Sentenza breve 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 20/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01905/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1905 del 2025, proposto da
Acquedotto Pugliese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ada Carabba, Maria Rosaria Mola, Pietro Giorgio Savino e Annapaola Arbore, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rutigliano (BA), non costituito in giudizio;
nei confronti
Auxiliaria Naturae s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- della diffida non rinnovabile prot. n. 26959 del 29 ottobre 2025, emessa ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. 380/2001, notificata il 30 ottobre 2025, con la quale il Comune di Rutigliano ha ordinato la demolizione delle opere abusive, realizzate sulla particella catastale identificata al Catasto terreni del Comune di Rutigliano al Foglio 5, particella 1293, in concessione ad AQP ed il ripristino dello stato dei luoghi;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. OR IE e uditi per le parti il difensore avv. Annapaola Arbore, per l’Acquedotto ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società (già ente pubblico parastatale, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70) AQP (Acquedotto Pugliese) s.p.a., a partecipazione pubblica regionale, esercente servizio pubblico idrico , ha impugnato il provvedimento di diffida, ai sensi dell’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, adottato dal Comune di Altamura (BA), con destinataria la medesima società, a rimuovere una recinzione realizzata, senza titolo edilizio, in prossimità di una condotta idrica, da parte di un soggetto terzo;
Considerato che ad AQP s.p.a. è stato ingiunto di provvedere alla demolizione, non già quale autore responsabile dell’abuso, bensì in qualità di proprietario, ignorando il Comune il contenuto precettivo dell’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e la natura demaniale delle opere idriche e del suolo asservito su cui insistono;
Considerato, in particolare, che le condotte idriche, gli acquedotti e in generale le infrastrutture per la distribuzione dell'acqua, sono beni del “demanio pubblico” in ragione dei seguenti precetti normativi:
i) art. 822 comma 2°, cod. civ., in quanto rientrano nel “ […] demanio pubblico […] gli acquedotti […]; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ”; art. 11 (Beni di demanio e patrimonio regionale) , comma 1°, legge 16 maggio 1970, n. 281 poiché “ I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822 del codice civile, se appartengono alle Regioni per acquisizione a qualsiasi titolo, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico ”; art. 823, comma 1°, cod. civ.: “ I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili […] ”; art. 9 r. d. 23 maggio 1924, n. 827, per cui sono “ […] non disponibili […] per la loro destinazione ad un servizio pubblico [e] per disposizioni di legge non possono essere alienati […] ”;
ii) art. 143, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: “ Gli acquedotti […] e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio, ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ”; nonché, più in generale, l’art. 1 (Demanio idrico) , comma 1, d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 sancisce che “ Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne ”;
iii) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 86 (Gestione del demanio idrico) , comma 1, ha previsto che “ Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regione e gli enti locali competenti per territorio ”, mentre, per l’art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali) , comma 1, “ Sono conferite alle regioni e agli enti locali […] tutte le funzioni […] relative: a) alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura; […] ”; ma già il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, all’art. 79 (Materia del trasferimento) , comma 1, recitava che “ Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative […] nelle materie "[…], acquedotti […] di interesse regionale", […], come attinenti all'assetto ed utilizzazione del rispettivo territorio ”, mentre, l’art. 90 (Acque) precisava che “ Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, […] sono delegate alle regioni […] / In particolare sono delegate le funzioni concernenti: […] b) gli interventi per la costruzione e la gestione degli impianti e dei servizi di acquedotto […] ”;
iv) il r.d.l. 19 ottobre 1919, n. 2060, conv., con mod., dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365 ha istituito l’Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese; il r.d. gennaio 1921, n. 195 ha approvato il regolamento generale di funzionamento dell’EEAP; detto ente è stato qualificato ente pubblico autarchico (non economico) dall’allegato IV (enti preposti a servizi di pubblico interesse) della legge 20 marzo 1975, n. 70; infine – per quanto maggiormente rileva nella odierna controversia – l’art. 1, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141 (“Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni […]”), ha previsto che: “ La società [AQP] subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'ente [EAAP] era titolare ”; l’art. 1, comma 4, d.lgs. citato ha precisato che: “ La società si avvale di tutti i beni pubblici già in godimento dell'ente [pubblico, EAAP], […] ”; infine, l’art. 3, comma 2- bis , decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, conv., con mod., dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 ha riconosciuto in AQP la qualità di società avente “ rilevanza strategica per l’interesse nazionale ”;
Considerato che l’art. 35 (Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà […] di enti pubblici) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 prevede, al comma 1, che “ Qualora sia accertata la realizzazione, […] di interventi in assenza di permesso di costruire […] su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il […] responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo ”; ovvero, al comma 2, che “ La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso ”;
Ritenuto, pertanto, che la speciale regula iuris , nel caso di opere abusive realizzate sul demanio o sul patrimonio pubblico indisponibile, prevede che possa essere diffidato soltanto, ove sia individuato, il responsabile dell’abuso e che alla rimozione debba provvedere direttamente il Comune, informando peraltro il proprietario pubblico del bene, danneggiato dall’abuso commesso da terzi;
Ritenuto, alla stregua delle coordinate normative surriferite e dei puntuali vizi di legittimità censurati dalla società pubblica ricorrente, tra cui la violazione dell’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e il vizio di eccesso di potere per difetto istruttorio e travisamento, che il ricorso in epigrafe sia fondato e quindi vada accolto, con annullamento della gravata diffida e dei connessi atti impugnati, per quanto d’interesse;
Ritenuto che le spese del giudizio vanno vieppiù compensate per la peculiarità della controversia; peraltro, non avendo resistito in giudizio le controparti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO BL, Presidente
OR IE, Primo Referendario, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IE | ZO BL |
IL SEGRETARIO