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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3875/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3875/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania Viale della Libertà n° 221 presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi del Foro di Catania C.F. , che la rappresenta e difende;
attore C.F._2 contro
(già , con sede in Parma, via Controparte_1 Controparte_2
Università n. 1, codice fiscale , in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Matteo Pasculli del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano, via dei Bossi n. 6, è elettivamente domiciliata;
convenuto
Controparte_3
in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Roma Viale America n° 351, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Pingue ed elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio, Via Vittorio
Veneto, 7; convenuto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 11.11.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, quale fideiussore della X Medical s.r.l. (C.F. Parte_1
) fino alla concorrenza dell'importo di euro 87.000,00 per l'adempimento delle P.IVA_2 obbligazioni verso il dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già Controparte_2
pagina 1 di 7 consentite o che venissero in seguito consentite, citava in giudizio e Controparte_2 per sentire dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione Controparte_3 del 3.7.2018 per violazione dell'articolo 2 L. 287 del 1990, essendo presente una clausola che costituiva applicazione di intese illecite e, per l 'effetto, di accertare e dichiarare la liberazione ex art. 1957 c.c. del fideiussore per decadenza del termine semestrale. In via subordinata, deduceva la usurarietà dei tassi di interessi e delle condizioni economiche previste nel contratto di apertura di credito del 12-11-2013 a valere sul c/c 6001515 intestato alla X Medical
s.r.l. Chiedeva di rideterminare il saldo di detto conto corrente, tramite CTU contabile, espungendo interessi, commissioni e spese. In estremo subordine, deduceva che il Controparte_3 aveva garantito il pagamento del mutuo chirografario nella misura dell'80% della somma erogata dal in favore della X Medical s.r.l., pertanto, chiedeva di limitare la garanzia da Controparte_2 essa prestata in favore di X Medical s.r.l. al residuo.
Costituitasi in data 14 giugno 2022, la ha contestato in ogni sua Controparte_3 parte il contenuto dell'atto di citazione, rilevando il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di accertamento relative al rapporto tra l'attrice e Controparte_2
In via riconvenzionale, il , rilevando la mancata escussione da parte della Controparte_4 [...]
con conseguente inoperatività - allo stato - della surrogazione legale di CP_5 CP_4
nei diritti della Banca finanziatrice, chiedeva di essere tenuta indenne dalla Banca
[...] finanziatrice per ogni eventuale danno e/o costo e/o spesa che dovesse subire in ragione delle domande ed eccezioni proposte dall'attrice. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Sciogliendo la riserva dell'udienza del 22.5.2023, il Presidente istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio con il mandato di rideterminare il saldo del\dei conto\conti per cui è causa, per verificare l'usurarietà degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
Costituitasi tardivamente, la (già a seguito di atto di Controparte_1 CP_6 fusione per incorporazione in data 12 aprile 2022) chiedeva di rigettare le domande proposte da e dalla poiché infondate in fatto e diritto. Parte_1 Controparte_3
Espletata la ctu, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 11.11.2024.
All'udienza del 11.11.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
************
La domanda relativa alla declaratoria di nullità parziale ex articolo 1419 c.c. della fideiussione stipulata in data 3.7.2018 per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust va rigettata per non aver l'attrice adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Invero, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l 'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d 'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.). Inoltre, deve provare: che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto pagina 2 di 7 contrastanti con la normativa anti-trust.
Come statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n.
41994, la produzione in giudizio del provvedimento della n. 55 del 2 maggio 2005 è sufficiente a provare l 'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata– al pari dell'intesa – da nullità parziale, cioè, limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Tuttavia, in merito alla sorte delle fideiussioni bancarie omnibus successive al provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, come quella per cui è causa, va dichiarata la legittimità della clausola incriminata perché stipulata successivamente all'emanazione dell'atto amministrativo del 2 maggio 2005, la cui produzione in giudizio non può costituire prova idonea della persistenza dell'intesa vietata, cioè del predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle” emergente dal contenuto di tale ultimo atto e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità del singolo contratto.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente, né il cliente ha offerto con altri mezzi la prova del presupposto costituito dall'intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità del proprio contratto "a valle" asseritamente attuativo della stessa.
Secondo l'orientamento prevalente, richiamato nella decisione n. 5120 del 21.06.2023 della Corte di Cassazione: "… in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera
a) della L. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust''.
Inoltre, ciò che è necessario rilevare è che le clausole che riprendono lo schema ABI non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con 1'intesa illecita "a monte" esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite nei singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge. Si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto,
"derogabile" (cfr. Sentenza Tribunale di Milano del 20.12.2023 n. 10296).
Anche la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, riconosce la circostanza secondo la quale tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle Banche ai propri clienti, si dovessero considerare come una concreta "attuazione" dell'intesa vietata dalla normativa antitrust, "Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge
l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente.
È intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con
l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello
pagina 3 di 7 qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato".
Nella fattispecie concreta, l'opponente si è limitata a dedurre in giudizio la pretesa nullità della fideiussione dalla stessa rilasciata il 3.7.2018 in quanto contenente clausole riproduttive dello schema
ABI, in particolare la clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., senza provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L. n. 287/199011. 287/1990 e quindi invocare la nullità, parziale ovvero totale, del contratto di fideiussione omnibus. Ne deriva che la clausola (art. 6) che prevede la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è da considerarsi legittima, oltreché rispettosa della disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato nei confronti della anche dopo il decorso di sei Controparte_1 mesi dalla scadenza dell 'obbligazione principale.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi convenuti, va rilevato che la L.
7.3.1996 n. 108 ha modificato la formulazione dell'art. 644 c.p., relativo al reato di usura, e dell'art. 1815, co 2°. L'art. 644 c.p., nel disciplinare il delitto di usura, al comma 3 prevede che spetta alla legge stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
L'ultimo comma della previsione codicistica precisa che, per determinare l'usurarietà degli interessi applicati, deve tenersi conto delle commissioni e delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo, nonché delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. L'art. 644 c.p. fissa un «principio di onnicomprensività», valevole sia sotto il profilo civile, sia sotto il profilo penale, secondo cui «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito» (Cass., 6 marzo 2018, n. 5160).
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 c.p. configura norma penale in bianco, il cui precetto è destinato a essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia, ad una fonte diversa da quella penale (Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669).
Il calcolo dell'usura deve avvenire al momento della pattuizione. Difatti, l'art. 1 D.L. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Sotto il profilo civilistico, le novità fondamentali della normativa concernono l'individuazione di un parametro oggettivo, il c.d. tasso soglia, quale limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari;
nonché la modifica del testo dell'art. 1815, 2° co., che nega il diritto del creditore a qualsivoglia interesse, nel caso gli interessi pattuiti superino il tasso soglia e, quindi, siano usurari.
In ordine al primo profilo, il valore non è determinato con riferimento al solo tasso di interesse, bensì al tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse riferito ad anno.
Il tasso effettivo globale medio, per categorie omogenee di operazioni, tenuto conto della natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie, viene rilevato trimestralmente.
Gli interessi saranno usurari quando corrispondano ai tassi effettivi globali medi riportati nelle tabelle, volta a volta emanate con decreto del ministero del Tesoro, aumentati della metà.
Il riferimento è quindi al costo complessivo che il contraente deve sopportare per accedere al credito,
pagina 4 di 7 proprio per evitare la dissimulazione, attraverso commissioni o spese, di compensi usurari.
In ordine al secondo profilo, la non debenza di qualsiasi interesse ex art. 1815, co. 2°, nel caso di pattuizione di un compenso usurario, è considerata una sanzione civile. Difatti, non si sostituisce più al tasso usurario l'interesse legale, in deroga espressa al principio di naturale fruttuosità del danaro.
Il superamento del tasso soglia deve essere verificato con riferimento al tasso effettivo globale (TEG), per cui, infatti, “nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito” (Cass. pen., 14 maggio 2010, n. 28743).
Per quanto concerne gli interessi moratori, componendo un dibattito insorto nella giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19597/2020) hanno affermato che la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La giurisprudenza, però, ormai pacificamente ritiene che, in caso di superamento del tasso soglia del tasso di interesse di mora, si applichi l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Ciò in quanto l'articolo 1815, comma 2, c.c. si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi, non trovando applicazione per gli interessi moratori convenzionali. Pertanto, nella situazione di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, la disposizione dell'articolo 1815, comma 2 incide solamente sulle clausole contrattuali che contemplano interessi usurari senza travolgere le altre pattuizioni (cfr. Trib. Bari, 22.09.2023 n. 3659).
Inoltre, ai fini del superamento del tasso soglia, non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: l'accertamento deve essere autonomamente eseguito con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi. La differenza ontologica tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituisce un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo.
Dagli accertamenti condotti con la consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze sono integralmente condivise, risulta che, per il rapporto oggetto di causa, nel periodo esaminato, non è stata rilevata l'applicazione di tassi corrispettivi e di tassi moratori eccedenti le soglie previste per legge. Difatti, il contratto di finanziamento del 05/07/2018 in virtù del quale il concedeva Controparte_2 alla debitrice principale X Medical Srl un finanziamento dell'importo di € 47.000,00 da estinguersi in
60 rate mensili a partire dal 05/08/2018 prevedeva le seguenti condizioni: a) Tasso di interesse corrispettivo in misura variabile, parametrato alla media dei Tassi Euribor a 3 mesi, base 360 da registrarsi nei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre, maggiorato di uno spread di 3 punti percentuali;
il tasso minimo applicabile veniva fissato nella misura del 3,00% ed alla data della stipula, in presenza di un tasso Euribor pari a zero, il TAN del finanziamento era pari al 3,00%; b) Tasso di mora in ragione di due punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale e dunque, al momento della stipula, pari al 5,00%.
Il contratto prevedeva, inoltre, i seguenti principali oneri a carico di parte mutuataria: 1) Spese istruttoria pratica: € 470,00; 2) Spese incasso per ogni singola rata € 2,50; 3) Spese per accollo e/o espromissione € 100,00; 4) Spese per rinegoziazione € 100,00; 5) Imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'importo erogato, ammontante dunque ad € 117,50; 6) Interessi di preammortamento dal
05/07/2018 al 05/08/2018 al tasso corrispettivo iniziale. Nel contratto di mutuo veniva, altresì, riportato pagina 5 di 7 un Indicatore Sintetico di Costo del 3,699%.
Nel caso in esame, essendo stato il contratto stipulato in data 05/07/2018, si è fatto riferimento ai tassi soglia a valere nel III trimestre 2018: nel suddetto periodo, il TEGM di riferimento per la categoria di operazioni “Altri Finanziamenti alle Famiglie e alle Imprese” fissato con Decreto del Ministero del
Tesoro è pari al 10,24% sicché il da assumere a riferimento era pari al 16,80%. Persona_1
Come rilevato dalla relazione peritale, mettendo a confronto il Tasso Annuo Effettivo Globale effettivamente applicato nel rapporto di finanziamento con il Tasso Soglia come determinato si è ottenuto un TAEG applicato inferiore al tasso soglia di riferimento relativo al III Trimestre 2018 del
16,80%.
Dunque, per gli interessi corrispettivi convenuti dalle parti, non si è rilevato uno sconfinamento usurario.
In ordine alla verifica del rispetto delle soglie di Legge riguardante il tasso di mora contrattualmente pattuito, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore delle maggiorazioni medie a titolo di interessi di mora indicate nei DD.MM. tempo per tempo pubblicati. In particolare, poiché il contratto oggetto di indagine venne stipulato in data 05/07/2018, il Decreto Ministeriale al quale fare riferimento è quello del 27/06/2018 contenente le rilevazioni dei tassi soglia a valere per il
III trimestre 2018, il quale prevede una maggiorazione da applicare per la determinazione dei tassi soglia “di mora” del 1,9% per i mutui ipotecari di durata ultra quinquennale ovvero del 3,1% per tutti gli altri prestiti.
Considerata una maggiorazione del 3,1%, il tasso soglia di mora, nel caso di specie, è stato, dal consulente tecnico d'ufficio, calcolato con la seguente formula: (T.E.G.M. + 3,1) x 1,25 + 4.
Il T.E.G.M. relativo al III trimestre 2018 per la categoria di operazioni “Altri Finanziamenti alle Famiglie e alle Imprese” fissato con Decreto del Ministero del Tesoro è pari al 10,24%, per cui il tasso soglia di mora è pari al 20,675% che, confrontato con il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo in esame del 5,00% (tasso corrispettivo + 2 punti percentuali), risulta, al momento della pattuizione contrattuale del 05/07/2018, inferiore al tasso soglia di riferimento.
Per cui va rigettata la domanda volta all'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse – corrispettivi e moratori- applicati ai rapporti principali garantiti dal fideiussore attore. Le spese relative al compenso del ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
La domanda di accertamento proposta dalla parte attrice nei confronti della
[...]
è infondata. Controparte_3
Parte attrice chiedeva di accertare che la garanzia personale prestata in favore di X Medical s.r.l. fosse limitata al residuo della somma erogata a titolo di finanziamento, dopo che fosse stata escussa dalla banca creditrice la garanzia nei confronti della Controparte_3
Risulta, tuttavia, documentalmente provato che il finanziamento concesso dalla (oggi, CP_6
alla X Medical s.r.l. fosse garantito sia dal Fondo di garanzia per Controparte_1 le piccole e medie imprese, costituito ai sensi della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sia dalla fideiussione omnibus (nei limiti di Euro 87.000,00) rilasciata dall'attrice, Parte_1
Come si desume dalla disciplina regolamentare (D.M. 23.11.2012- Approvazione nuove condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le PMI) attuativa della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rispetto al quale la convenuta
[...]
su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione, Controparte_3 opera in caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria dell'operazione garantita e successivamente pagina 6 di 7 alla richiesta di escussione della garanzia da parte della banca creditrice.
Qualora l'impresa beneficiaria dell'operazione garantita si renda inadempiente all'obbligazione di rimborso del prestito, il Finanziatore (Banca), al fine di attivare la garanzia pubblica, deve provvedere ad avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al Gestore - MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora (par. H.
1. All. 1, parte II, D.M. 23.11. 2012).
Trascorsi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del beneficiario, il Finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo di garanzia (par. H.
3.1. All. 1, parte
II, D.M. 23.11. 2012). A seguito della liquidazione, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato nei diritti spettanti al Finanziatore in relazione alle eventuali garanzie reali e personali (par. H.6 parte II, all. 1, D.M. 23.11.2012).
Esaminata la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, deve ritenersi che nessuna pretesa può essere avanzata da parte dell'attrice nei confronti di Controparte_3 Da essa, infatti, si evince l'insussistenza di un rapporto obbligatorio in base al quale la
[...] avrebbe dovuto considerarsi obbligata nei confronti della attrice a garantire Controparte_3 prioritariamente l'adempimento del debitore principale. Diversamente da quanto sostenuto dalla attrice, la avrebbe potuto richiedere a quale fideiussore della X Controparte_3 Parte_1
MEDICAL S.R.L., il pagamento dell'importo erogato alla banca, qualora si fosse surrogata nei diritti del creditore-finanziatore.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice nei confronti di entrambe le parti convenute e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della relativa complessità media, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3875/2022, così decide:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna a pagare, in favore della Parte_1 Controparte_7
Euro 3.600,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
- Condanna a pagare, in favore di Euro Parte_1 Controparte_3
5.400,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 3875/2022 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catania Viale della Libertà n° 221 presso e nello studio dell'avv. Francesco Gervasi del Foro di Catania C.F. , che la rappresenta e difende;
attore C.F._2 contro
(già , con sede in Parma, via Controparte_1 Controparte_2
Università n. 1, codice fiscale , in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Matteo Pasculli del Foro di Milano, presso lo studio del quale in Milano, via dei Bossi n. 6, è elettivamente domiciliata;
convenuto
Controparte_3
in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Roma Viale America n° 351, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Pingue ed elettivamente domiciliata in Roma, presso il suo studio, Via Vittorio
Veneto, 7; convenuto
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso, come da note scritte, giusto verbale d'udienza del 11.11.2024 che qui si intende richiamato. Il procedimento è stato posto in decisione, con assegnazione dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, quale fideiussore della X Medical s.r.l. (C.F. Parte_1
) fino alla concorrenza dell'importo di euro 87.000,00 per l'adempimento delle P.IVA_2 obbligazioni verso il dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura già Controparte_2
pagina 1 di 7 consentite o che venissero in seguito consentite, citava in giudizio e Controparte_2 per sentire dichiarare la nullità parziale ex art. 1419 c.c. della fideiussione Controparte_3 del 3.7.2018 per violazione dell'articolo 2 L. 287 del 1990, essendo presente una clausola che costituiva applicazione di intese illecite e, per l 'effetto, di accertare e dichiarare la liberazione ex art. 1957 c.c. del fideiussore per decadenza del termine semestrale. In via subordinata, deduceva la usurarietà dei tassi di interessi e delle condizioni economiche previste nel contratto di apertura di credito del 12-11-2013 a valere sul c/c 6001515 intestato alla X Medical
s.r.l. Chiedeva di rideterminare il saldo di detto conto corrente, tramite CTU contabile, espungendo interessi, commissioni e spese. In estremo subordine, deduceva che il Controparte_3 aveva garantito il pagamento del mutuo chirografario nella misura dell'80% della somma erogata dal in favore della X Medical s.r.l., pertanto, chiedeva di limitare la garanzia da Controparte_2 essa prestata in favore di X Medical s.r.l. al residuo.
Costituitasi in data 14 giugno 2022, la ha contestato in ogni sua Controparte_3 parte il contenuto dell'atto di citazione, rilevando il suo difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande di accertamento relative al rapporto tra l'attrice e Controparte_2
In via riconvenzionale, il , rilevando la mancata escussione da parte della Controparte_4 [...]
con conseguente inoperatività - allo stato - della surrogazione legale di CP_5 CP_4
nei diritti della Banca finanziatrice, chiedeva di essere tenuta indenne dalla Banca
[...] finanziatrice per ogni eventuale danno e/o costo e/o spesa che dovesse subire in ragione delle domande ed eccezioni proposte dall'attrice. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori di legge.
Sciogliendo la riserva dell'udienza del 22.5.2023, il Presidente istruttore ha disposto consulenza tecnica d'ufficio con il mandato di rideterminare il saldo del\dei conto\conti per cui è causa, per verificare l'usurarietà degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori.
Costituitasi tardivamente, la (già a seguito di atto di Controparte_1 CP_6 fusione per incorporazione in data 12 aprile 2022) chiedeva di rigettare le domande proposte da e dalla poiché infondate in fatto e diritto. Parte_1 Controparte_3
Espletata la ctu, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per p.c. all'udienza del 11.11.2024.
All'udienza del 11.11.2024, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, assegnandosi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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La domanda relativa alla declaratoria di nullità parziale ex articolo 1419 c.c. della fideiussione stipulata in data 3.7.2018 per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust va rigettata per non aver l'attrice adeguatamente assolto al proprio onere probatorio.
Invero, il fideiussore che agisce in giudizio per chiedere la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione riportante clausole analoghe a quelle contenute nel modulo ABI – dichiarato in contrasto con la normativa antitrust – ha l'onere di provare l 'esistenza dell'intesa restrittiva e della sua illiceità mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale allegando il provvedimento della Banca d 'Italia, che non rientra nel generale principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c.). Inoltre, deve provare: che l'istituto di credito, propria controparte contrattuale, abbia preso parte alle intese anticoncorrenziali specificamente sanzionate;
che le clausole contenute nel contratto a valle, oggetto di giudizio, siano identiche e riconducibili a quelle dichiarate nulle in quanto pagina 2 di 7 contrastanti con la normativa anti-trust.
Come statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n.
41994, la produzione in giudizio del provvedimento della n. 55 del 2 maggio 2005 è sufficiente a provare l 'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema A.B.I. è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata– al pari dell'intesa – da nullità parziale, cioè, limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Tuttavia, in merito alla sorte delle fideiussioni bancarie omnibus successive al provvedimento della
Banca d'Italia n. 55 del 2005, come quella per cui è causa, va dichiarata la legittimità della clausola incriminata perché stipulata successivamente all'emanazione dell'atto amministrativo del 2 maggio 2005, la cui produzione in giudizio non può costituire prova idonea della persistenza dell'intesa vietata, cioè del predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle” emergente dal contenuto di tale ultimo atto e, quindi, del presupposto dell'azione di nullità del singolo contratto.
Per il periodo successivo all'istruttoria del 2005, infatti, non esistono indizi utili a ritenere che sia riscontrabile come ancora sussistente una condotta collettiva e concordata da parte degli istituti bancari del tipo di quella a suo tempo sanzionata come anticoncorrenziale, non essendovi stato alcun altro formale accertamento da parte dell'Autorità competente, né il cliente ha offerto con altri mezzi la prova del presupposto costituito dall'intesa vietata per poter poi dimostrare la nullità del proprio contratto "a valle" asseritamente attuativo della stessa.
Secondo l'orientamento prevalente, richiamato nella decisione n. 5120 del 21.06.2023 della Corte di Cassazione: "… in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2, comma 2, lettera
a) della L. 287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art. 2, 6, 8 dello schema ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust''.
Inoltre, ciò che è necessario rilevare è che le clausole che riprendono lo schema ABI non sono, in sé, contrarie ad alcuna norma imperativa e, pertanto, all'infuori di eventuali legami con 1'intesa illecita "a monte" esistente tra le banche, ben potrebbero essere oggetto di un valido accordo tra le parti ed essere, quindi, inserite nei singoli atti fideiussori senza determinare violazioni di legge. Si pensi, ad esempio, alla deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., pattuizione che è certamente da considerarsi legittima, essendo detto articolo espressione di una norma da sempre considerata, appunto,
"derogabile" (cfr. Sentenza Tribunale di Milano del 20.12.2023 n. 10296).
Anche la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, riconosce la circostanza secondo la quale tali clausole sarebbero affette da nullità unicamente in quanto, essendo contenute in un alto numero di fideiussioni fatte stipulare dalle Banche ai propri clienti, si dovessero considerare come una concreta "attuazione" dell'intesa vietata dalla normativa antitrust, "Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge
l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente.
È intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con
l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello
pagina 3 di 7 qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato".
Nella fattispecie concreta, l'opponente si è limitata a dedurre in giudizio la pretesa nullità della fideiussione dalla stessa rilasciata il 3.7.2018 in quanto contenente clausole riproduttive dello schema
ABI, in particolare la clausola derogatoria del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., senza provare l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione delle clausole contestate, intesa che, come si è detto, è elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) L. n. 287/199011. 287/1990 e quindi invocare la nullità, parziale ovvero totale, del contratto di fideiussione omnibus. Ne deriva che la clausola (art. 6) che prevede la deroga al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. è da considerarsi legittima, oltreché rispettosa della disciplina di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., con la conseguenza che il fideiussore rimane obbligato nei confronti della anche dopo il decorso di sei Controparte_1 mesi dalla scadenza dell 'obbligazione principale.
Quanto alla dedotta usurarietà dei tassi convenuti, va rilevato che la L.
7.3.1996 n. 108 ha modificato la formulazione dell'art. 644 c.p., relativo al reato di usura, e dell'art. 1815, co 2°. L'art. 644 c.p., nel disciplinare il delitto di usura, al comma 3 prevede che spetta alla legge stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
L'ultimo comma della previsione codicistica precisa che, per determinare l'usurarietà degli interessi applicati, deve tenersi conto delle commissioni e delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo, nonché delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. L'art. 644 c.p. fissa un «principio di onnicomprensività», valevole sia sotto il profilo civile, sia sotto il profilo penale, secondo cui «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito» (Cass., 6 marzo 2018, n. 5160).
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 644 c.p. configura norma penale in bianco, il cui precetto è destinato a essere completato da un elemento esterno, che completa la fattispecie incriminatrice giacché rinvia, al fine di adeguare gli obblighi di legge alla determinazione del tasso soglia, ad una fonte diversa da quella penale (Cass. pen., 23 novembre 2011, n. 46669).
Il calcolo dell'usura deve avvenire al momento della pattuizione. Difatti, l'art. 1 D.L. n. 394 del 2000, di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., ha stabilito che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”. Sotto il profilo civilistico, le novità fondamentali della normativa concernono l'individuazione di un parametro oggettivo, il c.d. tasso soglia, quale limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari;
nonché la modifica del testo dell'art. 1815, 2° co., che nega il diritto del creditore a qualsivoglia interesse, nel caso gli interessi pattuiti superino il tasso soglia e, quindi, siano usurari.
In ordine al primo profilo, il valore non è determinato con riferimento al solo tasso di interesse, bensì al tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse riferito ad anno.
Il tasso effettivo globale medio, per categorie omogenee di operazioni, tenuto conto della natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie, viene rilevato trimestralmente.
Gli interessi saranno usurari quando corrispondano ai tassi effettivi globali medi riportati nelle tabelle, volta a volta emanate con decreto del ministero del Tesoro, aumentati della metà.
Il riferimento è quindi al costo complessivo che il contraente deve sopportare per accedere al credito,
pagina 4 di 7 proprio per evitare la dissimulazione, attraverso commissioni o spese, di compensi usurari.
In ordine al secondo profilo, la non debenza di qualsiasi interesse ex art. 1815, co. 2°, nel caso di pattuizione di un compenso usurario, è considerata una sanzione civile. Difatti, non si sostituisce più al tasso usurario l'interesse legale, in deroga espressa al principio di naturale fruttuosità del danaro.
Il superamento del tasso soglia deve essere verificato con riferimento al tasso effettivo globale (TEG), per cui, infatti, “nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se sia stato posto in essere il delitto di usura, occorre tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito” (Cass. pen., 14 maggio 2010, n. 28743).
Per quanto concerne gli interessi moratori, componendo un dibattito insorto nella giurisprudenza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 19597/2020) hanno affermato che la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
La giurisprudenza, però, ormai pacificamente ritiene che, in caso di superamento del tasso soglia del tasso di interesse di mora, si applichi l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti. Ciò in quanto l'articolo 1815, comma 2, c.c. si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi, non trovando applicazione per gli interessi moratori convenzionali. Pertanto, nella situazione di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, la disposizione dell'articolo 1815, comma 2 incide solamente sulle clausole contrattuali che contemplano interessi usurari senza travolgere le altre pattuizioni (cfr. Trib. Bari, 22.09.2023 n. 3659).
Inoltre, ai fini del superamento del tasso soglia, non è corretto procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: l'accertamento deve essere autonomamente eseguito con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi. La differenza ontologica tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi costituisce un elemento ostativo all'applicazione della regola del cumulo.
Dagli accertamenti condotti con la consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze sono integralmente condivise, risulta che, per il rapporto oggetto di causa, nel periodo esaminato, non è stata rilevata l'applicazione di tassi corrispettivi e di tassi moratori eccedenti le soglie previste per legge. Difatti, il contratto di finanziamento del 05/07/2018 in virtù del quale il concedeva Controparte_2 alla debitrice principale X Medical Srl un finanziamento dell'importo di € 47.000,00 da estinguersi in
60 rate mensili a partire dal 05/08/2018 prevedeva le seguenti condizioni: a) Tasso di interesse corrispettivo in misura variabile, parametrato alla media dei Tassi Euribor a 3 mesi, base 360 da registrarsi nei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre, maggiorato di uno spread di 3 punti percentuali;
il tasso minimo applicabile veniva fissato nella misura del 3,00% ed alla data della stipula, in presenza di un tasso Euribor pari a zero, il TAN del finanziamento era pari al 3,00%; b) Tasso di mora in ragione di due punti percentuali in più rispetto al tasso contrattuale e dunque, al momento della stipula, pari al 5,00%.
Il contratto prevedeva, inoltre, i seguenti principali oneri a carico di parte mutuataria: 1) Spese istruttoria pratica: € 470,00; 2) Spese incasso per ogni singola rata € 2,50; 3) Spese per accollo e/o espromissione € 100,00; 4) Spese per rinegoziazione € 100,00; 5) Imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'importo erogato, ammontante dunque ad € 117,50; 6) Interessi di preammortamento dal
05/07/2018 al 05/08/2018 al tasso corrispettivo iniziale. Nel contratto di mutuo veniva, altresì, riportato pagina 5 di 7 un Indicatore Sintetico di Costo del 3,699%.
Nel caso in esame, essendo stato il contratto stipulato in data 05/07/2018, si è fatto riferimento ai tassi soglia a valere nel III trimestre 2018: nel suddetto periodo, il TEGM di riferimento per la categoria di operazioni “Altri Finanziamenti alle Famiglie e alle Imprese” fissato con Decreto del Ministero del
Tesoro è pari al 10,24% sicché il da assumere a riferimento era pari al 16,80%. Persona_1
Come rilevato dalla relazione peritale, mettendo a confronto il Tasso Annuo Effettivo Globale effettivamente applicato nel rapporto di finanziamento con il Tasso Soglia come determinato si è ottenuto un TAEG applicato inferiore al tasso soglia di riferimento relativo al III Trimestre 2018 del
16,80%.
Dunque, per gli interessi corrispettivi convenuti dalle parti, non si è rilevato uno sconfinamento usurario.
In ordine alla verifica del rispetto delle soglie di Legge riguardante il tasso di mora contrattualmente pattuito, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore delle maggiorazioni medie a titolo di interessi di mora indicate nei DD.MM. tempo per tempo pubblicati. In particolare, poiché il contratto oggetto di indagine venne stipulato in data 05/07/2018, il Decreto Ministeriale al quale fare riferimento è quello del 27/06/2018 contenente le rilevazioni dei tassi soglia a valere per il
III trimestre 2018, il quale prevede una maggiorazione da applicare per la determinazione dei tassi soglia “di mora” del 1,9% per i mutui ipotecari di durata ultra quinquennale ovvero del 3,1% per tutti gli altri prestiti.
Considerata una maggiorazione del 3,1%, il tasso soglia di mora, nel caso di specie, è stato, dal consulente tecnico d'ufficio, calcolato con la seguente formula: (T.E.G.M. + 3,1) x 1,25 + 4.
Il T.E.G.M. relativo al III trimestre 2018 per la categoria di operazioni “Altri Finanziamenti alle Famiglie e alle Imprese” fissato con Decreto del Ministero del Tesoro è pari al 10,24%, per cui il tasso soglia di mora è pari al 20,675% che, confrontato con il tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo in esame del 5,00% (tasso corrispettivo + 2 punti percentuali), risulta, al momento della pattuizione contrattuale del 05/07/2018, inferiore al tasso soglia di riferimento.
Per cui va rigettata la domanda volta all'accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse – corrispettivi e moratori- applicati ai rapporti principali garantiti dal fideiussore attore. Le spese relative al compenso del ctu sono poste definitivamente a carico di parte attrice.
La domanda di accertamento proposta dalla parte attrice nei confronti della
[...]
è infondata. Controparte_3
Parte attrice chiedeva di accertare che la garanzia personale prestata in favore di X Medical s.r.l. fosse limitata al residuo della somma erogata a titolo di finanziamento, dopo che fosse stata escussa dalla banca creditrice la garanzia nei confronti della Controparte_3
Risulta, tuttavia, documentalmente provato che il finanziamento concesso dalla (oggi, CP_6
alla X Medical s.r.l. fosse garantito sia dal Fondo di garanzia per Controparte_1 le piccole e medie imprese, costituito ai sensi della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sia dalla fideiussione omnibus (nei limiti di Euro 87.000,00) rilasciata dall'attrice, Parte_1
Come si desume dalla disciplina regolamentare (D.M. 23.11.2012- Approvazione nuove condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le PMI) attuativa della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, rispetto al quale la convenuta
[...]
su autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, svolge attività di gestione, Controparte_3 opera in caso di inadempimento dell'impresa beneficiaria dell'operazione garantita e successivamente pagina 6 di 7 alla richiesta di escussione della garanzia da parte della banca creditrice.
Qualora l'impresa beneficiaria dell'operazione garantita si renda inadempiente all'obbligazione di rimborso del prestito, il Finanziatore (Banca), al fine di attivare la garanzia pubblica, deve provvedere ad avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al beneficiario inadempiente e, per conoscenza, al Gestore - MCC, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo ed interessi di mora (par. H.
1. All. 1, parte II, D.M. 23.11. 2012).
Trascorsi 60 giorni senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del beneficiario, il Finanziatore può richiedere l'attivazione del Fondo di garanzia (par. H.
3.1. All. 1, parte
II, D.M. 23.11. 2012). A seguito della liquidazione, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sul beneficiario per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato nei diritti spettanti al Finanziatore in relazione alle eventuali garanzie reali e personali (par. H.6 parte II, all. 1, D.M. 23.11.2012).
Esaminata la disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, deve ritenersi che nessuna pretesa può essere avanzata da parte dell'attrice nei confronti di Controparte_3 Da essa, infatti, si evince l'insussistenza di un rapporto obbligatorio in base al quale la
[...] avrebbe dovuto considerarsi obbligata nei confronti della attrice a garantire Controparte_3 prioritariamente l'adempimento del debitore principale. Diversamente da quanto sostenuto dalla attrice, la avrebbe potuto richiedere a quale fideiussore della X Controparte_3 Parte_1
MEDICAL S.R.L., il pagamento dell'importo erogato alla banca, qualora si fosse surrogata nei diritti del creditore-finanziatore.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice nei confronti di entrambe le parti convenute e liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della relativa complessità media, dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche trattate, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3875/2022, così decide:
- Rigetta le domande proposte da Parte_1
- Condanna a pagare, in favore della Parte_1 Controparte_7
Euro 3.600,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
- Condanna a pagare, in favore di Euro Parte_1 Controparte_3
5.400,00 per spese di lite, oltre il 15% per spese generali, nonché IVA e CPA se dovute per legge.
Così deciso in Catania, il 27 marzo 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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