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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/08/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SPOLETO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1507/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09.04.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Todi (PG) Località Ponterio n.6, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Federico e Maria Vittoria Lucernari ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Roma Via Carso 63, presso i Difensori;
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...], residente in [...] Vocabolo Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ricci ed elettivamente Parte_2 domiciliata, giusta procura in atti in Cerreto d'Esi (AN) Via XXIV Maggio n.10, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.10.2024, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 civile in Spoleto in data 26 maggio 2015 con dal quale non erano nati figli;
che con Controparte_1 sentenza n.593 del 22,09.2021, pubblicata in data 19.10.2021, il Tribunale di Spoleto aveva
1/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, prevedendo il versamento , da parte sua e in favore della
, di un assegno divorzile di euro 850,00 mensili , rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT , che aveva sempre puntualmente provveduto a versare tale importo , che attualmente, sulla base della rivalutazione annuale, ammontava ad euro 963,00 ; che sia prima sia durante il matrimonio e successivamente dopo la separazione, aveva fatto alla varie elargizioni di denaro ( euro CP_1
39.343,07 per l'estinzione di un prestito;
il pagamento dal 2017, fino all'estinzione, delle rate di una macchina formalmente intestata a lui ma poi trasferita alla resistente;
l' acquistato di una macchina per la maglieria ed un gazebo, per confezionare complementi di arredo da vendere ai mercatini e alle fiere;
l' acquisto di un furgone per facilitare la partecipazione alle fiere per la sua attività , furgone poi dalla stessa venduto con incasso del relativo prezzo;
l'acquisto di mobili per complessivi € 9305,25, per la casa dove la si era trasferita dopo la separazione;
due bonifici di euro 4500,00 cadauno, CP_1 per ricoprire uno scoperto sul suo conto;
il pagamento di una contravvenzione per euro 500,00 ; il pagamento per euro 900,63 di alcune cartelle esattoriali;
euro 2750,00 per spese personali della figlia della stessa;
euro 3300,00 per spese mediche ed odontoiatriche;
euro 400 euro per CP_1
l'acquisto di un tapis roulant) al fine di consentirle di acquisire una sua indipendenza economica .
Precisava che attualmente la sua situazione era cambiata perchè il 25 maggio 2022 si era nuovamente sposato con , così costituendo un nuovo nucleo familiare che lo aveva portato ad Persona_1 assumere ulteriori oneri tra i quali anche il trasferimento a Terni in una casa in affitto ad un canone mensile di euro 827,00 ; aveva avuto alcuni problemi fisici che gli avevano comportato un'invalidità totale al 100% con una conseguente diminuzione dei propri redditi dal 2023 ed una sempre maggiore difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni personali.
Chiedeva, pertanto , la revoca e/o la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 400.00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, dal momento che erano stati vani i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda anche attraverso la negoziazione assistita;
a tale proposito faceva rilevare che si era sposato con la quando lui, medico di base , aveva 63 anni ed era vicino al
CP_1 pensionamento, mentre lei aveva 52 anni e non aveva mai lavorato;
che nessun contributo la
CP_1 aveva dato alla sua carriera né alcun sacrificio per la famiglia la medesima aveva posto in essere , che il matrimonio era durato solo quattro anni;
che la , pur avendo una propria capacità lavorativa,
CP_1 non si era mai adoperata per trovare una stabile occupazione, nonostante gli sforzi, anche economici, che lo stesso aveva fatto per aiutarla in tale senso;
che, comunque, attualmente , la , come
CP_1 risultante da informazioni assunte con un investigatore privato , svolgeva attività di badante /colf presso un'anziana signora di San Terenziano di Gualdo Cattaneo;
che gestiva un mercatino on line
2/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto denominato “Fantasie di TA dove vendeva i propri manufatti realizzati in maglia;
che aveva da qualche anno una stabile relazione more uxorio con tale;
con vittoria di spese . Persona_2
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a la quale si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso affermato.
In particolare evidenziava che la documentazione prodotta dal con riferimento alle elargizioni a Pt_1 favore della stessa si riferiva al periodo del matrimonio e della separazione , tutte situazioni già valutate in sede di divorzio consensuale e che non potevano, quindi, essere richiamate in questa sede dal momento che nella stessa sentenza di divorzio si leggeva che le parti avevano regolamentato gli ulteriori rapporti patrimoniali esistenti tra loro.
In diritto faceva rilevare che per modificare le condizioni di divorzio consensuale dovevano essere sopravvenuti “fatti nuovi” tali da imporre una modifica degli assetti precedentemente stabiliti dalle parti , circostanza che non si era verificata;
sul punto precisava che , riguardo alla capacità reddituale del , la stessa, sulla base della documentazione in atti, era aumentata , rispetto al momento del Pt_1 divorzio, del 20% ; che il predetto era proprietario e/o comproprietario di diversi immobili con una rendita catastale complessiva di euro 3565,85 ; che ad aprile del 2023 era anche divenuto proprietario di altri immobili ricevuti in eredità dalla SI.ra ; al contrario la medesima non era Persona_3 proprietaria di alcun immobile perchè, in costanza di matrimonio, aveva venduto l'unico bene di sua proprietà utilizzando il ricavato per estinguere un mutuo e per i bisogni della famiglia.
Faceva, altresì presente che a causa dell'età, delle proprie condizioni precarie di salute, della mancanza di un titolo di studio, non aveva alcuna capacità lavorativa, per cui l'assegno divorzile assumeva anche una funzione assistenziale;
che riguardo al lavoro che aveva abbandonato in costanza di matrimonio, la scelta era stata effettuata perchè convinta , stante le rassicurazioni del di essere economicamente Pt_1 sostenuta da questo;
che non aveva alcuna stabile relazione con che era soltanto il Persona_2 locatore dell'immobile dove risiedeva;
che non svolgeva alcuna di colf-badante e che si era recata più volte nello stabile di San Terenziano al solo fine di fare visita a due proprie amiche;
che , riguardo al sito “Le Fantasie di TA , non si trattava di un sito per la vendita ma di un sito di Facebook dove aveva postato alcune foto di oggetti da lei realizzati per piacere personale, come si poteva dedurre anche dal fatto che nelle foto degli oggetti non era indicato alcun prezzo;
che tutto ciò che aveva ricavato dalla sua partecipazione a soli dieci mercatini nel 2021 era un utile minore ai 5000,00 euro tanto da non esserne necessaria l'indicazione nella denuncia dei redditi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda svolta da con conferma di quanto stabilito Parte_1 nella sentenza di divorzio;
comunque, in via riconvenzionale , chiedeva un aumento dell'assegno divorzile ad euro 1200,00 ; con vittoria di spese.
3/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto All'udienza del 9 aprile 2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, la rinunciava alla CP_1 domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno ad euro 1200,00 .
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini per memorie.
Motivi della decisione
Evidenzia il Collegio che la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, si riferisce a fatti anteriori alla domanda consensuale di scioglimento del matrimonio verificatosi con sentenza n.593 dl 22 settembre 2021, pubblicata in data 19.10.2021. Si parla infatti di elargizioni di somme o pagamenti di debiti effettuata in un arco temporale che va dal
2018 al 2021 ma le parti in sede di divorzio avevano “dichiarato di avere regolamentato gli ulteriori rapporti patrimoniali esitenti tra loro” per cui i fatti descritti dal ricorrente non possono essere considerati “fatti nuovi” in grado di essere valutati in questa sede. Secondo quanto previsto dall'art.473 bis 19 cpc la revisione dei provvedimenti in materia di minori e di condizioni economiche (come nel caso di specie), può essere richiesta in ogni tempo “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Non possono essere considerati giustificati motivi quelli indicati dal ricorrente perchè già valutati in precedenza e di fatto antecedenti al provvedimento con il quale è stato determinato l'assegno divorzile.
Non sussistono neanche le mutate condizioni reddituali affermate dal ricorrente e derivanti dalle sue condizioni di salute, perchè al contrario la resistente ha provato documentalmente che il dopo il Pt_1 divorzio ha aumentato di circa un 20% le sue capacità reddituali. Al momento del divorzio presentava un reddito che si attestava sugli 83.074,00 ma attualmente il suo reddito ammonta ad €108.000. E' aumentata anche la consistenza del patrimonio immobiliare, perchè sempre secondo quanto risulta dalla documetazione prodotta dalla convenuta, lo stesso ha ereditato dalla SInora , altri due Persona_3 immobili nella Provincia di Perugia. Dall'altro lato invece, la SI.ra continua a non essere CP_1 proprietaria di beni immobili ed ha peggiorato le sue condizioni di vita perchè se dopo il divorzio viveva in un appartamento dove pagava un canone di locazione di 350 euro al mese, adesso risiede in un bilocale dove paga un canone di 200 euro al mese. La capacità lavorativa della è pressoché CP_1 inesistente, in quanto la stessa ha 62 anni, è priva di un titolo di studio, ha diverse patologie mediche, quali disfunzioni cardiache, problemi al ginocchio destro e alla schiena, ernie discali, osteocondrosi, che le impediscono di svolgere lavori pesanti.
Al contrario il ricorrente è un medico di 73 anni che percepisce una buona pensione, ha una casa ed è proprietario di numerosi immobili, per cui ha una capacità reddituale che lo pone rispetto alla convenuta in una situazione di vantaggio.
4/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto L'assegno divorzile, in una situazione del genere, continua a mantenere una funzione perequativa ed assistenziale in favore del coniuge economicamente più debole (Cass.n.24110/2024 – n.23083/2024).
Non può essere suscettibile di valutazione quale fatto nuovo in grado di giustiifcare una richiesta di revisione e tanto meno di revoca, neanche il nuovo matrimonio del ricorrente o la circostanza che lo stesso, pur essendo proprietario di una casa, abbia scelto di andare ad abitare con la moglie a Terni in affitto.
Sulla base di tali argomentazioni deve pertanto essere rigettata la domanda svolta da , Parte_1 volta alla revoca dell'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Si prende atto della rinuncia da parte della alla domanda riconvenzionale. CP_1
Per i motivi sopra esposti non sussistono neanche le condizioni per procedere ad una riduzione dell'assegno divorzile, per cui lo stesso va confermato nella stessa misura di quello stabilito con la sentenza di divorzio ed attualmente erogata sulla base della rivalutazione annuale ISTAT.
Il parziale rigetto della domanda comporta la condanna alle spese del ricorrente sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- RIGETTA la domanda di revoca della corresponsione dell'assegno divorzile promossa da
[...]
nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
- RIGETTA la domanda di riduzione dell'assegno divorzile e conferma l'entità dell'assegno nella misura stabilita nella sentenza di divorzio n.593 del 22.09.2021, pubblicata in data 19.10.2021, aumentata annualmente secondo gli indici ISTAT e pertanto determinata ad oggi in € 963.
- CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1696,00, oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CAP come per legge .
Spoleto 28.7.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
5/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SPOLETO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1507/2024 R.G., rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09.04.2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in Todi (PG) Località Ponterio n.6, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberta Federico e Maria Vittoria Lucernari ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Roma Via Carso 63, presso i Difensori;
- RICORRENTE –
e
nata a [...] il [...], residente in [...] Vocabolo Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Ricci ed elettivamente Parte_2 domiciliata, giusta procura in atti in Cerreto d'Esi (AN) Via XXIV Maggio n.10, presso il Difensore;
- RESISTENTE –
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 23.10.2024, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1 civile in Spoleto in data 26 maggio 2015 con dal quale non erano nati figli;
che con Controparte_1 sentenza n.593 del 22,09.2021, pubblicata in data 19.10.2021, il Tribunale di Spoleto aveva
1/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto pronunciato lo scioglimento del matrimonio, prevedendo il versamento , da parte sua e in favore della
, di un assegno divorzile di euro 850,00 mensili , rivalutabile annualmente secondo gli indici CP_1
ISTAT , che aveva sempre puntualmente provveduto a versare tale importo , che attualmente, sulla base della rivalutazione annuale, ammontava ad euro 963,00 ; che sia prima sia durante il matrimonio e successivamente dopo la separazione, aveva fatto alla varie elargizioni di denaro ( euro CP_1
39.343,07 per l'estinzione di un prestito;
il pagamento dal 2017, fino all'estinzione, delle rate di una macchina formalmente intestata a lui ma poi trasferita alla resistente;
l' acquistato di una macchina per la maglieria ed un gazebo, per confezionare complementi di arredo da vendere ai mercatini e alle fiere;
l' acquisto di un furgone per facilitare la partecipazione alle fiere per la sua attività , furgone poi dalla stessa venduto con incasso del relativo prezzo;
l'acquisto di mobili per complessivi € 9305,25, per la casa dove la si era trasferita dopo la separazione;
due bonifici di euro 4500,00 cadauno, CP_1 per ricoprire uno scoperto sul suo conto;
il pagamento di una contravvenzione per euro 500,00 ; il pagamento per euro 900,63 di alcune cartelle esattoriali;
euro 2750,00 per spese personali della figlia della stessa;
euro 3300,00 per spese mediche ed odontoiatriche;
euro 400 euro per CP_1
l'acquisto di un tapis roulant) al fine di consentirle di acquisire una sua indipendenza economica .
Precisava che attualmente la sua situazione era cambiata perchè il 25 maggio 2022 si era nuovamente sposato con , così costituendo un nuovo nucleo familiare che lo aveva portato ad Persona_1 assumere ulteriori oneri tra i quali anche il trasferimento a Terni in una casa in affitto ad un canone mensile di euro 827,00 ; aveva avuto alcuni problemi fisici che gli avevano comportato un'invalidità totale al 100% con una conseguente diminuzione dei propri redditi dal 2023 ed una sempre maggiore difficoltà nello svolgimento delle proprie funzioni personali.
Chiedeva, pertanto , la revoca e/o la riduzione dell'assegno divorzile ad euro 400.00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, dal momento che erano stati vani i tentativi di addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda anche attraverso la negoziazione assistita;
a tale proposito faceva rilevare che si era sposato con la quando lui, medico di base , aveva 63 anni ed era vicino al
CP_1 pensionamento, mentre lei aveva 52 anni e non aveva mai lavorato;
che nessun contributo la
CP_1 aveva dato alla sua carriera né alcun sacrificio per la famiglia la medesima aveva posto in essere , che il matrimonio era durato solo quattro anni;
che la , pur avendo una propria capacità lavorativa,
CP_1 non si era mai adoperata per trovare una stabile occupazione, nonostante gli sforzi, anche economici, che lo stesso aveva fatto per aiutarla in tale senso;
che, comunque, attualmente , la , come
CP_1 risultante da informazioni assunte con un investigatore privato , svolgeva attività di badante /colf presso un'anziana signora di San Terenziano di Gualdo Cattaneo;
che gestiva un mercatino on line
2/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto denominato “Fantasie di TA dove vendeva i propri manufatti realizzati in maglia;
che aveva da qualche anno una stabile relazione more uxorio con tale;
con vittoria di spese . Persona_2
Ricorso e pedissequo decreto venivano notificati a la quale si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso affermato.
In particolare evidenziava che la documentazione prodotta dal con riferimento alle elargizioni a Pt_1 favore della stessa si riferiva al periodo del matrimonio e della separazione , tutte situazioni già valutate in sede di divorzio consensuale e che non potevano, quindi, essere richiamate in questa sede dal momento che nella stessa sentenza di divorzio si leggeva che le parti avevano regolamentato gli ulteriori rapporti patrimoniali esistenti tra loro.
In diritto faceva rilevare che per modificare le condizioni di divorzio consensuale dovevano essere sopravvenuti “fatti nuovi” tali da imporre una modifica degli assetti precedentemente stabiliti dalle parti , circostanza che non si era verificata;
sul punto precisava che , riguardo alla capacità reddituale del , la stessa, sulla base della documentazione in atti, era aumentata , rispetto al momento del Pt_1 divorzio, del 20% ; che il predetto era proprietario e/o comproprietario di diversi immobili con una rendita catastale complessiva di euro 3565,85 ; che ad aprile del 2023 era anche divenuto proprietario di altri immobili ricevuti in eredità dalla SI.ra ; al contrario la medesima non era Persona_3 proprietaria di alcun immobile perchè, in costanza di matrimonio, aveva venduto l'unico bene di sua proprietà utilizzando il ricavato per estinguere un mutuo e per i bisogni della famiglia.
Faceva, altresì presente che a causa dell'età, delle proprie condizioni precarie di salute, della mancanza di un titolo di studio, non aveva alcuna capacità lavorativa, per cui l'assegno divorzile assumeva anche una funzione assistenziale;
che riguardo al lavoro che aveva abbandonato in costanza di matrimonio, la scelta era stata effettuata perchè convinta , stante le rassicurazioni del di essere economicamente Pt_1 sostenuta da questo;
che non aveva alcuna stabile relazione con che era soltanto il Persona_2 locatore dell'immobile dove risiedeva;
che non svolgeva alcuna di colf-badante e che si era recata più volte nello stabile di San Terenziano al solo fine di fare visita a due proprie amiche;
che , riguardo al sito “Le Fantasie di TA , non si trattava di un sito per la vendita ma di un sito di Facebook dove aveva postato alcune foto di oggetti da lei realizzati per piacere personale, come si poteva dedurre anche dal fatto che nelle foto degli oggetti non era indicato alcun prezzo;
che tutto ciò che aveva ricavato dalla sua partecipazione a soli dieci mercatini nel 2021 era un utile minore ai 5000,00 euro tanto da non esserne necessaria l'indicazione nella denuncia dei redditi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda svolta da con conferma di quanto stabilito Parte_1 nella sentenza di divorzio;
comunque, in via riconvenzionale , chiedeva un aumento dell'assegno divorzile ad euro 1200,00 ; con vittoria di spese.
3/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto All'udienza del 9 aprile 2025 le parti si riportavano ai propri scritti difensivi, la rinunciava alla CP_1 domanda riconvenzionale di aumento dell'assegno ad euro 1200,00 .
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza concessione di ulteriori termini per memorie.
Motivi della decisione
Evidenzia il Collegio che la documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della richiesta di revoca dell'assegno divorzile, si riferisce a fatti anteriori alla domanda consensuale di scioglimento del matrimonio verificatosi con sentenza n.593 dl 22 settembre 2021, pubblicata in data 19.10.2021. Si parla infatti di elargizioni di somme o pagamenti di debiti effettuata in un arco temporale che va dal
2018 al 2021 ma le parti in sede di divorzio avevano “dichiarato di avere regolamentato gli ulteriori rapporti patrimoniali esitenti tra loro” per cui i fatti descritti dal ricorrente non possono essere considerati “fatti nuovi” in grado di essere valutati in questa sede. Secondo quanto previsto dall'art.473 bis 19 cpc la revisione dei provvedimenti in materia di minori e di condizioni economiche (come nel caso di specie), può essere richiesta in ogni tempo “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Non possono essere considerati giustificati motivi quelli indicati dal ricorrente perchè già valutati in precedenza e di fatto antecedenti al provvedimento con il quale è stato determinato l'assegno divorzile.
Non sussistono neanche le mutate condizioni reddituali affermate dal ricorrente e derivanti dalle sue condizioni di salute, perchè al contrario la resistente ha provato documentalmente che il dopo il Pt_1 divorzio ha aumentato di circa un 20% le sue capacità reddituali. Al momento del divorzio presentava un reddito che si attestava sugli 83.074,00 ma attualmente il suo reddito ammonta ad €108.000. E' aumentata anche la consistenza del patrimonio immobiliare, perchè sempre secondo quanto risulta dalla documetazione prodotta dalla convenuta, lo stesso ha ereditato dalla SInora , altri due Persona_3 immobili nella Provincia di Perugia. Dall'altro lato invece, la SI.ra continua a non essere CP_1 proprietaria di beni immobili ed ha peggiorato le sue condizioni di vita perchè se dopo il divorzio viveva in un appartamento dove pagava un canone di locazione di 350 euro al mese, adesso risiede in un bilocale dove paga un canone di 200 euro al mese. La capacità lavorativa della è pressoché CP_1 inesistente, in quanto la stessa ha 62 anni, è priva di un titolo di studio, ha diverse patologie mediche, quali disfunzioni cardiache, problemi al ginocchio destro e alla schiena, ernie discali, osteocondrosi, che le impediscono di svolgere lavori pesanti.
Al contrario il ricorrente è un medico di 73 anni che percepisce una buona pensione, ha una casa ed è proprietario di numerosi immobili, per cui ha una capacità reddituale che lo pone rispetto alla convenuta in una situazione di vantaggio.
4/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto L'assegno divorzile, in una situazione del genere, continua a mantenere una funzione perequativa ed assistenziale in favore del coniuge economicamente più debole (Cass.n.24110/2024 – n.23083/2024).
Non può essere suscettibile di valutazione quale fatto nuovo in grado di giustiifcare una richiesta di revisione e tanto meno di revoca, neanche il nuovo matrimonio del ricorrente o la circostanza che lo stesso, pur essendo proprietario di una casa, abbia scelto di andare ad abitare con la moglie a Terni in affitto.
Sulla base di tali argomentazioni deve pertanto essere rigettata la domanda svolta da , Parte_1 volta alla revoca dell'assegno divorzile in favore di . Controparte_1
Si prende atto della rinuncia da parte della alla domanda riconvenzionale. CP_1
Per i motivi sopra esposti non sussistono neanche le condizioni per procedere ad una riduzione dell'assegno divorzile, per cui lo stesso va confermato nella stessa misura di quello stabilito con la sentenza di divorzio ed attualmente erogata sulla base della rivalutazione annuale ISTAT.
Il parziale rigetto della domanda comporta la condanna alle spese del ricorrente sulla base del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa e rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza così provvede:
- RIGETTA la domanda di revoca della corresponsione dell'assegno divorzile promossa da
[...]
nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
- RIGETTA la domanda di riduzione dell'assegno divorzile e conferma l'entità dell'assegno nella misura stabilita nella sentenza di divorzio n.593 del 22.09.2021, pubblicata in data 19.10.2021, aumentata annualmente secondo gli indici ISTAT e pertanto determinata ad oggi in € 963.
- CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 1696,00, oltre rimborso forfettario al 15% , IVA e CAP come per legge .
Spoleto 28.7.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
5/5 dott.ssa A. Cassano Cicuto