REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.a.c.c. 30642/2022 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. TRA (c.f. Parte_1
), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall' Avv. Claudia Manzi ed P.IVA_1 elettivamente dom.to per la carica presso l'Ufficio Affari Legali sito in Napoli, alla via A. Cardarelli n. 9 OPPONENTE E
C.F. CP_1 C.F._1
OPPOSTO CONTUMACE CONCLUSIONI Per l'opponente: accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia del precetto in virtù dei motivi di cui sopra;
accertare e dichiarare la irregolarità dei conteggi così come eseguiti;
condannare controparte al pagamento, in favore della convenuta, delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di precetto notificato all'odierna opponente in data 18/12/2022, ha CP_1 intimato il pagamento della somma di € 356.016,56, oltre interessi e spese successive da pagare nel termine di giorni 10 dalla notifica del precetto stesso. Tale somma è stata precettata in virtù della sentenza n. 8512 emessa da questo Tribunale in data 15/10/2021, munita di formula esecutiva il 28/06/2022, notificata all'opponente in data 01/08/2022. Con atto di citazione del 29/12/2022, l'Azienda intimata si è opposta all'atto di precetto, deducendone la nullità e, in subordine, dolendosi del calcolo degli accessori, così come effettuato nell'atto opposto. L'opposizione è parzialmente fondata.
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In particolare, parte opponente ha eccepito preliminarmente la nullità del precetto, per la violazione dell'
art. 14 d.l. 669/96 convertito in
legge 30/97, successivamente modificato dall'
art. 44 co. 3 del d.l. 269/03. Detto articolo recita, al comma 1: “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”. In virtù della norma citata, è fatto divieto al creditore di notificare l'atto di precetto prima del trascorrere dei 120 giorni. Nel caso di specie, parte opposta ha notificato il titolo esecutivo in data 01/08/2022 ed il precetto in data 18/12/2022. Per l'opponente la notifica sarebbe avvenuta prima dello scadere del termine di 120 giorni, che avrebbe avuto come
dies ad quem il giorno 01/01/2023. Ciò in ragione della natura prettamente processuale di tale termine e, come tale, sottoposto alla sospensione dei termini disposta dalla normativa
de quo. Tale doglianza, come già evidenziato nell'ordinanza interinale pronunciata il 7/7/2023, risulta priva di fondamento dal momento che il termine di cui all'
art. 14 d.l. 669/1996 non ha natura processuale e non è sottoposto alla sospensione feriale, analogamente a quanto evidenziato per il termine di cui all'
art. 482 c.p.c. (cfr.
Cass. 1125/1971 secondo cui
il termine ad adempiere, in pendenza del quale, a norma dell'art 482 cod proc civ, non si può iniziare l'esecuzione forzata, non ha natura processuale, e quindi decorre anche nel periodo delle ferie estive degli avvocati, cioè senza che ad esso possa applicarsi la sospensione prevista dalla legge 14 luglio 1965, n 818, e successivamente dalla legge 7 ottobre 1969, n 742). Alla luce di ciò, sotto tale profilo, l'atto di precetto opposto risulta valido ed efficace. Merita, invece, accoglimento la doglianza dell'opponente relativa al calcolo della somma precettata. Già con la citata ordinanza del 7/7/2023, questo giudice ha accolto, seppur solo parzialmente, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ossia solo per la parte che eccede l'importo di € 318.018,99 (così evinta dai calcoli presenti nelle note autorizzate) sul totale complessivo indicato nel precetto di € 356.013,56, scaturente dalla somma tra capitale iniziale, interessi e rivalutazione. Infatti, va considerato che la somma indicata in sentenza di € 271.494,60 devalutata alla data del fatto (6/12/2006) è pari ad € 225.493,85. Tale importo, con gli interessi sulla somma via via rivalutata nel tempo (come da principio affermato dalla S.C. con la nota
sentenza n. 1712/1995) è pari ad € 318.775,81 (la lieve differenza di calcolo rispetto a quello dell'opponente è dovuta al fatto che questi lo ha fatto decorrere – erroneamente – dal 6/01/2007 e non dal 6/12/2006, come espressamente previsto in sentenza).
pagina 2 di 3 Su tale somma sono poi dovuti gli interessi legali dalla data del deposito della sentenza, fino al giorno del pagamento. Stante l'accoglimento parziale dell'opposizione, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M. Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo a
CP_1 sulla base della sentenza n. 8512/2021 così come azionata con il precetto
[...] notificato il 18/12/2022, per la parte che eccede la somma di € 318.775,81, oltre interessi legali dal 18/10/2021, fino alla data del pagamento,
- compensa le spese di lite tra le parti. Napoli, 17/03/2025 Il Giudice dott. Gabriele Montefusco
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott. Nicola Conte
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