TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1158
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittima quantificazione della dotazione di aree a standard

    Il Tribunale ha ritenuto che l'intervento sia stato correttamente qualificato come nuova costruzione, in quanto ha comportato una modifica della sagoma, dei prospetti e delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente. Inoltre, l'intervento è stato realizzato in un ambito soggetto a tutela paesaggistica, configurandosi quindi come nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 380 del 2001. La giurisprudenza d'appello esclude la ristrutturazione edilizia quando l'intervento non riguarda un singolo immobile preesistente o comporta una trasformazione del territorio ulteriore rispetto a quella già determinata dall'immobile demolito. Gli atti generali impugnati (deliberazione G.C. n. 199/2024 e disposizioni di servizio) sono immuni dalle censure poiché predeterminano criteri ragionevoli per distinguere tra ristrutturazione e nuova costruzione.

  • Rigettato
    Applicazione art. 11, comma 2, N.A. P.d.S. anche in assenza di nuova SL eccedente quella esistente

    Il Tribunale ha rigettato la censura, ritenendo che l'interpretazione comunale sia corretta. L'art. 11, comma 2, lett. a, prevede che le dotazioni territoriali siano dovute nella misura del 100% della SL in caso di nuova costruzione che realizza una SL in eccedenza rispetto a quella esistente o realizzabile con l'IT di 0,35 mq/mq. La SL preesistente eccedente l'IT deve essere scomputata solo fino a tale limite, mentre l'edificazione di un nuovo volume con nuova funzione deve essere accompagnata dal reperimento di adeguate dotazioni territoriali. L'esenzione totale da cessione di standard in caso di nuova costruzione sarebbe contraddittoria rispetto alla previsione di una dotazione pari all'80% della SL in caso di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso.

  • Rigettato
    Valori di monetizzazione vigenti al momento della presentazione del titolo e competenza del Consiglio Comunale

    Il Tribunale ha rigettato la doglianza, affermando che la monetizzazione degli standard non ha la stessa natura giuridica del contributo di costruzione e non rientra nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell'art. 23 Cost. L'obbligazione di corrispondere il contributo nasce al momento del rilascio del titolo, mentre la monetizzazione sostitutiva della cessione degli standard afferisce al reperimento delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione all'interno della specifica zona di intervento e deve considerare la vicenda edilizia così come concretamente si è manifestata. Pertanto, occorre aver riguardo al momento in cui si perfeziona il titolo edilizio. La deliberazione di Giunta n. 1512/2024, pur avendo natura di indirizzo, è legittima in quanto il Piano dei Servizi, approvato dal Consiglio comunale, stabilisce i criteri e le modalità per la monetizzazione, mentre la quantificazione concreta spetta agli uffici tecnici. È irrilevante che il permesso di costruire si sia perfezionato prima dell'entrata in vigore della deliberazione, poiché i valori previgenti erano inattuali.

  • Rigettato
    Violazione dei principi nella determinazione dei valori di monetizzazione

    Il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza. La deliberazione di Giunta n. 1512/2024 ha stabilito sia il "costo di acquisizione di aree da parte del Comune da destinare ad attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico e generale" (valore minimo di monetizzazione) sia "l'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione delle dotazioni". La somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire è imposta anche dall'art. 51, comma 5, della legge regionale n. 12/2005. Il Comune ha legittimamente individuato tale misura nel "valore di acquisizione di un'area urbana libera con edificabilità legale di competenza, pari a 0,35 mqSL/mq", corrispondente al valore di acquisizione mediante esproprio. Non può condividersi l'idea che il valore debba essere determinato sulla base del costo delle aree a pertinenza indiretta, poiché queste sono già destinate a standard generali e non possono essere utilizzate per standard aggiuntivo. È necessario reperire ulteriori aree, il cui costo di acquisizione è maggiore.

  • Accolto
    Mancata applicazione della riduzione del contributo di costruzione ex art. 48, comma 6, L.R. n. 12/2005

    Il Tribunale ha accolto il motivo, ritenendo che la condotta dell'Ente resistente sia in contrasto con il dato normativo. La determinazione del costo di costruzione è di competenza regionale e l'art. 48, comma 6, della legge regionale n. 12/2005 è di immediata applicazione, non richiedendo atti comunali specifici. Il Comune ha già applicato correttamente la riduzione degli oneri di urbanizzazione per lo stesso tipo di intervento, dimostrando la coerenza con il dato normativo.

  • Accolto
    Mancata applicazione della riduzione del 20% del contributo di costruzione ex art. 17, comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001

    Il Tribunale ha accolto il motivo, affermando che la citata disposizione si impone nella sua applicazione senza necessità di ulteriori adempimenti comunali. Le circostanze relative ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alla deliberazione consiliare n. 28/2023 sono irrilevanti in quanto non contemplate dalla legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1158
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1158
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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