Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5038 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 23405/2020, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4027/2020 emesso per la mancata restituzione di somme ricevute a titolo di mutuo e vertente tra
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe C.F._2 della Pietra;
Attori - Opponenti
e l'Avv. CE IS ( ) rappresentato e CodiceFiscale_3 difeso da se' medesimo e dall'Avv. Ermanno Restucci;
Convenuto- Opposto
CONCLUSIONI
Per gli attori:
1) revocare il decreto opposto e rigettare la domanda nei confronti di;
Parte_2
2) dichiarare la nullità del mutuo (o dei mutui)ed in accogliendo dell'eccezione di compensazione:
a) rigettare le domande dell'Avv. IS;
b) revocare il decreto opposto;
CE IS al pagamento in favore di (e, se Parte_1 del caso, anche di in solido) di € 41.077,00, o di Parte_2 quella somma maggiore o minore che riterrà dovuta agli opponenti una volta calcolati gli interessi sugli importi e dalle date dei singoli esborsi;
3) gradatamente, dichiarare nulli (e comunque non dovuti) perché indeterminati i tassi convenzionali per le ragioni esposte nell'atto introduttivo e successive memorie e, per l'effetto, accogliendo l'eccezione di compensazione formulata atto introduttivo:
a) rigettare le domande dell'avv. IS;
b) revocare il decreto opposto;
c) in accoglimento della riconvenzionale per le ragioni esposte nell'atto introduttivo, condannare l'avv. CE IS al pagamento in favore di (e, se del caso, anche di Parte_1 in solido) di € 24.229,00, o di quella somma Parte_2 maggiore o minore che riterrà dovuta agli opponenti una volta calcolati gli interessi sugli importi e dalle date dei singoli esborsi;
4) porre le spese di causa a carico dell'avv. IS, con distrazione in favore dell'avv. della Pietra che ne ha fatto anticipo;
Per il convenuto:
1) Rigettare l'opposizione e l'inammissibile domanda riconvenzionale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
e si sono opposti al decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 4027/2020 con il quale gli è stato imposto il pagamento in via solidale dell'importo di euro 60000,00 oltre interessi al tasso convenzionale del 10% annuo e spese . Nell'opposizione i , dopo avere eccepito la nullità del Pt_2 decreto in quanto recapitato senza la procura, hanno esposto: che aveva ricevuto negli anni l'importo di euro Parte_1
235000,00; che aveva restituito negli anni euro 175000,00; che con la scrittura del 19.4.2010 era stato concordato che sul capitale di euro 120.000,00 erano da corrispondere gli interessi al tasso nominale del 10% annuo, da pagarsi bimestralmente a decorrere dal
21.6.2010, e così di seguito ogni 21 del bimestre successivo fino alla restituzione del capitale;
che il contratto di mutuo era nullo in quanto in contrasto con la previsione di cui all'art. 106, comma 1, del T.U.B.; che il tasso degli interessi pattuito era indeterminato posto che al tasso indicato del 10% si era aggiunta la previsione degli importo da versare ad ogni scadenza bimestrale;
che doveva essere applicato il tasso legale;
che conseguentemente l'Avv. IS avrebbe dovuto ricevere a titolo di interessi euro 16848,00 in luogo di euro 84229,00 che aveva ricevuto;
che l'importo versato in eccedenza doveva essere compensato con il residuo credito di euro 60000,00 dell'Avv.
IS; che non aveva ricevuto somme dall'Avv. Parte_2
IS ed aveva firmato la scrittura posta a fondamento dell'istanza monitoria per compiacere l'Avv. IS.
L'Avv. CE IS ha resistito all'opposizione evidenziando: che non aveva svolto attività di finanziamento rivolta al pubblico;
che conosceva da anni i che nella Pt_2 scrittura privata il tasso di interesse era chiaramente riportato per iscritto.
Tutto ciò premesso, l'opposizione non è fondata.
L'ingiunzione di pagamento è stata emessa sulla base del riconoscimento del debito prodotto dall'opposto in sede monitoria.
Nel documento e si riconoscono debitori Pt_1 Parte_2 dell'Avv. CE IS per l'importo di euro 80000,00 oltre interessi convenzionali nella misura del 10% annuo. La scrittura e le firme degli opponenti presenti sul documento non sono stati disconosciuti da questi ultimi.
Dagli atti di causa è emerso che il riconoscimento del debito si inserisce in un rapporto di mutuo in base al quale l'Avv. IS ha versato ad l'importo di euro 120000,00 con Parte_1
l'intesa che la somma sarebbe stata restituita con pagamenti bimestrali e che sulla somma data in prestito sarebbero stati riconosciuti interessi al tasso del 10% annuo.
Ciò posto va innanzitutto esclusa la nullità del mutuo.
L'art. 106, comma 1, del T.U.B. mira ad impedire l'attività di finanziamento rivolta al pubblico da parte di chi non è intermediario autorizzato.
Solo per i soggetti che svolgono attività di finanziamento nel libero mercato si pone l'esigenza di assicurare che si tratti di operatori affidabili e stabili.
La Suprema Corte ha chiarito che “Integra il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria a norma dell'art. 132 D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato di soggetti(Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 47559 del 27/11/2012).
Quanto al merito della pretesa, non sussiste l'indeterminatezza del tasso convenzionale degli interessi posto che nella scrittura privata del 19.4.2010 ed in quella di riconoscimento del debito è chiaramente indicata la misura del 10%.
La precisa indicazione del tasso non è contraddetta dall'indicazione delle modalità di rimborso della sommo oggetto del mutuo.
Quanto alla posizione di nella scrittura di Parte_2 riconoscimento del debito si legge che “il dott. ed Parte_1 il dott. si rendono debitori nei confronti dell'Avv. Parte_2 CE IS della somma di euro 80000,00 oltre interessi convenzionalmente pattuiti ed accettati nella misura del 10% in ragione annua”.
Alla luce del tenore del documento deve affermarsi che Parte_2
ha assunto nei confronti di CE IS unitamente ad
[...]
l'impegno a pagare la somma di euro 80000,00 oltre Parte_1 interessi al tasso del 10% annuo.
Consegue che l'opposizione deve essere respinta.
Va dato atto che nelle more del giudizio ha pagato Parte_1
l'importo di cui gli è stato ingiunto il pagamento.
Consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4027/2020 proposta da e Parte_1 Parte_2 nei confronti dell'Avv. CE IS, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'Avv. CE IS a ricevere l'importo di euro
60000,00 oltre interessi al tasso convenzionale del 10% e le spese del procedimento monitorio come indicate nel decreto
4027/2020;
2) Revoca il decreto ingiuntivo 4027/2020 in ragione dell'intervenuto pagamento delle somme ingiunte, degli interessi e delle spese del procedimento monitorio;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opponenti;
4) Condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in euro 7000,00, oltre rimborso forfettario cpa ed iva.
Napoli, 21.5.2025.
Il Giudice
dott. Mauro Impresa