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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/10/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASSINO
R.G. 3713/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3713/2021 RG. avente ad oggetto: opp. DI emesso dal Tribunale di Cassino n. 895/2021 per la complessiva somma di € 20.605,54, oltre interessi moratori
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Dott. , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede in Corso Volsci n.111, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Quadrini (C.F. Pt_1
); C.F._1
OPPONENTE -
CONTRO (C.F. e P.IVA n. ), quale cessionaria dei crediti vantati dalla Controparte_1 P.IVA_2 [...] nei confronti del , in persona del Procuratore Speciale Dott. CP_2 Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], giusta procura speciale rilasciata dall'Amm.re Delegato e legale CP_3 rappresentante pro tempore, dott. il 18.01.2018 - rep. 31.404 - Racc. 9.827 - autenticata per CP_4 atto a rogito Notaio di Milano del 25.1.2018 (Cfr. doc. n. 1), con sede in Milano, al Largo Augusto Per_1 n. 1/A angolo Via Verziere n. 13, e domicilio eletto in Roma, alla Via Giuseppe Palumbo 12 presso lo Studio dell'Avvocato Marco Brannetti (C.F.: – C.F._2 Email_1 oppure ) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a Email_2 margine del D.I. N. 895/21 (Cfr. doc. n. 2)
- convenuta opposta – CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali e come dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che: con ricorso notificato in data 23/9/2021, la Controparte_1 quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti del Controparte_2 Parte_1
in persona del Procuratore speciale Dott. ha chiesto ed ottenuto dal
[...] CP_3 Tribunale di Cassino l'emissione del decreto ingiuntivo n. 895/2021 per la complessiva somma di € 20.605,54, oltre interessi moratori ex d. lgs 231/2002 anche sui ritardati pagamenti, nella misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del D Lgs 231/2002 a decorrere dal 31° giorno dall'emissione delle fatture, nonché gli interessi anatocistici al tasso legale, rivalutazione monetaria e maggior danno, nonché le competenze del procedimento liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge: Con atto di citazione notificato in data 30/10/2021-5/11/2021, il ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 895/2021 con il quale il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Dott. Virgilio Notari, nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 2482/2021, aveva ingiunto al di pagare alla la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 20.605,54, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;
- in data 8.9.2023 e dunque nell'imminenza della prima udienza fissata per il 13/9/2023, si è costituita l'opposta società; avv. Margherita Quadrini. Controparte_5 Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto della domanda e la conferma Controparte_1 del DI opposta. Eccepiva che agiva quale cessionaria dell' che aveva fornito energia CP_2 elettrica e che per tale forniture erano state pagate dall'ente opponente solo alcune fatture. Che il contratto di fornitura ha una forma libera e che pertanto non era necessaria la forma scritta. Così ricostruito l'iter processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità. Invero, "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n.11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
Nel merito, si ritiene che l'opposizione vada accolta per i seguenti motivi in fatto e in diritto. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare
2 il fatto estintivo Dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (exmultis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr. Trib.Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018). Ciò posto, si ritiene che alla fattispecie in esame trovi applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la Pubblica Amministrazione può assumere obblighi nei confronti dei terzi unicamente mediante la stipula di contratti aventi forma scritta. Come invero chiarito dalla Suprema Corte "costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello per cui la p.a. non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta, con la conseguenza che il mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio ex art. 17r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, in materia di contabilità generale dello Stato" (Cass.25631/2017; Cass. 20033/2016; n. 20340/2010). Pertanto, la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può mai dedursi per implicito da singoli atti, ma deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge tra cui la forma scritta ad substantiam, e ciò anche nel caso di rinnovo o di proroga di un contratto già stipulato (v. Cass. civ. 5106/2014). Occorre peraltro aggiungere che poiché nel caso di specie la forma scritta è richiesta per la validità del contratto, la prova dell'esistenza dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò in quanto la nullità prevista dalle suindicate norme è assoluta e non può essere sanata dalla esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 1598/1965, secondo cui 'quando la forma scritta postulata quale indefettibile elemento estrinseco del contratto, la esecuzione del contratto da parte del contraente che non lo abbia sottoscritto, pur costituendo tacita manifestazione di consenso rispetto alla convenzione conclusa, non vale ad eludere la nullità che inficia l'atto per inosservanza della forma scritta'). Circostanza, questa, tanto più vera se si considera che il principio, sancito dall'art. 115, comma1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018).
3 Tanto chiarito in punto di diritto, va detto che nel caso di specie non risulta stipulato, alla stregua delle risultanze processuali, alcun contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni che l'opposta assume di avere eseguito. La mancata produzione da parte della opposta del contratto concluso con il Parte_1 comporta il rigetto della domanda di pagamento. Va aggiunto che la difesa del Parte_1 ha anche riferito che le fatture sono state pagate ciò solo ai fini della eccezione di
[...] prescrizione. Seppur il credito fosse stato riconosciuto dall'ente opponente comunque non consente di supplire alla mancanza di forma scritta del contratto concluso con la pubblica amministrazione. Ciò opposto si revoca il DI opposto emesso dal Tribunale di Cassino n. 895/2021 4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14,come modificato dal d.m. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01 - 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'opposta, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opp. DI emesso dal Tribunale di Cassino n. 895/2021;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente che liquida in euro 7.254,00 per compensi, stante la difesa dell'amministrazione ad opera dell'avvocato interno iscritti all'albo speciale [23,84% (23,80 INPDAP,0,04% ), in luogo di Iva e Cpa [cfr. Cassazione sezioni unite 3592/2023; CP_6 Cass. civile Sezioni Unite sent. n. 3592/2023;
Così deciso in Cassino data del deposito telematico.
- Si comunichi.
IL G. O. P.
(dott. Orsola NAPOLANO)
4
R.G. 3713/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile sezione prima di Cassino
In persona del Giudice Unico G.O.P. dott. Orsola NAPOLANO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3713/2021 RG. avente ad oggetto: opp. DI emesso dal Tribunale di Cassino n. 895/2021 per la complessiva somma di € 20.605,54, oltre interessi moratori
T R A
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Dott. , con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 sede in Corso Volsci n.111, rappresentato e difeso dall'Avv. Margherita Quadrini (C.F. Pt_1
); C.F._1
OPPONENTE -
CONTRO (C.F. e P.IVA n. ), quale cessionaria dei crediti vantati dalla Controparte_1 P.IVA_2 [...] nei confronti del , in persona del Procuratore Speciale Dott. CP_2 Parte_1 [...]
nato a [...] il [...], giusta procura speciale rilasciata dall'Amm.re Delegato e legale CP_3 rappresentante pro tempore, dott. il 18.01.2018 - rep. 31.404 - Racc. 9.827 - autenticata per CP_4 atto a rogito Notaio di Milano del 25.1.2018 (Cfr. doc. n. 1), con sede in Milano, al Largo Augusto Per_1 n. 1/A angolo Via Verziere n. 13, e domicilio eletto in Roma, alla Via Giuseppe Palumbo 12 presso lo Studio dell'Avvocato Marco Brannetti (C.F.: – C.F._2 Email_1 oppure ) che la rappresenta e difende giusta procura alle liti a Email_2 margine del D.I. N. 895/21 (Cfr. doc. n. 2)
- convenuta opposta – CONCLUSIONI
Come da comparse conclusionali e come dai rispettivi atti e difese
FATTO E DIRITTO
1 Preliminarmente va evidenziato che la presente sentenza viene redatta secondo quanto prescritto dagli artt. 132 e 118 disp.att. cpc. così come novellati dalla legge del 18/06/2009, nr. 69 le cui disposizioni prevedono espressamente l'applicabilità ai giudizi pendenti in primo grado alla entrata in vigore della menzionata legge e pertanto, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che: con ricorso notificato in data 23/9/2021, la Controparte_1 quale cessionaria dei crediti vantati dalla nei confronti del Controparte_2 Parte_1
in persona del Procuratore speciale Dott. ha chiesto ed ottenuto dal
[...] CP_3 Tribunale di Cassino l'emissione del decreto ingiuntivo n. 895/2021 per la complessiva somma di € 20.605,54, oltre interessi moratori ex d. lgs 231/2002 anche sui ritardati pagamenti, nella misura e con la decorrenza di cui agli articoli 4 e 5 del D Lgs 231/2002 a decorrere dal 31° giorno dall'emissione delle fatture, nonché gli interessi anatocistici al tasso legale, rivalutazione monetaria e maggior danno, nonché le competenze del procedimento liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge: Con atto di citazione notificato in data 30/10/2021-5/11/2021, il ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 895/2021 con il quale il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice Dott. Virgilio Notari, nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 2482/2021, aveva ingiunto al di pagare alla la Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di € 20.605,54, oltre interessi come da domanda e le spese del procedimento liquidate in € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, iva se dovuta per legge e cpa;
- in data 8.9.2023 e dunque nell'imminenza della prima udienza fissata per il 13/9/2023, si è costituita l'opposta società; avv. Margherita Quadrini. Controparte_5 Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto della domanda e la conferma Controparte_1 del DI opposta. Eccepiva che agiva quale cessionaria dell' che aveva fornito energia CP_2 elettrica e che per tale forniture erano state pagate dall'ente opponente solo alcune fatture. Che il contratto di fornitura ha una forma libera e che pertanto non era necessaria la forma scritta. Così ricostruito l'iter processuale, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della "ragione più liquida", il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità. Invero, "in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(cfr. Cassazione, Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n.11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
Nel merito, si ritiene che l'opposizione vada accolta per i seguenti motivi in fatto e in diritto. Costituisce principio generale quello per cui al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove il debitore deve provare
2 il fatto estintivo Dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, sarà onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (exmultis Cass. n. 13533/2001; Cass. 9351/2007; Cass. 20073/2004; Cass. 1473/2007). Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto - (cfr. Trib.Milano n. 3081/2018; Trib. Palermo n. 4886/2018). Ciò posto, si ritiene che alla fattispecie in esame trovi applicazione il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la Pubblica Amministrazione può assumere obblighi nei confronti dei terzi unicamente mediante la stipula di contratti aventi forma scritta. Come invero chiarito dalla Suprema Corte "costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico quello per cui la p.a. non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, vale a dire nella forma scritta, con la conseguenza che il mancato rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio ex art. 17r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, in materia di contabilità generale dello Stato" (Cass.25631/2017; Cass. 20033/2016; n. 20340/2010). Pertanto, la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può mai dedursi per implicito da singoli atti, ma deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge tra cui la forma scritta ad substantiam, e ciò anche nel caso di rinnovo o di proroga di un contratto già stipulato (v. Cass. civ. 5106/2014). Occorre peraltro aggiungere che poiché nel caso di specie la forma scritta è richiesta per la validità del contratto, la prova dell'esistenza dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito. Ciò in quanto la nullità prevista dalle suindicate norme è assoluta e non può essere sanata dalla esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 1598/1965, secondo cui 'quando la forma scritta postulata quale indefettibile elemento estrinseco del contratto, la esecuzione del contratto da parte del contraente che non lo abbia sottoscritto, pur costituendo tacita manifestazione di consenso rispetto alla convenzione conclusa, non vale ad eludere la nullità che inficia l'atto per inosservanza della forma scritta'). Circostanza, questa, tanto più vera se si considera che il principio, sancito dall'art. 115, comma1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l'osservanza dell'onere formale non prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. n. 25999/2018).
3 Tanto chiarito in punto di diritto, va detto che nel caso di specie non risulta stipulato, alla stregua delle risultanze processuali, alcun contratto scritto avente ad oggetto le prestazioni che l'opposta assume di avere eseguito. La mancata produzione da parte della opposta del contratto concluso con il Parte_1 comporta il rigetto della domanda di pagamento. Va aggiunto che la difesa del Parte_1 ha anche riferito che le fatture sono state pagate ciò solo ai fini della eccezione di
[...] prescrizione. Seppur il credito fosse stato riconosciuto dall'ente opponente comunque non consente di supplire alla mancanza di forma scritta del contratto concluso con la pubblica amministrazione. Ciò opposto si revoca il DI opposto emesso dal Tribunale di Cassino n. 895/2021 4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/14,come modificato dal d.m. n. 37/2018, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (26.000,01 - 52.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'opposta, in omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opp. DI emesso dal Tribunale di Cassino n. 895/2021;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'opponente che liquida in euro 7.254,00 per compensi, stante la difesa dell'amministrazione ad opera dell'avvocato interno iscritti all'albo speciale [23,84% (23,80 INPDAP,0,04% ), in luogo di Iva e Cpa [cfr. Cassazione sezioni unite 3592/2023; CP_6 Cass. civile Sezioni Unite sent. n. 3592/2023;
Così deciso in Cassino data del deposito telematico.
- Si comunichi.
IL G. O. P.
(dott. Orsola NAPOLANO)
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