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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 07/05/2025, n. 1311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1311 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra rappresentata e difesa dall'avvocato Pamela Pellè, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: pensione di reversibilità
Fatto e diritto Con atto depositato il 28.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del proprio diritto alla reversibilità della pensione della madre , deceduta in data 23.3.2022, assumendo di essere Persona_1 stata al momento della morte di quest'ultima, inabile ed a suo carico. L' costituitosi, ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una ctu medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
In caso di morte del titolare, la pensione di riversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilità al lavoro rappresenta pertanto un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice, a nulla rilevando che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto (Cass. n. 1367/98, Cass. n. 2204/81). E' stato altresì precisato che, in tema di pensione di reversibilità, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultra diciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante, qualora insorga successivamente, attesa la
1 inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (Cass. n. 15440/2004). Come in termini del tutto convincenti puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 8.5.2014, n. 9946:
“La L. n. 222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla L. 9 agosto 1954, n. 657, che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari, e quelle di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 692, che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari. La stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8, che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c.. Secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro". Più precisamente, non era richiesta la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. In definitiva si trattava di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare “proficuamente” la residua efficienza psico-fisica, e quindi se conservasse una pur minima capacità di guadagno. Ne conseguiva che il giudizio sull'inabilità non poteva esaurirsi con l'accertamento medico, ma doveva risultare da una valutazione più complessa, mediante la quale il dato sanitario si collocava nel quadro delle circostanze socio-economiche e personali. La L. n. 222 del 1984, art. 8, viceversa attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. Tanto premesso, nella vicenda in esame, gli esiti dell'accertamento medico legale valgono a suffragare gli assunti attorei. All'esito di una visita particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, ha, infatti, in termini convincenti, evidenziato come la ricorrente, già al momento del decesso della madre,
2 risultasse affetta da patologie invalidanti tali da comportarne la condizione di inabile ai sensi dell'art. 8 L.n. 222/84, segnatamente in quanto affetta da “sindrome depressiva endogena grave recidivante;
Disturbo di personalità schizoide con screzio paranoide”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto possono essere, inoltre, condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale e non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Documentato, altresì, il requisito della vivenza a carico della ricorrente sulla base della documentazione in atti (vds. modello 730/2021, relativo ai redditi dell'anno 2020, presentato da , da cui risulta come la ricorrente fosse a suo carico in Persona_1 relazione all'anno in questione), è, in conclusione, da ritenere che nel caso sussistano i requisiti di legge per il riconoscimento dell'invocato diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del genitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 8.6.2022, n.18400). L' è, pertanto, da condannare al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 rivendicata dalla con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. Pt_1
412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 28.11.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, CP_1 per l'effetto, condanna l' a pagare in favore della ricorrente la pensione di CP_1 reversibilità rinveniente dal trattamento pensionistico di cui era titolare la madre
, deceduta il 23.3.2022, con decorrenza da aprile 2022 e con la Persona_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L. n. 412/91; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.800,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, CP_1 liquidate con separato decreto. Lecce, 7 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra rappresentata e difesa dall'avvocato Pamela Pellè, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Carla Maria Omodei Zorini e Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: pensione di reversibilità
Fatto e diritto Con atto depositato il 28.11.2023, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito il riconoscimento del proprio diritto alla reversibilità della pensione della madre , deceduta in data 23.3.2022, assumendo di essere Persona_1 stata al momento della morte di quest'ultima, inabile ed a suo carico. L' costituitosi, ha eccepito la prescrizione dei diritti azionati e ha contestato CP_1 nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una ctu medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
In caso di morte del titolare, la pensione di riversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se essi siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo; l'inabilità al lavoro rappresenta pertanto un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, quindi, un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice, a nulla rilevando che l'istituto previdenziale non abbia tempestivamente eccepito la carenza del suddetto presupposto (Cass. n. 1367/98, Cass. n. 2204/81). E' stato altresì precisato che, in tema di pensione di reversibilità, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultra diciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest'ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante, qualora insorga successivamente, attesa la
1 inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità (Cass. n. 15440/2004). Come in termini del tutto convincenti puntualizzato da Cassazione civile, sez. lav., 8.5.2014, n. 9946:
“La L. n. 222 del 1984, art. 8 (Definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali) ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di "inabilità" ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di riversibilità (L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla L. 9 agosto 1954, n. 657, che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari, e quelle di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 692, che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari. La stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8, che ha sostituito il T.U. 30 maggio 1955, n. 797, art. 4, u.c.. Secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dal D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 39 che considerava inabili le persone che per gravi infermità fisiche o mentali si trovassero nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad "un proficuo lavoro". Più precisamente, non era richiesta la totale inabilità, ma la concreta impossibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, delle condizioni soggettive della persona colpita dall'infermità o dal difetto fisico o mentale e dei fattori ambientali, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile a soddisfare in modo normale e non usurante le primarie esigenze di vita. In definitiva si trattava di stabilire non solo se il soggetto avesse una generica capacità lavorativa, ma se potesse utilizzare “proficuamente” la residua efficienza psico-fisica, e quindi se conservasse una pur minima capacità di guadagno. Ne conseguiva che il giudizio sull'inabilità non poteva esaurirsi con l'accertamento medico, ma doveva risultare da una valutazione più complessa, mediante la quale il dato sanitario si collocava nel quadro delle circostanze socio-economiche e personali. La L. n. 222 del 1984, art. 8, viceversa attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. Tanto premesso, nella vicenda in esame, gli esiti dell'accertamento medico legale valgono a suffragare gli assunti attorei. All'esito di una visita particolareggiata e di un attento esame della documentazione prodotta, il consulente tecnico d'ufficio, ha, infatti, in termini convincenti, evidenziato come la ricorrente, già al momento del decesso della madre,
2 risultasse affetta da patologie invalidanti tali da comportarne la condizione di inabile ai sensi dell'art. 8 L.n. 222/84, segnatamente in quanto affetta da “sindrome depressiva endogena grave recidivante;
Disturbo di personalità schizoide con screzio paranoide”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto possono essere, inoltre, condivise, in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale e non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio possa integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n. 10222). Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n. 10123). Documentato, altresì, il requisito della vivenza a carico della ricorrente sulla base della documentazione in atti (vds. modello 730/2021, relativo ai redditi dell'anno 2020, presentato da , da cui risulta come la ricorrente fosse a suo carico in Persona_1 relazione all'anno in questione), è, in conclusione, da ritenere che nel caso sussistano i requisiti di legge per il riconoscimento dell'invocato diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del genitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 8.6.2022, n.18400). L' è, pertanto, da condannare al pagamento dei ratei della prestazione CP_1 rivendicata dalla con la maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L.n. Pt_1
412/91. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo. I costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono ugualmente da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 28.11.2023, da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, CP_1 per l'effetto, condanna l' a pagare in favore della ricorrente la pensione di CP_1 reversibilità rinveniente dal trattamento pensionistico di cui era titolare la madre
, deceduta il 23.3.2022, con decorrenza da aprile 2022 e con la Persona_1 maggiorazione degli accessori ai sensi dell'art. 16 L. n. 412/91; condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.800,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu, CP_1 liquidate con separato decreto. Lecce, 7 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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