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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1781/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1781/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.10.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Spello (PG), via dei Melograni 10,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(PG), via dei Melograni n.10, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Di Nicola ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in LI, Via Monte Acuto n. 49, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.06.2010 in LI (atto n. 20, parte II, Serie A, anno 2010) con il figlio: nato il [...], residente in [...], Spello (PG); Persona_1
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati;
2) La casa coniugale, condotta in locazione con contratto a nome di e sita in Spello (PG), Parte_2 via dei Melograni 10, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il canone di locazione per l'immobile, pari ad € 350,00 mensile, verrà pagato da . Parte_1
3) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 residenza principale presso la madre nell'immobile di cui al punto 2). I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, può prendere il figlio ogni qualvolta lo vuole, ivi comprese le festività e le vacanze estive e invernali, previo accordo con la SI.ra , anche con pernottamento presso CP_1 il padre;
5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il ventesimo giorno di ogni mese Parte_2 con accredito sul conto corrente della stessa al seguente IBAN: [...],
Banca Intesa San Paolo, e con decorrenza dal mese di giugno 2024 la somma di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) annualmente rivalutabile, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per gli stessi, come indicate nel protocollo stipulato tra il Tribunale di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di Perugia in data 1/06/2016, previamente concordate tra i genitori e documentalmente provate;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti ed autorizzano il rilascio del passaporto per il figlio minore;
10) i coniugi consensualmente dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione “economica”;”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note dattiloscritte trasmesse ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
31.05.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in data 26.06.2010 in LI (atto n. 20, parte II, Serie A, anno 2010);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI perché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto, 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1781/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.10.2024, da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Spello (PG), via dei Melograni 10,
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
(PG), via dei Melograni n.10, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Di Nicola ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in LI, Via Monte Acuto n. 49, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 26.06.2010 in LI (atto n. 20, parte II, Serie A, anno 2010) con il figlio: nato il [...], residente in [...], Spello (PG); Persona_1
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“1) I coniugi vivranno separati;
2) La casa coniugale, condotta in locazione con contratto a nome di e sita in Spello (PG), Parte_2 via dei Melograni 10, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Il canone di locazione per l'immobile, pari ad € 350,00 mensile, verrà pagato da . Parte_1
3) Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con abitazione e Per_1 residenza principale presso la madre nell'immobile di cui al punto 2). I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, può prendere il figlio ogni qualvolta lo vuole, ivi comprese le festività e le vacanze estive e invernali, previo accordo con la SI.ra , anche con pernottamento presso CP_1 il padre;
5) Il SI. si obbliga a corrispondere alla moglie, entro il ventesimo giorno di ogni mese Parte_2 con accredito sul conto corrente della stessa al seguente IBAN: [...],
Banca Intesa San Paolo, e con decorrenza dal mese di giugno 2024 la somma di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00) annualmente rivalutabile, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie necessarie per gli stessi, come indicate nel protocollo stipulato tra il Tribunale di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di Perugia in data 1/06/2016, previamente concordate tra i genitori e documentalmente provate;
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
9) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti ed autorizzano il rilascio del passaporto per il figlio minore;
10) i coniugi consensualmente dichiarano di esonerarsi reciprocamente dal deposito della documentazione “economica”;”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note dattiloscritte trasmesse ex art 127 ter c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
31.05.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario in data 26.06.2010 in LI (atto n. 20, parte II, Serie A, anno 2010);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI perché provveda alle pagina 3 di 4 annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto, 24.06.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4