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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 78/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Cristina CLERICO e l'Avv. Sara CALDARULO che la rappresentano e difendono per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Daria BORIOSI che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i IGg.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli e , nati a Cuneo (CN) rispettivamente il 26/11/2006 Per_1 Persona_2
e l'11/02/2013, dalla loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
1) Le parti hanno già prima d'ora assunto domicili separati.
2) La già casa familiare sita in Limone Piemonte, Via Roma n. 83 viene assegnata alla IG.ra , Pt_1
1 che ivi vivrà con i figli e , entrambi studenti;
il IGnor ha trasferito la propria Per_1 Per_2 CP_1 residenza nell'alloggio al piano superiore, che condivide con la madre e la sorella, rispetto all'abitazione familiare. Resteranno ad esclusivo carico della IGnora le utenze ed i consumi Pt_2 della casa familiare.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, con affido condiviso tra gli stessi e collocamento prevalente e residenza anagrafica dei figli presso la già casa familiare e la madre;
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , in favore dei figli e , come anticipato CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 conviventi con la madre, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
5) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie, da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo Ordine Avvocati di Torino Tribunale di Torino che si allega sub. doc. 8, vengano affrontate per il 60% dal IG. e per il restante 40% dalla IG.ra ; CP_1 Pt_1
6) alla IG.ra competerà la totalità degli importi di cui all'A.U.U., con impegno da parte del IG. Pt_1
a condividere ogni documento si renda necessario ai fini di quantificare l'importo di cui il CP_1 nucleo è titolare ai sensi di legge;
7) la IG.ra si impegna sin d'ora a rilasciare l'appartamento a lei assegnato entro il Pt_1
31/12/2027.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 c. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 20/01/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi relativamente al figlio minore sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del medesimo di cui si è omesso Per_2
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo tra i genitori.
Deve darsi atto, altresì, che per il figlio maggiorenne – da considerarsi non economicamente Per_1 autosufficiente essendo studente e convivente con la madre – sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento e che tutti gli altri patti e condizioni fissati relativi al suo affidamento, collocamento e all'esercizio del diritto di visita si considerano come non apposti stante la maggiore età dello stesso.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, sulla collocazione, sul diritto di visita e sul mantenimento del figlio minore , nato a Cuneo (CN) l'[...], in [...] alle condizioni concordate Persona_2 dalle parti di cui al ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta.
DISPONE sul mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente , nato a Cuneo (CN) il [...], in [...] alle condizioni di Persona_3 cui ai nn. 4) e 5) concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
DISPONE sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 13 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 78/2025 V.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Cristina CLERICO e l'Avv. Sara CALDARULO che la rappresentano e difendono per procura in atti;
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Controparte_1
l'Avv. Daria BORIOSI che lo rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i IGg.ri e hanno Parte_1 Controparte_1 congiuntamente richiesto la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli e , nati a Cuneo (CN) rispettivamente il 26/11/2006 Per_1 Persona_2
e l'11/02/2013, dalla loro relazione more uxorio alle seguenti condizioni:
1) Le parti hanno già prima d'ora assunto domicili separati.
2) La già casa familiare sita in Limone Piemonte, Via Roma n. 83 viene assegnata alla IG.ra , Pt_1
1 che ivi vivrà con i figli e , entrambi studenti;
il IGnor ha trasferito la propria Per_1 Per_2 CP_1 residenza nell'alloggio al piano superiore, che condivide con la madre e la sorella, rispetto all'abitazione familiare. Resteranno ad esclusivo carico della IGnora le utenze ed i consumi Pt_2 della casa familiare.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, con affido condiviso tra gli stessi e collocamento prevalente e residenza anagrafica dei figli presso la già casa familiare e la madre;
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra , in favore dei figli e , come anticipato CP_1 Pt_1 Per_1 Per_2 conviventi con la madre, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di euro 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascun figlio) , da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario;
5) Le parti stabiliscono che le spese straordinarie, da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo Ordine Avvocati di Torino Tribunale di Torino che si allega sub. doc. 8, vengano affrontate per il 60% dal IG. e per il restante 40% dalla IG.ra ; CP_1 Pt_1
6) alla IG.ra competerà la totalità degli importi di cui all'A.U.U., con impegno da parte del IG. Pt_1
a condividere ogni documento si renda necessario ai fini di quantificare l'importo di cui il CP_1 nucleo è titolare ai sensi di legge;
7) la IG.ra si impegna sin d'ora a rilasciare l'appartamento a lei assegnato entro il Pt_1
31/12/2027.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 c. 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c, il Pubblico Ministero è intervenuto in data 20/01/2025 esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni previste dai coniugi relativamente al figlio minore sono conformi alla legge e rispondenti agli interessi del medesimo di cui si è omesso Per_2
l'ascolto in quanto manifestamente superfluo (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo tra i genitori.
Deve darsi atto, altresì, che per il figlio maggiorenne – da considerarsi non economicamente Per_1 autosufficiente essendo studente e convivente con la madre – sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento e che tutti gli altri patti e condizioni fissati relativi al suo affidamento, collocamento e all'esercizio del diritto di visita si considerano come non apposti stante la maggiore età dello stesso.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
DISPONE sull'affidamento, sulla collocazione, sul diritto di visita e sul mantenimento del figlio minore , nato a Cuneo (CN) l'[...], in [...] alle condizioni concordate Persona_2 dalle parti di cui al ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta.
DISPONE sul mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente , nato a Cuneo (CN) il [...], in [...] alle condizioni di Persona_3 cui ai nn. 4) e 5) concordate dalle parti nel ricorso introduttivo.
DISPONE sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle condizioni concordate dalle parti di cui al ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di conIGlio del 13 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Martello Dott.ssa Roberta Bonaudi
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