Art. 51. Estinzione del diritto alla restituzione dell'aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per decorso del tempo. 1. Indipendentemente dalla forma di concessione dell'aiuto di Stato, il diritto alla restituzione dell'aiuto oggetto di una decisione di recupero sussiste fino a che vige l'obbligo di recupero ai sensi del ((regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015)) .
((6)) ---------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che la presente modifica si applica alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.
((6)) ---------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 7 luglio 2016, n. 122 ha disposto (con l'art. 35, comma 4) che la presente modifica si applica alle decisioni di recupero notificate a decorrere dal 1° gennaio 2015.