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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4189/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4 novembre 2025 ad ore 12:00 innanzi al Giudice dott.ssa Giulia Civiero, sono comparsi: per l'avv. PASE GIORGIO;
Parte_1
per l'avv. BELTRAM BORIS, oggi sostituito dall'avv. MULATO Controparte_1
ALESSANDRO; nessuno per . Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni nel merito come da prima memoria ex art. 171 ter n. 1 cod. proc. civ. e in via istruttoria come da seconda memoria ex art. 171 ter n. 2 cod. proc. civ.
Il procuratore di parte convenuta precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
I procuratori delle parti concordemente chiedono al Giudice di essere esonerati dall'attesa della lettura della sentenza. Il Giudice autorizza quanto richiesto.
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.
L'avv. Mulato ribadisce quanto già osservato in merito alla mancata risposta del c.t.u. alla parte di quesito relativa all'incidenza dell'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza. Insiste dunque per l'integrazione dell'elaborato peritale o comunque la chiamata a chiarimenti del c.t.u.
pagina 1 di 14 In ogni caso, richiama i propri atti in merito alla quantificazione del danno e al concorso di colpa dell'attore.
L'avv. Pase si oppone alla chiamata a chiarimenti, richiamando il contenuto della propria nota del
23.9.2024. In merito al quantum, chiede la rivalutazione (essendo le tabelle milanesi risalenti ad un anno e mezzo fa) ed interessi. Insiste inoltre per il riconoscimento di una personalizzazione, come richiesta in atto di citazione, per il danno estetico e per il danno alla cenestesi lavorativa. Chiede che siano liquidate anche le anticipazioni per complessivi € 842,33 (di cui € 759,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca ed €
16,33 per spese di notifica).
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 12:25.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Civiero
pagina 2 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero, ha pronunciato ex art. 281 sexies cod. proc. civ. la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 4189/2023 promosso da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Pase giusta mandato allegato telematicamente all'atto di citazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Conegliano, via Cavour n. 1/A;
c.f.: CodiceFiscale_1
- attore - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'avv. Boris Beltram giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Trieste, via XXIV
Maggio n. 6;
c.f.: P.IVA_1
- convenuta -
pagina 3 di 14 e contro
Controparte_2
c.f.: C.F._2
- convenuto contumace -
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
Nel merito: accertato che, in occasione del sinistro sub judice, verificatosi in data 01.11.2021, a Treviso, via Castellana, l'attore
[...]
viaggiava, in qualità di trasportato, sul veicolo Ford Fiesta targato EG 036 WN, di proprietà del conducente Pt_1
assicurato per la r.c.a. con la accertato altresì il nesso di causalità tra il Controparte_2 Controparte_1
sinistro de quo ed i danni attorei ut supra dedotti, per l'effetto, condannarsi ex art. 141 del D.lgs n. 209/2005 la convenuta
Compagnia, Assicuratrice per la r.c.a. del veicolo vettore, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'esponente, nelle somme e voci di cui alle premesse ovvero nella misura anche maggiore o minore che sarà accertata di giustizia, in via equitativa, alla luce dell'espletanda attività istruttoria, con la rivalutazione monetaria ed il risarcimento del danno da ritardata corresponsione delle somme nella misura degli interessi cc.dd. compensativi da liquidarsi in un determinando saggio di giustizia dal fatto alla domanda, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4°, c.c. (così come introdotto dal D.L. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 162/2014) maturandi sulla somma
complessiva dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.
Le istanze istruttorie attoree sono precisate come segue:
I. Disporsi CTU medico-legale sulla persona dell'attore, finalizzate a rispondere al seguente quesito: “accerti il CTU: 1) natura, entità e decorso delle lesioni subite dall'attore nel sinistro de quo, valutando la sussistenza di nesso di causa tra queste
e l'evento; 2) le conseguenze biologiche delle lesioni sia sotto il profilo temporaneo, sia permanente;
3) il livello di sofferenza intrinseca patito dal danneggiato sia nel decorso della malattia – convalescenza, sia sui postumi permanenti (lieve, medio, elevato) e se permangono allo stato attuale sintomi dolorosi;
4) tutti gli elementi di competenza tecnica medico legale utili a
pagina 4 di 14 valutare la compatibilità di eventuali ulteriori particolari ripercussioni della malattia e/o dei postumi su specifiche condizioni personali – soggettive del danneggiato e se ed in quale misura il lavoro di operario e/o simili sia reso usurante dalla menomazione (c.d. danno da cenestesi lavorativa); 5) la compatibilità delle spese documentate in atti per diagnosi, cure, valutazioni specialistiche, ecc e quelle eventuali future;
6) le disfunzionalità estetiche”;
II. Si chiede, per mero scrupolo difensivo, che il Giudice voglia autorizzare l'acquisizione del rapporto integrale degli Agenti della Polizia Stradale di Vittorio Veneto, intervenuti sul luogo del sinistro;
III. Ammettersi prova per testi in ordine alle circostanze qui di seguito capitolate:
1) “vero che l'attore non ha alcun titolo di studio e poca dimestichezza con la lingua italiana?”;
2) “vero che l'attore è venuto in Italia al fine di reperire un'attività lavorativa?”;
3) “vero che le intenzioni dell'attore erano quelle di trovare un'occupazione in qualche ditta edile o in qualche fabbrica delle zone industriali trevigiane?”;
4) “vero che prima del sinistro stradale dell'1.11.2021 l'attore camminava regolarmente?”;
5) “vero che successivamente al sinistro per cui è causa si nota la claudicanza dell'attore?”;
6) “vero che successivamente al sinistro de quo l'attore si lamenta dei dolori alla gamba sinistra?”;
7) “vero che successivamente al sinistro de quo l'attore si lamenta dei dolori alla volto ed alla mascella?”;
8) “vero che successivamente al sinistro de quo l'attore si lamenta delle frequenti cefalee e dei disturbi del sonno?”.
Si indicano a testi: residente a [...] e , residente a [...]
Carbonera (TV), via Brigate Marche n. 197.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico del Tribunale adito:
- IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
- Accertato il concorso di colpa dell'attore nella causazione delle lesioni subite in occasione dell'incidente stradale per cui è causa
e che la Società ha offerto e materialmente pagato in favore dell'attore ante causam l'importo di euro 22.700,00, accertare, previa rivalutazione dalla data del predetto pagamento a quella della decisione, la satisfattorietà delle somme già pagate
pagina 5 di 14 all'attore per il risarcimento di tutti i danni effettivamente subiti e risarcibili in favore dell'attore stesso, respingendo tutte le ulteriori domande risarcitorie avanzate in questa sede in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, anche generali, diritti ed onorari processuali.
- IN VIA SUBORDINATA DI MERITO
- In caso di denegata e non creduta insufficienza dei suddetti importi già offerti e pagati dalla Società esponente, liquidare i danni ulteriormente risarcibili secondo giustizia e previa rivalutazione e detrazione dei pagamenti già effettuati in favore dell'attore dalla Società esponente.
- IN VIA ISTRUTTORIA
- Disporre C.T.U. al fine di accertare, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti del giudizio, se le lesioni subite dall'attore siano state o no concausate dal mancato uso della cintura di sicurezza da parte sua, al fine di poterne stabilire la risarcibilità quantomeno parziale ex art.1227 c.c.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il signor conveniva in giudizio la compagnia Pt_1
assicuratrice ai sensi dell'art. 141 cod. ass. priv. nonché il conducente del veicolo Controparte_1
signor al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in qualità di terzo trasportato a CP_2
seguito del sinistro stradale avvenuto in data 1.11.2021.
Si costituiva in giudizio la compagnia convenuta, non contestando la dinamica del sinistro né la qualità di terzo trasportato dell'attore, ma eccependo il concorso di colpa del danneggiato per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e contestando nel quantum le pretese risarcitorie attoree.
A seguito del decreto ex art. 171 bis cod. proc. civ. (nel quale veniva dichiarata la contumacia del signor e del deposito delle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ., all'udienza di prima comparizione CP_2
pagina 6 di 14 delle parti, svoltasi in data 22.2.2024, il Giudice tentava la conciliazione. Tuttavia, il tentativo di conciliazione non sortiva effetto positivo.
Pertanto, preso atto di ciò, il Giudice pronunciava la propria ordinanza istruttoria.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante c.t.u. medico-legale, affidata alla dott.ssa Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 4.11.2025, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, discutevano oralmente la causa ed il Giudice pronunciava la presente sentenza ex art. 281 sexies cod. proc. civ.
* * *
1) Sull'an debeatur
La dinamica del sinistro non è stata oggetto di contestazione, come anche non è contestato che l'azione promossa dall'attore soddisfi i presupposti di cui all'art. 141 cod. ass. priv., essendo pacifico che il signor si trovasse a bordo del veicolo assicurato con la convenuta in qualità di terzo trasportato. La Pt_1
controversia, pertanto, attiene esclusivamente all'accertamento del nesso causale tra l'evento e tutte le lesioni lamentate, e alla quantificazione del danno risarcibile.
2) Sull'eccezione ex art. 1227 cod. civ.
Va innanzitutto precisato che, trattandosi di eccezione (quella ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.) volta a paralizzare l'altrui pretesa creditoria, i fatti posti a suo fondamento devono essere provati dalla parte che tale eccezione solleva, non potendo questa limitarsi ad allegare genericamente la circostanza riversando sull'attore danneggiato la relativa prova contraria.
Nel caso di specie, la compagnia convenuta non ha assolto a tale onere.
La dott.ssa ha argomentato in maniera chiara ed esaustiva le sue conclusioni sul punto, chiarendo Per_1
che le lesioni riportate dal signor sono compatibili anche con l'utilizzo dei sistemi di ritenzione. Pt_1
La c.t.u. ha specificato che in un urto frontale di tale violenza, anche il passeggero munito di apposita cintura di sicurezza è soggetto a traumi facciali e, soprattutto, a fratture degli arti inferiori a causa delle pagina 7 di 14 forze assiali trasmesse lungo il femore.
Le uniche lesioni che, secondo la stessa c.t.u., la cintura avrebbe potuto mitigare (il trauma cranico commotivo e le contusioni toraco-addominali) sono proprio quelle che si sono risolte senza lasciare postumi permanenti, come attestato dall'esame neurologico negativo e dall'assenza di menomazioni agli organi interni. Il danno permanente per cui si agisce deriva invece da lesioni (frattura del femore e trauma facciale) che l'attore avrebbe con ogni probabilità subito ugualmente.
Mancando la prova del nesso di causalità tra la condotta colposa (mancato uso della cintura) e il danno permanente per cui si chiede ristoro, l'eccezione della convenuta è infondata. Per tale ragione, va escluso qualsiasi concorso di colpa dell'odierno attore ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.
3) Sul danno risarcibile all'attore
3.1) Sul danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Va esaminato, in primo luogo, il pregiudizio biologico, ovvero la lesione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica del soggetto in sé considerata e il correlativo pregiudizio alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della vita individuale e sociale.
Tale voce di danno, suscettibile di accertamento medico-legale va determinata, ai fini del risarcimento integrale del danno alla persona e della sua personalizzazione, con riferimento sia alle componenti a prova scientifica medico-legale, sia a quelle relative all'incidenza negativa sulle attività quotidiane (c.d. inabilità totale o parziale), sia a quelle che incidono sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.
Orbene, al fine di determinare il pregiudizio di natura biologica subito dall'attore – oltre che le eventuali ulteriori ripercussioni di natura non patrimoniale – è stata svolta c.t.u. medico-legale affidata alla dott.ssa
Alla luce della relazione della c.t.u., emerge che il signor ha riportato nel corso del Persona_1 Pt_1
sinistro un grave politrauma, caratterizzato da frattura pluriframmentaria del femore sinistro, trauma facciale con frattura orbitaria e mascellare sinistra, contusione polmonare e splenica.
pagina 8 di 14 Secondo la ricostruzione della c.t.u., è conseguito al sinistro un periodo di temporanea compromissione dello stato di salute (ovvero un danno biologico temporaneo) di complessivi 120 giorni, di cui giorni 15 a totale, giorni 45 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%. Sussistono, inoltre, postumi permanenti in misura pari ad un danno biologico del 23%.
Il grado di sofferenza patito è definibile, per il periodo di malattia, di grado medio-elevato e di grado medio nella fase cronica dei postumi.
Ci premesso, la quantificazione del danno va operata in via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto appare congruamente determinabile assumendo come parametro le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano alla data della decisione (trattandosi di lesioni c.d. macropermanenti), eventualmente personalizzando il risultato sulla base delle peculiarità del caso concreto e della reale entità del danno.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla misura percentuale di invalidità permanente, individuata dalla c.t.u. nel 23%, alla stregua della tabella milanese 2024 compete la liquidazione di un importo pari ad €
116.633,00. Tale importo, calcolato secondo i più recenti criteri dell'Osservatorio sulla giustizia civile di
Milano, già ricomprende e valorizza l'incremento per la sofferenza soggettiva, la cui applicazione è giustificata nel caso di specie dal grado di sofferenza “medio-elevato” e “medio” accertato dalla c.t.u.
È peraltro possibile operare la c.d. personalizzazione del danno al fine di valorizzare pregiudizi o ripercussioni che esulino dalle normali conseguenze delle lesioni del tipo di quelle occorse all'attore. Nel caso in esame, sussistono le condizioni per una personalizzazione dell'importo, come suggerito dalla stessa dott.ssa che ha ritenuto congruo un “appesantimento di grado moderato del punto percentuale”. Per_1
Tale aumento si giustifica per la concorrenza di due fattori di eccezionale impatto sulla vita del danneggiato: il grave danno estetico (derivante dalle plurime e vistose cicatrici permanenti sul volto di un ragazzo di 26 anni, con evidenti e intuibili ripercussioni sulla vita sociale, affettiva e di relazione) e il danno alla c.d. cenestesi lavorativa (la c.t.u. ha accertato un quadro di dolore cronico, limitazioni funzionali all'arto pagina 9 di 14 inferiore sinistro e zoppia;
tali menomazioni, per un soggetto giovane e con bassa scolarità, verosimilmente destinato a impieghi di natura manuale, comporteranno un maggior sforzo, un maggior logorio e una maggiore affaticabilità nello svolgimento della futura attività lavorativa, pregiudizio che merita un adeguato ristoro).
Questo Giudice ritiene che la c.d. personalizzazione debba quantificarsi nella misura del 10%, dove la massima percentuale di personalizzazione è pari al 36%. Ne risulta un importo aggiuntivo di € 11.663,30.
Con riferimento all'inabilità temporanea, dev'essere liquidata la somma di € 1.725,00 per i 15 giorni di invalidità temporanea totale, € 3.881,25 per i 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.725,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% ed € 862,50 per i 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%. Conclusivamente, per il danno biologico temporaneo compete la complessiva somma di €
8.193,75.
3.2) Sul danno patrimoniale conseguente alle spese mediche sostenute
La c.t.u. ha riconosciuto la congruità e la riconducibilità alla lesione patita delle spese mediche sostenute e documentate dall'attore per trattamenti fisioterapici, per complessivi € 910,03. Al pari, sono risarcibili i costi sostenuti per la perizia di parte ante causam, pari ad € 1.464,00, esborso da ritenersi congruo e necessario per l'accertamento del danno.
Deve invece essere rigettata la richiesta di rimborso della fattura emessa dall per Parte_2
l'importo di € 15.373,66. Trattandosi di danno patrimoniale emergente, è necessaria una rigorosa prova dell'esborso, che nel caso di specie difetta, come peraltro rilevato dalla stessa c.t.u.
3.3) Sul danno patrimoniale da incapacità e inabilità lavorativa
L'attore non ha allegato né provato una perdita economica derivante dal sinistro in termini di riduzione del reddito o di perdita di chances lavorative specifiche. Nulla può essere pertanto riconosciuto per tale voce di danno patrimoniale, ricordando comunque che è stata riconosciuta all'attore un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale (nella misura del 10%) per il riconosciuto danno da lesione della cenestesi pagina 10 di 14 lavorativa.
3.4) Sulle spese di assistenza stragiudiziale
L'attore ha richiesto il rimborso delle spese che sosterrebbe per l'assistenza stragiudiziale ricevuta dalla società Giesse Risarcimento Danni S.r.l.
Orbene, il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale o da una società specializzata in detta fase pre-contenziosa.
Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un professionista di fiducia.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, affinché tale costo sia risarcibile, devono sussistere determinate condizioni. In primo luogo, la spesa deve essere stata effettivamente sostenuta e, trattandosi di danno squisitamente patrimoniale, è necessaria una rigorosa prova dell'esborso, che nel caso di specie difetta completamente. L'attore, infatti, non ha prodotto alcuna fattura quietanzata o prova di pagamento, limitandosi a richiedere una liquidazione in via equitativa basata su un accordo percentuale sul futuro risarcimento. Tale richiesta è inammissibile, poiché il danno emergente presuppone una diminuzione patrimoniale attuale e provata, non una passività futura e potenziale.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha specificato che il rimborso è dovuto solo se l'intervento stragiudiziale ha avuto un'utilità concreta e non si è rivelato “superfluo ai fini di una più pronta definizione del
contenzioso” (Cass. civ., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16990). Nel caso di specie, l'intervento della società di infortunistica non ha prodotto alcun risultato tangibile. La trattativa non solo non ha evitato il giudizio, ma si è conclusa con il mancato incasso dell'assegno offerto dalla convenuta, rendendo necessaria l'instaurazione di un contenzioso ex novo. L'attività svolta, pertanto, appare priva di quella concreta utilità che ne giustificherebbe il ristoro.
Infine, l'attività stragiudiziale deve rivestire autonoma rilevanza rispetto a quella giudiziale. Nel caso in esame, l'operato della società si è limitato all'invio della corrispondenza iniziale, configurandosi come pagina 11 di 14 un'attività meramente prodromica e preparatoria all'azione legale, i cui costi sono da ritenersi assorbiti nella liquidazione delle spese processuali.
Per tutte le ragioni esposte, la domanda di risarcimento per le spese di assistenza stragiudiziale deve essere rigettata.
3.5) Sulle spese di viaggio
La richiesta di risarcimento per spese di viaggio, quantificata in via equitativa in € 300,00, deve essere rigettata per la sua assoluta genericità. L'attore non ha fornito alcun elemento di fatto (date, luoghi, tragitti)
a supporto della pretesa, venendo meno al proprio onere probatorio e non consentendo a questo Giudice di procedere nemmeno a una valutazione equitativa, che presuppone pur sempre la prova dell'esistenza del danno.
3.6) Sugli interessi e rivalutazione monetaria
Sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno spetteranno rivalutazione monetaria ed interessi secondo i criteri di seguito esplicati.
Il danno non patrimoniale liquidato deve intendersi in termini monetari attuali.
Su tale somma, devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data del sinistro alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
Con riferimento, invece, al danno patrimoniale emergente, la somma corrispondente alle spese già sostenute deve essere rivalutata dalla data in cui la spesa è stata sostenuta (“data della spesa”: Cass. civ, sez.
III, 16 febbraio 2001, n. 2335) e su tale importo, devalutato alla data dell'esborso ed anno per anno rivalutato su base Istat, spettano gli interessi compensativi al tasso legale dalla data della spesa alla data della presente sentenza e gli interessi legali da tale ultima data al saldo.
4) Sulle spese di lite e di c.t.u.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza. Nel caso di specie, la pagina 12 di 14 compagnia convenuta è risultata soccombente, avendo visto rigettata la propria eccezione ex art. 1227 cod. civ. ed essendo stata condannata al pagamento di una somma significativamente superiore a quella offerta in via stragiudiziale.
Le spese di lite sono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, in relazione al valore della causa determinato dall'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento del danno. Si precisa che sono stati applicati nella liquidazione i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, valori minimi per la fase decisionale (svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. senza deposito di scritti conclusivi).
Le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del 10.9.2024, devono essere poste definitivamente a carico della convenuta soccombente. Quest'ultima dovrà altresì essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese di c.t.u. e di c.t.p. effettivamente sostenute e debitamente documentate.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 141 cod. ass. priv., condanna a Controparte_1
pagare ad la somma complessiva di € 136.490,05 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale ed € 2.374,03 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
2) condanna alla rifusione, in favore di delle spese processuali Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 842,33 per anticipazioni, € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si è dichiarato antistatario;
3) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., nella misura già liquidata con decreto del
10.9.2024, con condanna a rimborsare all'attore le spese di c.t.u. e di c.t.p. a tal fine anticipate e pagina 13 di 14 debitamente documentate.
Così deciso in Treviso, 4 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
pagina 14 di 14