CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 285/2019 R.G., tra:
, nato ad [...] il [...] (c.f. E_ [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo C.F._1
Gagliardo, elettivamente dom.to in Palermo, via S.re Lo Forte n. 12, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), in persona del suo procuratore generale C.F._2 CP_2 nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Bernardette Baiamonte (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuto,
e
, nata ad [...] il [...] (c.f. CP_3
), C.F._4
convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Paolo Gagliardo per : “per l'accoglimento delle E_ conclusioni articolate nell'atto di appello”;
avv. Bernardette Baiamonte per : “con riserva di meglio Controparte_1 dedurre, insistendo nella propria comparsa si chiede che la causa venga posta in decisione con termine per deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2019, E_ proponeva appello avverso la sentenza n. 919/2018, del 05 luglio 2018, pubblicata il 06 luglio 2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. 1364/2016 R.G..
Si costituiva in giudizio , prima in proprio e, Controparte_1 successivamente, a mezzo del suo procuratore generale, Controparte_2
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Termini Imerese, accogliendo la domanda proposta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da P_
, dichiarava l'inefficacia, nei confronti di questi, dell'atto di
[...] costituzione di fondo patrimoniale disposto da e E_ [...]
con rogito in Notar , rep. 44936 racc. 13042, del 09 agosto CP_3 Persona_1
2012, trascritto il 06 settembre 2012, condannando al pagamento Pt_1 delle spese di lite in favore dell'attore e compensando, invece, le spese tra quest'ultimo e la CP_3
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, CP_3 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 29 gennaio 2019, non si è costituita nel presente grado di giudizio
Proponendo impugnazione, l'appellante evidenzia che, nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 712/2018, pubblicata il 29 marzo 2018, in accoglimento dell'impugnazione proposta da , ha dichiarato il difetto di E_ legittimazione passiva di questi rispetto alle domande formulate da P_
, nonché, conseguentemente, prive di efficacia nei suoi confronti le
[...] statuizioni di condanna contenute nella sentenza in quella sede oggetto di appello.
Deduce, quindi, che è venuto meno il credito in forza del quale lo stesso aveva agito in revocatoria dell'atto di costituzione del fondo P_ patrimoniale, così confermandosi anche la tesi, sempre sostenuta, per cui in capo all'appellante non sussistevano la consapevolezza e la volontà, quale debitore, di arrecare pregiudizio alle altrui ragioni creditorie.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda venga rigettata.
3 L'appello è fondato.
E' noto che l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria e presupposto della relativa azione, incombendo sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16819/2024; sez. III, n. 2617/2014).
Nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 712/2018, versata in atti, la ragione creditoria vantata da Controparte_1 nei confronti di e posta a fondamento della azione E_ revocatoria intrapresa è definitivamente venuta meno, risultando incontestato che la suddetta pronuncia non abbia costituito oggetto di impugnazione e sia, dunque, assurta al rango di cosa giudicata.
Ne deriva che la domanda proposta dal deve considerarsi infondata P_
e va, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettata.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
A fronte della soccombenza dell'attore, non si ravvisano circostanze tali da integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, secondo l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, possano giustificare la compensazione delle spese, avendo in particolare il sin dalle prime difese contestato la esistenza di un credito nei suoi Pt_1 confronti in capo a . Controparte_1
Per quanto sopra, quest'ultimo è tenuto al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.200,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della
4 controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€4.082,50, di cui €3.700,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Quanto alla posizione di , ferma la regolamentazione delle spese CP_3 di primo grado, in assenza di impugnazione, non vi sono spese ripetibili per il secondo grado, essendo la predetta rimasta contumace.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 919/2018, del 05 luglio E_
2018, pubblicata il 06 luglio 2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento iscritto al n. 1364/2016 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 E_
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il
[...] primo grado, in complessivi €4.200,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.082,50, di cui €3.700,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- nessuna spesa ripetibile da parte di . CP_3
Palermo, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
5
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 285/2019 R.G., tra:
, nato ad [...] il [...] (c.f. E_ [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo C.F._1
Gagliardo, elettivamente dom.to in Palermo, via S.re Lo Forte n. 12, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), in persona del suo procuratore generale C.F._2 CP_2 nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Bernardette Baiamonte (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
1 convenuto,
e
, nata ad [...] il [...] (c.f. CP_3
), C.F._4
convenuta, contumace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 22 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i difensori delle parti hanno così concluso:
avv. Francesco Paolo Gagliardo per : “per l'accoglimento delle E_ conclusioni articolate nell'atto di appello”;
avv. Bernardette Baiamonte per : “con riserva di meglio Controparte_1 dedurre, insistendo nella propria comparsa si chiede che la causa venga posta in decisione con termine per deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2019, E_ proponeva appello avverso la sentenza n. 919/2018, del 05 luglio 2018, pubblicata il 06 luglio 2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento n. 1364/2016 R.G..
Si costituiva in giudizio , prima in proprio e, Controparte_1 successivamente, a mezzo del suo procuratore generale, Controparte_2
2 All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Termini Imerese, accogliendo la domanda proposta, ai sensi dell'art. 2901 c.c., da P_
, dichiarava l'inefficacia, nei confronti di questi, dell'atto di
[...] costituzione di fondo patrimoniale disposto da e E_ [...]
con rogito in Notar , rep. 44936 racc. 13042, del 09 agosto CP_3 Persona_1
2012, trascritto il 06 settembre 2012, condannando al pagamento Pt_1 delle spese di lite in favore dell'attore e compensando, invece, le spese tra quest'ultimo e la CP_3
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che, CP_3 ritualmente citata a comparire mediante notifica dell'atto di impugnazione in data 29 gennaio 2019, non si è costituita nel presente grado di giudizio
Proponendo impugnazione, l'appellante evidenzia che, nelle more della pubblicazione della sentenza di primo grado, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 712/2018, pubblicata il 29 marzo 2018, in accoglimento dell'impugnazione proposta da , ha dichiarato il difetto di E_ legittimazione passiva di questi rispetto alle domande formulate da P_
, nonché, conseguentemente, prive di efficacia nei suoi confronti le
[...] statuizioni di condanna contenute nella sentenza in quella sede oggetto di appello.
Deduce, quindi, che è venuto meno il credito in forza del quale lo stesso aveva agito in revocatoria dell'atto di costituzione del fondo P_ patrimoniale, così confermandosi anche la tesi, sempre sostenuta, per cui in capo all'appellante non sussistevano la consapevolezza e la volontà, quale debitore, di arrecare pregiudizio alle altrui ragioni creditorie.
Chiede, quindi, che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda venga rigettata.
3 L'appello è fondato.
E' noto che l'esistenza del credito è elemento costitutivo della fattispecie revocatoria e presupposto della relativa azione, incombendo sull'attore l'onere di darne dimostrazione mediante tutti i mezzi di prova a sua disposizione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 16819/2024; sez. III, n. 2617/2014).
Nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 712/2018, versata in atti, la ragione creditoria vantata da Controparte_1 nei confronti di e posta a fondamento della azione E_ revocatoria intrapresa è definitivamente venuta meno, risultando incontestato che la suddetta pronuncia non abbia costituito oggetto di impugnazione e sia, dunque, assurta al rango di cosa giudicata.
Ne deriva che la domanda proposta dal deve considerarsi infondata P_
e va, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, rigettata.
*****
In presenza della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
A fronte della soccombenza dell'attore, non si ravvisano circostanze tali da integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, secondo l'art. 92, comma 2, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, possano giustificare la compensazione delle spese, avendo in particolare il sin dalle prime difese contestato la esistenza di un credito nei suoi Pt_1 confronti in capo a . Controparte_1
Per quanto sopra, quest'ultimo è tenuto al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014 ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €4.200,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a €26.000,00; €800,00 per la fase di studio della
4 controversia, €700,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.200,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €1.500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi
€4.082,50, di cui €3.700,00 per compensi (scaglione valore da €5.200,01 a
€26.000,00; €900,00 per la fase di studio della controversia, €800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€1.000,00 per la fase decisionale) ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Quanto alla posizione di , ferma la regolamentazione delle spese CP_3 di primo grado, in assenza di impugnazione, non vi sono spese ripetibili per il secondo grado, essendo la predetta rimasta contumace.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 919/2018, del 05 luglio E_
2018, pubblicata il 06 luglio 2018, emessa dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento iscritto al n. 1364/2016 R.G., così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_3
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da;
Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 E_
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il
[...] primo grado, in complessivi €4.200,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €4.082,50, di cui €3.700,00 per compensi ed €382,50 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- nessuna spesa ripetibile da parte di . CP_3
Palermo, così deciso nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
5