cui era affetto il de cuius erano state riconosciute, con sentenza n.1922/2015 del Tribunale di Salerno, dipendenti da causa di servizio e, con sentenza n. 166/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, causa diretta del decesso - venivano quantificati tenendo conto del rapporto di parentela con il dante causa, dell'età della vittima e dell'età del congiunto, della convivenza con la vittima e in applicazione dei valori dell'ultima
Tabella di Milano aggiornata sulla base dell'indice ISTAT. Tanto premesso, concludevano come da pagine 17, 18 e 19 del ricorso.
Costituitasi in giudizio, l contestava nel merito la domanda dei ricorrenti e Parte_4
chiedeva il rigetto integrale del ricorso.
Intervenuto in giudizio, l domandava che fosse accertata la sussistenza dei CP_2
presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'azione di regresso e rivalsa nei confronti
Parte dei responsabili dell'infortunio mortale, nonché la responsabilità civile della per l'infortunio sul lavoro, con relativa condanna al rimborso delle somme già erogate agli eredi a titolo di rendita ai superstiti.
Escussi i testi ammessi, concesso termine per note, la causa è stata definita con la presente sentenza, a seguito del deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
La domanda proposta dai ricorrenti va accolta nei limiti di seguito precisati.
E' da accogliere interamente la richiesta formulata dall' in regresso avverso l CP_2 [...]
. Pt_4
, e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno allegato di aver “subito gravissimi danni conseguenti alle sofferenze Persona_1
patite dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti dal servizio prestato
e danni da morte del congiunto”. , dante causa dei ricorrenti, ha prestato attività lavorativa presso l Persona_1 [...]
nel Dipartimento di Salute Mentale di Nocera Inferiore e, Controparte_3
successivamente, di in qualità di Dirigente medico di I livello, dal 1994 al 2018. Per_2
Il de cuius dei ricorrenti, nella notte tra il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2002, durante lo svolgimento del turno di servizio di guardia notturna, veniva ricoverato d'urgenza e, dalla cartella clinica citata nella CTU del procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1922/15, emerge che la diagnosi fu di “I.M.A. anteriore Non Q, trattato con
REOPRO …”.
Parte In un primo giudizio, intentato dal medesimo avverso l veniva richiesto Persona_1
l'equo indennizzo e la CTU accertava che il lavoratore era affetto da “cardiopatia ischemica
con pregresso IMA anteriore non Q trattato con rivascolarizzazione chirurgica ….” e che la patologia era legata causalmente con il servizio da lui espletato.
Il processo era concluso con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1922/15, passata in giudicato, che recepiva le indicazioni del perito.
decedeva in data 7/11/2018 e, nel giudizio avverso l proposto dagli Persona_1 CP_2
eredi, il CTU accertava il seguente complesso patologico: “Infarto del miocardio. Distacco
protesi aortica, Insufficienza aortica mitralica. Shock cardiogeno”.
Nel suo lavoro, il consulente precisava che “aveva una grave cardiopatia Persona_1
ischemica trattata con bypass aortocoronarico ed era stato operato di sostituzione valvolare
con protesi aortica. In data 02/11/2018 fu trasportato con urgenza in ospedale a Nocera
inferiore dal 118 dove fu diagnosticato 'infarto del miocardio acuto, malattia aterosclerotica
coronarica e vegetazione mobile coronarica sx e distacco parziale della protesi aortica,
nonché ispessimento del lembo anteriore della valvola mitralica'. Fu trasferito d'urgenza nel
reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Ruggi d'Aragona dove persistendo una grave
insufficienza cardiaca per le predette patologie fu operato d'urgenza con 'sostituzione
valvola aortica con bioprotesi. plastica della valvola mitralica e riposizionamento pace maker
bicamerale'. Nel giorno successivo (nota bene, tale riferimento temporale è errato perché il decesso avvenne il 7/11/2018) è deceduto per shock cardiogeno. Alla luce di
quanto, innanzi, descritto, in rapporto sia alla documentazione sanitaria agli atti, essendo
stato già riconosciuto quale causa di servizio il precedente infarto da cui la precedente
sostituzione valvolare e l'impianto di PM, si ritiene che trattasi di malattia per causa di
servizio, perché questo secondo infarto e la patologia valvolare sono correlabili alla
precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i presupposti lesivi per
determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla fine lo shock
cardiogeno, e, quindi vi è nesso causale tra la morte del sig. e l'attività lavorativa Per_1
espletata”.
Il processo si concludeva con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 166/21,
passata in giudicato, che ha recepito tali asserzioni peritali.
Tanto premesso, va detto che risulta consolidata in dottrina ed in giurisprudenza la tesi secondo cui la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.)
dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008,
c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c. (vedi anche Cass., n.
25217/2023).
Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi.
Una valenza decisiva assume nell'impianto della tutela l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Quindi, il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa.
Perciò, alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni, motivo per cui il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno
(Cass., n. 20327/2023).
Nel caso specifico, parte ricorrente ha provato l'esistenza del danno, nonché la sussistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative realizzate per garantire la tutela dell'integrità fisica del proprio dipendente.
In realtà, va fondato il convincimento circa la sussistenza del nesso causale tra il comportamento datoriale e l'exitus del cuius dei ricorrenti, tenendo conto del giudizio espresso dal CTU del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e conclusosi con la sentenza 166/21, passata in giudicato.
Parte C'è responsabilità dell' perché il decesso da infarto del novembre 2018 è "correlabile
alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i presupposti lesivi
per determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla fine lo shock
cardiogeno, e, quindi vi è nesso causale tra la morte del sig. IA e l'attività lavorativa
espletata" (vedi CTU in giudizio del Tribunale di Nocera Inferiore). CP_2 In effetti, la valutazione peritale richiamata è un esame sul medesimo fatto rilevante in questo giudizio, ossia la sussistenza del nesso causale, individuato correttamente nella circostanza che si è ripresentata la precedente patologia cardiaca legata causalmente all'attività lavorativa di (come accertato nel processo conclusosi con la Persona_1
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1922/15, passata in giudicato, in cui era parte anche
Parte l .
Non si ritiene necessaria la nomina di un altro CTU nel presente processo, perché è
Parte intervenuto già un giudizio medico (su cui peraltro è calato il giudicato, anche se l non era parte processuale) in cui è stato accertato l'elemento in questione, ossia la sussistenza del nesso causale.
La valutazione è di un CTU terzo e non di parte.
Parte A nulla rileva che l non abbia partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, perché l'accertamento predetto viene assunto a base del convincimento dello
Parte scrivente non in virtù del giudicato (visto che l non era parte nel predetto procedimento)
ma perché è una valutazione approfondita e fatta da un terzo esperto sul fatto rilevante anche in questo giudizio.
Sul punto, è da citare la sentenza di Cassazione n. 9950/21, secondo cui “questa Corte …
ha ripetutamente evidenziato come il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in
mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le
stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne
non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di
prova esclusiva;
il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una
consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purchè la relativa documentazione sia
ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (così, in
motivazione, Cass., 2, 14 maggio 2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale
condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di
essa (Cass., Lav. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843)”.
Parte Peraltro, la CTP dell' si sofferma su elementi irrilevanti ed attribuisce genericamente il decesso alla predisposizione genetica del per le patologie cardiovascolari. Per_1
Nella CTU svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, invece, si delinea con nettezza la diagnosi del male che ha colpito ed il suo stretto collegamento Persona_1
Parte con la pregressa patologia cardiaca su cui è già accertata la responsabilità dell'
Il nesso eziologico tra l'infarto e l'attività lavorativa in concreto svolta almeno fino al 2002 è
poi pacifico, visto il riconoscimento ormai incontestato dell'equo indennizzo per causa di servizio (su tale indirizzo, vedi anche Cass., n. 34968/2022).
Parte A nulla vale il dubbio introdotto in questo giudizio dall' ossia se il de cuius svolgesse o meno dei turni di lavoro istituzionali della funzione e della qualifica che rivestiva, se tali turni di lavoro abbiano potuto o meno causare un danno alla salute, se il danno alla salute stato o meno procurato da comportamenti improvvidi del datore di lavoro, dopo il manifestarsi della prima patologia e fino al suo decesso.
Esentare il dai turni c.d. “stressanti”, proprio per la patologia riscontrata, non è Per_1
servito ad impedire il secondo infarto e la patologia valvolare che (si ribadisce) “sono
correlabili alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i
presupposti lesivi per determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla
fine lo shock cardiogeno”.
Il datore di lavoro ha il dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore,
dimostrando che la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore (Cass., n. 34968/2022).
Parte In realtà, in caso di malattia pregressa (nel caso di specie, conosciuta dall' anche come collegata causalmente con l'attività lavorativa svolta fino a quel momento dal dipendente), il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure per tutelare il lavoratore, tenendo conto della sua specifica situazione. Questo obbligo deriva dall'art. 2087 del codice civile, che impone di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità fisica e morale dei dipendenti, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e le tecniche disponibili. Le
misure da adottare devono essere concrete e mirate, tenendo conto della storia clinica del lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante (ex plurimis, Cass., n.
5814/2022), afferma che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore (che, si noti bene, nel caso di specie era già stata riconosciuta legata causalmente all'attività lavorativa del IA) la quale, anzi,
può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività
solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass.
n. 13928 del 2004; Cass. n. 13184 del 2003) e precisa che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (Cass. 21 maggio 2003 n.
8019).
Quindi, nella fattispecie al vaglio, è da rilevare che il datore di lavoro non ha adempiuto al proprio dovere, proprio perché il lavoratore è deceduto per il riacutizzarsi della pregressa patologia, nonostante le misure adottate che non sono state evidentemente sufficienti ad evitare il decesso di . Peraltro, quest'ultimo aveva anche chiesto di essere Persona_1
Parte escluso dai turni di emergenza e di pronta disponibilità mentre l invece, aveva continuato ad inserirlo in detti turni.
Perciò, i ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante in relazione al tipo di domanda proposta, essendo stata provata l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro non ha dimostrato che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure specifiche e riferite al caso concreto per evitare il danno. Le considerazioni svolte portano a ritenere provata in questo giudizio la responsabilità
datoriale in relazione al decesso occorso il 7/11/2018 a . Persona_1
I ricorrenti hanno proposto prima di tutto la domanda iure hereditatis: "I ricorrenti, dunque,
… quali eredi hanno subito gravissimi danni conseguenti alle sofferenze patite dal defunto
prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti dal servizio prestato e danni da morte
del congiunto".
E' da precisare che il danno da mero evento morte è intrasmissibile nel caso in cui si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (vedi Cass., n.
33009/2024, secondo cui il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio).
In realtà, la Suprema Corte (Cass., n. 17577/2019, ma nello stesso senso n. 8580/2019,
29492/2019, 35416/2022, 4658/2024) ha affermato che “Il danno subito dalla vittima,
nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo,
è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale
consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente
assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va
effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità
temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale
mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle
conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus".
Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta ma, allo stesso modo, non sono neppure utilizzabili i normali criteri tabellari di liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, circostanza, qui, non ravvisabile.
Infatti, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito,
il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto
dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità
dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità
personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità,
che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Per liquidare il danno c.d. terminale bisogna, quindi, fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice - anche d'appello - ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione;
Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione
effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del
criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.".), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale:
(Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di
Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.). Le tabelle 2024 formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano,
a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita previsione per la liquidazione del danno terminale.
Ciò posto, deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile iure
hereditatis.
Va valutato, quindi, il danno biologico terminale sulla base delle tabelle milanesi, calcolando il numero dei giorni dalla scoperta della malattia alla morte come danno biologico temporaneo.
Infatti, nel caso di specie, è riscontrabile l'apprezzabile lasso di tempo tra l'evento morte e le lesioni, visto che il de cuius è deceduto dopo 5 giorni dall'infarto del 2/11/2018.
Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, è prevista l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100), al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi e deve essere liquidato solo il danno biologico temporaneo.
Nella specie, i giorni da considerare sono dal 2/11/2018 al 7/11/2018.
Ne deriva, in base alle tabelle di Milano, la seguente liquidazione: per i primi 3 giorni antecedenti al decesso, euro 35.247; a tale somma va aggiunto un importo di euro € 3.492
per i tre giorni successivi (sono da conteggiare il primo e l'ultimo), per un importo totale di euro 38.739,00.
Nulla può essere riconosciuto per la personalizzazione del danno, in virtù del difetto di allegazione sul punto. Infatti, ciò sarebbe possibile solo in caso di particolare sconvolgimento della vittima che, però, che risulti specificamente provato.
Di conseguenza, l va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, in Parte_4
solido fra loro, della somma di euro 38.739,00 per liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Quanto alla richiesta formulata iure proprio dagli istanti, deve dirsi che i medesimi hanno allegato di aver subito il danno da perdita parentale.
Sulla sussistenza di tale danno, è da rilevare che c'è stata conferma anche in istruttoria, da persone che hanno frequentato i ricorrenti (ossia i testi e Testimone_1 CP_4
), della notevole penosità e sofferenza sofferta dai medesimi a causa della perdita di
[...]
, che era il coniuge convivente di ed il genitore convivente Persona_1 Parte_1
degli altri due ricorrenti.
Sulla sussistenza del danno da perdita parentale anche in via presuntiva, la Suprema Corte
di legittimità ha affermato che “La morte di una persona causata da un illecito determina
essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza
morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della
vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né
che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme.
In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale
anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a
dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita
per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti -
ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul
convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e
che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di
sorta al secondo.” (Cass., n. 28255/25).
Nel caso di specie, l'esistenza del danno parentale è desumibile nella sua entità anche dalla prova per testi, in particolar modo dalle deposizioni di e Testimone_1 CP_4
; quindi, non solo in via presuntiva.
[...]
La stessa sentenza di Cassazione afferma che, per la liquidazione del danno parentale,
deve farsi riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano. Tanto premesso, va detto che aveva 52 anni al momento del decesso del Parte_1
de cuius, mentre ne aveva 31 anni e ne aveva 24 Parte_2 Parte_3
anni in quel momento storico.
In base alle tabelle milanese del 2024, ha diritto a punti 92 (16 per età Parte_1
vittima primaria, 18 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e
30 per intensità della relazione affettiva). ha diritto a punti 96 (16 per Parte_2
età vittima primaria, 22 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e 30 per intensità della relazione affettiva). ha diritto a punti 98 (16 per Parte_3
età vittima primaria, 24 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e 30 per intensità della relazione affettiva).
Tenuto conto del fatto che il valore punto è pari ad euro 3.911,00, ha diritto Parte_1
ad avere euro 359.812,00 quale risarcimento danni per perdita parentale;
[...]
ha diritto ad avere euro 375.456 quale risarcimento danni per lo stesso titolo;
Parte_2
ha diritto ad avere euro 383.278 quale risarcimento danni sempre per Parte_3
perdita parentale.
Tali somme vanno maggiorate con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Passando all'esame dell'azione di regresso contro l introdotta in questo Parte_4
processo dall'interveniente , deve dirsi che la stessa ha ad oggetto gli importi erogati CP_2
dall'ente assicurativo agli eredi di per il giudizio conclusosi con la sentenza Persona_1
del Tribunale di Nocera Inferiore n. 166/2021.
E' da rilevare che non è stata eccepita l'eventuale intempestività dell'azione, aspetto non rilevabile ex officio, né è stata formulata altra eccezione avverso l'intervento nel processo dell' . CP_2
Nella specie, mancando una sentenza penale, è indispensabile il previo accertamento dell'esistenza di un fatto che integri gli estremi del reato perseguibile ex officio di cui sia responsabile il datore di lavoro e che sia causalmente collegato con l'evento dannoso, non trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il reato perseguibile d'ufficio è configurabile in quello di cui all'art. 589, comma 2, c.p., per violazione delle norme per la prevenzione infortuni, ossia per non aver adottato le misure idonee ad impedire che subisse il riacutizzarsi della cardiopatia pregressa Persona_1
(riconosciuta causalmente collegata con l'attività lavorativa espletata dal ) che ha Per_1
portato all'exitus del cuius il 7 novembre 2018.
E' altresì provata l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale,
oltre che l'entità della somma da rimborsare all'ente assicurativo di euro 472.782,74 alla data del 23/2/2024 (vedi attestazione del Direttore della sede di ). CP_2 Pt_4
Perciò, in assenza di contestazioni della controparte (se non quelle estremamente
Parte generiche e di rito formulate al verbale dell'udienza del 27/3/2024), l va condannata al pagamento in favore dell' della somma di euro 472.782,74, oltre accessori decorrenti CP_2
dal 23/2/2024.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda di cui al ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l
[...]
, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di , Pt_4 Parte_1 [...]
e , in solido fra loro, della somma di euro 38.739,00, oltre Parte_2 Parte_3
accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Parte_4
della somma di euro 359.812,00, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 375.456,00 ed al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di euro 383.278,00; Parte_3
c) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento sulle somme di Parte_4
cui al capo b degli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
d) accoglie la domanda proposta dall' avverso l e, per l'effetto, condanna CP_2 Parte_4
quest'ultima, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore dell'ente assicurativo dell'importo di euro 472.782,74, oltre accessori decorrenti dal 23/2/2024;
e) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 15.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
f) condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore dell' , liquidate in euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per CP_2
legge.
Nocera Inferiore, data del deposito II Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Caldarelli e Alterio Carmelina, Persona_1
elettivamente domiciliati in Scafati, alla Via Leonardo da Vinci n. 5, Galleria Aurora, giusta procura in atti,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Marco Forlenza, elett.te domiciliata come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTE
in persona del legale rapp. p.t., rapp.to e difesa dall'avv. Luigi Anziano, elett.te CP_2
domiciliato come in atti, giusta procura di cui in produzione,
INTERVENTORE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/12/2023, in riassunzione a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale del giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, gli odierni ricorrenti, in proprio e quali eredi di AN IA, adivano il Tribunale di Salerno, al fine di sentir accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' ai Controparte_3
sensi degli artt. 2087 e 2043 c.c. e di ottenere, iure proprio e iure hereditatis, il riconoscimento dei danni parentali, patrimoniali, non patrimoniali, biologici e cd. catastrofali derivanti dalla morte del sig. IA. Tali danni - che trovavano fondamento giuridico nella circostanza che le infermità da cui era affetto il de cuius erano state riconosciute, con sentenza n.1922/2015 del Tribunale di Salerno, dipendenti da causa di servizio e, con sentenza n. 166/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, causa diretta del decesso - venivano quantificati tenendo conto del rapporto di parentela con il dante causa, dell'età della vittima e dell'età del congiunto, della convivenza con la vittima e in applicazione dei valori dell'ultima
Tabella di Milano aggiornata sulla base dell'indice ISTAT. Tanto premesso, concludevano come da pagine 17, 18 e 19 del ricorso.
Costituitasi in giudizio, l contestava nel merito la domanda dei ricorrenti e Parte_4
chiedeva il rigetto integrale del ricorso.
Intervenuto in giudizio, l domandava che fosse accertata la sussistenza dei CP_2
presupposti di fatto e di diritto per l'esercizio dell'azione di regresso e rivalsa nei confronti
Parte dei responsabili dell'infortunio mortale, nonché la responsabilità civile della per l'infortunio sul lavoro, con relativa condanna al rimborso delle somme già erogate agli eredi a titolo di rendita ai superstiti.
Escussi i testi ammessi, concesso termine per note, la causa è stata definita con la presente sentenza, a seguito del deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti.
La domanda proposta dai ricorrenti va accolta nei limiti di seguito precisati.
E' da accogliere interamente la richiesta formulata dall' in regresso avverso l CP_2 [...]
. Pt_4
, e , in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno allegato di aver “subito gravissimi danni conseguenti alle sofferenze Persona_1
patite dal defunto prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti dal servizio prestato
e danni da morte del congiunto”. , dante causa dei ricorrenti, ha prestato attività lavorativa presso l Persona_1 [...]
nel Dipartimento di Salute Mentale di Nocera Inferiore e, Controparte_3
successivamente, di in qualità di Dirigente medico di I livello, dal 1994 al 2018. Per_2
Il de cuius dei ricorrenti, nella notte tra il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2002, durante lo svolgimento del turno di servizio di guardia notturna, veniva ricoverato d'urgenza e, dalla cartella clinica citata nella CTU del procedimento concluso con la sentenza del Tribunale di
Salerno n. 1922/15, emerge che la diagnosi fu di “I.M.A. anteriore Non Q, trattato con
REOPRO …”.
Parte In un primo giudizio, intentato dal medesimo avverso l veniva richiesto Persona_1
l'equo indennizzo e la CTU accertava che il lavoratore era affetto da “cardiopatia ischemica
con pregresso IMA anteriore non Q trattato con rivascolarizzazione chirurgica ….” e che la patologia era legata causalmente con il servizio da lui espletato.
Il processo era concluso con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1922/15, passata in giudicato, che recepiva le indicazioni del perito.
decedeva in data 7/11/2018 e, nel giudizio avverso l proposto dagli Persona_1 CP_2
eredi, il CTU accertava il seguente complesso patologico: “Infarto del miocardio. Distacco
protesi aortica, Insufficienza aortica mitralica. Shock cardiogeno”.
Nel suo lavoro, il consulente precisava che “aveva una grave cardiopatia Persona_1
ischemica trattata con bypass aortocoronarico ed era stato operato di sostituzione valvolare
con protesi aortica. In data 02/11/2018 fu trasportato con urgenza in ospedale a Nocera
inferiore dal 118 dove fu diagnosticato 'infarto del miocardio acuto, malattia aterosclerotica
coronarica e vegetazione mobile coronarica sx e distacco parziale della protesi aortica,
nonché ispessimento del lembo anteriore della valvola mitralica'. Fu trasferito d'urgenza nel
reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Ruggi d'Aragona dove persistendo una grave
insufficienza cardiaca per le predette patologie fu operato d'urgenza con 'sostituzione
valvola aortica con bioprotesi. plastica della valvola mitralica e riposizionamento pace maker
bicamerale'. Nel giorno successivo (nota bene, tale riferimento temporale è errato perché il decesso avvenne il 7/11/2018) è deceduto per shock cardiogeno. Alla luce di
quanto, innanzi, descritto, in rapporto sia alla documentazione sanitaria agli atti, essendo
stato già riconosciuto quale causa di servizio il precedente infarto da cui la precedente
sostituzione valvolare e l'impianto di PM, si ritiene che trattasi di malattia per causa di
servizio, perché questo secondo infarto e la patologia valvolare sono correlabili alla
precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i presupposti lesivi per
determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla fine lo shock
cardiogeno, e, quindi vi è nesso causale tra la morte del sig. e l'attività lavorativa Per_1
espletata”.
Il processo si concludeva con la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 166/21,
passata in giudicato, che ha recepito tali asserzioni peritali.
Tanto premesso, va detto che risulta consolidata in dottrina ed in giurisprudenza la tesi secondo cui la responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro abbia natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.)
dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza che entra così a far parte del sinallagma contrattuale (v. così da ultimo Corte Cost. n. 15/2023), ovviamente nella ampiezza che deriva dalla declinazione che lo stesso obbligo legale assume in base a tutte le misure e cautele costituenti l'ordinamento protettivo della sicurezza (art. 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008,
c.d. T.U. per la sicurezza), oltre che in base all'art. 2087 c.c. (vedi anche Cass., n.
25217/2023).
Il datore di lavoro deve quindi rispondere degli stessi eventi lesivi occorsi al lavoratore sulla base delle regole della responsabilità contrattuale (e quindi in base alla prescrizione decennale, all'inversione dell'onere della prova e nei limiti dei danni prevedibili) e la sua responsabilità può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi.
Una valenza decisiva assume nell'impianto della tutela l'art. 2087 del codice civile il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Quindi, il datore di lavoro deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa.
Perciò, alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni, motivo per cui il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno
(Cass., n. 20327/2023).
Nel caso specifico, parte ricorrente ha provato l'esistenza del danno, nonché la sussistenza del nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, invece, non ha fornito la prova della dipendenza del danno da causa a lui non imputabile, non avendo offerto alcun elemento atto a dimostrare le iniziative realizzate per garantire la tutela dell'integrità fisica del proprio dipendente.
In realtà, va fondato il convincimento circa la sussistenza del nesso causale tra il comportamento datoriale e l'exitus del cuius dei ricorrenti, tenendo conto del giudizio espresso dal CTU del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore e conclusosi con la sentenza 166/21, passata in giudicato.
Parte C'è responsabilità dell' perché il decesso da infarto del novembre 2018 è "correlabile
alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i presupposti lesivi
per determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla fine lo shock
cardiogeno, e, quindi vi è nesso causale tra la morte del sig. IA e l'attività lavorativa
espletata" (vedi CTU in giudizio del Tribunale di Nocera Inferiore). CP_2 In effetti, la valutazione peritale richiamata è un esame sul medesimo fatto rilevante in questo giudizio, ossia la sussistenza del nesso causale, individuato correttamente nella circostanza che si è ripresentata la precedente patologia cardiaca legata causalmente all'attività lavorativa di (come accertato nel processo conclusosi con la Persona_1
sentenza del Tribunale di Salerno n. 1922/15, passata in giudicato, in cui era parte anche
Parte l .
Non si ritiene necessaria la nomina di un altro CTU nel presente processo, perché è
Parte intervenuto già un giudizio medico (su cui peraltro è calato il giudicato, anche se l non era parte processuale) in cui è stato accertato l'elemento in questione, ossia la sussistenza del nesso causale.
La valutazione è di un CTU terzo e non di parte.
Parte A nulla rileva che l non abbia partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera
Inferiore, perché l'accertamento predetto viene assunto a base del convincimento dello
Parte scrivente non in virtù del giudicato (visto che l non era parte nel predetto procedimento)
ma perché è una valutazione approfondita e fatta da un terzo esperto sul fatto rilevante anche in questo giudizio.
Sul punto, è da citare la sentenza di Cassazione n. 9950/21, secondo cui “questa Corte …
ha ripetutamente evidenziato come il giudice di merito possa legittimamente utilizzare, in
mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le
stesse o anche altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse, al fine di trarne
non solo semplici indizi o elementi di convincimento, ma anche di attribuire loro valore di
prova esclusiva;
il che vale anche per una perizia svolta in sede penale o per una
consulenza tecnica svolta in altre sedi civili, purchè la relativa documentazione sia
ritualmente esibita dalla parte interessata, secondo le regole dell'allegazione (così, in
motivazione, Cass., 2, 14 maggio 2014, n. 10599), in quanto, una volta soddisfatta tale
condizione, la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le cui parti possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di
essa (Cass., Lav. 5 dicembre 2008, n. 28855; Cass., 1, 7 maggio 2014, n. 9843)”.
Parte Peraltro, la CTP dell' si sofferma su elementi irrilevanti ed attribuisce genericamente il decesso alla predisposizione genetica del per le patologie cardiovascolari. Per_1
Nella CTU svolta nel giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, invece, si delinea con nettezza la diagnosi del male che ha colpito ed il suo stretto collegamento Persona_1
Parte con la pregressa patologia cardiaca su cui è già accertata la responsabilità dell'
Il nesso eziologico tra l'infarto e l'attività lavorativa in concreto svolta almeno fino al 2002 è
poi pacifico, visto il riconoscimento ormai incontestato dell'equo indennizzo per causa di servizio (su tale indirizzo, vedi anche Cass., n. 34968/2022).
Parte A nulla vale il dubbio introdotto in questo giudizio dall' ossia se il de cuius svolgesse o meno dei turni di lavoro istituzionali della funzione e della qualifica che rivestiva, se tali turni di lavoro abbiano potuto o meno causare un danno alla salute, se il danno alla salute stato o meno procurato da comportamenti improvvidi del datore di lavoro, dopo il manifestarsi della prima patologia e fino al suo decesso.
Esentare il dai turni c.d. “stressanti”, proprio per la patologia riscontrata, non è Per_1
servito ad impedire il secondo infarto e la patologia valvolare che (si ribadisce) “sono
correlabili alla precedente patologia cardiaca che si è ripresentata e ha avuto tutti i
presupposti lesivi per determinare un danno miocardico grave e irreparabile, causando alla
fine lo shock cardiogeno”.
Il datore di lavoro ha il dovere di assicurare che l'attività di lavoro sia condotta senza che essa risulti in sé pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore,
dimostrando che la prestazione si è svolta, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili per l'integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore (Cass., n. 34968/2022).
Parte In realtà, in caso di malattia pregressa (nel caso di specie, conosciuta dall' anche come collegata causalmente con l'attività lavorativa svolta fino a quel momento dal dipendente), il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure per tutelare il lavoratore, tenendo conto della sua specifica situazione. Questo obbligo deriva dall'art. 2087 del codice civile, che impone di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare l'integrità fisica e morale dei dipendenti, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e le tecniche disponibili. Le
misure da adottare devono essere concrete e mirate, tenendo conto della storia clinica del lavoratore.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante (ex plurimis, Cass., n.
5814/2022), afferma che il ruolo causale dell'attività lavorativa non è escluso da una preesistente condizione patologica del lavoratore (che, si noti bene, nel caso di specie era già stata riconosciuta legata causalmente all'attività lavorativa del IA) la quale, anzi,
può rilevare in senso contrario, in quanto può rendere più gravose e rischiose attività
solitamente non pericolose e giustificare il nesso tra l'attività lavorativa e l'infortunio (Cass.
n. 13928 del 2004; Cass. n. 13184 del 2003) e precisa che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (Cass. 21 maggio 2003 n.
8019).
Quindi, nella fattispecie al vaglio, è da rilevare che il datore di lavoro non ha adempiuto al proprio dovere, proprio perché il lavoratore è deceduto per il riacutizzarsi della pregressa patologia, nonostante le misure adottate che non sono state evidentemente sufficienti ad evitare il decesso di . Peraltro, quest'ultimo aveva anche chiesto di essere Persona_1
Parte escluso dai turni di emergenza e di pronta disponibilità mentre l invece, aveva continuato ad inserirlo in detti turni.
Perciò, i ricorrenti hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante in relazione al tipo di domanda proposta, essendo stata provata l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro non ha dimostrato che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure specifiche e riferite al caso concreto per evitare il danno. Le considerazioni svolte portano a ritenere provata in questo giudizio la responsabilità
datoriale in relazione al decesso occorso il 7/11/2018 a . Persona_1
I ricorrenti hanno proposto prima di tutto la domanda iure hereditatis: "I ricorrenti, dunque,
… quali eredi hanno subito gravissimi danni conseguenti alle sofferenze patite dal defunto
prima di morire a causa delle lesioni fisiche derivanti dal servizio prestato e danni da morte
del congiunto".
E' da precisare che il danno da mero evento morte è intrasmissibile nel caso in cui si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali (vedi Cass., n.
33009/2024, secondo cui il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio).
In realtà, la Suprema Corte (Cass., n. 17577/2019, ma nello stesso senso n. 8580/2019,
29492/2019, 35416/2022, 4658/2024) ha affermato che “Il danno subito dalla vittima,
nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo,
è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico
terminale, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale
consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente
assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in questione va
effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità
temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale
mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle
conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus".
Al fine della liquidazione del danno c.d. terminale non sono, dunque, utilizzabili le tabelle per l'invalidità permanente, essendo queste formate sulla base della vita media futura presunta ma, allo stesso modo, non sono neppure utilizzabili i normali criteri tabellari di liquidazione del danno biologico temporaneo che tengono conto di una situazione che porta alla guarigione, ovvero ad un consolidamento dei postumi, circostanza, qui, non ravvisabile.
Infatti, in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito,
il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto
dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità
dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità
personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità,
che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.
Per liquidare il danno c.d. terminale bisogna, quindi, fare riferimento ai valori stabiliti dalle tabelle del Tribunale di Milano, in vigore al momento della decisione (Cass. 18163/2007, per la quale se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice - anche d'appello - ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione;
Cass. n. 25485 del 2016; n. 7272 del 2012, secondo le quali "la liquidazione
effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del
criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c.".), visto l'avallo che la giurisprudenza di legittimità ha dato a tali parametri al fine della liquidazione del danno non patrimoniale:
(Cass.14402/2011, 12408/2011, che ha elevato tali tabelle a generale parametro risarcitorio per il danno non patrimoniale, affermando che le "tabelle per la liquidazione del danno non
patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di
Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.). Le tabelle 2024 formate dall'Osservatorio per la giustizia civile presso il Tribunale di Milano,
a cui si fa ricorso per la liquidazione del danno, in ossequio alla prassi dell'ufficio e alla loro vocazione nazionale affermata dalla Corte di Cassazione, comprendono una apposita previsione per la liquidazione del danno terminale.
Ciò posto, deve procedersi alla liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile iure
hereditatis.
Va valutato, quindi, il danno biologico terminale sulla base delle tabelle milanesi, calcolando il numero dei giorni dalla scoperta della malattia alla morte come danno biologico temporaneo.
Infatti, nel caso di specie, è riscontrabile l'apprezzabile lasso di tempo tra l'evento morte e le lesioni, visto che il de cuius è deceduto dopo 5 giorni dall'infarto del 2/11/2018.
Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, è prevista l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100), al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi e deve essere liquidato solo il danno biologico temporaneo.
Nella specie, i giorni da considerare sono dal 2/11/2018 al 7/11/2018.
Ne deriva, in base alle tabelle di Milano, la seguente liquidazione: per i primi 3 giorni antecedenti al decesso, euro 35.247; a tale somma va aggiunto un importo di euro € 3.492
per i tre giorni successivi (sono da conteggiare il primo e l'ultimo), per un importo totale di euro 38.739,00.
Nulla può essere riconosciuto per la personalizzazione del danno, in virtù del difetto di allegazione sul punto. Infatti, ciò sarebbe possibile solo in caso di particolare sconvolgimento della vittima che, però, che risulti specificamente provato.
Di conseguenza, l va condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, in Parte_4
solido fra loro, della somma di euro 38.739,00 per liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile iure hereditatis, oltre accessori come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo. Quanto alla richiesta formulata iure proprio dagli istanti, deve dirsi che i medesimi hanno allegato di aver subito il danno da perdita parentale.
Sulla sussistenza di tale danno, è da rilevare che c'è stata conferma anche in istruttoria, da persone che hanno frequentato i ricorrenti (ossia i testi e Testimone_1 CP_4
), della notevole penosità e sofferenza sofferta dai medesimi a causa della perdita di
[...]
, che era il coniuge convivente di ed il genitore convivente Persona_1 Parte_1
degli altri due ricorrenti.
Sulla sussistenza del danno da perdita parentale anche in via presuntiva, la Suprema Corte
di legittimità ha affermato che “La morte di una persona causata da un illecito determina
essa sola la presunzione ex art. 2727 c.c. dell'insorgenza di una conseguente sofferenza
morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli della
vittima), anche ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), a nulla rilevando né
che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti [in senso conforme.
In base a ciò, il congiunto richiedente ben potrà allegare e provare il danno in sede giudiziale
anche solo su base presuntiva, poiché è l'intensità del legame parentale con la vittima a
dimostrare sic et simpliciter l'esistenza del legame affettivo e, con essa, la sofferenza patita
per la prematura scomparsa della vittima. Nel quadro così delineato dagli interpreti -
ricondotto a presunzione iuris tantum del pregiudizio invocato dal danneggiato - grava sul
convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e
che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di
sorta al secondo.” (Cass., n. 28255/25).
Nel caso di specie, l'esistenza del danno parentale è desumibile nella sua entità anche dalla prova per testi, in particolar modo dalle deposizioni di e Testimone_1 CP_4
; quindi, non solo in via presuntiva.
[...]
La stessa sentenza di Cassazione afferma che, per la liquidazione del danno parentale,
deve farsi riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano. Tanto premesso, va detto che aveva 52 anni al momento del decesso del Parte_1
de cuius, mentre ne aveva 31 anni e ne aveva 24 Parte_2 Parte_3
anni in quel momento storico.
In base alle tabelle milanese del 2024, ha diritto a punti 92 (16 per età Parte_1
vittima primaria, 18 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e
30 per intensità della relazione affettiva). ha diritto a punti 96 (16 per Parte_2
età vittima primaria, 22 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e 30 per intensità della relazione affettiva). ha diritto a punti 98 (16 per Parte_3
età vittima primaria, 24 per età vittima secondaria, 16 per convivenza, 12 per due superstiti e 30 per intensità della relazione affettiva).
Tenuto conto del fatto che il valore punto è pari ad euro 3.911,00, ha diritto Parte_1
ad avere euro 359.812,00 quale risarcimento danni per perdita parentale;
[...]
ha diritto ad avere euro 375.456 quale risarcimento danni per lo stesso titolo;
Parte_2
ha diritto ad avere euro 383.278 quale risarcimento danni sempre per Parte_3
perdita parentale.
Tali somme vanno maggiorate con gli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo.
Passando all'esame dell'azione di regresso contro l introdotta in questo Parte_4
processo dall'interveniente , deve dirsi che la stessa ha ad oggetto gli importi erogati CP_2
dall'ente assicurativo agli eredi di per il giudizio conclusosi con la sentenza Persona_1
del Tribunale di Nocera Inferiore n. 166/2021.
E' da rilevare che non è stata eccepita l'eventuale intempestività dell'azione, aspetto non rilevabile ex officio, né è stata formulata altra eccezione avverso l'intervento nel processo dell' . CP_2
Nella specie, mancando una sentenza penale, è indispensabile il previo accertamento dell'esistenza di un fatto che integri gli estremi del reato perseguibile ex officio di cui sia responsabile il datore di lavoro e che sia causalmente collegato con l'evento dannoso, non trattandosi di ipotesi di responsabilità oggettiva.
Il reato perseguibile d'ufficio è configurabile in quello di cui all'art. 589, comma 2, c.p., per violazione delle norme per la prevenzione infortuni, ossia per non aver adottato le misure idonee ad impedire che subisse il riacutizzarsi della cardiopatia pregressa Persona_1
(riconosciuta causalmente collegata con l'attività lavorativa espletata dal ) che ha Per_1
portato all'exitus del cuius il 7 novembre 2018.
E' altresì provata l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale,
oltre che l'entità della somma da rimborsare all'ente assicurativo di euro 472.782,74 alla data del 23/2/2024 (vedi attestazione del Direttore della sede di ). CP_2 Pt_4
Perciò, in assenza di contestazioni della controparte (se non quelle estremamente
Parte generiche e di rito formulate al verbale dell'udienza del 27/3/2024), l va condannata al pagamento in favore dell' della somma di euro 472.782,74, oltre accessori decorrenti CP_2
dal 23/2/2024.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
a) accoglie la domanda di cui al ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l
[...]
, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di , Pt_4 Parte_1 [...]
e , in solido fra loro, della somma di euro 38.739,00, oltre Parte_2 Parte_3
accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
b) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore di Parte_4
della somma di euro 359.812,00, al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 375.456,00 ed al pagamento in favore di Parte_2 [...]
della somma di euro 383.278,00; Parte_3
c) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento sulle somme di Parte_4
cui al capo b degli accessori calcolati come per legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo;
d) accoglie la domanda proposta dall' avverso l e, per l'effetto, condanna CP_2 Parte_4
quest'ultima, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore dell'ente assicurativo dell'importo di euro 472.782,74, oltre accessori decorrenti dal 23/2/2024;
e) condanna l , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 15.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione;
f) condanna l' , in persona del legale rapp. p.t., al pagamento delle spese di lite Parte_4
in favore dell' , liquidate in euro 10.000,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per CP_2
legge.
Nocera Inferiore, data del deposito II Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo