Articolo 1795 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1799Articolo 1791
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1795.
Retribuzione ((stipendiale)) degli ufficiali in ferma prefissata

1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012