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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 13844/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.01.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 13844/2023
tra
, n.q. di erede della sig.ra deceduta in corso Parte_1 Persona_1
di causa, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Anna Moretto
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: giudizio di opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.11.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave), con decorrenza diversa rispetto a quanto riconosciuto in
1 fase di ATP dal ctu dott. , il quale aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti a far data da Per_2
dicembre 2022, data della visita effettuata dal ctu sulla persona della ricorrente.
L' si costituiva resistendo alla pretesa. CP_1
In corso di causa è stato disposto il rinnovo della perizia, avendo parte ricorrente lamentato errori e lacune nella perizia del ctu della fase atp, ed avendo prospettato un quadro patologico più ampio e grave di quello rappresentato dal CTU della fase atp, depositando all'uopo anche nuova documentazione medica. Deceduta la ricorrente in data 12.8.2024, e, costituitisi gli eredi, veniva disposta la perizia sugli atti e, letta la relazione poi depositata dal ctu della presente fase, la causa è decisa con la presente sentenza all'esito della trattazione scritta della causa disposta per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò posto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissenso, atteso che il ricorso in opposizione è stato depositato in data 8.11.2023, a seguito di atto di dissenso depositato in data 23.10.2023, e del decreto di fissazione dei termini notificato alle parti in data 22.09.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si espone.
Il CTU nominato nella presente fase, dott. , all'esito della visita peritale effettuata e della Per_3
valutazione della documentazione depositata in atti, ha affermato che la sig.ra era affetta Per_1
da:
• CARCINOMA NEUROENDOCRINO A GRANDI CELLULE (2021).
• PREGRESSO K MM ER (QUART MAMMELLA SINISTRA NEL 1998
CON SVUOTAMENTO ASCELLARE OMOLATERALE + RT E OT - QUART DX NEL 2006 PER K
LOBULARE INFILTRANTE + ECF PER 6 CICLI E RT SU MAMMELLA DX).
• SINDROME DEPRESSIVA.
• IPERTENSIONE ARTERIOSA. “
2 Ha precisato che: “Il carcinoma neuroendocrino a grandi cellule fu trattato dal 19.01.22 con CT
(Carbo Etoposide per 2-3 cicli, a seguire RT e di nuovo 2-3 cicli di CT). Gli effetti collaterali più comuni dell'Etoposide sono la nausea ed il vomito. A questi si associano dolori addominali, diarrea, stomatite, mucosite, esofagite, anoressia e alterazione del gusto. Inoltre l'etoposide in aggiunta al Carboplatino causa anemia, astenia, tendenza a sviluppare ecchimosi o emorragie e infezioni generalizzate. La ridotta funzionalità del midollo osseo ricomincia a risalire gradualmente e di solito si normalizza entro 21-28 giorni. (Il conteggio delle cellule ematiche diminuisce in funzione del dosaggio di carboplatino). Infatti, già dopo la somministrazione del 1° ciclo di chemioterapia la paziente necessitò di un controllo RMN cerebrale con MDC e nel successivo controllo dopo somministrazione del 2° ciclo (14.02.22) fece registrare un calo di memoria a breve termine, indice di sicura compromissione a più alti livelli del SNC.”
Ha pertanto ritenuto che la sig.ra , sulla scorta delle certificazioni depositate, Persona_1
presentava sin dal Gennaio 2022 una marcata compromissione degli indici di autonomia che la rendeva abbisognevole dell'aiuto di terzi per l'espletamento degli atti della vita quotidiana.
Ha concluso ritenendo che la de cuius, quando era ancora in vita, aveva raggiunto il requisito sanitario previsto dalla normativa, e necessario per il riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento nonché per il riconoscimento dello stato di portatrice di Handicap grave di cui
Art. 3 Comma 3 L. 104/92 già a decorrere dal mese di Gennaio 2022, e sino al decesso.
La valutazione espressa dal CTU dott. appare ben motivata e coerente con gli atti di Per_3
causa, e viene pertanto qui integralmente condivisa e fatta propria, ritenendosi più congrua alle condizioni della rispetto a quella operata dal ctu della fase atp. Per_1
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale espleatata.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara concluso il procedimento di ATP R.G. n. 7717/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la de cuius aveva i Persona_1 requisiti per l'indennità di accompagnamento nonché per lo status di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal gennaio 2022 e sino al decesso;
• condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.697,00 per CP_1
compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con distrazione;
• provvede alle spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 10.1.2025.
Il giudice del lavoro
dr.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.01.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. n. 13844/2023
tra
, n.q. di erede della sig.ra deceduta in corso Parte_1 Persona_1
di causa, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Anna Moretto
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti CP_1
Resistente
Oggetto: giudizio di opposizione ATP
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 8.11.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e handicap grave), con decorrenza diversa rispetto a quanto riconosciuto in
1 fase di ATP dal ctu dott. , il quale aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti a far data da Per_2
dicembre 2022, data della visita effettuata dal ctu sulla persona della ricorrente.
L' si costituiva resistendo alla pretesa. CP_1
In corso di causa è stato disposto il rinnovo della perizia, avendo parte ricorrente lamentato errori e lacune nella perizia del ctu della fase atp, ed avendo prospettato un quadro patologico più ampio e grave di quello rappresentato dal CTU della fase atp, depositando all'uopo anche nuova documentazione medica. Deceduta la ricorrente in data 12.8.2024, e, costituitisi gli eredi, veniva disposta la perizia sugli atti e, letta la relazione poi depositata dal ctu della presente fase, la causa è decisa con la presente sentenza all'esito della trattazione scritta della causa disposta per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò posto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione risulta instaurata nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla dichiarazione di dissenso, atteso che il ricorso in opposizione è stato depositato in data 8.11.2023, a seguito di atto di dissenso depositato in data 23.10.2023, e del decreto di fissazione dei termini notificato alle parti in data 22.09.2023.
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si espone.
Il CTU nominato nella presente fase, dott. , all'esito della visita peritale effettuata e della Per_3
valutazione della documentazione depositata in atti, ha affermato che la sig.ra era affetta Per_1
da:
• CARCINOMA NEUROENDOCRINO A GRANDI CELLULE (2021).
• PREGRESSO K MM ER (QUART MAMMELLA SINISTRA NEL 1998
CON SVUOTAMENTO ASCELLARE OMOLATERALE + RT E OT - QUART DX NEL 2006 PER K
LOBULARE INFILTRANTE + ECF PER 6 CICLI E RT SU MAMMELLA DX).
• SINDROME DEPRESSIVA.
• IPERTENSIONE ARTERIOSA. “
2 Ha precisato che: “Il carcinoma neuroendocrino a grandi cellule fu trattato dal 19.01.22 con CT
(Carbo Etoposide per 2-3 cicli, a seguire RT e di nuovo 2-3 cicli di CT). Gli effetti collaterali più comuni dell'Etoposide sono la nausea ed il vomito. A questi si associano dolori addominali, diarrea, stomatite, mucosite, esofagite, anoressia e alterazione del gusto. Inoltre l'etoposide in aggiunta al Carboplatino causa anemia, astenia, tendenza a sviluppare ecchimosi o emorragie e infezioni generalizzate. La ridotta funzionalità del midollo osseo ricomincia a risalire gradualmente e di solito si normalizza entro 21-28 giorni. (Il conteggio delle cellule ematiche diminuisce in funzione del dosaggio di carboplatino). Infatti, già dopo la somministrazione del 1° ciclo di chemioterapia la paziente necessitò di un controllo RMN cerebrale con MDC e nel successivo controllo dopo somministrazione del 2° ciclo (14.02.22) fece registrare un calo di memoria a breve termine, indice di sicura compromissione a più alti livelli del SNC.”
Ha pertanto ritenuto che la sig.ra , sulla scorta delle certificazioni depositate, Persona_1
presentava sin dal Gennaio 2022 una marcata compromissione degli indici di autonomia che la rendeva abbisognevole dell'aiuto di terzi per l'espletamento degli atti della vita quotidiana.
Ha concluso ritenendo che la de cuius, quando era ancora in vita, aveva raggiunto il requisito sanitario previsto dalla normativa, e necessario per il riconoscimento dell'indennità
d'accompagnamento nonché per il riconoscimento dello stato di portatrice di Handicap grave di cui
Art. 3 Comma 3 L. 104/92 già a decorrere dal mese di Gennaio 2022, e sino al decesso.
La valutazione espressa dal CTU dott. appare ben motivata e coerente con gli atti di Per_3
causa, e viene pertanto qui integralmente condivisa e fatta propria, ritenendosi più congrua alle condizioni della rispetto a quella operata dal ctu della fase atp. Per_1
Deve infine ricordarsi il principio costantemente affermato dalla S.C. secondo cui “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
3 Quanto alle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività processuale espleatata.
Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara concluso il procedimento di ATP R.G. n. 7717/2022 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che la de cuius aveva i Persona_1 requisiti per l'indennità di accompagnamento nonché per lo status di portatrice di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal gennaio 2022 e sino al decesso;
• condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 2.697,00 per CP_1
compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali, con distrazione;
• provvede alle spese di CTU come da separato decreto.
Aversa, 10.1.2025.
Il giudice del lavoro
dr.ssa Federica Izzo
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