Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 446/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 10/04/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono per il Contr ricorrente l'Avv. Morri Davide e per il l'Avv. Rossini.
Preliminarmente il Giudice dichiara la contumacia dei soggetti collocati nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia valide per la provincia di Milano, citati per oggi e non comparsi.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti. L'avv. Morri, in particolare, in relazione all'eccepita carenza di interesse ad agire riferisce che la domanda vale per la nuova graduatoria;
deduce che non rileva la mancata contestazione del decreto di rettifica del punteggio e chiede l'accoglimento del ricorso richiamando la più recente favorevole giurisprudenza prodotta. L'avv. Rossini si riporta alla memoria e richiama la sentenza della Corte di Cassazione n. 22432/2024. Chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza
Il Giudice interrompe il collegamento e si ritira in Camera di Consiglio. All'esito pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 446/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MORRI DAVIDE e dall'avv. PISCAGLIA DEBORA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
RICORRENTE
contro
:
(C.F./P.I. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'avv. SERAFINO FRANCESCO e dall'avv. ROVELLI STEFANO, elettivamente domiciliato come indicato in atti.
RESISTENTE nonché contro
TUTTI I SOGGETTI COLLOCATI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO DI III FASCIA VALIDE PER LA PROVINCIA DI MILANO ed utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo determinato/supplenze, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico ai sensi del DM 50 del 03.03.2021, valide per il triennio 2021/2024, pubblicate in data 23.08.2021
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
2 1) Con ricorso depositato il 03/03/2023, onveniva in giudizio Parte_1 avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, Controparte_3
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“nel merito, previa eventuale disapplicazione del DM 50/2021 in parte qua, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente di ottenere la corretta considerazione degli anni svolti come servizio militare alla stregua di “servizio effettivo reso nella medesima qualifica” per la quale possiede titolo, ossia di assistente amministrativo e/o di assistente tecnico e/o di collaboratore scolastico con la conseguenza di ottenere punti 5 per l'intero periodo di servizio prestato, ossia dieci mesi, o diverso punteggio ritenuto di giustizia, e conseguentemente il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia a.t.a. ex DM 50/2021 pubblicate in via definitiva il 23.08.2021, sia nel profilo di assistente tecnico, che di assistente amministrativo, che di collaboratore scolastico. “
Oltre alla vittoria di spese, da distrarsi in favore degli scriventi difensori.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_3
, eccependo in via preliminare il venir meno dell'interesse ad agire del
[...] ricorrente e, nel merito, contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree. Chiedeva il rigetto del ricorso.
All'udienza del 10.04.2025 le parti hanno discusso la causa e il Giudice ha deciso come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
2) Il ricorrente allega di aver conseguito il diploma di maturità il 19.07.2001 e di aver svolto servizio militare presso l'aeronautica dal 29.10.2001 al 28.08.2002, ossia per dieci mesi. Chiede che il servizio militare svolto non in costanza di impiego sia valutato alla pari di quello svolto in costanza di rapporto di impiego, previa eventuale disapplicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 d.lgs. 165/2001, del DM.
03.03.2021 n. 50.
Dai documenti prodotti risultano accertate le seguenti circostanze di fatto:
- il ricorrente il 20.04.2021 ha presentato all'istituto scolastico IC TRILUSSA di Milano “Domanda di inserimento /conferma /aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24” del personale ATA amministrativo, tecnico e ausiliario di III fascia per la Provincia di Milano, indicando i titoli posseduti, ivi compreso il servizio militare prestato presso l'aeronautica dal 29.10.2001 al 28.08.2002, ovvero non in costanza di impiego;
- in esito a tale ultima domanda di conferma/aggiornamento della permanenza nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia valide per le supplenze come ATA il ricorrente risultava inserito come assistente tecnico amministrativo nel profilo di CS con punti 9 (in esito poi a rettifica dello scorso novembre), nel profilo di AA con punti 9,60 e nel profilo di AT con punti 8,60.
3 Parte ricorrente ha contestato la legittimità del D.M. n. 50/2021 che all'allegato A
“Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto personale ATA” prevederebbe per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina il punteggio di 0,6 per anno e 0,05 punti per mese e frazione superiore a 15 giorni, mentre in caso di servizio militare prestato in costanza di nomina 6,00 punti per anno e 0,50 punti per mese e frazione superiore a 15 giorni.
Nello specifico, il ricorrente ritiene che tale disposizione creerebbe una disparità di trattamento priva di fondamento a livello legislativo e costituzionale e sarebbe in contrasto con l'art. 569, comma 3, D.lgs. n. 297/1994, con l'art. 2050 D.lgs. 66/2000 (codice ordinamento militare) e con l'art. 52, comma 2, Cost.
Ciò premesso questo Giudice ritiene che il ricorso deve essere rigettato nel merito facendo applicazione del cd. criterio della "ragione più liquida" (richiamato tra le tante da Cass. Ordinanza n. 363 del 9/01/2019).
In primo luogo, va richiamare il quadro normativo di riferimento.
Il DM n. 50/2021, all. A, punto A delle avvertenze, prevede quanto segue:
“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
L'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico della scuola) dispone che:
“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'art. 2050 d.lgs. 66/2020 (codice ordinamento militare) prevede che:
“1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.”.
4 In secondo luogo, appare importante altresì ricostruire la posizione assunta sul punto dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, va richiamata la sentenza della Cassazione n. 22432/2024 che ha espresso il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto».
Questo Giudice condivide l'iter logico-motivazionale della suddetta sentenza.
Va osservato, infatti, che il DM 50/2021 riconosce il punteggio per il servizio di leva, ma assegna un diverso punteggio a due situazioni certamente differenti:
- servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di lavoro con il : CP_1 equiparazione totale al servizio prestato alle dipendenze di altre amministrazioni totali (0,60 punti);
- servizio di leva prestato in costanza di nomina: equiparazione al servizio effettivo reso nella medesima qualifica (6,00 punti).
Ebbene, il diverso punteggio, fra il servizio militare prestato in costanza di rapporto di lavoro e il servizio militare prestato anteriormente alla nomina, non realizza una violazione del principio di uguaglianza, ma al contrario costituisce proprio applicazione del principio costituzionale di uguaglianza il quale impone un trattamento diseguale per situazioni ugualmente diseguali.
Ed infatti, con riferimento al servizio prestato in costanza di nomina, il DM lo equipara al servizio effettivo reso nella medesima qualifica, al fine di non pregiudicare il soggetto che, a seguito dell'ottenimento di un impiego presso la pubblica amministrazione, sia chiamato a svolgere il servizio di leva.
Tale scelta è perfettamente ragionevole e conforme al principio di diritto sopra richiamato, non potendo certamente pregiudicarsi, nell'ambito di soggetti con medesima qualifica professionale e anzianità di servizio, coloro che in corso di nomina siano chiamati a svolgere il servizio militare. Lo stesso art. 52 Cost, al secondo comma, prevede che “Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”, dovendo pertanto escludersi che, per chi sia chiamato a rendere un servizio – obbligatorio – nell'interesse della Nazione nel corso della propria carriera, possa tollerarsi la perdita dell'utile valutazione di tale servizio a fini concorsuali e selettivi.
5 Del tutto diversa è la situazione in cui si trovano i soggetti che, prima di ottenere la nomina, abbiano adempiuto all'obbligo di leva previsto dall'art. 52 Cost. Si tratta di una situazione che ragionevolmente è equiparata allo svolgimento di un servizio alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.
La scelta adottata dal DM 50/2021, ovvero di assegnare un punteggio anche al servizio prestato non in costanza di nomina ma inferiore rispetto a quello prestato in costanza di nomina, pare al giudicante del tutto ragionevole e perfettamente coerente con quanto previsto all'art. 2050 d.lgs. 66/2020:
- “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”
- “è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Per tali ragioni, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi riconoscere il servizio militare, prestato prima della nomina, negli stessi termini in cui sarebbe stato valutato nel diverso caso in cui, ottenuto l'impiego, avesse dovuto sospenderlo a causa della chiamata alle armi.
Le suddette valutazioni assorbono ogni ulteriore profilo, come si è detto, in applicazione del principio della ragione più liquida.
3) Il contrasto giurisprudenziale non può giustificare la compensazione delle spese attesa la pronuncia della sentenza della Cassazione sopra richiamata che ha chiaramente sciolto i nodi interpretativi della materia in oggetto.
Le spese vengono quindi ripartite secondo l'ordinario principio di soccombenza come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della natura e tipologia delle attività difensive espletate. Si applica la riduzione di cui all'art. 152 bis disp att c.p.c.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 convenuto che liquida in € 1.687,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 10/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
6 Dott.ssa Emilia Antenore
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