Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3676/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PALMERINO N. 6, presso lo studio dell'Avv. MODICA FRANCESCA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in PALERMO, VIA NUNZIO MORELLO N. 40, presso lo studio dell'Avv. MICELI MARIA BEATRICE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, verbale dell'udienza del 6 giugno
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio insieme con la richiesta di separazione, secondo quanto consentito dagli artt.473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
Dopo che il Tribunale ha pronunziato con sentenza la separazione,
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Sussistono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale di Palermo, nell'ambito di questo stesso procedimento, con sentenza n. 792/2024 del 20/11/2024, passata in giudicato;
• la separazione si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b),
2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla udienza di comparizione delle parti nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, che in questa sede integralmente si richiamano:
““Art. 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con espresso impegnodi non interferire reciprocamente nella vita pubblica e privata di ciascuno di essi e si impegnano,altresì, a comunicare eventuali variazioni della propria residenza e/o domicilio mediante letteraraccomandata, da inviare non oltre sette giorni dopo l'avvenuto trasferimento. Ciò solo ai fini di un migliore adempimento dei rispettivi obblighi nei confronti del figlio minore.
Art. 2) La casa già destinata ad abitazione coniugale, sita in Palermo nella
Via Maggiore Giuseppe Amari n°16/D, di proprietà della famiglia del sig.
ivi compresi arredi e corredi (in disparte quelli di cui all'allegato Pt_1 elenco, che la signora si obbliga a prelevare dall'appartamento entro il Pt_2 termine di giorni quaranta dalla sottoscrizione del presente atto) resta assegnata allo stesso.
Art. 3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità sul minore, provvedendo a curarne la crescita, l'educazione e l'istruzione scolastica, come sino ad oggi è stato,
2 seguendone le naturali inclinazioni. Sarà responsabilità e cura di entrambi i genitori creare le condizioni affinché il minore mantenga rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Nell'attuazione di tale intento e nella gestione delle decisioni di maggiore interesse per , Per_1
i genitori dovranno confrontarsi e concordare le migliori scelte per il figlio. In considerazione del lavoro svolto dal padre, che lo tiene lontano dalla propria città nel periodo compreso tra maggio e novembre, anche per diverse settimane consecutivamente, la madre dovrà garantire e favorire almeno una videochiamata al giorno. Nel periodo in cui il padre sarà stabilmente a
Palermo, in genere nel periodo compreso da novembre a maggio, potrà tenere con sè il figlio , alternativamente con la madre, nei fine settimana, dalle Per_1 ore 11,00 del sabato mattina alle ore 21,00 della domenica nel periodo invernale e alle ore 23,00 nel periodo estivo e festivo. Rimane inteso tra i genitori che, a partire dalla sottoscrizione del presente atto e fino a che Per_1 non manifesterà la disponibilità al pernottamento presso il padre, di cui la madre si impegna a favorire tale approccio, il preleverà il figlio alle ore Pt_1
11,00 della mattina per ricondurlo presso la madre alle ore 21,00 nel periodo invernale o alle ore 23,00 nel periodo estivo della stessa giornata per prelevarlo l'indomani alle ore 11,00 e ricondurlo presso la madre alla sera. Oltre che durante i fine settimana alterni, il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana, il martedi e giovedi, prelevandolo da scuola e riportandolo presso la madre, dopo cena, alle ore 21.00. Durante il periodo in cui, per lavoro, sarà fuori Palermo - e, dunque, generalmente, nel periodo compreso tra maggio e novembre - il padre, rientrando in città per incontrare il figlio per pochi giorni, potrà trascorrere con lui le intere giornate, prelevando da scuola (nel periodo scolastico) o dall'abitazione della madre (nel Per_1 periodo non scolastico) e riportandolo presso la madre entro le ore 20,30 della sera (ciò fino a che non manifesterà disponibilità al pernottamento Per_1 presso il padre). Il figlio trascorrerà con ognuno dei genitori i compleanni di questi ultimi e dei nonni, mentre il giorno del compleanno di sarà Per_1 trascorso dal bambino con entrambi i genitori qualora possibile, ovvero, qualora ciò risultasse impossibile, con l'uno e con l'altro, alternativamente, per il pranzo o per la cena. Durante l'assenza del padre da Palermo per lavoro
3 (dunque da maggio a novembre) la sig.ra dovrà assicurare il rapporto fra Pt_2 il minore e i nonni e gli zii paterni, concedendo che il piccolo trascorra una giornata in compagnia di questi ultimi, almeno una volta al mese. Le modalità potranno essere concordate tra la signora ed i parenti del padre (nonna, Pt_2 zia) secondo le esigenze del bambino ma l'iniziativa dovrà essere assunta dai componenti della famiglia paterna. trascorrerà l'intera giornata delle Per_1 principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua ecc.) e laiche con il padre o con la madre, secondo il principio dell'alternanza. La circostanza dell'assenza del padre (per lavoro) durante l'intero periodo estivo induce la Parti a non prevedere un periodo di permanenza continuativa di con ciascuno dei Per_1 genitori, i quali, al riguardo, rinviano a quanto sopra ordinariamente previsto, ovvero, che nel periodo delle vacanze estive rimarrà, alternativamente, Per_1 con il padre e con la madre per un periodo, consecutivo o no, di 7 giorni da concordare tra le parti entro la fine del mese di maggio di ogni anno. Laddove dovesse risultare necessario, i genitori, nel rispetto dei reciproci impegni e sempre con congruo anticipo, prevederanno eventuali cambiamenti dei giorni di visita e ulteriori giorni e/o pomeriggi di incontro padre/figlio, anche secondo desiderio e inclinazione degli stessi, affinché possa sempre essere garantita la presenza costante ed equilibrata di entrambi i genitori nella crescita di . Per_1
Art. 4) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora entro Pt_1 Pt_2 il giorno cinque di ogni mese, la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge. La somma verrà corrisposta sino a quando il figlio non sarà economicamente indipendente.
Art. 5) Tutte le spese straordinarie necessarie per il figlio, previamente concordate e debitamente documentate, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%, da individuare secondo le linee guida dettate dal “Protocollo sulle spese extra assegno per mantenimento dei figli”, redatto dal Tribunale di
Palermo, che si allega al presente ricorso e che si ha per interamente richiamato e trascritto.
Art. 6) Sempre ai fini della regolamentazione economica, le Parti convengono che ogni beneficio e/o contribuzione economica per il figlio (assegno familiare e/o assegno unico o similare) venga attribuito in via esclusiva alla madre, che
4 potrà farne richiesta in proprio anche in nome e per conto del padre;
ove necessario, comunque, il sig. si impegna a prestare la propria Pt_1 collaborazione e il proprio consenso – eventualmente sottoscrivendo la relativa modulistica – per le finalità di cui al presente accordo.
Art. 7) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad un contributo a titolo di mantenimento personale.
Art. 8) Le Parti dichiarano di avere provveduto alla divisione bonaria degli effetti personali e dei beni che hanno arredato la casa coniugale i quali rimangono nella disponibilità del signor ad eccezione dei beni di cui Pt_1 alla scrittura privata allegata al presente accordo e che viene sottoscritta in pari data, beni che sono assegnati alla signora e che la stessa avrà cura Pt_2 di ritirare dall'abitazione, a proprie spese, entro quaranta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Entro lo stesso termine la sig.ra Pt_2 dovrà provvedere a trasferire la residenza dalla casa familiare alla residenza attuale, contrariamente, la stessa avrà l'obbligo di versare, congiuntamente al sig. i costi relativi ai tributi comunali per l'anno 2024. Pt_1
Art. 9) I coniugi reciprocamente, fin d'ora, prestano il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, sia per uso turistico che per lavoro, o della carta di identità valida per l'espatrio, e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi Autorità competente a rilasciarli o a rinnovarli.
Art. 10) Le parti stabiliscono che i predetti accordi avranno validità a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso.
Art. 11) Spese compensate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 21/07/2011, da nato a [...] in data [...] e da Parte_1 Pt_3
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[...] , nata a [...] in data [...], trascritto nei registri dello Pt_2
Stato civile di detto Comune al n. 62, parte II, serie A, dell'anno 2011, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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