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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1039 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE PERSONALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 1039/2022 promossa da
C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(LO) alla via Dei Mille n. 9, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessandro Zanelotti (C.F. ), in Lodi (LO) alla via Lodivecchio n. 51; C.F._2
- Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
(Lo) alla via Dei Mille n. 9, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Paolo Pizzocri , in Milano (MI) in corso Monforte n. 21; C.F._4
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni In Via principale: Part a) Rigettare la richiesta di separazione personale dei coniugi per colpa della Sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto rigettando altresì la richiesta di condanna della sig.ra a Pt_1 corrispondere a a titolo di risarcimento per il danno arrecato, la somma di € 10.000,00; Parte_2
b) Rigettare la domanda del sig. alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della quota parte di mutuo Pt_2 della sig.ra rigettando altresì la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., per il Pt_1 pagamento immediato, in favore di di una somma complessiva di € 9.648,00, oltre interessi Parte_2 ex lege fino al saldo poichè domanda irrituale ed esorbitante l'oggetto del presente giudizio oltre ad essere infondata in fatto ed in diritto
c) Rigettare ogni pretesa di controparte poichè infondata in fatto e in diritto.
a) dichiarare la separazione legale tra i coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. ER
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui sarà assegnata la casa coniugale, sita in Sordio (LO), Via Dei Mille n.9, con i beni ivi ubicati.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, a week end alternati con la madre dal sabato mattina ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riporterà presso la casa materna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza materno il padre vedrà e terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00 quando riporterà la figlia presso la casa materna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterna il padre vedrà e terrà con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00 quando riporterà la figlia presso la casa materna;
sette giorni durante le vacanze natalizie
(alternando tra i genitori il giorno di Natale e quello di Capodanno e la giornata del 24 dicembre); tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando tra i genitori la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo); per le festività minori e gli eventuali giorni adiacenti al “ponte” scolastico, i genitori seguiranno il principio dell'alternanza salvo diversi e migliori accordi;
tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il sig. Pt_2 dovrà provvedere a garantire alla figlia uno spazio indipendente presso la di Lui abitazione ove potere dormire che ne assicuri la riservatezza e l'igiene.
b) 4) Il sig. verserà in favore della sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1
ER
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di Euro 600,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come riportate da
2 protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano. Disporre altresì che il sig. provveda a Pt_2 versare alla moglie il 50% dell'importo di cui all'assegno unico figli percepito dallo stesso.
5) Disporre, nell'ipotesi di diniego del sig. ed al fine di mantenere un rapporto con il ramo Pt_2 parentale materno, l'autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio nonché per quelli, sempre valevoli per l'espatrio, della figlia minore,
6) Disporre che il sig. sostenga la metà della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale sita Pt_2 in Sordio (LO), Via Dei Mille n.9;
7) Con Vittoria di spese ed onorari di giudizio nonché condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche in via equitativa.
- In via Istruttoria si chiede sin d'ora venga disposta la prova testimoniale e per interpello sui fatti di cui in narrativa da articolarsi in apposita memoria con i testimoni che si indicheranno in atti.
- Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte avversa nella memoria di costituzione e precisamente: - Cap.
1-3 poichè irrilevanti e valutativi;
Cap.
2-4 poiché confutati da prova documentale in atti. Cap. 5-6-7-8-9-10 poichè generici e valutativi e circostanze da non demandarsi al teste: Cap. 11 poichè confutato da prova documentale consistente in certificati medici;
cap. 12-13-14-
15-16-18-19-20-21-22-23 circostanze non demandabili al teste;
Cap. 17 poichè da provarsi documentalmente e valutativo non demandabile al teste;
Cap. 24 circostanza pacifica;
cap. 25 poichè irrilevante, generica, valutativa;
Cap. 26 poichè irrilevante. Cap. 27 confutato da prova documentale già in atti (pagine fb); Cap. 28- 29 poichè valutativi e non demandabili al teste.
- Nelle denegata ipotesi di ammissione dei suddetti capitoli si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria con i testi che si indicheranno.
Ci si oppone alla richiesta di sottoporre a valutazione circa la compatibilità a sostenere il Parte_1 collocamento prevalente poichè infondata, pretestuosa e meramente esplorativa. Nelle denegata ipotesi di ammissione si chiede sin d'ora che la valutazione della capacità genitoriale relativa al collocamento prevalente sia disposta, nell'interesse della minore, su entrambi i genitori. Si chiede infine che il G.I. voglia precisare la corretta lettura della ordinanza presidenziale circa i pernotti infrasettimanali della figlia presso il padre in riferimento alla settimane che terminano con i Week end di spettanza paterna e materna.
Con più ampia riserva in Via istruttoria di produrre, dedurre e controdedurre nei termini concessi per le memorie istruttorie”.
Conclusioni parte resistente Parte_2
“voglia il Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezioni disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale
3 CONCLUSIONI
- IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: modificare l'ordinanza presidenziale del giorno 8 luglio 2022, prevedendo, ai sensi dell'art. 710, comma 3, c.p.c., che verserà alla Parte_2
ER sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia a mezzo bonifico bancario, in Pt_1
via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia comunque non superiore ad € 350,00 mensili – somma indicata da
Codesto Ecc.mo Giudice nella proposta del 22.12.2022, nonché convenuta tra le parti all'udienza del 20.01.2023 –, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano;
- IN VIA PRINCIPALE: respingere il ricorso in quanto infondato ed illegittimo;
- IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa della Sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 151 c.c., con la conseguente perdita, per quest'ultima, dei diritti di cui agli artt.
156, comma 1, c.c. e 548, comma 2, c.c.; per l'effetto condannare la sig.ra a corrispondere Pt_1
a a titolo di risarcimento per il danno arrecato, la somma di € 10.000,00 o la Parte_2
diversa somma ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Giudice;
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
- disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i ERona_2
genitori;
- disporre il collocamento della figlia minore , presso il padre;
ERona_2
- assegnare la casa coniugale sita in Sordio (LO), Via dei Mille n. 9, con tutti gli arredi ivi contenuti, al signor nella sua qualità di genitore collocatario della figlia Parte_2 minore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
- disporre che la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, a week end alternati con il padre sabato mattina ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riporterà presso la casa paterna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza materno, la madre vedrà e terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00 quando riporterà la figlia presso la casa paterna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterno, la madre vedrà e terrà con sé la figlia tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00, quando riporterà la figlia presso la casa paterna;
sette giorni durante le vacanze natalizie (alternando tra i genitori il giorno di Natale e quello di
4 Capodanno e la giornata del 24 dicembre); tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando tra i genitori la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo); per le festività minori e gli eventuali giorni adiacenti al “ponte” scolastico, i genitori seguiranno il principio dell'alternanza salvo diversi e migliori accordi;
tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre che la sig.ra verserà a quale contributo al mantenimento Pt_1 Parte_2
ER della figlia a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di
Milano;
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della Parte_2 quota parte di mutuo della sig.ra ed onorata in sua vece;
per l'effetto, emettere Pt_1
ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., nei confronti di per il pagamento immediato, in favore di di una somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 9.648,00, oltre interessi ex lege fino al saldo;
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
Si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice, ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2 nn. 2 e 3, c.p.c., di:
- condannare la sig.ra al risarcimento dei danni nei confronti della minore Pt_1 [...]
nella misura che riterrà congrua;
ERona_2
- condannare la sig.ra al risarcimento dei danni nei confronti del signor Pt_1 Pt_2
nella misura che riterrà congrua.
[...]
- IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto ecc.mo Giudice non dovesse ritenere di accogliere la domanda del resistente di assegnazione della casa coniugale in suo favore, con collocamento prevalente della minore presso il padre:
- disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i ERona_2
genitori;
- sottoporre ad adeguata valutazione circa la compatibilità a sostenere il Parte_1
collocamento prevalente;
- disporre il collocamento della figlia minore , presso la madre;
ERona_2
5 - assegnare la casa coniugale sita in Sordio (LO), Via dei Mille n. 9, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario della figlia Parte_1
minore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. In virtù dell'assegnazione della casa coniugale, la sig.ra provvederà a farsi carico in via Pt_1 esclusiva e per l'intero delle spese condominiali e di tutte le spese di gestione (bollette, utenze, tasse comunali, ecc.).
Assegnare al il termine del 30 gennaio 2023 per il rilascio della casa coniugale;
Pt_2
- disporre che, al fine di preservare inalterate le consuetudini acquisite dalla bimba, in ER caso di indisponibilità dei genitori nei rispettivi giorni di pertinenza, continuerà ad essere accompagnata all'asilo, al mattino, dai nonni paterni;
questi ultimi andranno a prendere la bambina all'uscita dall'asilo e la terranno sino a quando la sig.ra non Pt_1 farà ritorno a casa da lavoro. Durante l'orario di lavoro della sig.ra la bambina, Pt_1 quando non è all'asilo o con il padre, starà con i nonni paterni;
- disporre che il padre terrà con sé la figlia a week end alternati dal venerdì' all'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 in periodo estivo) fino alle 21 della domenica;
il padre inoltre terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina allorché la accompagnerà a scuola (o durante il periodo delle vacanze dalla madre); Nel periodo estivo di vacanza scolastica ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio (per l'anno in corso, essendosi ormai in prossimità del periodo feriale i genitori dovranno accordarsi secondo le reciproche disponibilità). Le giornate festive di Natale e Pasqua saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo fa gli stessi. Le parti si impegneranno ad essere reperibili per l'altro genitore allorché si trovano con la figlia e comunicheranno eventuali luoghi di villeggiature e relativi recapiti. In alternativa, si ripropone lo schema sul quale le parti avevano raggiunto un accordo all'udienza del 20.01.2023 – che non si è perfezionato giacché la pretendeva che Pt_1
il rinunciasse a far valere in altra sede il diritto alla ripetizione di quanto Pt_2
corrisposto in via unilaterale per il mutuo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- Il fine settimana: il padre terrà con sé la figlia a week end alternati dal venerdì' all'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 in periodo estivo) fino al lunedì mattina allorché la accompagnerà a scuola (o durante il periodo delle vacanze dalla madre);
6 - Infrasettimanale: il padre, inoltre, terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina allorché la accompagnerà a scuola (o durante il periodo delle vacanze dalla madre). Nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterno, il padre terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al mercoledì sera alle 21.00 allorché la accompagnerà a casa dalla madre;
- Nel periodo estivo di vacanza scolastica ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio. Le giornate festive di Natale
e Pasqua saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo fa gli stessi. Le parti si impegneranno ad essere reperibili per l'altro genitore allorché si trovano con la figlia e comunicheranno eventuali luoghi di villeggiature e relativi recapiti. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- disporre che verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1
ER della figlia a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di
Milano;
In alternativa, si ripropone lo schema sul quale le parti avevano raggiunto un accordo all'udienza del 20.01.2023 – che non si è perfezionato giacché la pretendeva che Pt_1
il rinunciasse a far valere in altra sede il diritto alla ripetizione di quanto Pt_2
corrisposto in via unilaterale per il mutuo –: mantenimento a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c.:
- accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della Parte_2 quota parte di mutuo della sig.ra AI ed onorata in sua vece;
per l'effetto condannare
a corrispondere a la somma complessiva di € 9.648,00, oltre Parte_1 Parte_2
interessi ex lege fino al saldo;
- IN VIA ISTRUTTORIA: sottoporre ad adeguata valutazione circa la compatibilità a Parte_1
sostenere il collocamento prevalente;
7 - ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA: La difesa di parte resistente, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il Giudice ritenesse opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova per testi, sui seguenti capitoli:
(per ciò che attiene i singoli capitoli di prova si veda la comparsa conclusionale depositata)”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 05.05.2022 la ricorrente sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 domandando pronuncia di separazione giudiziale dal sig. l'affido congiunto della figlia Parte_2
ER minore con collocamento prevalente presso di sì, con conseguente assegnazione della casa Pt_ coniugale;
la regolamentazione delle visite paterne, la corresponsione da parte del del Pt_2 contributo mensile al mantenimento della figlia minore di €600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
la corresponsione in favore della ricorrente del 50% dell'Assegno Unico e universale per i figli che il sig. percepisce per intero;
l'autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio Pt_2 per sé e per la figlia minore.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra ed il sig. hanno contratto matrimonio il 03.06.2018 a Sordio Parte_1 Parte_2
(LO) in regime di separazione dei beni, atto n. 5 parte 1 anno 2018 del registro dello stato civile di Sordio (LO);
- dalla loro unione è nata la figlia (nata il [...] a [...]); ERona_2
- i coniugi vivono nella casa coniugale, acquistata nel 2017 di proprietà di entrambi, in Sordio (LO) alla via Dei Mille n. 9;
8 - i coniugi, proprio a causa delle continue liti, nei mesi di febbraio e marzo 2021 hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare presso la dott.ssa in Lodi (LO), senza Controparte_1
alcun esito;
- il rapporto coniugale, già da tempo in crisi, si è venuto ulteriormente deteriorando, così da rendere impossibile il protrarsi della vita in comune tanto che non è più possibile la ricostituzione dell'unione morale e materiale tra i coniugi;
- ad oggi e da mesi, il sig. a seguito di episodi divenuti intollerabili, dorme sul divano e la Pt_2
coppia si limita a comunicare per le sole esigenze della piccola figlia minore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 15.06.2022 si è costituito il convenuto sig. Parte_2 chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig. Pt_1
e la sua condanna al risarcimento del danno di €10.000,00, l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale, in quanto genitore collocatario, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
la regolamentazione delle visite materne, la corresponsione da parte della sig.ra del contributo mensile al mantenimento della Pt_1 figlia minore di €200,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano;
l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla ripetizione della quota parte di mutuo della ricorrente ed onorata in sua vece di €9.648,00 in favore del sig. oltre interessi ex lege fino a saldo. In via riconvenzionale subordinata, il Pt_2 convenuto ha chiesto altresì l'affidamento congiunto della figlia minore, con suo collocamento presso la madre, previa la sottoposizione della sig.ra ad una valutazione circa la compatibilità a sostenere il Pt_1 collocamento prevalente;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto genitore collocatario, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
la disposizione che la figlia sia accompagnata e presa all'uscita dell'asilo dai nonni paterni, e che stia con loro quando la madre ed il padre sono al lavoro;
la regolamentazione delle visite paterne;
la corresponsione da parte del sig. Pt_2 del contributo mensile al mantenimento della figlia minore di €150,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di
Milano; l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla ripetizione della quota parte di mutuo della ricorrente ed onorata in sua vece di €9.648,00 in favore del sig. oltre interessi ex lege fino a Pt_2 saldo.
All'udienza presidenziale del 22.06.2022, la Presidente ha formulato alle parti una proposta conciliativa
9 che non è stata accettata. All'esito, con ordinanza del 12.07.2022 la Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- “Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
ER
- Affida la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
ER
- Assegna la casa coniugale alla moglie che la abiterà con la figlia (n. il 23 ottobre 2018), assegna termine al marito fino al 30 ottobre 2022 per rilasciare la casa coniugale, portando con sé gli effetti personali e gli oggetti di proprietà;
- Il padre terrà con sé la figlia a week end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola (o dalle ore
16 in periodo estivo) fino alle 21 della domenica;
il padre inoltre terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina allorché la accompagnerà a scuola
(o durante il periodo delle vacanze dalla madre); Nel periodo estivo di vacanza scolastica ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio (per l'anno in corso ,essendosi ormai in prossimità del periodo feriale i genitori dovranno accordarsi secondo le reciproche disponibilità ). Le giornate festive di Natale e Pasqua saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo fa gli stessi.
- Tenuto conto dei redditi di entrambi i genitori (in particolare del maggior reddito del padre e della prestazione previdenziale NASPI della quale la moglie godrà, senza peraltro che ne sia stato ancora liquidato l'importo), della assegnazione della casa coniugale alla moglie, dell'assegno unico percepito dal padre, dell'onere che entrambi i coniugi sopportano per il pagamento del mutuo della casa coniugale, dell'età della minore, pone a carico del padre per il mantenimento della figlia un assegno di € 500 mensili (da rivalutarsi annualmente) da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano sono poste a carico del padre per il 70% e della madre per il 30%;”,
ha nominato Giudice Istruttrice la dott.ssa Luisa Dalla Via, ha fissato la trattazione della causa il
21.10.2022 ed assegnato alle parti termini per il deposito delle memorie integrative e ulteriore termine per il deposito di una proposta conciliativa.
Con provvedimento del 04.08.2022 la Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di parte ricorrente del
01.08.2022 per la fissazione a parte resistente di un termine inferiore rispetto a quello fissato con ordinanza presidenziale per il rilascio della casa coniugale.
10 Parte ricorrente, con successiva istanza del 26.09.2022, ha domandato l'annullamento del provvedimento di diffida all'espatrio reso dal Questore di Lodi (LO) e l'autorizzazione al rinnovo del passaporto della minore;
tali istanze sono state rigettate con ordinanda del 29.09.2022 in quanto di competenza del
Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3 Legge 1185/1967.
All'udienza del 21.10.2022 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice istruttore, il quale all'esito ha formulato una proposta conciliativa, rinviando per la verifica all'udienza del 20.01.2023.
A tale udienza, dopo discussione, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini: “affido ER condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, mantenimento a carico del padre nella misura di €350,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, consenso del padre al rilascio dei documenti della minore validi per l'espatrio; la sig.ra potrà recarsi in Ungheria con Pt_1
ER la figlia minore per periodi non superiori ad una settimana ogni tre mesi, e per le tre settimane consecutive di sua spettanza in estate, per un totale di quattro soggiorni all'anno; la sig.ra si Pt_1 impegna a comunicare al padre le date di ciascun viaggio con un preavviso di almeno quindici giorni prima della partenza, esibendo biglietto di andata e di ritorno. La sig.ra si impegna a sottoscrivere Pt_1 le deleghe per i nonni paterni.”, ed hanno quindi chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, fissata per il 10.02.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con istanza in data 06.02.2023 parte resistente ha chiesto la fissazione di udienza e la Pt_2 prosecuzione del giudizio non essendo stato definito l'accordo in merito alle condizioni di separazione, per mancanza di accordo sulla ripartizione del mutuo gravante sulla casa familiare con riguardo alla quota parte della sig.ra onorata dal sig. Pt_1 Pt_2
Alla successiva udienza del 03.03.2023 le parti hanno confermato il mancato raggiungimento dell'accordo in merito alle condizioni di separazione, limitandosi a dichiarare la reciproca disponibilità alla sottoscrizione delle deleghe a terzi per il ritiro della figlia minore all'asilo. Su istanza delle parti, sono stati quindi concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
All'udienza 23.06.2023, celebrata con trattazione scritta, la Giudice Istruttrice ha rigettato l'istanza di parte resistente di modifica dell'ordinanza presidenziale inerente al contributo al mantenimento della minore;
non ha ammesso le prove orali formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; ha disposto CTU sulla capacità genitoriale delle parti, nominando la dott.ssa che ha ERona_3 depositato la propria relazione in data 11.01.2024.
11 All'udienza del 26.01.2024 le parti hanno concordemente contestato la proposta del CTU di affido della minore all'ente insistendo per il suo affido condiviso. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la GI ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 01.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte, nella quale ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (dal giugno 2022), la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2.1. Domanda di addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente nei Pt_2 confronti della coniuge, vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art.
143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente. Difatti, la Corte di
Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una
12 vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio” (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Nel caso di specie, parte ricorrente pone a fondamento della propria domanda di addebito i comportamenti vessatori posti in essere dalla moglie in suo danno, tali da integrare un c.d. “mobbing familiare”, concretizzatisi in una serie di vessazioni volte ad alimentare un clima di tensione tra i coniugi e a rendere intollerabile la convivenza al fine di anticipare l'uscita del marito dalla casa coniugale, anche prima del termine assegnato con ordinanza presidenziale.
In particolare, il sig. ha dedotto che durante la vita coniugale, ed in particolare in seguito alla Pt_2
ER nascita della figlia avvenuta nel 2018, la moglie abbia tenuto atteggiamenti aggressivi, denigratori e umilianti nei suoi confronti, tali da indurlo a dormire sul divano e a cercare il supporto di uno psicologo.
Non solo, il sig. ha dedotto la violazione da parte della sig.ra dei doveri coniugali previsti Pt_2 Pt_1 dall'art. 143 c.c., per essersi sottratta all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la rata del mutuo ipotecario acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale
(pari ad € 400,00 mensili) è stata da sempre addebitata direttamente sul conto corrente intestato al resistente, che costituisce l'unica fonte di sostentamento della famiglia, ed è stato alimentato dal solo stipendio del resistente. Sempre sul conto corrente intestato a grava un finanziamento con Parte_2 rata mensile di € 570,00, onorata per intero dal solo resistente, che ha estinto un precedente finanziamento
AGOS, per il quale ricorrente era coobbligata, per l'importo di € 17.000,00, con collegata una Pt_1 carta dal rimborso mensile di € 100,00 impiegata per l'acquisto dei mobili di casa. Anche di tutte le spese vive – condominiali, utenze, bollette, tasse/imposte/tributi comunali, bolli auto ed assicurazioni, asilo della bambina, spese di vitto – se ne è sempre fatto carico nel limite consentito dalla propria Parte_2 retribuzione mensile (di circa € 1.700,00), e anche grazie al significativo aiuto dei di lui genitori.
Da ultimo, quando la sig.ra ha iniziato ad avere rapporti di lavoro contrattualizzati, ha accreditato Pt_1 il proprio salario su un diverso conto corrente a sé intestato in via esclusiva, sottraendo tali somme alla disponibilità della famiglia.
Nel caso di specie, parte resistente si è semplicemente limitata a riportare fatti relativi alla vita
13 matrimoniale senza fornire alcun elemento di prova a supporto delle proprie dichiarazioni, le quali risultano, quindi, sprovviste di qualsivoglia riscontro probatorio.
Conseguentemente, la domanda di addebito della separazione a carico di parte ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che il sindacato del Tribunale va condotto, ancora prima che sulla sussistenza di un nesso causale tra le violazioni dei doveri coniugali e la crisi famigliare, sulla prova della violazione, da parte dell'uno o dell'altro coniuge, dei doveri nascenti dal matrimonio.
Nel caso di specie, il nesso causale tra il venir meno dell'affectio coniugalis e la condotta tenuta dalla resistente è rimasta priva di riscontro probatorio, in quanto i comportamenti aggressivi e denigratori sig.ra asseritamente posti in essere dalla stessa, dedotti del tutto genericamente dal resistente come unico Pt_1 motivo della separazione non risultano provati, non potendosi dunque stabilire se gli stessi – ove verificatisi – siano stati o meno la causa della disgregazione del rapporto coniugale.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di addebito della separazione a carico di non può Parte_1 trovare accoglimento.
In ragione del rigetto della domanda di addebito della separazione, deve ritenersi assorbita ogni statuizione in merito al risarcimento del danno richiesta dal sig. Pt_2
3. Il regime di affidamento della minore ERona_2
ER Quanto al regime di affidamento della minore all'esito della disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti, la consulente d'ufficio ha concluso nel senso di suggerire un affido della minore all'ente,
“affinchè garantisca la tutela e la risposta ai bisogni di crescita sia in materia di salute che educativa di ER
che attualmente sono compromessi da stili educativi troppo diversi che non riescono ad integrarsi”.
A tale conclusione, la CTU è pervenuta all'esito della propria analisi, nella quale ha dato atto che la minore ha un buon legame affettivo con entrambi i genitori, che appare curata e ben inserita nell'ambiente scolastico (come confermato dalle stesse insegnanti), rilevando altresì che “alla luce di tali considerazioni si ritiene che oggi i signori non siano in grado di gestire un affido congiunto della figlia,
ER senza esasperare il loro conflitto in cui è coinvolta”.
Le parti hanno concordemente contestato tale conclusione, in considerazione del fatto che non sono emerse in sede di CTU carenze o fragilità tali da comprometterne la capacità genitoriale né situazioni di pregiudizio per la minori che giustifichino tale regime di affidamento.
Il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie e dell'accordo delle parti su tale aspetto, ritiene di discostarsi dalle conclusioni della CTU, in quanto, in effetti, non sono emersi nel caso di specie ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter c.c. non risultando, nei confronti del padre e della madre, una loro condizione di manifesta carenza o inidoneità
14 educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per la minore, che sarà dunque affidata congiuntamente ad entrambi i genitori.
Secondo quanto analizzato dalla CTU, infatti, entrambi i genitori, risultano adeguati e hanno instaurato un buon legame affettivo con la figlia.
Con particolare riguardo alla madre, la CTU ha evidenziato che “… mostra adeguate capacità di entrare in relazione, anche se la tendenza difensiva ad evitare le sollecitazioni emotive può condurla ad atteggiamenti distanzianti e difensivi, con una certa quota di ritiro che, tuttavia, deve essere letta anche sulla base di variabili culturali. Probabilmente bisognosa di affetto e desiderosa di trovare nell'altro una figura in grado di farla sentire “sicura e protetta”, come confermato dalla “personalità dipendente”
a lei diagnosticata, conosce e si innamora del signor in quanto speranzosa di poter trovare in lui Pt_2
Part l'appoggio auspicato. È verosimile che ricercasse inconsciamente nel proprio compagno alcune caratteristiche che aveva vissuto nella relazione con il paterno” (cfr. pag. 10 CTU). All'esito dell'indagine, la CTU ha riportato che “La signora appare maggiormente emancipata sul piano Pt_1
personale, tuttavia probabilmente per la sua storia di crescita, pare essere poco a contatto con il proprio mondo emotivo. Ha ricercato nella coppia con il signor una compensazione alle carenze vissute, Pt_2
scegliendo un uomo che potesse darle stabilità e farla sentire sicura e protetta;
ha idealizzato il progetto di vita, tanto da trasferirsi in Italia e lasciare i propri affetti in Ungheria, trascurando alcuni segnali di disfunzionalità della coppia, già presenti agli inizi della loro relazione. La signora richiede che Pt_1
vengano maggiormente rispettati gli spazi di competenza di ciascun genitore, senza continue intrusioni
e spostamenti. Ritiene che il padre sia adeguato e affettuoso con la minore e si dice tranquilla quando la bambina è con lui” (cfr. pag. 28 CTU).
Per quanto riguarda il padre, fermo il buon rapporto con la figlia, la CTU ne ha sottolineato alcune criticità, evidenziando come "Il signor non ha ancora del tutto elaborato la fine del progetto Pt_2
coniugale di cui attribuisce l responsabilità totalmente alla signora non riuscendo a cogliere Pt_1
anche parti di propria responsabilità e considerando di conseguenza la signora una madre poco adeguata;
non differenziando il ruolo di compagna dal ruolo di madre. La difficoltà a differenziarsi dall'altro lo porta oggi a proiettarsi sulla figlia non riuscendo riconoscerne vissuti e bisogni propri. Sul piano della genitorialità mostra una fatica a far rispettare alla figlia la nuova regolamentazione e
ER suddivisione degli spazi tra i genitori necessari affinchè possa meglio adeguarsi alla nuova situazione” (Cfr. Pag. 28 relazion CTU) “il Signor è troppo invischiato in una proiezione Pt_2
narcisistica con la figlia, no avendo egli stesso raggiunto una propria individuazione. Il legame affettivo con la signora rappresentava una funzione d'appoggio nel tentativo di autonomizzazione rispetto Pt_1
alla propria famiglia d'origine; il fallimento del progetto ha portato ad una regressione ritornando nella
15 famiglia d'origine. Se non viene fatto un percorso psicologico che porti ad una separazione ed ER individuazione, il rischio è che sia il sostegno emotivo per il padre , invertendo i ruoli e carenziando la funzione tutelante paterna …” (cfr. Pag 32 relazione CTU) … non ha effettuato il passaggio di Pt_2 separazione e individuazione dalla famiglia d'origine e oggi pare avere un'importante difficoltà Pt_2 differenziare i propri bisogni da quella della figlia” (cfr. pafg. 12 CTU). ER Con riguardo alla minore la CTU ha evidenziato che “…. è una bambina che ha mostrato in passato
e anche nell'attualità segnali di importante sovraccarico emotivo. La bambina, infatti, è stata precocemente inserita in una dinamica famigliare disfunzionale, connotata da conflittualità, aggressività, scarsa comunicazione e condivisione. Ha mostrando segnali di malessere sotto forma di regressioni che ad avviso della scrivente si connettono all'esposizione alle dinamiche disfunzionali ER familiari, aggravate poi dal periodo pandemico che l'ha privata del contatto con il gruppo dei pari. pare essere in difficoltà rispetto alla regolazione delle proprie emozioni, soprattutto quelle negative. Si ipotizza che anche il frequente bisogno di urinare, riscontrato anche nel contesto scolastico, possa essere un sintomo di un profondo disagio emotivo. È emerso un buon legame affettivo con entrambi i genitori, tuttavia pare assumere un atteggiamento particolarmente regressivo e adesivo soprattutto in presenza della figura paterna” (cfr. CTU pag. 29).
Ciò che è emerso nel corso del giudizio ed è stato a più riprese sottolineato dalla consulente d'ufficio, anche per motivare il suggerito regime di affido della figlia minore della coppia, è la situazione di elevata conflittualità esistente tra le parti, che trae origine dalla crisi coniugale e che appare in gran parte riconducibile a diversità caratteriali e culturali esistenti tra le parti, nonché alle pretese di carattere economico che ancora non hanno trovato una composizione, e che si riverberano nell'esercizio sereno della responsabilità genitoriale da parte di entrambi.
Per tali ragioni, il Tribunale, pur ritenendo di non derogare all'ordinario regime di affidamento, ritiene di condividere le indicazioni della CTU, quanto all'opportunità di disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente, affinchè fornisca alle parti un adeguato supporto alla genitorialità per essere aiutati a implementare le loro capacità di negoziazione e di maturare scelte condivise nell'interesse della figlia, e alla minore un adeguato sostegno terapeutico che possa permetterle di esprimere e condividere anche i suoi vissuti negativi.
In conclusione, dunque, il Tribunale dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori della minore
[...]
, delegando il Servizio Sociale territorialmente competente alla presa in carico del nucleo Per_2
familiare al fine di fornire il necessario supporto alla genitorialità per consentire alle parti di superare la situazione di conflitto tra loro esistente, nell'interesse del benessere della figlie minore, e per un sereno
16 esercizio della responsabilità genitoriale, nonché al fine di fornire alla minore il sostegno psicologico ritenuto necessario.
4. Il collocamento prevalente della minore
ER Con riguardo al collocamento prevalente di il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni della
CTU, che ha suggerito che venga mantenuto presso l'abitazione materna, in considerazione del fatto che la minore, di anni 6, ha sempre vissuto in via prevalente con la madre, pur mantenendo un'assidua frequentazione con il padre (compatibilmente con i suoi impegni lavorativi), il quale tuttavia ha mostrato scarsa sensibilità rispetto alle esigenze della minore, anche a discapito della salvaguardia delle esigenze e delle routine consolidate della bambina, che vanno certamente preservate in ragione dell'età e dei cambiamenti che è stata costretta ad affrontare a causa della crisi coniugale dei genitori. D'altra parte, va sottolineato che il sig. vive tuttora presso i propri genitori, i quali sono molto coinvolti nella Pt_2 gestione della nipote in assenza del padre, che per impegni lavorativi, nei giorni di propria spettanza, rientra verso le 19.00 e che al momento non dispone di una propria abitazione presso la quale accogliere la figlia.
In ogni caso, al fine di garantire un ampio esercizio del diritto di visita al sig. e contestualmente Pt_2 evitare occasioni di incontro (e possibile scontro) tra i genitori, in linea con quanto suggerito dalla CTU, ER il Tribunale dispone che il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina;
durante tale settimana godrà di un pernotto infrasettimanale (che in mancanza di accordo viene indicato nel mercoledì sera). Durante le settimane in ER cui i week-end sono di spettanza materna, starà con il padre i mercoledì e giovedì notte, con rientro a scuola il venerdì mattina.
Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia nel periodo estivo, per quattro settimane non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà gli ulteriori periodi di vacanza e di festività con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, a partire dal 2025, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; allo stesso modo il giorno di Pasqua e Pasquetta, ponti religiosi e civili verranno trascorsi secondo il criterio dell'alternanza.
Nell'ambito dell'incarico conferito al Servizio Sociale, sarà quest'ultimo a monitorare l'andamento del predetto calendario di visita.
17 Al fine di assicurare il rispetto delle predette prescrizioni, si dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare competente, per l'apertura della vigilanza, e al quale il Servizio Sociale riferirà con cadenza semestrale.
5. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Sordio (LO), Via dei Mille n. 9, viene assegnata in via definitiva alla sig.ra
[...]
quale genitore prevalentemente collocatario della figlia minore. Pt_1
6. Contributo al mantenimento della minore
Al fine di determinare la misura del contributo al mantenimento della minore da porre a carico del genitore non prevalentemente collocatario occorre preliminarmente ricostruire la situazione economico-patrimoniale delle parti.
I sig.ri e sono comproprietari della casa coniugale, acquistata nel 2017 con un mutuo Pt_1 Pt_2 trentennale, con rata mensile di E 400,00 che, nel corso del matrimonio, è stata onorata interamente dal sig. in ragione della suddivisione delle spese all'interno della famiglia ed in ragione del lavoro Pt_2 saltuario della moglie, la quale compartecipava alle spese alimentare nonché alle utenze nonché provvedeva alla gestione della casa.
Risulta incontestato che dal mese di febbraio 2022, la sig.ra in vista della separazione, provvede Pt_1 al versamento della metà della rata di mutuo (E. 200,00) e ha provveduto al versamento rateizzato dell'arretrato delle spese condominiali (E 400,00 in tre rate), riferibili al periodo di unione matrimoniale.
La sig.ra dal mese di settembre 2021 ha lavorato presso on un contratto Pt_1 Controparte_2
a tempo determinato con scadenza 30 aprile 2022 percependo la retribuzione di circa E 1.100,00. Tale contratto non è stato rinnovato, come documentato in atti, e attualmente la ricorrente è priva di occupazione.
In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la sig.ra ha percepito la Naspi sino alla fine del Pt_4 mese di settembre 2022 (come da documentazione in atti) e da allora sta cercando una nuova occupazione lavorativa.
Secondo quanto dalla stessa dichiarato, negli ultimi mesi del 2023 la ricorrente ha frequentato un corso e i conseguenti esami presso La Fondazione Luigi CI in Lodi in materia di ristorazione, al fine di reperire un'occupazione in tale settore.
Nel frattempo, secondo quanto dichiarato dalla sig.ra la stessa ha svolto lavori domestici saltuari Pt_1
18 a chiamata percependo circa €150,00 mensili.
In seguito al decesso dei genitori, la ricorrente risulta inoltre comproprietaria al 50% con la sorella di un immobile sito in Ungheria del valore totale stimato in di E 50.000,00.
Da ultimo, è incontestato, che la ricorrente non ha mai percepito alcun importo a titolo di Assegno
Unico a causa della condotta ostativa del marito, che non le ha consentito la presentazione della relativa domanda corredata della necessaria documentazione.
Tale comportamento risulta certamente censurabile, tenuto conto che trattasi di importi previsti in favore del nucleo familiare per il mantenimento dei figli e che, in considerazione della situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, la tempestiva proposizione della relativa domanda avrebbe consentito di percepire un assegno adeguatamente parametrato alle esigenze della figlia minore, con eventuali ricadute anche con riguardo alla quantificazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non prevalentemente collocatario.
Quanto al sig. egli sino alla fine del 2023 ha lavorato con contratto a tempo indeterminato, con Pt_2 orario full time, presso la Pneumatic Sharts Srl di Casalmaiocco con una retribuzione mensile di circa
E 1.600,00 mensili. Successivamente, dal mese di dicembre 2023 ha cambiato attività lavorativa percependo il TFR dal precedente datore di lavoro, di cui tuttavia non è noto l'importo, non essendo stato documentato, e ad oggi risulta che il sig. lavori presso la in San Zenone al Lambro Pt_2 CP_3
(MI) con contratto a tempo indeterminato, e con una retribuzione di circa €2.000,00 netti (cfr. busta paga gennaio 2024 prodotta in atti).
Il resistente risulta gravato, al pari della ricorrente, della propria quota di mutuo per la casa coniugale, pari ad €200,00 mensili e non sopporta altri oneri abitativi, dal momento che convive con i propri genitori. Egli inoltre attualmente percepisce per la quota del 100% l'Assegno Unico per i figli, per un importo di circa €200,00 mensili.
Tanto premesso, tenuto conto delle capacità economiche delle parti, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e della sua età, con decorrenza dalla domanda, viene posto a carico del ER padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento di pari ad €600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
L'assegno unico per i figli sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%, stante l'affido condiviso della figlia.
7. Domanda di condanna alla ripetizione di indebito
19 In via riconvenzionale, parte resistente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della quota parte di mutuo della sig.ra ed onorata in sua vece;
per l'effetto, emettere Pt_1 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., nei confronti di Parte_1 per il pagamento immediato, in favore di di una somma complessiva di € 9.648,00, oltre Parte_2 interessi ex lege fino al saldo.
Trattasi di domanda inammissibile in questo giudizio, in quanto del tutto estranea all'oggetto dello stesso.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono pertanto poste integralmente a carico del sig. Pt_2
e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 ss.mm..
[...]
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del resistente, in ragione della soccombenza.
9. Domanda di condanna per lite temeraria
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata da parte ricorrente, la stessa deve ritenersi non meritevole di accoglimento, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
PQM
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 03.06.2018 a Sordio (LO), atto iscritto nei registri del predetto Comune (Registro
Atti di Matrimonio Anno 2018, atto 5, Parte I);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da a carico di Parte_2 Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_2 Parte_1
20 4) affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento ERona_2 prevalente presso la madre;
5) assegna la casa coniugale sita in Sordio (LO), via Dei Mille, n. 9 alla madre sig.ra Parte_1
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina;
durante tale settimana godrà di un pernotto infrasettimanale (che in mancanza di accordo viene indicato nel mercoledì sera). Durante le settimane in ER cui i week-end sono di spettanza materna, starà con il padre i mercoledì e giovedì notte, con rientro a scuola il venerdì mattina. Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia nel periodo estivo, per quattro settimane non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà gli ulteriori periodi di vacanza e di festività con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, a partire dal 2025, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; allo stesso modo il giorno di Pasqua e Pasquetta, ponti religiosi e civili verranno trascorsi secondo il criterio dell'alternanza;
7) incarica il Servizio Sociale territorialmente di prendere in carico il nucleo familiare, al fine di monitorare il rispetto del predetto calendario di visita e di fornire adeguato supporto psicologico alle parti e alla minore, anche avviando gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse della stessa e un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti;
il Servizio Sociale provvederà a relazionare periodicamente, con cadenza semestrale, il giudice tutelare, nell'ambito del procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.;
8) pone a carico del sig. con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere un Parte_2 contributo al mantenimento della figlia nella misura di €600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
9) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
10) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Parte_2
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
21 Manda la Cancelleria per la trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
La giudice rel.
dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle magistrate:
dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI SEPARAZIONE PERSONALE
Nella causa iscritta al n. r.g. 1039/2022 promossa da
C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(LO) alla via Dei Mille n. 9, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Alessandro Zanelotti (C.F. ), in Lodi (LO) alla via Lodivecchio n. 51; C.F._2
- Ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._3
(Lo) alla via Dei Mille n. 9, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Paolo Pizzocri , in Milano (MI) in corso Monforte n. 21; C.F._4
- Resistente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale accogliere le seguenti conclusioni In Via principale: Part a) Rigettare la richiesta di separazione personale dei coniugi per colpa della Sig.ra in quanto infondata in fatto e in diritto rigettando altresì la richiesta di condanna della sig.ra a Pt_1 corrispondere a a titolo di risarcimento per il danno arrecato, la somma di € 10.000,00; Parte_2
b) Rigettare la domanda del sig. alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della quota parte di mutuo Pt_2 della sig.ra rigettando altresì la richiesta di emissione di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., per il Pt_1 pagamento immediato, in favore di di una somma complessiva di € 9.648,00, oltre interessi Parte_2 ex lege fino al saldo poichè domanda irrituale ed esorbitante l'oggetto del presente giudizio oltre ad essere infondata in fatto ed in diritto
c) Rigettare ogni pretesa di controparte poichè infondata in fatto e in diritto.
a) dichiarare la separazione legale tra i coniugi, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. ER
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, cui sarà assegnata la casa coniugale, sita in Sordio (LO), Via Dei Mille n.9, con i beni ivi ubicati.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, a week end alternati con la madre dal sabato mattina ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riporterà presso la casa materna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza materno il padre vedrà e terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00 quando riporterà la figlia presso la casa materna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterna il padre vedrà e terrà con sé la figlia un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00 quando riporterà la figlia presso la casa materna;
sette giorni durante le vacanze natalizie
(alternando tra i genitori il giorno di Natale e quello di Capodanno e la giornata del 24 dicembre); tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando tra i genitori la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo); per le festività minori e gli eventuali giorni adiacenti al “ponte” scolastico, i genitori seguiranno il principio dell'alternanza salvo diversi e migliori accordi;
tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. Il sig. Pt_2 dovrà provvedere a garantire alla figlia uno spazio indipendente presso la di Lui abitazione ove potere dormire che ne assicuri la riservatezza e l'igiene.
b) 4) Il sig. verserà in favore della sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia Pt_2 Pt_1
ER
a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di Euro 600,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come riportate da
2 protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano. Disporre altresì che il sig. provveda a Pt_2 versare alla moglie il 50% dell'importo di cui all'assegno unico figli percepito dallo stesso.
5) Disporre, nell'ipotesi di diniego del sig. ed al fine di mantenere un rapporto con il ramo Pt_2 parentale materno, l'autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio nonché per quelli, sempre valevoli per l'espatrio, della figlia minore,
6) Disporre che il sig. sostenga la metà della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale sita Pt_2 in Sordio (LO), Via Dei Mille n.9;
7) Con Vittoria di spese ed onorari di giudizio nonché condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., da quantificarsi anche in via equitativa.
- In via Istruttoria si chiede sin d'ora venga disposta la prova testimoniale e per interpello sui fatti di cui in narrativa da articolarsi in apposita memoria con i testimoni che si indicheranno in atti.
- Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da parte avversa nella memoria di costituzione e precisamente: - Cap.
1-3 poichè irrilevanti e valutativi;
Cap.
2-4 poiché confutati da prova documentale in atti. Cap. 5-6-7-8-9-10 poichè generici e valutativi e circostanze da non demandarsi al teste: Cap. 11 poichè confutato da prova documentale consistente in certificati medici;
cap. 12-13-14-
15-16-18-19-20-21-22-23 circostanze non demandabili al teste;
Cap. 17 poichè da provarsi documentalmente e valutativo non demandabile al teste;
Cap. 24 circostanza pacifica;
cap. 25 poichè irrilevante, generica, valutativa;
Cap. 26 poichè irrilevante. Cap. 27 confutato da prova documentale già in atti (pagine fb); Cap. 28- 29 poichè valutativi e non demandabili al teste.
- Nelle denegata ipotesi di ammissione dei suddetti capitoli si chiede sin d'ora di essere ammessi alla prova contraria con i testi che si indicheranno.
Ci si oppone alla richiesta di sottoporre a valutazione circa la compatibilità a sostenere il Parte_1 collocamento prevalente poichè infondata, pretestuosa e meramente esplorativa. Nelle denegata ipotesi di ammissione si chiede sin d'ora che la valutazione della capacità genitoriale relativa al collocamento prevalente sia disposta, nell'interesse della minore, su entrambi i genitori. Si chiede infine che il G.I. voglia precisare la corretta lettura della ordinanza presidenziale circa i pernotti infrasettimanali della figlia presso il padre in riferimento alla settimane che terminano con i Week end di spettanza paterna e materna.
Con più ampia riserva in Via istruttoria di produrre, dedurre e controdedurre nei termini concessi per le memorie istruttorie”.
Conclusioni parte resistente Parte_2
“voglia il Tribunale adìto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezioni disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale
3 CONCLUSIONI
- IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE: modificare l'ordinanza presidenziale del giorno 8 luglio 2022, prevedendo, ai sensi dell'art. 710, comma 3, c.p.c., che verserà alla Parte_2
ER sig.ra quale contributo al mantenimento della figlia a mezzo bonifico bancario, in Pt_1
via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia comunque non superiore ad € 350,00 mensili – somma indicata da
Codesto Ecc.mo Giudice nella proposta del 22.12.2022, nonché convenuta tra le parti all'udienza del 20.01.2023 –, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano;
- IN VIA PRINCIPALE: respingere il ricorso in quanto infondato ed illegittimo;
- IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi per colpa della Sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 151 c.c., con la conseguente perdita, per quest'ultima, dei diritti di cui agli artt.
156, comma 1, c.c. e 548, comma 2, c.c.; per l'effetto condannare la sig.ra a corrispondere Pt_1
a a titolo di risarcimento per il danno arrecato, la somma di € 10.000,00 o la Parte_2
diversa somma ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Giudice;
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
- disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i ERona_2
genitori;
- disporre il collocamento della figlia minore , presso il padre;
ERona_2
- assegnare la casa coniugale sita in Sordio (LO), Via dei Mille n. 9, con tutti gli arredi ivi contenuti, al signor nella sua qualità di genitore collocatario della figlia Parte_2 minore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
- disporre che la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra i genitori, a week end alternati con il padre sabato mattina ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riporterà presso la casa paterna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza materno, la madre vedrà e terrà con sé la figlia due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00 quando riporterà la figlia presso la casa paterna;
nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterno, la madre vedrà e terrà con sé la figlia tre pomeriggi infrasettimanali dall'uscita dall'asilo fino alle 21,00, quando riporterà la figlia presso la casa paterna;
sette giorni durante le vacanze natalizie (alternando tra i genitori il giorno di Natale e quello di
4 Capodanno e la giornata del 24 dicembre); tre giorni durante le vacanze pasquali
(alternando tra i genitori la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo); per le festività minori e gli eventuali giorni adiacenti al “ponte” scolastico, i genitori seguiranno il principio dell'alternanza salvo diversi e migliori accordi;
tre settimane anche non consecutive nel periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre che la sig.ra verserà a quale contributo al mantenimento Pt_1 Parte_2
ER della figlia a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di
Milano;
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della Parte_2 quota parte di mutuo della sig.ra ed onorata in sua vece;
per l'effetto, emettere Pt_1
ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., nei confronti di per il pagamento immediato, in favore di di una somma Parte_1 Parte_2
complessiva di € 9.648,00, oltre interessi ex lege fino al saldo;
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE:
Si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice, ai sensi dell'art. 709 ter, comma 2 nn. 2 e 3, c.p.c., di:
- condannare la sig.ra al risarcimento dei danni nei confronti della minore Pt_1 [...]
nella misura che riterrà congrua;
ERona_2
- condannare la sig.ra al risarcimento dei danni nei confronti del signor Pt_1 Pt_2
nella misura che riterrà congrua.
[...]
- IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui
Codesto ecc.mo Giudice non dovesse ritenere di accogliere la domanda del resistente di assegnazione della casa coniugale in suo favore, con collocamento prevalente della minore presso il padre:
- disporre l'affidamento congiunto della minore ad entrambi i ERona_2
genitori;
- sottoporre ad adeguata valutazione circa la compatibilità a sostenere il Parte_1
collocamento prevalente;
- disporre il collocamento della figlia minore , presso la madre;
ERona_2
5 - assegnare la casa coniugale sita in Sordio (LO), Via dei Mille n. 9, con tutti gli arredi ivi contenuti, alla sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario della figlia Parte_1
minore, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia. In virtù dell'assegnazione della casa coniugale, la sig.ra provvederà a farsi carico in via Pt_1 esclusiva e per l'intero delle spese condominiali e di tutte le spese di gestione (bollette, utenze, tasse comunali, ecc.).
Assegnare al il termine del 30 gennaio 2023 per il rilascio della casa coniugale;
Pt_2
- disporre che, al fine di preservare inalterate le consuetudini acquisite dalla bimba, in ER caso di indisponibilità dei genitori nei rispettivi giorni di pertinenza, continuerà ad essere accompagnata all'asilo, al mattino, dai nonni paterni;
questi ultimi andranno a prendere la bambina all'uscita dall'asilo e la terranno sino a quando la sig.ra non Pt_1 farà ritorno a casa da lavoro. Durante l'orario di lavoro della sig.ra la bambina, Pt_1 quando non è all'asilo o con il padre, starà con i nonni paterni;
- disporre che il padre terrà con sé la figlia a week end alternati dal venerdì' all'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 in periodo estivo) fino alle 21 della domenica;
il padre inoltre terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina allorché la accompagnerà a scuola (o durante il periodo delle vacanze dalla madre); Nel periodo estivo di vacanza scolastica ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio (per l'anno in corso, essendosi ormai in prossimità del periodo feriale i genitori dovranno accordarsi secondo le reciproche disponibilità). Le giornate festive di Natale e Pasqua saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo fa gli stessi. Le parti si impegneranno ad essere reperibili per l'altro genitore allorché si trovano con la figlia e comunicheranno eventuali luoghi di villeggiature e relativi recapiti. In alternativa, si ripropone lo schema sul quale le parti avevano raggiunto un accordo all'udienza del 20.01.2023 – che non si è perfezionato giacché la pretendeva che Pt_1
il rinunciasse a far valere in altra sede il diritto alla ripetizione di quanto Pt_2
corrisposto in via unilaterale per il mutuo.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario:
- Il fine settimana: il padre terrà con sé la figlia a week end alternati dal venerdì' all'uscita dalla scuola (o dalle ore 16 in periodo estivo) fino al lunedì mattina allorché la accompagnerà a scuola (o durante il periodo delle vacanze dalla madre);
6 - Infrasettimanale: il padre, inoltre, terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina allorché la accompagnerà a scuola (o durante il periodo delle vacanze dalla madre). Nella settimana che si conclude con il week end di spettanza paterno, il padre terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al mercoledì sera alle 21.00 allorché la accompagnerà a casa dalla madre;
- Nel periodo estivo di vacanza scolastica ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio. Le giornate festive di Natale
e Pasqua saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo fa gli stessi. Le parti si impegneranno ad essere reperibili per l'altro genitore allorché si trovano con la figlia e comunicheranno eventuali luoghi di villeggiature e relativi recapiti. Il tutto fatti salvi eventuali diversi accordi preventivamente comunicati, concordati e condivisi da entrambi i genitori;
- disporre che verserà alla sig.ra quale contributo al mantenimento Parte_2 Pt_1
ER della figlia a mezzo bonifico bancario, in via anticipata, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 mensili, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di
Milano;
In alternativa, si ripropone lo schema sul quale le parti avevano raggiunto un accordo all'udienza del 20.01.2023 – che non si è perfezionato giacché la pretendeva che Pt_1
il rinunciasse a far valere in altra sede il diritto alla ripetizione di quanto Pt_2
corrisposto in via unilaterale per il mutuo –: mantenimento a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie.
- ANCORA IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Giudice non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'emissione dell'ordinanza di cui all'art. 186 ter c.p.c.:
- accertare e dichiarare il diritto di alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della Parte_2 quota parte di mutuo della sig.ra AI ed onorata in sua vece;
per l'effetto condannare
a corrispondere a la somma complessiva di € 9.648,00, oltre Parte_1 Parte_2
interessi ex lege fino al saldo;
- IN VIA ISTRUTTORIA: sottoporre ad adeguata valutazione circa la compatibilità a Parte_1
sostenere il collocamento prevalente;
7 - ANCORA IN VIA ISTRUTTORIA: La difesa di parte resistente, pur ritenendo ampiamente dimostrate le proprie deduzioni nella vicenda per cui è causa, qualora il Giudice ritenesse opportuno acquisire ulteriori elementi probatori in aggiunta all'adeguata produzione documentale offerta, chiede di essere ammessa a prova per testi, sui seguenti capitoli:
(per ciò che attiene i singoli capitoli di prova si veda la comparsa conclusionale depositata)”.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore;
udita la lettura delle conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 05.05.2022 la ricorrente sig.ra ha adito il Tribunale Parte_1 domandando pronuncia di separazione giudiziale dal sig. l'affido congiunto della figlia Parte_2
ER minore con collocamento prevalente presso di sì, con conseguente assegnazione della casa Pt_ coniugale;
la regolamentazione delle visite paterne, la corresponsione da parte del del Pt_2 contributo mensile al mantenimento della figlia minore di €600,00 oltre il 50% delle spese straordinarie;
la corresponsione in favore della ricorrente del 50% dell'Assegno Unico e universale per i figli che il sig. percepisce per intero;
l'autorizzazione al rinnovo e/o rilascio dei documenti valevoli per l'espatrio Pt_2 per sé e per la figlia minore.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze:
- la sig.ra ed il sig. hanno contratto matrimonio il 03.06.2018 a Sordio Parte_1 Parte_2
(LO) in regime di separazione dei beni, atto n. 5 parte 1 anno 2018 del registro dello stato civile di Sordio (LO);
- dalla loro unione è nata la figlia (nata il [...] a [...]); ERona_2
- i coniugi vivono nella casa coniugale, acquistata nel 2017 di proprietà di entrambi, in Sordio (LO) alla via Dei Mille n. 9;
8 - i coniugi, proprio a causa delle continue liti, nei mesi di febbraio e marzo 2021 hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare presso la dott.ssa in Lodi (LO), senza Controparte_1
alcun esito;
- il rapporto coniugale, già da tempo in crisi, si è venuto ulteriormente deteriorando, così da rendere impossibile il protrarsi della vita in comune tanto che non è più possibile la ricostituzione dell'unione morale e materiale tra i coniugi;
- ad oggi e da mesi, il sig. a seguito di episodi divenuti intollerabili, dorme sul divano e la Pt_2
coppia si limita a comunicare per le sole esigenze della piccola figlia minore.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 15.06.2022 si è costituito il convenuto sig. Parte_2 chiedendo la dichiarazione della separazione personale dei coniugi con addebito a carico della sig. Pt_1
e la sua condanna al risarcimento del danno di €10.000,00, l'affidamento congiunto della figlia minore, con collocamento presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale, in quanto genitore collocatario, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
la regolamentazione delle visite materne, la corresponsione da parte della sig.ra del contributo mensile al mantenimento della Pt_1 figlia minore di €200,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di Milano;
l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla ripetizione della quota parte di mutuo della ricorrente ed onorata in sua vece di €9.648,00 in favore del sig. oltre interessi ex lege fino a saldo. In via riconvenzionale subordinata, il Pt_2 convenuto ha chiesto altresì l'affidamento congiunto della figlia minore, con suo collocamento presso la madre, previa la sottoposizione della sig.ra ad una valutazione circa la compatibilità a sostenere il Pt_1 collocamento prevalente;
l'assegnazione della casa coniugale alla madre, in quanto genitore collocatario, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
la disposizione che la figlia sia accompagnata e presa all'uscita dell'asilo dai nonni paterni, e che stia con loro quando la madre ed il padre sono al lavoro;
la regolamentazione delle visite paterne;
la corresponsione da parte del sig. Pt_2 del contributo mensile al mantenimento della figlia minore di €150,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, rivalutabili annualmente ed automaticamente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come riportate da protocollo in vigore presso la Corte d'Appello di
Milano; l'accertamento e la dichiarazione del diritto alla ripetizione della quota parte di mutuo della ricorrente ed onorata in sua vece di €9.648,00 in favore del sig. oltre interessi ex lege fino a Pt_2 saldo.
All'udienza presidenziale del 22.06.2022, la Presidente ha formulato alle parti una proposta conciliativa
9 che non è stata accettata. All'esito, con ordinanza del 12.07.2022 la Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
- “Autorizza i coniugi a vivere separatamente nel reciproco rispetto;
ER
- Affida la figlia ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
ER
- Assegna la casa coniugale alla moglie che la abiterà con la figlia (n. il 23 ottobre 2018), assegna termine al marito fino al 30 ottobre 2022 per rilasciare la casa coniugale, portando con sé gli effetti personali e gli oggetti di proprietà;
- Il padre terrà con sé la figlia a week end alternati dal venerdì all'uscita dalla scuola (o dalle ore
16 in periodo estivo) fino alle 21 della domenica;
il padre inoltre terrà con sé la bambina dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola al giovedì mattina allorché la accompagnerà a scuola
(o durante il periodo delle vacanze dalla madre); Nel periodo estivo di vacanza scolastica ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane consecutive, da concordare entro il 30 maggio (per l'anno in corso ,essendosi ormai in prossimità del periodo feriale i genitori dovranno accordarsi secondo le reciproche disponibilità ). Le giornate festive di Natale e Pasqua saranno trascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore, salvo diverso accordo fa gli stessi.
- Tenuto conto dei redditi di entrambi i genitori (in particolare del maggior reddito del padre e della prestazione previdenziale NASPI della quale la moglie godrà, senza peraltro che ne sia stato ancora liquidato l'importo), della assegnazione della casa coniugale alla moglie, dell'assegno unico percepito dal padre, dell'onere che entrambi i coniugi sopportano per il pagamento del mutuo della casa coniugale, dell'età della minore, pone a carico del padre per il mantenimento della figlia un assegno di € 500 mensili (da rivalutarsi annualmente) da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
le spese di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano sono poste a carico del padre per il 70% e della madre per il 30%;”,
ha nominato Giudice Istruttrice la dott.ssa Luisa Dalla Via, ha fissato la trattazione della causa il
21.10.2022 ed assegnato alle parti termini per il deposito delle memorie integrative e ulteriore termine per il deposito di una proposta conciliativa.
Con provvedimento del 04.08.2022 la Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di parte ricorrente del
01.08.2022 per la fissazione a parte resistente di un termine inferiore rispetto a quello fissato con ordinanza presidenziale per il rilascio della casa coniugale.
10 Parte ricorrente, con successiva istanza del 26.09.2022, ha domandato l'annullamento del provvedimento di diffida all'espatrio reso dal Questore di Lodi (LO) e l'autorizzazione al rinnovo del passaporto della minore;
tali istanze sono state rigettate con ordinanda del 29.09.2022 in quanto di competenza del
Giudice tutelare ai sensi dell'art. 3 Legge 1185/1967.
All'udienza del 21.10.2022 le parti sono comparse personalmente dinanzi al Giudice istruttore, il quale all'esito ha formulato una proposta conciliativa, rinviando per la verifica all'udienza del 20.01.2023.
A tale udienza, dopo discussione, le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini: “affido ER condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre, mantenimento a carico del padre nella misura di €350,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, consenso del padre al rilascio dei documenti della minore validi per l'espatrio; la sig.ra potrà recarsi in Ungheria con Pt_1
ER la figlia minore per periodi non superiori ad una settimana ogni tre mesi, e per le tre settimane consecutive di sua spettanza in estate, per un totale di quattro soggiorni all'anno; la sig.ra si Pt_1 impegna a comunicare al padre le date di ciascun viaggio con un preavviso di almeno quindici giorni prima della partenza, esibendo biglietto di andata e di ritorno. La sig.ra si impegna a sottoscrivere Pt_1 le deleghe per i nonni paterni.”, ed hanno quindi chiesto la fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni congiunte, fissata per il 10.02.2023 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con istanza in data 06.02.2023 parte resistente ha chiesto la fissazione di udienza e la Pt_2 prosecuzione del giudizio non essendo stato definito l'accordo in merito alle condizioni di separazione, per mancanza di accordo sulla ripartizione del mutuo gravante sulla casa familiare con riguardo alla quota parte della sig.ra onorata dal sig. Pt_1 Pt_2
Alla successiva udienza del 03.03.2023 le parti hanno confermato il mancato raggiungimento dell'accordo in merito alle condizioni di separazione, limitandosi a dichiarare la reciproca disponibilità alla sottoscrizione delle deleghe a terzi per il ritiro della figlia minore all'asilo. Su istanza delle parti, sono stati quindi concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
All'udienza 23.06.2023, celebrata con trattazione scritta, la Giudice Istruttrice ha rigettato l'istanza di parte resistente di modifica dell'ordinanza presidenziale inerente al contributo al mantenimento della minore;
non ha ammesso le prove orali formulate dalle parti nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.; ha disposto CTU sulla capacità genitoriale delle parti, nominando la dott.ssa che ha ERona_3 depositato la propria relazione in data 11.01.2024.
11 All'udienza del 26.01.2024 le parti hanno concordemente contestato la proposta del CTU di affido della minore all'ente insistendo per il suo affido condiviso. All'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, la GI ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni per il 01.03.2024, sostituita dal deposito di note scritte, nella quale ha trattenuto la causa in decisione ed ha assegnato alle parti termini ex art. 190
c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
2. La domanda di separazione
La domanda di separazione personale va accolta.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione, la separazione di fatto esistente tra le parti, protrattasi ininterrottamente per un periodo rilevante (dal giugno 2022), la circostanza che parte resistente non si sia opposta alla domanda formulata dalla ricorrente costituiscono indizi (gravi precisi e concordanti) della sussistenza inter partes di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
2.1. Domanda di addebito della separazione
Con riferimento alla domanda di addebito della separazione formulata da parte resistente nei Pt_2 confronti della coniuge, vanno svolte le seguenti considerazioni.
L'art. 151, comma 2, c.c. dispone che «il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, è necessario che questi abbia attuato una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ed occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
La Suprema Corte, al riguardo, ha avuto costantemente modo di evidenziare che “in tema di separazione personale dei coniugi la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri dell'art.
143 c.c. ma occorre anche accertare se tale violazione abbia avuto efficacia causale nel determinare la crisi coniugale e quindi che sia la causa del venir meno dell'affectio coniugalis tra i coniugi, senza il verificarsi della quale la loro vita matrimoniale sarebbe proseguita serenamente. Difatti, la Corte di
Cassazione con una sua pronuncia ha statuito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia attuato un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una
12 vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio” (Cass. civ. sentenza n.1893/2014).
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l'imputabilità al coniuge, trasgressore dei doveri matrimoniali, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Per pacifica giurisprudenza “ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione” (Cass. civ., sez. I, 18.3.1999, n. 2444; Cass. civ. sez. I, 23.08.2012, n. 14610).
Nel caso di specie, parte ricorrente pone a fondamento della propria domanda di addebito i comportamenti vessatori posti in essere dalla moglie in suo danno, tali da integrare un c.d. “mobbing familiare”, concretizzatisi in una serie di vessazioni volte ad alimentare un clima di tensione tra i coniugi e a rendere intollerabile la convivenza al fine di anticipare l'uscita del marito dalla casa coniugale, anche prima del termine assegnato con ordinanza presidenziale.
In particolare, il sig. ha dedotto che durante la vita coniugale, ed in particolare in seguito alla Pt_2
ER nascita della figlia avvenuta nel 2018, la moglie abbia tenuto atteggiamenti aggressivi, denigratori e umilianti nei suoi confronti, tali da indurlo a dormire sul divano e a cercare il supporto di uno psicologo.
Non solo, il sig. ha dedotto la violazione da parte della sig.ra dei doveri coniugali previsti Pt_2 Pt_1 dall'art. 143 c.c., per essersi sottratta all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia. Ciò sarebbe dimostrato dal fatto che la rata del mutuo ipotecario acceso dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale
(pari ad € 400,00 mensili) è stata da sempre addebitata direttamente sul conto corrente intestato al resistente, che costituisce l'unica fonte di sostentamento della famiglia, ed è stato alimentato dal solo stipendio del resistente. Sempre sul conto corrente intestato a grava un finanziamento con Parte_2 rata mensile di € 570,00, onorata per intero dal solo resistente, che ha estinto un precedente finanziamento
AGOS, per il quale ricorrente era coobbligata, per l'importo di € 17.000,00, con collegata una Pt_1 carta dal rimborso mensile di € 100,00 impiegata per l'acquisto dei mobili di casa. Anche di tutte le spese vive – condominiali, utenze, bollette, tasse/imposte/tributi comunali, bolli auto ed assicurazioni, asilo della bambina, spese di vitto – se ne è sempre fatto carico nel limite consentito dalla propria Parte_2 retribuzione mensile (di circa € 1.700,00), e anche grazie al significativo aiuto dei di lui genitori.
Da ultimo, quando la sig.ra ha iniziato ad avere rapporti di lavoro contrattualizzati, ha accreditato Pt_1 il proprio salario su un diverso conto corrente a sé intestato in via esclusiva, sottraendo tali somme alla disponibilità della famiglia.
Nel caso di specie, parte resistente si è semplicemente limitata a riportare fatti relativi alla vita
13 matrimoniale senza fornire alcun elemento di prova a supporto delle proprie dichiarazioni, le quali risultano, quindi, sprovviste di qualsivoglia riscontro probatorio.
Conseguentemente, la domanda di addebito della separazione a carico di parte ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che il sindacato del Tribunale va condotto, ancora prima che sulla sussistenza di un nesso causale tra le violazioni dei doveri coniugali e la crisi famigliare, sulla prova della violazione, da parte dell'uno o dell'altro coniuge, dei doveri nascenti dal matrimonio.
Nel caso di specie, il nesso causale tra il venir meno dell'affectio coniugalis e la condotta tenuta dalla resistente è rimasta priva di riscontro probatorio, in quanto i comportamenti aggressivi e denigratori sig.ra asseritamente posti in essere dalla stessa, dedotti del tutto genericamente dal resistente come unico Pt_1 motivo della separazione non risultano provati, non potendosi dunque stabilire se gli stessi – ove verificatisi – siano stati o meno la causa della disgregazione del rapporto coniugale.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di addebito della separazione a carico di non può Parte_1 trovare accoglimento.
In ragione del rigetto della domanda di addebito della separazione, deve ritenersi assorbita ogni statuizione in merito al risarcimento del danno richiesta dal sig. Pt_2
3. Il regime di affidamento della minore ERona_2
ER Quanto al regime di affidamento della minore all'esito della disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti, la consulente d'ufficio ha concluso nel senso di suggerire un affido della minore all'ente,
“affinchè garantisca la tutela e la risposta ai bisogni di crescita sia in materia di salute che educativa di ER
che attualmente sono compromessi da stili educativi troppo diversi che non riescono ad integrarsi”.
A tale conclusione, la CTU è pervenuta all'esito della propria analisi, nella quale ha dato atto che la minore ha un buon legame affettivo con entrambi i genitori, che appare curata e ben inserita nell'ambiente scolastico (come confermato dalle stesse insegnanti), rilevando altresì che “alla luce di tali considerazioni si ritiene che oggi i signori non siano in grado di gestire un affido congiunto della figlia,
ER senza esasperare il loro conflitto in cui è coinvolta”.
Le parti hanno concordemente contestato tale conclusione, in considerazione del fatto che non sono emerse in sede di CTU carenze o fragilità tali da comprometterne la capacità genitoriale né situazioni di pregiudizio per la minori che giustifichino tale regime di affidamento.
Il Tribunale, alla luce delle risultanze istruttorie e dell'accordo delle parti su tale aspetto, ritiene di discostarsi dalle conclusioni della CTU, in quanto, in effetti, non sono emersi nel caso di specie ragioni ostative all'applicazione del regime ordinario dell'affido condiviso di cui all'art. 337 ter c.c. non risultando, nei confronti del padre e della madre, una loro condizione di manifesta carenza o inidoneità
14 educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per la minore, che sarà dunque affidata congiuntamente ad entrambi i genitori.
Secondo quanto analizzato dalla CTU, infatti, entrambi i genitori, risultano adeguati e hanno instaurato un buon legame affettivo con la figlia.
Con particolare riguardo alla madre, la CTU ha evidenziato che “… mostra adeguate capacità di entrare in relazione, anche se la tendenza difensiva ad evitare le sollecitazioni emotive può condurla ad atteggiamenti distanzianti e difensivi, con una certa quota di ritiro che, tuttavia, deve essere letta anche sulla base di variabili culturali. Probabilmente bisognosa di affetto e desiderosa di trovare nell'altro una figura in grado di farla sentire “sicura e protetta”, come confermato dalla “personalità dipendente”
a lei diagnosticata, conosce e si innamora del signor in quanto speranzosa di poter trovare in lui Pt_2
Part l'appoggio auspicato. È verosimile che ricercasse inconsciamente nel proprio compagno alcune caratteristiche che aveva vissuto nella relazione con il paterno” (cfr. pag. 10 CTU). All'esito dell'indagine, la CTU ha riportato che “La signora appare maggiormente emancipata sul piano Pt_1
personale, tuttavia probabilmente per la sua storia di crescita, pare essere poco a contatto con il proprio mondo emotivo. Ha ricercato nella coppia con il signor una compensazione alle carenze vissute, Pt_2
scegliendo un uomo che potesse darle stabilità e farla sentire sicura e protetta;
ha idealizzato il progetto di vita, tanto da trasferirsi in Italia e lasciare i propri affetti in Ungheria, trascurando alcuni segnali di disfunzionalità della coppia, già presenti agli inizi della loro relazione. La signora richiede che Pt_1
vengano maggiormente rispettati gli spazi di competenza di ciascun genitore, senza continue intrusioni
e spostamenti. Ritiene che il padre sia adeguato e affettuoso con la minore e si dice tranquilla quando la bambina è con lui” (cfr. pag. 28 CTU).
Per quanto riguarda il padre, fermo il buon rapporto con la figlia, la CTU ne ha sottolineato alcune criticità, evidenziando come "Il signor non ha ancora del tutto elaborato la fine del progetto Pt_2
coniugale di cui attribuisce l responsabilità totalmente alla signora non riuscendo a cogliere Pt_1
anche parti di propria responsabilità e considerando di conseguenza la signora una madre poco adeguata;
non differenziando il ruolo di compagna dal ruolo di madre. La difficoltà a differenziarsi dall'altro lo porta oggi a proiettarsi sulla figlia non riuscendo riconoscerne vissuti e bisogni propri. Sul piano della genitorialità mostra una fatica a far rispettare alla figlia la nuova regolamentazione e
ER suddivisione degli spazi tra i genitori necessari affinchè possa meglio adeguarsi alla nuova situazione” (Cfr. Pag. 28 relazion CTU) “il Signor è troppo invischiato in una proiezione Pt_2
narcisistica con la figlia, no avendo egli stesso raggiunto una propria individuazione. Il legame affettivo con la signora rappresentava una funzione d'appoggio nel tentativo di autonomizzazione rispetto Pt_1
alla propria famiglia d'origine; il fallimento del progetto ha portato ad una regressione ritornando nella
15 famiglia d'origine. Se non viene fatto un percorso psicologico che porti ad una separazione ed ER individuazione, il rischio è che sia il sostegno emotivo per il padre , invertendo i ruoli e carenziando la funzione tutelante paterna …” (cfr. Pag 32 relazione CTU) … non ha effettuato il passaggio di Pt_2 separazione e individuazione dalla famiglia d'origine e oggi pare avere un'importante difficoltà Pt_2 differenziare i propri bisogni da quella della figlia” (cfr. pafg. 12 CTU). ER Con riguardo alla minore la CTU ha evidenziato che “…. è una bambina che ha mostrato in passato
e anche nell'attualità segnali di importante sovraccarico emotivo. La bambina, infatti, è stata precocemente inserita in una dinamica famigliare disfunzionale, connotata da conflittualità, aggressività, scarsa comunicazione e condivisione. Ha mostrando segnali di malessere sotto forma di regressioni che ad avviso della scrivente si connettono all'esposizione alle dinamiche disfunzionali ER familiari, aggravate poi dal periodo pandemico che l'ha privata del contatto con il gruppo dei pari. pare essere in difficoltà rispetto alla regolazione delle proprie emozioni, soprattutto quelle negative. Si ipotizza che anche il frequente bisogno di urinare, riscontrato anche nel contesto scolastico, possa essere un sintomo di un profondo disagio emotivo. È emerso un buon legame affettivo con entrambi i genitori, tuttavia pare assumere un atteggiamento particolarmente regressivo e adesivo soprattutto in presenza della figura paterna” (cfr. CTU pag. 29).
Ciò che è emerso nel corso del giudizio ed è stato a più riprese sottolineato dalla consulente d'ufficio, anche per motivare il suggerito regime di affido della figlia minore della coppia, è la situazione di elevata conflittualità esistente tra le parti, che trae origine dalla crisi coniugale e che appare in gran parte riconducibile a diversità caratteriali e culturali esistenti tra le parti, nonché alle pretese di carattere economico che ancora non hanno trovato una composizione, e che si riverberano nell'esercizio sereno della responsabilità genitoriale da parte di entrambi.
Per tali ragioni, il Tribunale, pur ritenendo di non derogare all'ordinario regime di affidamento, ritiene di condividere le indicazioni della CTU, quanto all'opportunità di disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale competente, affinchè fornisca alle parti un adeguato supporto alla genitorialità per essere aiutati a implementare le loro capacità di negoziazione e di maturare scelte condivise nell'interesse della figlia, e alla minore un adeguato sostegno terapeutico che possa permetterle di esprimere e condividere anche i suoi vissuti negativi.
In conclusione, dunque, il Tribunale dispone l'affido condiviso a entrambi i genitori della minore
[...]
, delegando il Servizio Sociale territorialmente competente alla presa in carico del nucleo Per_2
familiare al fine di fornire il necessario supporto alla genitorialità per consentire alle parti di superare la situazione di conflitto tra loro esistente, nell'interesse del benessere della figlie minore, e per un sereno
16 esercizio della responsabilità genitoriale, nonché al fine di fornire alla minore il sostegno psicologico ritenuto necessario.
4. Il collocamento prevalente della minore
ER Con riguardo al collocamento prevalente di il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni della
CTU, che ha suggerito che venga mantenuto presso l'abitazione materna, in considerazione del fatto che la minore, di anni 6, ha sempre vissuto in via prevalente con la madre, pur mantenendo un'assidua frequentazione con il padre (compatibilmente con i suoi impegni lavorativi), il quale tuttavia ha mostrato scarsa sensibilità rispetto alle esigenze della minore, anche a discapito della salvaguardia delle esigenze e delle routine consolidate della bambina, che vanno certamente preservate in ragione dell'età e dei cambiamenti che è stata costretta ad affrontare a causa della crisi coniugale dei genitori. D'altra parte, va sottolineato che il sig. vive tuttora presso i propri genitori, i quali sono molto coinvolti nella Pt_2 gestione della nipote in assenza del padre, che per impegni lavorativi, nei giorni di propria spettanza, rientra verso le 19.00 e che al momento non dispone di una propria abitazione presso la quale accogliere la figlia.
In ogni caso, al fine di garantire un ampio esercizio del diritto di visita al sig. e contestualmente Pt_2 evitare occasioni di incontro (e possibile scontro) tra i genitori, in linea con quanto suggerito dalla CTU, ER il Tribunale dispone che il padre potrà tenere con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina;
durante tale settimana godrà di un pernotto infrasettimanale (che in mancanza di accordo viene indicato nel mercoledì sera). Durante le settimane in ER cui i week-end sono di spettanza materna, starà con il padre i mercoledì e giovedì notte, con rientro a scuola il venerdì mattina.
Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia nel periodo estivo, per quattro settimane non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà gli ulteriori periodi di vacanza e di festività con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, a partire dal 2025, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; allo stesso modo il giorno di Pasqua e Pasquetta, ponti religiosi e civili verranno trascorsi secondo il criterio dell'alternanza.
Nell'ambito dell'incarico conferito al Servizio Sociale, sarà quest'ultimo a monitorare l'andamento del predetto calendario di visita.
17 Al fine di assicurare il rispetto delle predette prescrizioni, si dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare competente, per l'apertura della vigilanza, e al quale il Servizio Sociale riferirà con cadenza semestrale.
5. Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale sita in Sordio (LO), Via dei Mille n. 9, viene assegnata in via definitiva alla sig.ra
[...]
quale genitore prevalentemente collocatario della figlia minore. Pt_1
6. Contributo al mantenimento della minore
Al fine di determinare la misura del contributo al mantenimento della minore da porre a carico del genitore non prevalentemente collocatario occorre preliminarmente ricostruire la situazione economico-patrimoniale delle parti.
I sig.ri e sono comproprietari della casa coniugale, acquistata nel 2017 con un mutuo Pt_1 Pt_2 trentennale, con rata mensile di E 400,00 che, nel corso del matrimonio, è stata onorata interamente dal sig. in ragione della suddivisione delle spese all'interno della famiglia ed in ragione del lavoro Pt_2 saltuario della moglie, la quale compartecipava alle spese alimentare nonché alle utenze nonché provvedeva alla gestione della casa.
Risulta incontestato che dal mese di febbraio 2022, la sig.ra in vista della separazione, provvede Pt_1 al versamento della metà della rata di mutuo (E. 200,00) e ha provveduto al versamento rateizzato dell'arretrato delle spese condominiali (E 400,00 in tre rate), riferibili al periodo di unione matrimoniale.
La sig.ra dal mese di settembre 2021 ha lavorato presso on un contratto Pt_1 Controparte_2
a tempo determinato con scadenza 30 aprile 2022 percependo la retribuzione di circa E 1.100,00. Tale contratto non è stato rinnovato, come documentato in atti, e attualmente la ricorrente è priva di occupazione.
In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la sig.ra ha percepito la Naspi sino alla fine del Pt_4 mese di settembre 2022 (come da documentazione in atti) e da allora sta cercando una nuova occupazione lavorativa.
Secondo quanto dalla stessa dichiarato, negli ultimi mesi del 2023 la ricorrente ha frequentato un corso e i conseguenti esami presso La Fondazione Luigi CI in Lodi in materia di ristorazione, al fine di reperire un'occupazione in tale settore.
Nel frattempo, secondo quanto dichiarato dalla sig.ra la stessa ha svolto lavori domestici saltuari Pt_1
18 a chiamata percependo circa €150,00 mensili.
In seguito al decesso dei genitori, la ricorrente risulta inoltre comproprietaria al 50% con la sorella di un immobile sito in Ungheria del valore totale stimato in di E 50.000,00.
Da ultimo, è incontestato, che la ricorrente non ha mai percepito alcun importo a titolo di Assegno
Unico a causa della condotta ostativa del marito, che non le ha consentito la presentazione della relativa domanda corredata della necessaria documentazione.
Tale comportamento risulta certamente censurabile, tenuto conto che trattasi di importi previsti in favore del nucleo familiare per il mantenimento dei figli e che, in considerazione della situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, la tempestiva proposizione della relativa domanda avrebbe consentito di percepire un assegno adeguatamente parametrato alle esigenze della figlia minore, con eventuali ricadute anche con riguardo alla quantificazione del contributo al mantenimento a carico del genitore non prevalentemente collocatario.
Quanto al sig. egli sino alla fine del 2023 ha lavorato con contratto a tempo indeterminato, con Pt_2 orario full time, presso la Pneumatic Sharts Srl di Casalmaiocco con una retribuzione mensile di circa
E 1.600,00 mensili. Successivamente, dal mese di dicembre 2023 ha cambiato attività lavorativa percependo il TFR dal precedente datore di lavoro, di cui tuttavia non è noto l'importo, non essendo stato documentato, e ad oggi risulta che il sig. lavori presso la in San Zenone al Lambro Pt_2 CP_3
(MI) con contratto a tempo indeterminato, e con una retribuzione di circa €2.000,00 netti (cfr. busta paga gennaio 2024 prodotta in atti).
Il resistente risulta gravato, al pari della ricorrente, della propria quota di mutuo per la casa coniugale, pari ad €200,00 mensili e non sopporta altri oneri abitativi, dal momento che convive con i propri genitori. Egli inoltre attualmente percepisce per la quota del 100% l'Assegno Unico per i figli, per un importo di circa €200,00 mensili.
Tanto premesso, tenuto conto delle capacità economiche delle parti, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e della sua età, con decorrenza dalla domanda, viene posto a carico del ER padre un assegno a titolo di contributo al mantenimento di pari ad €600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano.
L'assegno unico per i figli sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%, stante l'affido condiviso della figlia.
7. Domanda di condanna alla ripetizione di indebito
19 In via riconvenzionale, parte resistente ha chiesto di accertare il proprio diritto alla ripetizione, ex art. 2041 c.c., della quota parte di mutuo della sig.ra ed onorata in sua vece;
per l'effetto, emettere Pt_1 ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., immediatamente esecutiva ex art. 642 c.p.c., nei confronti di Parte_1 per il pagamento immediato, in favore di di una somma complessiva di € 9.648,00, oltre Parte_2 interessi ex lege fino al saldo.
Trattasi di domanda inammissibile in questo giudizio, in quanto del tutto estranea all'oggetto dello stesso.
8. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono pertanto poste integralmente a carico del sig. Pt_2
e liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 ss.mm..
[...]
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del resistente, in ragione della soccombenza.
9. Domanda di condanna per lite temeraria
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da lite temeraria formulata da parte ricorrente, la stessa deve ritenersi non meritevole di accoglimento, non ravvisandosi i requisiti per il suo accoglimento.
L'azione esperita può, infatti, considerarsi temeraria solo allorquando, oltre ad essere erronea in diritto, appalesi consapevolezza della non spettanza della prestazione richiesta o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anomali, non essendo sufficiente quindi la mera infondatezza della domanda, come nel caso di specie (cfr. Cass. 14789/2007).
PQM
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 03.06.2018 a Sordio (LO), atto iscritto nei registri del predetto Comune (Registro
Atti di Matrimonio Anno 2018, atto 5, Parte I);
2) rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da a carico di Parte_2 Parte_1
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti di Parte_2 Parte_1
20 4) affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento ERona_2 prevalente presso la madre;
5) assegna la casa coniugale sita in Sordio (LO), via Dei Mille, n. 9 alla madre sig.ra Parte_1
6) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola fino al rientro a scuola il lunedì mattina;
durante tale settimana godrà di un pernotto infrasettimanale (che in mancanza di accordo viene indicato nel mercoledì sera). Durante le settimane in ER cui i week-end sono di spettanza materna, starà con il padre i mercoledì e giovedì notte, con rientro a scuola il venerdì mattina. Il padre potrà altresì vedere e tenere con sé la figlia nel periodo estivo, per quattro settimane non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno. La minore trascorrerà gli ulteriori periodi di vacanza e di festività con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza. In particolare, a partire dal 2025, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro; allo stesso modo il giorno di Pasqua e Pasquetta, ponti religiosi e civili verranno trascorsi secondo il criterio dell'alternanza;
7) incarica il Servizio Sociale territorialmente di prendere in carico il nucleo familiare, al fine di monitorare il rispetto del predetto calendario di visita e di fornire adeguato supporto psicologico alle parti e alla minore, anche avviando gli interventi ritenuti opportuni nell'interesse della stessa e un percorso di sostegno alla genitorialità per le parti;
il Servizio Sociale provvederà a relazionare periodicamente, con cadenza semestrale, il giudice tutelare, nell'ambito del procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c.;
8) pone a carico del sig. con decorrenza dalla domanda, l'obbligo di corrispondere un Parte_2 contributo al mantenimento della figlia nella misura di €600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano;
9) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in Euro
7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA sugli importi imponibili;
10) pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Parte_2
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
21 Manda la Cancelleria per la trasmissione del provvedimento al Giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza ex art. 337 c.c.
Così deciso in Lodi, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
La giudice rel.
dott.ssa Luisa Dalla Via
La Presidente
dott.ssa Elena Giuppi
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