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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/10/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2807/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Antonio Maiorana e Laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via Sac. . CP_1
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
, in persona dell' pro
[...] CP_3
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del
Dirigente Generale pro tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09.07.2024, esponeva di aver Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “ritenere e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai
a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018; − condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente con la decorrenza specificata nella parte narrativa del presente ricorso;
− condannare pertanto la parte resistente, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a
2 tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018 e, da tale data, nella misura di euro
4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
− Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
− Con vittoria di spese e compensi” (cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_2
si costituiva in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione
[...]
quinquennale delle somme richieste e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 01 ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Giova premettere che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese economiche ai rapporti intercorsi al quinquennio precedente la diffida ad adempiere, sicché
l'eccezione di prescrizione formulata dall' assessorato convenuto va rigettata;
nel caso concreto, il ha documentato di aver interrotto la prescrizione con la diffida Pt_1
inviata, a mezzo pec, alle Amministrazioni resistenti in data 19 luglio 2023 (cfr. doc.5 fascicolo ricorrente), sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 19 luglio 2018.
Ciò posto, va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla
3 anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. certificato storico di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (cfr. produzione ricorrente).
4 Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo con decorrenza dal 19 luglio 2018 (tenuto conto della prescrizione quinquennale), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 19 luglio 2018, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore di delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla Parte_1
maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna l resistente al pagamento delle spese di lite che si CP_2
liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso il 02.10.2025
Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
6
Il Giudice del Lavoro, dott. Daniele Salvatore Abbate, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2807/2024 R.G.
PROMOSSO
DA
(CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Antonio Maiorana e Laura Calì ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castelbuono (Pa), via Sac. . CP_1
- RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
, in persona dell' pro
[...] CP_3
tempore, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Domenica Nucera, giusta delega del
Dirigente Generale pro tempore ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Servizio per il Territorio, in Palermo Viale Regione Siciliana n. 4600.
- RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 09.07.2024, esponeva di aver Parte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni indicate in epigrafe sulla base di molteplici e reiterati contratti a tempo determinato.
Lamentava la violazione della direttiva UE n. 1999/70 e del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato per avere le amministrazioni convenute negato il riconoscimento dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo regionale del 27.04.2001.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di “ritenere e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per gli operai
a tempo indeterminato dalla contrattazione regionale, ossia facendo riferimento all'anzianità di inserimento nelle cosiddette fasce ed agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza, con la conseguenza che l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni e aumentata ad euro 4,00 mensili con l'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018; − condannare l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo, riconoscendo il diritto della parte ricorrente con la decorrenza specificata nella parte narrativa del presente ricorso;
− condannare pertanto la parte resistente, in via solidale tra gli Enti convenuti, o in via alternativa tra i medesimi, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'indennità professionale mensile di euro 3,87, maturati in esecuzione dell'accordo regionale del 27 aprile 2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica-forestale e idraulica-agraria, per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a
2 tempo determinato, fino ad un massimo di 16 anni, dal dovuto fino all'introduzione del contratto integrativo regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 2018 e, da tale data, nella misura di euro
4,00 mensili per ogni anno di servizio maturato a seguito della permanenza nel contingente dei lavoratori a tempo determinato e, in ogni caso, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
− Ordinare all'amministrazione resistente di adottare ogni atto opportuno e consequenziale alle richieste formulate con il presente ricorso;
− Con vittoria di spese e compensi” (cfr. conclusioni del ricorso).
L Controparte_2
si costituiva in giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione
[...]
quinquennale delle somme richieste e, nel merito, contestando la fondatezza delle pretese attoree delle quali chiedevano il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 01 ottobre 2025 per il deposito di note scritte.
Giova premettere che parte ricorrente ha limitato le proprie pretese economiche ai rapporti intercorsi al quinquennio precedente la diffida ad adempiere, sicché
l'eccezione di prescrizione formulata dall' assessorato convenuto va rigettata;
nel caso concreto, il ha documentato di aver interrotto la prescrizione con la diffida Pt_1
inviata, a mezzo pec, alle Amministrazioni resistenti in data 19 luglio 2023 (cfr. doc.5 fascicolo ricorrente), sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 19 luglio 2018.
Ciò posto, va accolta la domanda attorea volta al riconoscimento - in virtù del principio di non discriminazione comunitaria di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato - dell'indennità professionale di cui all'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.01.2001.
Tale norma prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato
(O.T.I.) di un “indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla
3 anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”.
La Corte di Giustizia dell'UE ha più volte affermato che la diversità di condizioni d'impiego dei lavoratori a termine rispetto a quelle riservate all'assunto a tempo indeterminato “comparabile” può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (cfr. Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans).
Nel caso di specie, non risulta sussistente alcuna differenza ontologica tra le prestazioni rese dagli operai a tempo indeterminato e gli operai a tempo determinato, categoria, quest'ultima, di appartenenza del ricorrente (cfr. certificato storico di servizio in atti).
Invero, va evidenziato e premesso che entrambe le categorie di operai forestali risultano disciplinate dalla legge regionale siciliana n. 16 del 1996 rubricata “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione”.
L'art. 46 di tale corpus normativo prevede che gli Uffici centrali e periferici del
Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, si avvalgano in ciascun distretto: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali.
Va, inoltre, evidenziato che i rapporti di lavoro intercorsi con la generalità degli operai forestali – in virtù del combinato disposto di cui all'art. 45 ter e 49 l. n.16/1996 – sono disciplinati dal contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale, in quanto recepito dalla Regione (cfr. Cass. n. 31386/2019) e dalle stesse norme della contrattazione collettiva integrativa regionale (cfr. produzione ricorrente).
4 Orbene, dalle superiori disposizioni normative emerge chiaramente che gli operai forestali, oltre a essere per certo adibiti ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione forestale, con pieno inserimento nella relativa organizzazione pubblicistica, svolgono mansioni che non sono qualitativamente diverse da quelle degli operai a tempo indeterminato addetti al mantenimento del patrimonio forestale e sono soggetti ad una disciplina unitaria, non solo legislativa, ma anche contrattual- collettiva (cfr. sul punto anche Corte di Appello di Catania, sent. n. 150/2020).
In tale ordine di idee, pertanto, l'invocato art. 11 dell'accordo integrativo regionale del
27.01.2001 - nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato - stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine che annualmente contribuiscono, anche in ragione dell'esperienza accumulata, al raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione.
In conclusione, al ricorrente, in relazione all'attività lavorativa svolta quale operaio agricolo con decorrenza dal 19 luglio 2018 (tenuto conto della prescrizione quinquennale), spetta l'indennità professionale di cui all'art. 11 del contratto collettivo integrativo regionale.
Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza.
Sicché l'indennità mensile di € 3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennità professionale legata all'anzianità prevista per gli operai a tempo indeterminato dall'art. 11 dell'accordo regionale del 27.4.2001 integrativo del contratto collettivo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria, con decorrenza dal 19 luglio 2018, calcolata secondo i criteri indicati in motivazione;
2) per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore di delle differenze maturate a tale titolo, oltre alla Parte_1
maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi, dal dovuto al soddisfo;
3) condanna l resistente al pagamento delle spese di lite che si CP_2
liquidano in complessivi € 1.700,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso il 02.10.2025
Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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