Sentenza 5 febbraio 1968
Massime • 3
Non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario ove il convenuto in rivendicazione indichi altra persona diversa dall'attore come unico titolare del diritto di proprieta, potendo il relativo accertamento essere effettuato, ai fini dell'Azione, in via meramente incidentale.*
L'Azione di rivendicazione puo essere esercitata da uno solo dei comproprietari senza necessita della chiamata in causa di tutti gli altri non ricorrendo l'ipotesi del litisconsorzio necessario. ( V. 2843-66, massima n. 325409).*
La esigenza della prova rigorosa del suo diritto,da parte dell'attore in rivendicazione, trova un logico temperamento nel caso in cui il convenuto riconosca in modo non equivoco che il bene conteso era di proprieta dei danti causa dell'attore, o del dante causa comune. ( V. 2561-67, massima n. 329916 523-67, massima n. 326469).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/1968, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1968 |
Testo completo
L'Azione di rivendicazione puo essere esercitata da uno solo dei comproprietari senza necessita della chiamata in causa di tutti gli altri non ricorrendo l'ipotesi del litisconsorzio necessario. ( V. 2843-66, massima n. 325409).*