Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
>
Versione
27 marzo 2012
27 marzo 2012
Art. 1795.
Retribuzione ((stipendiale)) degli ufficiali in ferma prefissata
1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
Retribuzione ((stipendiale)) degli ufficiali in ferma prefissata
1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.