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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/03/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio
Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1010/2017 del R.G. contenzioso vertente
TRA
, , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' avv. Giovanni D'AVINO, , presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliato in San Gennaro SU (Na) alla Piazza Margherita n. 24
OPPONENTE
E già ), Controparte_1 Controparte_2
, in persona del procuratore speciale P.IVA_1 Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Oliviero CAMPANA,
, nonché dall'Avv. Raffaele SEPE, ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli alla Via del Parco
Margherita n.3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza del 10.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 09.02.2017, proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1594/2016 (RG n .4471/2016) emesso, su ricorso di dal Tribunale di Nola in data 27.12.2016 e CP_2 Controparte_1
notificatogli il 03.01.2017, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma complessiva di €32.808,27, oltre interessi legali, spese e competenze del procedimento monitorio, liquidate in €145,50 per esborsi ed in €1.305,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Pag. 1 L'opponente chiedeva non concedersi la provvisoria esecutività dell'opposto D.I. e ne chiedeva, altresì, la revoca perché infondato ed illegittimo, previa dichiarazione della intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla società opposta.
Si costituiva in giudizio la quale, con la propria comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta, resisteva all'opposizione e chiedeva, in via preliminare,
concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1594/2016, poiché
l'opposizione non poteva ritenersi fondata su prova scritta;
nel merito, in via principale, rigettare la spiegata opposizione, e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio;
il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
Così instauratosi il contraddittorio, con ordinanza del 28.10.2017 veniva negata la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo de quo e venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c..
All'udienza del 19.06.2018, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, in quanto ritenuta matura per la decisione e giungeva alla cognizione di questo Giudice, subentrato in data 05.05.2021.
All'udienza cartolare del 12.12.2024 la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
***
Ciò brevemente esposto in ordine ai fatti di causa, l'opposizione è infondata e va rigettata.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione formulata da parte opponente relativa alla intervenuta prescrizione del diritto posto a fondamento della pretesa creditoria dell'opposta.
Invero, nel caso di specie, non risulta spirato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. entro il quale si prescrivono i crediti per consumi di energia elettrica.
Nel dettaglio, per i consumi relativi alla fattura in contestazione (n. 0631352211236713 del 05/03/2013) di importo pari ad € 32.808,27, tale termine risulta interrotto dall'emissione e dal ricevimento della stessa fattura, nonché dalla diffida di pagamento notificata all'opponente in data 03.09.2014 (ricevuta da ) tramite studio Parte_2
legale Di Pietro ed, infine, dalla stessa notifica del decreto ingiuntivo risalente al
03.01.2017.
Ulteriormente, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, Controparte_2
con comunicazioni del 27.09.2012 e del 17.07.2013, entrambe prodotte in
[...] giudizio, riscontrava le contestazioni formulate da , rappresentando la Parte_1 correttezza/legittimità della pretesa creditoria avanzata.
Pag. 2 L'operato generalizzato disconoscimento dei documenti prodotti dalla opposta non seguito da istanza di verificazione dell'opposta, considerata la data di notifica del decreto ingiuntivo (03.01.2017), non esclude, in ogni caso, l'avvenuta interruzione della prescrizione del credito vantato.
Il riferimento dell'opponente alla precedente fattura del 18.10.2010, conseguente ad un verbale del 13.09.2010 per prelievi irregolari non appare decisivo in quanto il ricorso è
stato fondato su fattura diversa del 2013 ed avente anche un diverso numero cliente
(802587899 anziché 830625046).
L'eccezione di prescrizione va, pertanto, disattesa.
Ciò premesso, in linea generale vi è da dire che l'opposizione a decreto ingiuntivo,
quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena,
sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass.
14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983
n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU,
06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio 1993, n. 7448).
Nel caso di specie, occorre rilevare che parte opposta produceva in giudizio, già durante la fase monitoria, tutta la documentazione idonea a provare la pretesa creditoria azionata;
di contro, l'odierna opponente non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione o altro elemento probatorio a sostegno di quanto dedotto nel proprio
Pag. 3 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo limitandosi a contestare l'importo della fattura ricollegandola a quella del 2010, che però, come detto si riferisce apparentemente ad un diverso numero cliente.
Pertanto, gli importi fatturati dalla società opposta dovranno considerarsi legittimi e dovuti con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
1594/2016 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) condanna , al pagamento, in favore di in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, come rappresentata da CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che
[...] vengono liquidate in €2.900,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 10.03.2025.
Il Giudice
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