Sentenza 2 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2004, n. 4260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4260 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MATTONE Sergio - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ope legis domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- ricorrente -
contro
DI NI CA;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli, n. 01778/2001 depositata il 19 gennaio 2001, R.G. n. 45203/1995. Udita la relazione della causa svolta in Camera di consiglio il 18 novembre 2003 dal Relatore Cons. Dott. Giovanni Mozzarella;
Udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza di cui in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto avverso la sentenza del Pretore di Nola del 16 giugno 1995, e confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di RA Di NI alla pensione di inabilità con decorrenza 1 giugno 1992 a carico del Ministero dell'Interno.
Osservava il Tribunale, per quanto ancora sub iudice, che il reddito della Di NI e del marito, provato con dichiarazione dei redditi e dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultava inferiore ai limite massimo previsto dalla legge, sicché era sussistente il requisito reddituale per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Interno affidandosi a due motivi di censura.
Di NI RA non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso il Ministero denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 della legge n. 118 del 1971 e 2967 c.c., e relativo vizio di motivazione. Deduce il Ministero che non sussisteva la prova del reddito minimo previsto dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità, non essendo a tanto sufficiente la dichiarazione di responsabilità, trattandosi di affermazione proveniente dalla parte interessata, ne' la stessa dichiarazione dei redditi, della quale non è dato rilevare se anche per il marito dell'assistita e per quale periodo, per lo stesso motivo e per la insussistenza della definitività della dichiarazione e, comunque, per la estraneità del Ministero stesso al rapporto fiscale.
I motivi sono fondati.
La sentenza impugnata, nel rilevare la sussistenza del requisito reddituale, a sua volta elemento costitutivo del diritto alla prestazione riconosciuta, a tanto sollecitata da specifica richiesta del Ministero sia in primo grado che nel successivo di appello, e in contrasto, sul punto, con l'orientamento giurisprudenziale che disconosce ogni valore probatorio, anche di semplice indizio, alla ed. dichiarazione di responsabilità (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) - non precisa neanche a quale periodo si riferiscono i documenti che si assumono valutati ai fini del riconoscimento della prestazione in ordine alla certezza di un reddito dell'assistita inferiore a quello minimo previsto;
omissione tanto più rilevante proprio per il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità circa la insussistenza di qualsiasi valore probatorio, "anche di semplice indizio", della detta dichiarazione di responsabilità (fra le ultime, Cass. S.U. 09 aprile 2003, n. 0 5167, Cass. 24 gennaio 2003, n. 0 1096, Cass. 25 luglio 2002, n. 10981, Cass. 4 maggio 2002, n. 0 6414), e non diversamente della stessa dichiarazione dei redditi, ove non accompagnata dalla certificazione dell'Ufficio Imposte della non contestazione di essa. Il ricorso, pertanto, è fondato e va accolto, la sentenza va cassata, e la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Salerno, che, nel riesaminare la controversia alla luce del principio sopra enunciato sul valore probatorio delle dichiarazioni della parte interessata, provvederà alla liquidazione delle spese anche per il giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Salerno. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2004