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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3826 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2668/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente
dott.ssa Raffaella ON Giudice rel.
dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2668/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR TA ( , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIO DE Controparte_1 P.IVA_1
CE e dell'avv. SILVIA ROMANO, elettivamente domiciliata, presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.
pagina 1 di 5 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale d'udienza del 16.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 28.2.2022 conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
tribunale, la società rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare che l'attore è socio di fatto della convenuta;
2) Accertare e dichiarare che le somme investite dal nella predetta società ammontano a Pt_1
circa € 200.000,00;
3) Per l'effetto, previa declaratoria della somma totale investita nella predetta società, accertare e
determinare che la misura della quota sociale allo stesso spettante è pari al 50% e/o quella
diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
4) Condannare la società convenuta a trasferire al sig. il 50% e/o la diversa misura che Pt_1
sarà accertata in corso degli utili maturati dal 2016 fino all'esito della causa;
5) In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali
di causa oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari.
Con comparsa del 7.7.2022 si costituiva la società convenuta, contestando la domanda, della quale invocava il rigetto, con vittoria di spese.
In fase istruttoria è stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attore ed esperito tentativo di conciliazione.
All'udienza del 16.10.2025 entrambe le parti costituite hanno dichiarato di aver conciliato la lite e chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 La causa è stata pertanto riservata per la decisione sulle conclusioni precisate a verbale, senza la concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
----------------------
Nel documento depositato da entrambe le parti, rispettivamente il 13.10.2025 ed il 15.10.2025, le medesime hanno composto la controversia, con rinuncia dell'attore alla domanda e richiesta concorde di compensazione delle spese di lite.
Va osservato in diritto che “ la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge
– preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché,
estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. n. 2268/1999; id n.33761/2019).
Pertanto, la rinuncia in questione determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n.
18255/2004).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e la convenuta, come da concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 28.2.2022 da nei confronti della società Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta.
pagina 3 di 5 Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il
23.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella ON
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe Rana Presidente
dott.ssa Raffaella ON Giudice rel.
dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2668/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AR TA ( , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec.
ATTORE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSIO DE Controparte_1 P.IVA_1
CE e dell'avv. SILVIA ROMANO, elettivamente domiciliata, presso lo studio dei difensori, indirizzo pec.
pagina 1 di 5 CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale d'udienza del 16.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione del 28.2.2022 conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1
tribunale, la società rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare che l'attore è socio di fatto della convenuta;
2) Accertare e dichiarare che le somme investite dal nella predetta società ammontano a Pt_1
circa € 200.000,00;
3) Per l'effetto, previa declaratoria della somma totale investita nella predetta società, accertare e
determinare che la misura della quota sociale allo stesso spettante è pari al 50% e/o quella
diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa;
4) Condannare la società convenuta a trasferire al sig. il 50% e/o la diversa misura che Pt_1
sarà accertata in corso degli utili maturati dal 2016 fino all'esito della causa;
5) In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento di spese e compensi professionali
di causa oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori
antistatari.
Con comparsa del 7.7.2022 si costituiva la società convenuta, contestando la domanda, della quale invocava il rigetto, con vittoria di spese.
In fase istruttoria è stato ammesso l'interrogatorio formale dell'attore ed esperito tentativo di conciliazione.
All'udienza del 16.10.2025 entrambe le parti costituite hanno dichiarato di aver conciliato la lite e chiesto la pronuncia di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese di lite.
pagina 2 di 5 La causa è stata pertanto riservata per la decisione sulle conclusioni precisate a verbale, senza la concessione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.
----------------------
Nel documento depositato da entrambe le parti, rispettivamente il 13.10.2025 ed il 15.10.2025, le medesime hanno composto la controversia, con rinuncia dell'attore alla domanda e richiesta concorde di compensazione delle spese di lite.
Va osservato in diritto che “ la rinuncia all'azione – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge
– preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché,
estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (Cass. n. 2268/1999; id n.33761/2019).
Pertanto, la rinuncia in questione determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n.
18255/2004).
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e la convenuta, come da concorde richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del 28.2.2022 da nei confronti della società Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e la convenuta.
pagina 3 di 5 Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il
23.10.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana
Il Giudice est.
Dott.ssa Raffaella ON
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5