TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 597/2025 V.G. introdotta da
, nata a [...], in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Ermenegilda Capoluongo ed elettivamente domiciliata c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Del Gallitello, 89/A
e da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Ermenegilda Capoluongo ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Del Gallitello, 89/A
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale 1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 21.03.2025, e - premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Tito (PZ) il 14/02/2004 e che dalla loro unione è nato il figlio (il Per_1
26.07.2004), ad oggi studente universitario, economicamente indipendente e residente in [...], al di fuori del nucleo familiare - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis che preclude la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “
1. La IG.ra continuerà ad abitare la Pt_1 casa di proprietà, sita in Potenza in Via Campania n. 10. Il IG. continuerà a Parte_2 vivere nella casa di proprietà sita in Tito (PZ) alla Via San Vito 156; 3. Al fine di venire incontro alle contingenti e precarie situazioni economiche dell'ex coniuge, la IG.ra Parte_1 si accollerà il Mutuo Ipotecario N. 3616969 a rogito Notaio del 7 marzo 2008 rep. Persona_2
N. 83042/15452, registrato a Potenza il 10 marzo 2008 al n. 1274 ed ivi iscritto in data 10 marzo
2008 ai nn. 4512/1331 che grava sul locale commerciale di proprietà del , il quale Parte_2 accetta; 4. Nulla disporsi in ordine all'affidamento del figlio , in quanto maggiorenne nonché Per_1 in ordine al mantenimento di quest'ultimo, in quanto economicamente autosufficiente. 5. Il IG.
rinuncia ad ogni forma di mantenimento da parte della IG.ra . 6. Le spese Parte_2 Pt_1 legali del presente atto sono integralmente sostenute dalla IG.ra .”. Parte_1
All'udienza del 05/06/2025, in presenza dei coniugi e del difensore, esperito il tentativo di conciliazione, i coniugi hanno concordato la rinuncia alla pattuizione di cui al punto nr. 2 delle condizioni dettate nel ricorso introduttivo e confermato la volontà della SI.ra di Pt_1 accollarsi il mutuo ipotecario di cui sopra.
Il Tribunale ha, poi, riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
2 Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Tito (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali sono a carico della SI.ra , tenuto conto dell'accordo Parte_1 delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 21.03.2025, così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e , i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Tito (PZ) trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tito dell'anno 2004, Atto nr. 1, Parte I.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione, all'esito della modifica di cui al verbale di udienza del
05/06/2025;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tito (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conIGlio, in Potenza il 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
3