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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1098/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 476/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 93000230/2012 R.G., pubblicata in data 20 febbraio 2023), iscritta al n. 1098/2023 R.G., avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie, pendente tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rinaldi, ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Valente Muscatiello, ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLATA
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. (per il deposito delle memorie difensive), alla udienza del 14 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la al fine Controparte_2 di ottenere la condanna della stessa al pagamento di quanto domandato a titolo di indennizzo, in conformità con le condizioni contrattualmente previste nella polizza infortuni n. 0001128849, stipulata in data 26.07.2010 con la medesima compagnia assicurativa. Nel dettaglio, l'attore ha rappresentato di essere stato investito da un'autovettura nel centro abitato di Apricena, in data 08.08.2010, mentre era intento ad attraversare sulle strisce pedonali. A seguito del sinistro stradale è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Severo ove, previ accertamenti clinici, i medici hanno riscontrato una “frattura testa IV metacarpo mano dx”, in conseguenza della quale gli è stato applicato un apparecchio gessato. Ha dedotto di essersi successivamente sottoposto ad ulteriori esami diagnostici che hanno confermato la lesione accertata dal pronto soccorso e da cui è risultata una compromissione permanente della mano destra valutata in misura pari al 5% di danno biologico. Da ultimo, ha rappresentato di aver ricevuto dalla convenuta un assegno di importo pari ad € 3.000,00, ritenendolo, tuttavia, non sufficientemente idoneo ad indennizzare l'intero danno patito. Esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi negativamente, ha quindi citato in giudizio la compagnia di assicurazioni, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità, quantificata sulla base delle condizioni della polizza infortuni, per un importo complessivo pari ad € 12.706,64, detratto già quanto percepito a titolo di acconto, oltre al rimborso delle spese di mediazione e quelle di lite. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_2
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di quanto rappresentato nell'atto di citazione. Nello specifico, ha ritenuto la carenza di prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolto l'attore, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 2054, comma 2, c.c. Ha poi contestato il quantum richiesto a titolo di indennizzo, stante l'inattendibilità della documentazione allegata dall'attore, nella quale si attesta la sussistenza di lesioni permanenti, perché la valutazione è stata effettuata presso strutture sanitarie private. Quindi, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro stradale, il tutto con vittoria delle spese di lite.
pag. 2/9 Istruita la causa a mezzo di prove documentali ed orali, oltre che con l'espletamento di una perizia medico-legale, il Tribunale di Foggia ha così statuito nella sentenza poi impugnata: “ Accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo pari € 4.706,64, già detratto quanto trattenuto a titolo di acconto;
Condanna la alla Controparte_1 refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che liquida in € 214,00 per esborsi ed 2.552,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario”.
In sostanza, il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
- la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito del contratto di assicurazione contro i danni, al quale si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 209/2005, quella codicistica e le previsioni contrattuali delle parti;
- sono inammissibili le contestazioni operate dalla compagnia di assicurazione, relative al divieto di cumulo dell'indennizzo con il risarcimento presumibilmente ottenuto dallo ad altro titolo, Pt_1 ossia dal conducente del veicolo, in quanto svolte soltanto nella comparsa conclusionale e, quindi, tardive;
- pienamente provato è l'an della pretesa, sicché non può trovare ingresso la disciplina di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.;
- il consulente tecnico di ufficio ha rilevato l'esistenza di una frattura del IV metacarpo della mano destra, compatibile con l'evento, stimando altresì l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 2%, una invalidità temporanea parziale pari al 75% (e corrispondente al periodo nel quale lo ha portato l'apparecchio di gesso) Pt_1 per 30 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori 30 giorni (quindi calcolando il dovuto nei seguenti termini:
“€ 3.000,00 per danno biologico dovuto all'invalidità permanente quantificata nella misura del 2%; € 3.750,00 calcolato su diaria giornaliera di € 250,00 per inabilità temporanea parziale valutata al 75% relativa a 20 giorni di ingessatura;
€ 750,00 calcolato su diaria giornaliera di € 100,00 per inabilità temporanea parziale valutata al 50% relativa al periodo di trattamento riabilitativo;
€ 206,64 relativi a spese mediche sostenute;
per un totale di € 7.706,64, da cui detrarre quanto ricevuto e trattenuto a titolo di acconto, pari ad € 3000,00”).
pag. 3/9 Avverso la decisione ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Bari accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti di fatto e di diritto innanzi argomentati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) Accogliere integralmente lo spiegato appello e, per lo effetto, dichiarare errata la determinazione dell'indennizzo operata dal Tribunale di Foggia nella parte relativa alla diaria da gessatura ed alla inabilità temporanea;
3) Per l'effetto rideterminare in maniera corretta e sulla base delle specifiche condizioni contrattuali di polizza l'indennizzo dovuto all'odierno appellante con riguardo specifico alla garanzia “diaria da gessatura” e “diaria da inabilità temporanea”; 4) Condannare, pertanto, sulla base delle indicate condizioni contrattuali, la compagnia , al Controparte_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 3.500,00 in favore dell'attore; 5) Emettere ogni altra conseguenziale pronuncia processuale e di merito;
6) Condannare l'appellata alla refusione di spese e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bari, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta: -accertare e dichiarare, nel caso di specie, la sussistenza del cumulo della richiesta danni da sinistro stradale e da indennizzo a termini di polizza, con il consequenziale rigetto della domanda;
-in subordine, rigettare il proposto appello e per gli effetti confermare la sentenza nr. 476/23resa dal Tribunale di Foggia, Dott.ssa CARBONELLI;
-in via ulteriormente subordinata ridurre le avverse richieste entro i limiti del dovuto e provato rigettandole per il resto e tenendo conto che l'importo andrà liquidato a termini di polizza;
-con vittoria di spese tutte ed accessori di giudizio del doppio grado, come per legge”.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 10 ottobre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata per la decisione.
°°°°°°°°°
pag. 4/9 In via preliminare, va disattesa, anche in questa sede, l'eccezione proposta dalla compagnia appellata, secondo la quale l'appellante non avrebbe diritto all'indennizzo, in applicazione del divieto del cumulo di questa misura con quella del risarcimento del danno, ottenuto dal conducente del veicolo. Sul punto, va detto che già il Tribunale di Foggia aveva ritenuto inammissibile l'eccezione, perché tardivamente proposta1. A maggior ragione, quindi, l'eccezione (peraltro proposta in via del tutto generica ed addirittura facendo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 141 cod. ass. nel caso di specie niente affatto ricorrente) va ritenuta inammissibile in questa sede, in disparte il fatto che la compagnia appellata non ha espressamente criticato il ragionamento svolto sul punto dal Giudice di prime cure che, perciò, va ritenuto ormai intangibile.
Passando all'esame del merito dell'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Foggia, con un unico, articolato, motivo di appello, con il quale denuncia la “errata applicazione delle norme contrattuali di cui alla polizza infortuni stipulata dalle parti: errata determinazione dell'indennizzo dovuto”. Nello specifico, ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nella determinazione dell'indennizzo, per avere: 1) con riferimento alla diaria da gessatura, di cui all'art. 37 delle condizioni contrattuali, riconosciuto la stessa, per 20 giorni, ma al 75% del valore contrattualmente stabilito (e ciò erroneamente recependo quanto previsto dal CTU in ordine al riconoscimento, per il periodo suddetto, di una invalidità al 75%); 2) con riferimento all'indennizzo per inabilità temporanea, di cui agli artt. 32 e 33 delle condizioni contrattuali, riconosciuto la stessa, ma per soli 30 giorni, 1 Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata: “In via preliminare è inammissibile poiché tardiva nonché non provata, l'eccezione formulata dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale ex art. 190, comma 1, c.p.c. Nello specifico, l'eccezione concerne il divieto di cumulo della richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, che l'attore avrebbe presumibilmente ottenuto dal conducente del veicolo, e la richiesta indennitaria di cui alla polizza infortuni, oggetto del presente giudizio. Difatti, è ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui la comparsa conclusionale assolve unicamente ad una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cassazione civile, Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 315). Nuove eccezioni formulate in sede di comparsa conclusionale paventerebbero, d'altro canto, il rischio di una sottrazione al contradittorio del contenuto delle stesse. Inoltre, le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno ribadito che anche in assenza di una eventuale lesione del contradittorio tra le parti, è preclusa la formulazione di domande o eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum;
attività che risulta consentita solo fino al momento della remissione della causa al collegio (Cass. Civ., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20723)”. pag. 5/9 ossia decurtando, dai 60 giorni riconosciuti dal CTU (30 al 75% e 30 al 50%), i primi 30 giorni, fatti ricadere nel periodo di gessatura. Ha quindi chiesto il riconoscimento di ulteriori 3.500,00 euro (di cui euro 1.250,00 quale surplus per la diaria da gessatura ed euro 2.250,00 quale surplus per l'indennizzo da inabilità temporanea, e per l'intero periodo, pari a 60 gg., della stessa).
L'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di quanto di seguito specificato.
Va premesso che correttamente il Tribunale di Foggia ha ritenuto che la materia della assicurazione contro i danni è regolata da un complesso normativo, costituito, oltre che dalle norme del codice civile, da quelle del d.lgs. n. 209/2005 e dalle stesse previsioni contrattuali predisposte dalle parti, nel caso concreto. L'inquadramento della vicenda non è stato peraltro neanche messo in discussione dalle parti e può darsi, quindi, per assodato. Né è in discussione la questione relativa alla mancanza di responsabilità, e neanche in parte, dell'appellante nella causazione del sinistro. Ciò che è in discussione è invece l'applicazione delle concrete voci di indennizzo (ossia, diaria da gessatura e indennizzo per inabilità temporanea) e la loro concreta quantificazione. Dunque, il Tribunale di Foggia ha effettivamente errato nella quantificazione delle voci, innanzi tutto non applicando tout court la diaria da gessatura, come prevista dal contratto stipulato dalle parti e, quindi, interamente, invece decurtandola e portandola al 75% di quella somma (pari ad euro 250,00 giornalieri), con ciò recependo le previsioni del CTU che, con riferimento alla inabilità temporanea, aveva sì ravvisato una limitazione al 75% per i primi trenta giorni (corrispondenti alla immobilizzazione della mano destra, cioè alla ingessatura) ed al 50% per i trenta giorni successivi alla rimozione del gesso. Invero, è evidente che, così facendo, sono stati confusi i piani su cui operano la “diaria da gesso” e l'”indennizzo per inabilità temporanea”. Il primo, infatti, opera a prescindere ed indipendentemente dal secondo e riveste una mera funzione di indennizzo per il periodo trascorso con un arto ingessato e per il solo fatto di averlo dovuto ingessare. E' noto che allorquando un arto (la mano, il braccio, il piede o la gamba) sono ingessati, la persona sottoposta alla terapia ortopedica può dover affrontare una serie di problemi, quali il non poter guidare, il non potersi preparare da pag. 6/9 mangiare e, addirittura, il non poter curare la propria igiene personale, circostanze che possono portare a dover ricorrere alla cura di terze persone. Ed è proprio per far fronte a questi problemi, contingenti, che le assicurazioni prevedono una “diaria”, da pagarsi all'assicurato che abbia dovuto affrontare un periodo di immobilità di un arto. Cosa diversa è invece l'indennizzo per l'inabilità temporanea che, a differenza del primo, ha la funzione di retribuire la persona assicurata per il periodo in cui questa abbia subito una diminuzione della sua capacità lavorativa ed in percentuale al grado di invalidità riscontrata. Che i due ristori operino su due piani distinti e, si potrebbe dire, paralleli, si evince anche da quanto riportato sulla pagina web della compagnia appellata (www.groupama.it), dato, quindi, notorio. Ed infatti, è lì previsto che “La diaria da gessatura è una forma di indennizzo prevista in alcune polizze assicurative che offre un compenso economico giornaliero a chi subisce un infortunio che richiede l'immobilizzazione di una parte del corpo tramite gessatura. Questa garanzia è pensata per fornire un sostegno finanziario durante il periodo di immobilizzazione, in cui il soggetto potrebbe affrontare difficoltà lavorative o spese aggiuntive legate all'infortunio”. Mentre, per l'indennizzo da inabilità temporanea così viene riportato: “Nel caso in cui si è impossibilitati a lavorare per una motivazione riscontrabile con un certificato medico, si parla di inabilità temporanea. Esiste una diaria specifica per questa tipologia di incapacità momentanea e per poterla ottenere è sempre necessaria la valutazione di un medico di competenza. Si tratta di un rimborso, con importo diverso a seconda della compagnia assicurativa, corrisposto all'assicurato per ogni giorno di inabilità lavorativa. Tale incapacità può essere sia totale che parziale e per questo gli importi erogati dall'assicurazione possono essere maggiori
o minori, a seconda della documentazione medica presentata”. Quindi, nel primo caso vi è un ristoro per le spese aggiuntive che la persona sottoposta a gessatura potrebbe dover affrontare, nel secondo caso, invece, l'indennizzo ha la funzione di compensare l'inattività lavorativa dell'assicurato ed, in particolare, le perdite di guadagno subite a causa dell'infortunio. Ne consegue che la diaria da gessatura non soggiace, e non potrebbe farlo, alle valutazioni percentuali di inabilità, essendo i piani operativi dei due ristori del tutto differenti, ed è dovuta a prescindere dal grado di invalidità e per il solo fatto della immobilità cui è stato sottoposto l'assicurato.
pag. 7/9 Tenuto conto delle condizioni di contratto intercorso tra le parti, che prevedevano una diaria da gessatura di euro 250,00 giornalieri, per un periodo massimo di venti giorni, nel caso di immobilizzazione delle dita (che è il caso che ci occupa), l'importo correttamente liquidabile è pari ad euro 5.000,00 (euro 250,00x20 gg), sicché, detratti euro 3.750,00, già riconosciuti dal Tribunale di Foggia, la compagnia va condannata al pagamento, in favore dell'assicurato, del residuo, pari ad euro 1.250,00. Per quanto riguarda l'indennizzo per inabilità temporanea, secondo il ragionamento sopra seguito (ed anche in applicazione dell'art. 33 delle condizioni contrattuali), andrà fatto riferimento all'intero periodo nel quale l'appellante ha subito una riduzione della sua capacità di guadagno, ossia 60 giorni, come valutato dal CTU. Detratto però il periodo di franchigia, pari a 15 gg. (come da contratto) e tenuto presente che il premio “intero” ammonta ad euro 100,00 giornalieri, effettuata la decurtazione al 50%, per il grado di invalidità riscontrato, deriva che l'importo indennizzabile è pari ad euro 2.250,00, in luogo di euro 750,00, come riconosciuto dal primo Giudice. Ne consegue che la compagnia va condannata al pagamento di ulteriori euro 1.500,00. Il totale da corrispondere è quindi pari ad euro 2.750,00 (euro 1.250,00 quale surplus per la diaria da gessatura ed euro 1.500,00 quale surplus per l'indennizzo per inabilità temporanea), oltre interessi. E' in questi termini che l'appello va accolto.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico della compagnia appellata, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1098/2023 R.G., così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, 476/2023, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 93000230/2012 R.G., pubblicata in data 20 febbraio 2023, condanna
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pag. 8/9 tempore, al pagamento dell'importo di euro 2.750,00, oltre interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
2) liquida le spese di lite in euro 2.915,00, per i compensi professionali, oltre alle borsuali, per euro 147,00, al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1098/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 476/2023, emessa dal Tribunale di Foggia, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 93000230/2012 R.G., pubblicata in data 20 febbraio 2023), iscritta al n. 1098/2023 R.G., avente ad oggetto: Contratti e obbligazioni varie, pendente tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rinaldi, ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Valente Muscatiello, ed elettivamente domiciliata come in atti,
APPELLATA
Conclusioni: previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. (per il deposito delle memorie difensive), alla udienza del 14 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la al fine Controparte_2 di ottenere la condanna della stessa al pagamento di quanto domandato a titolo di indennizzo, in conformità con le condizioni contrattualmente previste nella polizza infortuni n. 0001128849, stipulata in data 26.07.2010 con la medesima compagnia assicurativa. Nel dettaglio, l'attore ha rappresentato di essere stato investito da un'autovettura nel centro abitato di Apricena, in data 08.08.2010, mentre era intento ad attraversare sulle strisce pedonali. A seguito del sinistro stradale è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Severo ove, previ accertamenti clinici, i medici hanno riscontrato una “frattura testa IV metacarpo mano dx”, in conseguenza della quale gli è stato applicato un apparecchio gessato. Ha dedotto di essersi successivamente sottoposto ad ulteriori esami diagnostici che hanno confermato la lesione accertata dal pronto soccorso e da cui è risultata una compromissione permanente della mano destra valutata in misura pari al 5% di danno biologico. Da ultimo, ha rappresentato di aver ricevuto dalla convenuta un assegno di importo pari ad € 3.000,00, ritenendolo, tuttavia, non sufficientemente idoneo ad indennizzare l'intero danno patito. Esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi negativamente, ha quindi citato in giudizio la compagnia di assicurazioni, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'indennità, quantificata sulla base delle condizioni della polizza infortuni, per un importo complessivo pari ad € 12.706,64, detratto già quanto percepito a titolo di acconto, oltre al rimborso delle spese di mediazione e quelle di lite. si è costituita in giudizio, eccependo Controparte_2
l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di quanto rappresentato nell'atto di citazione. Nello specifico, ha ritenuto la carenza di prova in ordine all'esatta dinamica del sinistro stradale che ha visto coinvolto l'attore, con conseguente applicabilità al caso di specie dell'art. 2054, comma 2, c.c. Ha poi contestato il quantum richiesto a titolo di indennizzo, stante l'inattendibilità della documentazione allegata dall'attore, nella quale si attesta la sussistenza di lesioni permanenti, perché la valutazione è stata effettuata presso strutture sanitarie private. Quindi, la convenuta ha chiesto il rigetto integrale della domanda attorea e, in subordine, l'accertamento del concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro stradale, il tutto con vittoria delle spese di lite.
pag. 2/9 Istruita la causa a mezzo di prove documentali ed orali, oltre che con l'espletamento di una perizia medico-legale, il Tribunale di Foggia ha così statuito nella sentenza poi impugnata: “ Accoglie parzialmente la domanda e condanna la convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo complessivo pari € 4.706,64, già detratto quanto trattenuto a titolo di acconto;
Condanna la alla Controparte_1 refusione delle spese di lite sostenute dalla parte attrice che liquida in € 214,00 per esborsi ed 2.552,00 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario”.
In sostanza, il Giudice di prime cure ha ritenuto che:
- la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito del contratto di assicurazione contro i danni, al quale si applica la disciplina di cui al d.lgs. n. 209/2005, quella codicistica e le previsioni contrattuali delle parti;
- sono inammissibili le contestazioni operate dalla compagnia di assicurazione, relative al divieto di cumulo dell'indennizzo con il risarcimento presumibilmente ottenuto dallo ad altro titolo, Pt_1 ossia dal conducente del veicolo, in quanto svolte soltanto nella comparsa conclusionale e, quindi, tardive;
- pienamente provato è l'an della pretesa, sicché non può trovare ingresso la disciplina di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.;
- il consulente tecnico di ufficio ha rilevato l'esistenza di una frattura del IV metacarpo della mano destra, compatibile con l'evento, stimando altresì l'esistenza di postumi permanenti nella misura del 2%, una invalidità temporanea parziale pari al 75% (e corrispondente al periodo nel quale lo ha portato l'apparecchio di gesso) Pt_1 per 30 giorni ed una invalidità temporanea parziale al 50% per ulteriori 30 giorni (quindi calcolando il dovuto nei seguenti termini:
“€ 3.000,00 per danno biologico dovuto all'invalidità permanente quantificata nella misura del 2%; € 3.750,00 calcolato su diaria giornaliera di € 250,00 per inabilità temporanea parziale valutata al 75% relativa a 20 giorni di ingessatura;
€ 750,00 calcolato su diaria giornaliera di € 100,00 per inabilità temporanea parziale valutata al 50% relativa al periodo di trattamento riabilitativo;
€ 206,64 relativi a spese mediche sostenute;
per un totale di € 7.706,64, da cui detrarre quanto ricevuto e trattenuto a titolo di acconto, pari ad € 3000,00”).
pag. 3/9 Avverso la decisione ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello di Bari accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti di fatto e di diritto innanzi argomentati e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvedere: 1) Accogliere integralmente lo spiegato appello e, per lo effetto, dichiarare errata la determinazione dell'indennizzo operata dal Tribunale di Foggia nella parte relativa alla diaria da gessatura ed alla inabilità temporanea;
3) Per l'effetto rideterminare in maniera corretta e sulla base delle specifiche condizioni contrattuali di polizza l'indennizzo dovuto all'odierno appellante con riguardo specifico alla garanzia “diaria da gessatura” e “diaria da inabilità temporanea”; 4) Condannare, pertanto, sulla base delle indicate condizioni contrattuali, la compagnia , al Controparte_1 pagamento dell'ulteriore somma di € 3.500,00 in favore dell'attore; 5) Emettere ogni altra conseguenziale pronuncia processuale e di merito;
6) Condannare l'appellata alla refusione di spese e competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bari, disattesa ogni contraria eccezione e richiesta: -accertare e dichiarare, nel caso di specie, la sussistenza del cumulo della richiesta danni da sinistro stradale e da indennizzo a termini di polizza, con il consequenziale rigetto della domanda;
-in subordine, rigettare il proposto appello e per gli effetti confermare la sentenza nr. 476/23resa dal Tribunale di Foggia, Dott.ssa CARBONELLI;
-in via ulteriormente subordinata ridurre le avverse richieste entro i limiti del dovuto e provato rigettandole per il resto e tenendo conto che l'importo andrà liquidato a termini di polizza;
-con vittoria di spese tutte ed accessori di giudizio del doppio grado, come per legge”.
Assegnati i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive, alla udienza del 10 ottobre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata per la decisione.
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pag. 4/9 In via preliminare, va disattesa, anche in questa sede, l'eccezione proposta dalla compagnia appellata, secondo la quale l'appellante non avrebbe diritto all'indennizzo, in applicazione del divieto del cumulo di questa misura con quella del risarcimento del danno, ottenuto dal conducente del veicolo. Sul punto, va detto che già il Tribunale di Foggia aveva ritenuto inammissibile l'eccezione, perché tardivamente proposta1. A maggior ragione, quindi, l'eccezione (peraltro proposta in via del tutto generica ed addirittura facendo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 141 cod. ass. nel caso di specie niente affatto ricorrente) va ritenuta inammissibile in questa sede, in disparte il fatto che la compagnia appellata non ha espressamente criticato il ragionamento svolto sul punto dal Giudice di prime cure che, perciò, va ritenuto ormai intangibile.
Passando all'esame del merito dell'impugnazione, l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Foggia, con un unico, articolato, motivo di appello, con il quale denuncia la “errata applicazione delle norme contrattuali di cui alla polizza infortuni stipulata dalle parti: errata determinazione dell'indennizzo dovuto”. Nello specifico, ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nella determinazione dell'indennizzo, per avere: 1) con riferimento alla diaria da gessatura, di cui all'art. 37 delle condizioni contrattuali, riconosciuto la stessa, per 20 giorni, ma al 75% del valore contrattualmente stabilito (e ciò erroneamente recependo quanto previsto dal CTU in ordine al riconoscimento, per il periodo suddetto, di una invalidità al 75%); 2) con riferimento all'indennizzo per inabilità temporanea, di cui agli artt. 32 e 33 delle condizioni contrattuali, riconosciuto la stessa, ma per soli 30 giorni, 1 Cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata: “In via preliminare è inammissibile poiché tardiva nonché non provata, l'eccezione formulata dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale ex art. 190, comma 1, c.p.c. Nello specifico, l'eccezione concerne il divieto di cumulo della richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale, che l'attore avrebbe presumibilmente ottenuto dal conducente del veicolo, e la richiesta indennitaria di cui alla polizza infortuni, oggetto del presente giudizio. Difatti, è ormai consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui la comparsa conclusionale assolve unicamente ad una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove (Cassazione civile, Sez. VI, 12 gennaio 2012, n. 315). Nuove eccezioni formulate in sede di comparsa conclusionale paventerebbero, d'altro canto, il rischio di una sottrazione al contradittorio del contenuto delle stesse. Inoltre, le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno ribadito che anche in assenza di una eventuale lesione del contradittorio tra le parti, è preclusa la formulazione di domande o eccezioni nuove che comportino l'ampliamento del thema decidendum;
attività che risulta consentita solo fino al momento della remissione della causa al collegio (Cass. Civ., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20723)”. pag. 5/9 ossia decurtando, dai 60 giorni riconosciuti dal CTU (30 al 75% e 30 al 50%), i primi 30 giorni, fatti ricadere nel periodo di gessatura. Ha quindi chiesto il riconoscimento di ulteriori 3.500,00 euro (di cui euro 1.250,00 quale surplus per la diaria da gessatura ed euro 2.250,00 quale surplus per l'indennizzo da inabilità temporanea, e per l'intero periodo, pari a 60 gg., della stessa).
L'appello è fondato per quanto di ragione e nei limiti di quanto di seguito specificato.
Va premesso che correttamente il Tribunale di Foggia ha ritenuto che la materia della assicurazione contro i danni è regolata da un complesso normativo, costituito, oltre che dalle norme del codice civile, da quelle del d.lgs. n. 209/2005 e dalle stesse previsioni contrattuali predisposte dalle parti, nel caso concreto. L'inquadramento della vicenda non è stato peraltro neanche messo in discussione dalle parti e può darsi, quindi, per assodato. Né è in discussione la questione relativa alla mancanza di responsabilità, e neanche in parte, dell'appellante nella causazione del sinistro. Ciò che è in discussione è invece l'applicazione delle concrete voci di indennizzo (ossia, diaria da gessatura e indennizzo per inabilità temporanea) e la loro concreta quantificazione. Dunque, il Tribunale di Foggia ha effettivamente errato nella quantificazione delle voci, innanzi tutto non applicando tout court la diaria da gessatura, come prevista dal contratto stipulato dalle parti e, quindi, interamente, invece decurtandola e portandola al 75% di quella somma (pari ad euro 250,00 giornalieri), con ciò recependo le previsioni del CTU che, con riferimento alla inabilità temporanea, aveva sì ravvisato una limitazione al 75% per i primi trenta giorni (corrispondenti alla immobilizzazione della mano destra, cioè alla ingessatura) ed al 50% per i trenta giorni successivi alla rimozione del gesso. Invero, è evidente che, così facendo, sono stati confusi i piani su cui operano la “diaria da gesso” e l'”indennizzo per inabilità temporanea”. Il primo, infatti, opera a prescindere ed indipendentemente dal secondo e riveste una mera funzione di indennizzo per il periodo trascorso con un arto ingessato e per il solo fatto di averlo dovuto ingessare. E' noto che allorquando un arto (la mano, il braccio, il piede o la gamba) sono ingessati, la persona sottoposta alla terapia ortopedica può dover affrontare una serie di problemi, quali il non poter guidare, il non potersi preparare da pag. 6/9 mangiare e, addirittura, il non poter curare la propria igiene personale, circostanze che possono portare a dover ricorrere alla cura di terze persone. Ed è proprio per far fronte a questi problemi, contingenti, che le assicurazioni prevedono una “diaria”, da pagarsi all'assicurato che abbia dovuto affrontare un periodo di immobilità di un arto. Cosa diversa è invece l'indennizzo per l'inabilità temporanea che, a differenza del primo, ha la funzione di retribuire la persona assicurata per il periodo in cui questa abbia subito una diminuzione della sua capacità lavorativa ed in percentuale al grado di invalidità riscontrata. Che i due ristori operino su due piani distinti e, si potrebbe dire, paralleli, si evince anche da quanto riportato sulla pagina web della compagnia appellata (www.groupama.it), dato, quindi, notorio. Ed infatti, è lì previsto che “La diaria da gessatura è una forma di indennizzo prevista in alcune polizze assicurative che offre un compenso economico giornaliero a chi subisce un infortunio che richiede l'immobilizzazione di una parte del corpo tramite gessatura. Questa garanzia è pensata per fornire un sostegno finanziario durante il periodo di immobilizzazione, in cui il soggetto potrebbe affrontare difficoltà lavorative o spese aggiuntive legate all'infortunio”. Mentre, per l'indennizzo da inabilità temporanea così viene riportato: “Nel caso in cui si è impossibilitati a lavorare per una motivazione riscontrabile con un certificato medico, si parla di inabilità temporanea. Esiste una diaria specifica per questa tipologia di incapacità momentanea e per poterla ottenere è sempre necessaria la valutazione di un medico di competenza. Si tratta di un rimborso, con importo diverso a seconda della compagnia assicurativa, corrisposto all'assicurato per ogni giorno di inabilità lavorativa. Tale incapacità può essere sia totale che parziale e per questo gli importi erogati dall'assicurazione possono essere maggiori
o minori, a seconda della documentazione medica presentata”. Quindi, nel primo caso vi è un ristoro per le spese aggiuntive che la persona sottoposta a gessatura potrebbe dover affrontare, nel secondo caso, invece, l'indennizzo ha la funzione di compensare l'inattività lavorativa dell'assicurato ed, in particolare, le perdite di guadagno subite a causa dell'infortunio. Ne consegue che la diaria da gessatura non soggiace, e non potrebbe farlo, alle valutazioni percentuali di inabilità, essendo i piani operativi dei due ristori del tutto differenti, ed è dovuta a prescindere dal grado di invalidità e per il solo fatto della immobilità cui è stato sottoposto l'assicurato.
pag. 7/9 Tenuto conto delle condizioni di contratto intercorso tra le parti, che prevedevano una diaria da gessatura di euro 250,00 giornalieri, per un periodo massimo di venti giorni, nel caso di immobilizzazione delle dita (che è il caso che ci occupa), l'importo correttamente liquidabile è pari ad euro 5.000,00 (euro 250,00x20 gg), sicché, detratti euro 3.750,00, già riconosciuti dal Tribunale di Foggia, la compagnia va condannata al pagamento, in favore dell'assicurato, del residuo, pari ad euro 1.250,00. Per quanto riguarda l'indennizzo per inabilità temporanea, secondo il ragionamento sopra seguito (ed anche in applicazione dell'art. 33 delle condizioni contrattuali), andrà fatto riferimento all'intero periodo nel quale l'appellante ha subito una riduzione della sua capacità di guadagno, ossia 60 giorni, come valutato dal CTU. Detratto però il periodo di franchigia, pari a 15 gg. (come da contratto) e tenuto presente che il premio “intero” ammonta ad euro 100,00 giornalieri, effettuata la decurtazione al 50%, per il grado di invalidità riscontrato, deriva che l'importo indennizzabile è pari ad euro 2.250,00, in luogo di euro 750,00, come riconosciuto dal primo Giudice. Ne consegue che la compagnia va condannata al pagamento di ulteriori euro 1.500,00. Il totale da corrispondere è quindi pari ad euro 2.750,00 (euro 1.250,00 quale surplus per la diaria da gessatura ed euro 1.500,00 quale surplus per l'indennizzo per inabilità temporanea), oltre interessi. E' in questi termini che l'appello va accolto.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico della compagnia appellata, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1098/2023 R.G., così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, 476/2023, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 93000230/2012 R.G., pubblicata in data 20 febbraio 2023, condanna
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in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pag. 8/9 tempore, al pagamento dell'importo di euro 2.750,00, oltre interessi dal giorno della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
2) liquida le spese di lite in euro 2.915,00, per i compensi professionali, oltre alle borsuali, per euro 147,00, al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
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