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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5570 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: indebito soggettivo - oggettivo vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Alfano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore
(Sa) alla P.zza D'Amora, n. 3
ATTORE
E
, (C.F. / P.IVA ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Donato Lettieri giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice
n. 38
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'accertamento della non debenza Controparte_1 delle somme richieste quale importo debitorio posto a base della definizione agevolata cui l'attore ha aderito e ha adempiuto, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 16.590,31,
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che: a) con ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito della procedura espropriativa mobiliare n. 1629/2016 RGE, a fronte di un credito di € 40.452,14 vantato Controparte_1
nei confronti del il G.E. gli assegnava i seguenti importi: un quinto
[...] Pt_1 della prima rata già liquidata per il TFS per € 16.042,23, corrisposto dal terzo pignorato al suddetto creditore procedente con mandato n. 9720006445 del 30.11.2016; il quinto della seconda rata già liquidata per il TFS per € 7.406,37, corrisposto dal terzo pignorato al creditore procedente con mandato n. 9720004756 del 22.08.2017; l'importo di € 635,00 mensili, corrispondente al quinto pignorabile del trattamento pensionistico a decorrere dal mese di ottobre 2016 e sino al soddisfo del complessivo importo di € 40.565,95; b) in virtù di tale ordinanza il corrispondeva, quindi, tramite il terzo pignorato, il complessivo Pt_1 importo di € 38.073,61; c) le trattenute di un quinto sul trattamento pensionistico terminavano a decorrere dal mese di settembre 2018 a seguito di comunicazione di rinuncia al pignoramento del 29 marzo 2018 da parte della , Controparte_1 attesa l'adesione, del 19 aprile 2017, da parte del alla definizione agevolata dei Pt_1 carichi affidati all'agente della riscossione;
d) a fronte di una originaria esposizione debitoria di € 55.085,65, l'attore definiva il detto debito attraverso il pagamento dell'importo di €
27.580,63, da corrispondersi in cinque rate regolarmente onorate;
e) a seguito del pagamento l'attore si avvedeva che l'importo posto dalla convenuta a base della procedura di definizione agevolata del debito, risultava errato, non avendo contemplato alcune cartelle di pagamento già estinte mediante le somme versate dall'attore in virtù della procedura di pignoramento presso terzi;
f) conseguentemente, egli risulta creditore della somma di euro
16.590,31.
E' stata, dapprima, dichiarata la contumacia della convenuta e concessi i termini ex CP_1 art. 183 comma VI c.p.c.; poi, in data 23.10.2022, parte convenuta si è costituita in giudizio, eccependo: in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità della citazione, il difetto di giurisdizione e di competenza per materia, l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore richiesto la restituzione in via amministrativa o, comunque, mediante avvio di procedura di negoziazione assistita;
nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa è stata, dunque, ritenuta matura per la decisione, e all'uopo trattenuta, all'udienza del 06.05.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
Pag. 2 di 3 Ciò posto in punto di fatto, l'oggetto della domanda va individuato – inequivocabilmente – nella contestazione della somma posta dalla convenuta a base della procedura di definizione agevolata del debito.
Orbene, l'adesione alla definizione il pagamento della somma di cui alla suddetta, non solo hanno comportato l'accettazione integrale dell'imputazione del debito, nelle modalità formulate dall' , ma anche, sotto altro e concorrente Controparte_2 profilo, dell'importo complessivo dovuto.
Tanto non essendo stata posta in essere alcuna contestazione, peraltro da proporre innanzi alla giurisdizione competente in materia tributaria almeno per le parte relativa ai tributi, nonostante l'informativa all'uopo posta in calce alla missiva del 01.06.2017, prodotta dal mediante la quale l'attore veniva reso edotto delle somme dovute. Pt_1
E, comunque, non avendo neppure quest'ultimo, pur avendone facoltà, ritenuto di effettuare il pagamento solo di alcuni carichi.
Sicché la domanda deve essere rigettata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.000,00 in favore della convenuta, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30.12.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Prima Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott.ssa Ilaria Iammarino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5570 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: indebito soggettivo - oggettivo vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Alfano, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore
(Sa) alla P.zza D'Amora, n. 3
ATTORE
E
, (C.F. / P.IVA ), nella Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Donato Lettieri giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Cardinale Guglielmo Sanfelice
n. 38
CONVENUTA
Conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di ottenere l'accertamento della non debenza Controparte_1 delle somme richieste quale importo debitorio posto a base della definizione agevolata cui l'attore ha aderito e ha adempiuto, e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione dell'importo di € 16.590,31,
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che: a) con ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Nocera Inferiore, nell'ambito della procedura espropriativa mobiliare n. 1629/2016 RGE, a fronte di un credito di € 40.452,14 vantato Controparte_1
nei confronti del il G.E. gli assegnava i seguenti importi: un quinto
[...] Pt_1 della prima rata già liquidata per il TFS per € 16.042,23, corrisposto dal terzo pignorato al suddetto creditore procedente con mandato n. 9720006445 del 30.11.2016; il quinto della seconda rata già liquidata per il TFS per € 7.406,37, corrisposto dal terzo pignorato al creditore procedente con mandato n. 9720004756 del 22.08.2017; l'importo di € 635,00 mensili, corrispondente al quinto pignorabile del trattamento pensionistico a decorrere dal mese di ottobre 2016 e sino al soddisfo del complessivo importo di € 40.565,95; b) in virtù di tale ordinanza il corrispondeva, quindi, tramite il terzo pignorato, il complessivo Pt_1 importo di € 38.073,61; c) le trattenute di un quinto sul trattamento pensionistico terminavano a decorrere dal mese di settembre 2018 a seguito di comunicazione di rinuncia al pignoramento del 29 marzo 2018 da parte della , Controparte_1 attesa l'adesione, del 19 aprile 2017, da parte del alla definizione agevolata dei Pt_1 carichi affidati all'agente della riscossione;
d) a fronte di una originaria esposizione debitoria di € 55.085,65, l'attore definiva il detto debito attraverso il pagamento dell'importo di €
27.580,63, da corrispondersi in cinque rate regolarmente onorate;
e) a seguito del pagamento l'attore si avvedeva che l'importo posto dalla convenuta a base della procedura di definizione agevolata del debito, risultava errato, non avendo contemplato alcune cartelle di pagamento già estinte mediante le somme versate dall'attore in virtù della procedura di pignoramento presso terzi;
f) conseguentemente, egli risulta creditore della somma di euro
16.590,31.
E' stata, dapprima, dichiarata la contumacia della convenuta e concessi i termini ex CP_1 art. 183 comma VI c.p.c.; poi, in data 23.10.2022, parte convenuta si è costituita in giudizio, eccependo: in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, la nullità della citazione, il difetto di giurisdizione e di competenza per materia, l'improcedibilità della domanda per non aver l'attore richiesto la restituzione in via amministrativa o, comunque, mediante avvio di procedura di negoziazione assistita;
nel merito, l'infondatezza della domanda.
La causa è stata, dunque, ritenuta matura per la decisione, e all'uopo trattenuta, all'udienza del 06.05.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*
Pag. 2 di 3 Ciò posto in punto di fatto, l'oggetto della domanda va individuato – inequivocabilmente – nella contestazione della somma posta dalla convenuta a base della procedura di definizione agevolata del debito.
Orbene, l'adesione alla definizione il pagamento della somma di cui alla suddetta, non solo hanno comportato l'accettazione integrale dell'imputazione del debito, nelle modalità formulate dall' , ma anche, sotto altro e concorrente Controparte_2 profilo, dell'importo complessivo dovuto.
Tanto non essendo stata posta in essere alcuna contestazione, peraltro da proporre innanzi alla giurisdizione competente in materia tributaria almeno per le parte relativa ai tributi, nonostante l'informativa all'uopo posta in calce alla missiva del 01.06.2017, prodotta dal mediante la quale l'attore veniva reso edotto delle somme dovute. Pt_1
E, comunque, non avendo neppure quest'ultimo, pur avendone facoltà, ritenuto di effettuare il pagamento solo di alcuni carichi.
Sicché la domanda deve essere rigettata ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
1.000,00 in favore della convenuta, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 30.12.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Ilaria Iammarino
Pag. 3 di 3