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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3994/2024, promossa con ricorso depositato il 26/09/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Codice fiscale , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Isabella Ferretti;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Codice fiscale , C.F._2
residente in [...], con gli Avv.ti Lisa Besozzi e Federica Scorciapino;
con i seguenti figli minorenni: nata a [...], il [...], Persona_1 [...]
ata a GL (VA), il 08.01.2019. Per_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024).
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 26/09/2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
Per_ 1) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Cremenaga
(VA), via dei Prè n. 4, con conseguente assegnazione della casa familiare, con gli arredi che la compongono.
2) il sig. che ha già rilasciato la casa familiare, potrà ritirare dalla stessa tutti i suoi Pt_2
beni personali entro 3 mesi dal deposito del presente ricorso.
3) il padre, salvo diverso e concordato accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 10:00 e sino alle ore 21:00 del sabato sera e dalla domenica mattina alle ore 10:00 e sino alle ore 21:00 della domenica sera, con ri-accompagnamento delle minori presso l'abitazione materna, ovvero, in alternativa con possibilità di pernotto il sabato sera e ri-accompagnamento delle minori presso l'abitazione materna la domenica sera;
- ogni giovedì il padre terrà con sé le figlie minori dalle ore 17:30 alle ore 21:00;
- entrambi i genitori avranno diritto di vedere le figlie minori il giorno del compleanno di queste ultime;
- in ordine alle vacanze invernali, estive e alle ulteriori festività e ponti, le Parti provvederanno ad accordarsi bilanciando le esigenze delle minori con gli impegni lavorativi paterni.
4) Il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile di Euro 500,00 per ciascuna figlia (e, così, per complessivi Euro 1.000,00), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché gli assegni familiari svizzeri pari ad attuali Euro 400,00 mensili ex lege dovuti al genitore collocatario, oltre al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie, con espresso riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Varese, sottoscritte pagina 2 di 4 in data 01.02.2018 dal Presidente del Tribunale di Varese e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.
5) Il sig. provvederà al pagamento integrale della rata di mutuo mensile della casa Pt_2
familiare sita in Cremenaga (VA), via dei Prè n. 4 e le Parti regolamenteranno in altra sede la cessione della quota di proprietà del 50% della sig.ra in favore del sig. Pt_1 Pt_2 stante l'integrale pagamento del mutuo da parte del medesimo.
6) Le Parti danno atto di aver stipulato regolare contratto di comodato di un'autovettura marca OPEL modello CORSA targa EM767SH da parte del sig. alla sig.ra – Pt_2 Pt_1
la quale provvederà al pagamento delle relative spese di assicurazione e bollo e revisione – essendo ciò indispensabile per gli spostamenti delle figlie minori.
7) Le Parti si danno reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare le minori di documenti validi per l'espatrio.
8) Le parti danno atto di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Parte_2
pagina 3 di 4 il 18/07/1979, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle minori nata a [...], il [...], Persona_1 [...]
nata a [...], il [...], alle condizioni stabilite dalle parti, Per_2
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3994/2024, promossa con ricorso depositato il 26/09/2024 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina italiana, Codice fiscale , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Isabella Ferretti;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano, Codice fiscale , C.F._2
residente in [...], con gli Avv.ti Lisa Besozzi e Federica Scorciapino;
con i seguenti figli minorenni: nata a [...], il [...], Persona_1 [...]
ata a GL (VA), il 08.01.2019. Per_2
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024).
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 26/09/2024, richiedevano pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerente la prole, alle seguenti condizioni:
Per_ 1) le figlie minori e verranno affidate congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'abitazione sita in Cremenaga
(VA), via dei Prè n. 4, con conseguente assegnazione della casa familiare, con gli arredi che la compongono.
2) il sig. che ha già rilasciato la casa familiare, potrà ritirare dalla stessa tutti i suoi Pt_2
beni personali entro 3 mesi dal deposito del presente ricorso.
3) il padre, salvo diverso e concordato accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé le figlie minori secondo le seguenti modalità:
- a fine settimana alterni dal sabato mattina alle ore 10:00 e sino alle ore 21:00 del sabato sera e dalla domenica mattina alle ore 10:00 e sino alle ore 21:00 della domenica sera, con ri-accompagnamento delle minori presso l'abitazione materna, ovvero, in alternativa con possibilità di pernotto il sabato sera e ri-accompagnamento delle minori presso l'abitazione materna la domenica sera;
- ogni giovedì il padre terrà con sé le figlie minori dalle ore 17:30 alle ore 21:00;
- entrambi i genitori avranno diritto di vedere le figlie minori il giorno del compleanno di queste ultime;
- in ordine alle vacanze invernali, estive e alle ulteriori festività e ponti, le Parti provvederanno ad accordarsi bilanciando le esigenze delle minori con gli impegni lavorativi paterni.
4) Il sig. verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, alla sig.ra a titolo di Pt_2 Pt_1
contributo al mantenimento delle figlie minori la somma mensile di Euro 500,00 per ciascuna figlia (e, così, per complessivi Euro 1.000,00), somma da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché gli assegni familiari svizzeri pari ad attuali Euro 400,00 mensili ex lege dovuti al genitore collocatario, oltre al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie, con espresso riferimento alle Linee Guida del Tribunale di Varese, sottoscritte pagina 2 di 4 in data 01.02.2018 dal Presidente del Tribunale di Varese e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese.
5) Il sig. provvederà al pagamento integrale della rata di mutuo mensile della casa Pt_2
familiare sita in Cremenaga (VA), via dei Prè n. 4 e le Parti regolamenteranno in altra sede la cessione della quota di proprietà del 50% della sig.ra in favore del sig. Pt_1 Pt_2 stante l'integrale pagamento del mutuo da parte del medesimo.
6) Le Parti danno atto di aver stipulato regolare contratto di comodato di un'autovettura marca OPEL modello CORSA targa EM767SH da parte del sig. alla sig.ra – Pt_2 Pt_1
la quale provvederà al pagamento delle relative spese di assicurazione e bollo e revisione – essendo ciò indispensabile per gli spostamenti delle figlie minori.
7) Le Parti si danno reciproco assenso e autorizzazione al fine di dotare le minori di documenti validi per l'espatrio.
8) Le parti danno atto di non aver altre questioni economiche in sospeso tra loro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia richiesta. La domanda congiunta dei genitori indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici inerenti la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra le parti Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...]
[...] Parte_2
pagina 3 di 4 il 18/07/1979, inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle minori nata a [...], il [...], Persona_1 [...]
nata a [...], il [...], alle condizioni stabilite dalle parti, Per_2
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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