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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/10/2025, n. 14470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14470 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51738/2024
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 18/10/2025, innanzi al giudice LB AN chiamata la causa
51738/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1 nessuno per Roma capitale,
La difesa della parte ricorrente discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio e chiede l'accoglimento delle istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
LB AN
pagina 1 di 9 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice LB AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51738/2024 promossa da:
(P. IVA e C.F. ), Società con sede in Roma – CAP 00172, Via Pt_2 P.IVA_1 Casilina, 700, in persona del suo Legale Rappresentante ed Amministratore pro tempore, difesa dall'Avv. ( – Parte_1 CodiceFiscale_1
– fax 063975114) e, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente da questi, dall'Avv. Laura Cefalo ( – CodiceFiscale_2
– fax 1786058606), domiciliata presso lo studio del primo Email_2 sito in Roma – 00136, alla Via Romeo Romei, 27, Pt_2
Ricorrente ex art.281 decies c.p.c. contro
(C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 p.t., difeso dall' Avv. Michele Memeo (C.F. , con CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma (RM), alla via Tempio di Giove n. 21 – sede dell'Avvocatura Capitolina - pec oma.it Emai_3 Email_4 CP_2
Resistente
Fatto e Diritto
Parte ricorrente esponeva (testualmente) in premessa che ricorreva ai sensi e per gli effetti degli art. 5 e 32 del D. Lgs. n. 150/11, essendo la domanda fondata su prova documentale e considerato che il giudizio non richiede istruttoria complessa, per pagina 2 di 9 l'impugnazione del Provv. Prot. CF/2024/0220162 emesso in data 08 novembre 2024
V del e notificato in pari data. Parte_3 Parte_4
giusto Atto di Cessione di Azienda del 18 settembre 1991 – Rep. 41680 Pt_2 aveva rilevato il ramo di azienda dalla originaria Tandurella Sport Srl – Società che dalla metà degli anni '70, gestiva una porzione di area sita in Roma, alla Via Casilina,
700; aveva provveduto – a proprie esclusive cure e spese, regolarmente autorizzata dal precedente Ente Pubblico Proprietario (il Ministero delle Finanze) e tenuto conto della situazione complessiva e del totale stato di abbandono dell'area – alla esecuzione di opere di livellamento e bonifica, oltre che di rifacimento della rete fognaria e degli impianti, nonché di edificazione ed installazione di vari manufatti;
manufatti che, ad oggi, pur edificati su terreno demaniale, sono di proprietà esclusiva della –per Pt_2 esserle pervenuti, appunto, dalla Tandurella Sport Srl;
in forza delle Concessioni
Demaniali del Ministero delle Finanze n. 17987 del 15 marzo 1979 e n. 19396 del 10 ottobre 1985, sino all'ultima Concessione n. 19707 del 26 marzo 1987 atti che le consentivano di valersi dell'area concessa per l'esposizione e vendita del materiale da campeggio e per il rimessaggio roulotte e caravan.
attualmente esercita sulla detta area le seguenti attività commerciali: Pt_2
1) di vendita di prodotti ed accessori da campeggio (Autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Roma con provvedimento n. 109 del 13 settembre 1988 – successivamente trasferita alla con D.D. n. 922 del 24 dicembre 1992; Pt_2
2) di rimessaggio pubblico di roulotte, camper, autocaravan, barche e gommoni, con relativi stalli suddivisi in n. 300 piazzole di rimessaggio (Licenza per l'esercizio di rimessa pubblica prot. n. 22 del 23 settembre 1992);
3) di attività ricettiva en plein air con circa n. 130 piazzole (DIAP del 10 settembre
2010).
pagina 3 di 9 Dal 1987 le aree in esame erano state trasferite a la Ricorrente, in CP_1 qualità di successore nell'azienda acquistata e nella detenzione qualificata della detta area, con Nota Prot. n. 16499 del 03 ottobre 2002, ha inoltrato richiesta alla P.A. affinché la concessione sul terreno in oggetto fosse rilasciata in suo favore.
Sulla detta domanda la P.A. non ha mai provveduto – infatti un provvedimento è stato emesso solamente nel settembre 2024 e solo all'esito di numerosi e defaticanti contenziosi.
In assenza di riscontro alla suddetta Istanza, la Ricorrente, con la Nota Prot. n.
CF/2020/41706 del 05 marzo 2020 presentava una nuova Istanza.
Successivamente, avverso il silenzio serbato dalla P.A. alla predetta ultima Istanza, istruiva procedimento amministrativo innanzi al TAR Lazio (RGn. 7789/20) Pt_2 all'esito del quale era emessa la Sent. n. 430 del 13 gennaio 2021 che ha dichiarato l'obbligo per l'Amministrazione di concludere il procedimento. A seguito della detta decisione la P.A. ha successivamente adottato, nella forma di diniego, il provvedimento Prot. n. 306/21 del 05 febbraio 2021 – provvedimento fondato esclusivamente sulla premessa della mancata disponibilità dell'area alla stessa.
Concludeva il ricorrente chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sussistendo i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per tutti i motivi esposti in premessa nel paragrafo dedicato alla ISTANZA DI
SOSPENSIVA; in via pregiudiziale disporre la sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. del presente giudizio nell'attesa della definizione dei procedimenti pendenti innanzi al Consiglio di Stato ed al TAR Lazio per i motivi meglio esposti al paragrafo
1) dei Motivi di Impugnazione;
nel merito dell'atto impugnato, dichiararlo nullo e/o inefficace e comunque per l'effetto annullarlo, per tutti i motivi meglio esposti al paragrafo 2) dei Motivi di Impugnazione;
nel merito, in via gradata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di declaratoria di nullità ed inefficacia pagina 4 di 9 dell'atto impugnato, accogliere le eccezioni relative alla quantificazione dell'indennità di occupazione per come enunciati nel paragrafo 3) dei Motivi di Impugnazione e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e comunque per l'effetto annullare, l'atto impugnato;
in via subordinata ed ulteriormente grata, dichiarare ed applicare il principio di irretroattività della pretesa azionata dalla P.A., per i motivi meglio esposti al paragrafo 4) dei Motivi di Impugnazione e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e comunque per l'effetto annullare, l'atto impugnato;
in ulteriore via subordinata e ulteriormente gradata, dichiarare prescritta la pretesa relativa alle annualità dal 2014 al 2018 e limitarla, se del caso, al quinquennio antecedente la domanda, il tutto per i motivi meglio esposti al paragrafo 5) dei Motivi di
Impugnazione e con conseguente declaratoria di nullità e/o di inefficacia dell'atto impugnato e di suo annullamento. Il tutto con vittoria di spese.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva e fissava udienza.
Si costituiva e dopo aver riassunto storicamente la vicenda concludeva CP_1 chiedendo: 1) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la tardività del ricorso e, per gli effetti, dichiararlo inammissibile e rigettarlo;
2) accertare e dichiarare, l'infondatezza di ogni doglianza -, sì come articolata e motivata ex adverso
- in ordine alla legittimità e correttezza (sia formale che sostanziale), del procedimento adottato da e della Intimazione di pagamento oggi gravata e per gli CP_1 effetti, rigettare l'opposizione confermando l'esecutività dell'intimazione opposta:
Provv. Prot. emesso in data 08 novembre 2024 dal Direttore del C.F._4
V del e notificato in pari data;
in via gradata, Parte_3 Parte_4 accertata e dichiarata la natura abusiva/sine titulo, da parte della – a far Parte_2 data dal 18/09/1991 ed a tutt'oggi – dell'occupazione delle aree di cui all'atto di accertamento esecutivo oggi opposto, (occupazione protrattasi senza mai nulla corrispondere a per detta occupazione) e, per gli effetti, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a corrispondere a Parte_2
pagina 5 di 9 la somma pari ad 4.534.261,19, come determinata, per le causali ed i CP_1 periodi di cui all'Atto di accertamento esecutivo recato dalla nota Prot.
CF/2024/0220162 del 08/11/2024 – oggi opposto - oltre ulteriori interessi moratori e/o legali , dalla data di notifica dell'intimazione (8 novembre 2024: a valere quale data della domanda e costituzione in mora) e fino al soddisfo, ovvero condannare la Pt_2
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a corrispondere a
[...] [...]
quella diversa somma, maggiore o minore che verrà determinata ed accertata CP_1 come dovuta per l'occupazione sine titulo (secondo i parametri legali e regolamentari già adottati dagli Uffici di ovvero rapportata al valore locatizio di CP_1 mercato dell'area) all'esito di C.T.U. a disporsi;
condannare la in persona Parte_2 del suo legale rappresentate pro tempore, a corrispondere a le ulteriori CP_1 somme dovute – a determinarsi in ragione di mese e/o frazione di mese, dal
01.11.2024 in ragione di ogni ulteriore periodo di occupazione sine titulo fino al rilascio in favore di in ogni caso, con regolamento delle spese in CP_1 favore di CP_1
All'udienza del 24.2.2025 il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'atto impugnato come da verbale;
rinviava in trattazione scritta all'udienza del 18.10.2025; memorie entro le ore 00,30 del giorno dell'udienza. Avvisava le parti che al termine dell'udienza vi sarebbe stato il deposito della sentenza nei termini di legge.
All'udienza del 18.10.2025 la causa era posta in decisione come da verbale.
Motivi della decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al pagina 6 di 9 principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea
“sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav.
Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
Rispettosi di tale insegnamento giova prioritariamente osservare che è CP_1 la proprietaria dell'intera area demaniale oggetto di ricorso;
l'occupante non dimostra di avere titolo e non prova il pagamento del canone.
L'area è pervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 453 del 23/10/1987 (Interventi urgenti per Roma Capitale della Repubblica).
La si era sin dall'origine insediata sulla citata area sine titolo. L'azienda Parte_2 cedente TANDURELLA SPORT s.r.l. fu trasferita alla (atto di cessione Parte_2
d'azienda del 18/09/1991) ma la precedente concessione demaniale - rilasciata dall'Amministrazione finanziaria statale alla TANDURELLA SPORT s.r.l. - dante causa della - era già scaduta e non era stata rinnovata. Parte_2
La acquistò l'azienda senza la Concessione del terreno demaniale. Le Parte_2 moltissime istanze e processi non possono mai costituire atto equipollente alla
Concessione.
Le opere realizzate sopra il terreno demaniale subiscono l'effetto ex art. 934 c.c. Il principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ. - secondo cui le piantagioni, le costruzioni od opere realizzate sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario dello stesso, salvo quanto disposto dai successivi artt. 935-938 - si applica anche ai beni demaniali;
ne consegue che un manufatto costruito su suolo appartenente al demanio marittimo ne fa per ciò stesso parte, senza che tale qualità possa venire meno per il solo fatto che il bene è stato oggetto di trasferimenti nominali di proprietà compiuti "a non domino" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 24/06/2009, Rv. 608898 - 01).
pagina 7 di 9 Non si tratta di detenzione qualificata, peraltro non determinante, trattasi di mero insediamento di fatto agevolato dalla “confusione amministrativa” derivata dalla transizione del bene dallo Stato all'Ente territoriale. Condivisibile CP_1 quando afferma: “Vero è, piuttosto, che è proprio e solo grazie a tale “incertezza”
[dovuta a riassetti organizzativi che non si erano consolidati] interna all'Amministrazione capitolina che ha potuto trovare spazio per la Parte_2 numerosa serie di reiterate ed infondatissime istanze e correlate azioni giudiziali intraprese da e tutt'ora in atto. Il T.A.R., infatti, chiamato a pronunciarsi Parte_2 sull'esito delle istanze (impugnate dalla ha solo rimarcato che Parte_2
l'Amministrazione doveva risolvere il problema interno e decidere.
Certamente il TAR non avrebbe mai potuto indicare la destinazione del bene, come sembra argomentare parte ricorrente.
La quantificazione economica è corretta. La determinazione dell'indennità è resa in forza della deliberazione di assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022 che in questa non può essere messa in discussione. I rilievi in contraddittorio sono stati effettuati, previo avviso prot. n. CF/37268 del 28.02.2024 (all.13), alla presenza della
Società, come emerge dal verbale prot. n. CF/41443 del 05.03.2024 (all.9), peraltro trasmesso, sottoscritto dalle parti intervenute, alla con nota prot. n. Parte_2
CF/42938 del 06.03.2024 (all.14).
Peraltro, la con nota prot. n. CF/135514 del 11.07.2024 era stata invitata a Parte_2 fornire prova di eventuali somme versate all'Amministrazione: non avendo fornito prova documentale, l'Amministrazione ha legittimamente emesso l'avviso oggi impugnato.
Da stigmatizzare che abbia sempre ammesso l'occupazione e non abbia Parte_2 mai documentato di aver versato alcunché a titolo di canone, fitto o indennità; ammette di aver versato (solo) la tassa turistica di soggiorno dal 2012.
pagina 8 di 9 I canoni sono stati richiesti dal 2014. I pagamenti richiesti da sono CP_1 qualificabili, sostanzialmente, come indennizzi per occupazione abusiva di suolo del demanio pubblico. Sul punto si ritiene che la pretesa indennitaria dovuta all'occupazione sine titulo di un bene demaniale sia soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, non trattandosi del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, bensì del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale. Peraltro, anche qualificando le pretese di a CP_1 titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva del demanio si osserva che tale condotta integra un illecito permanente, sicché il termine prescrizionale decorre dal momento della cessazione della condotta illecita.
La domanda della parte ricorrente deve essere rigettata confermandosi, in questa sede, la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima in euro
15.000,00 nel valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000 tenendo conto del rito e delle due udienze.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta la domanda della parte ricorrente e per l'effetto conferma la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 15.000,00 oltre gli accessori di legge.
(Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito al sistema informatico ed allegata al verbale).
Roma, 19 ottobre 2025
Il Giudice
LB AN
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 18/10/2025, innanzi al giudice LB AN chiamata la causa
51738/2024, sono comparsi:
- per la parte attrice;
Parte_1 nessuno per Roma capitale,
La difesa della parte ricorrente discute la lite riportandosi a tutti i propri scritti, ed alle note depositate, in via telematica, al fascicolo d'ufficio e chiede l'accoglimento delle istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone deposito.
Il Giudice
LB AN
pagina 1 di 9 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione II^ Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice LB AN ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51738/2024 promossa da:
(P. IVA e C.F. ), Società con sede in Roma – CAP 00172, Via Pt_2 P.IVA_1 Casilina, 700, in persona del suo Legale Rappresentante ed Amministratore pro tempore, difesa dall'Avv. ( – Parte_1 CodiceFiscale_1
– fax 063975114) e, congiuntamente e Email_1 disgiuntamente da questi, dall'Avv. Laura Cefalo ( – CodiceFiscale_2
– fax 1786058606), domiciliata presso lo studio del primo Email_2 sito in Roma – 00136, alla Via Romeo Romei, 27, Pt_2
Ricorrente ex art.281 decies c.p.c. contro
(C.F. in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 p.t., difeso dall' Avv. Michele Memeo (C.F. , con CodiceFiscale_3 domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma (RM), alla via Tempio di Giove n. 21 – sede dell'Avvocatura Capitolina - pec oma.it Emai_3 Email_4 CP_2
Resistente
Fatto e Diritto
Parte ricorrente esponeva (testualmente) in premessa che ricorreva ai sensi e per gli effetti degli art. 5 e 32 del D. Lgs. n. 150/11, essendo la domanda fondata su prova documentale e considerato che il giudizio non richiede istruttoria complessa, per pagina 2 di 9 l'impugnazione del Provv. Prot. CF/2024/0220162 emesso in data 08 novembre 2024
V del e notificato in pari data. Parte_3 Parte_4
giusto Atto di Cessione di Azienda del 18 settembre 1991 – Rep. 41680 Pt_2 aveva rilevato il ramo di azienda dalla originaria Tandurella Sport Srl – Società che dalla metà degli anni '70, gestiva una porzione di area sita in Roma, alla Via Casilina,
700; aveva provveduto – a proprie esclusive cure e spese, regolarmente autorizzata dal precedente Ente Pubblico Proprietario (il Ministero delle Finanze) e tenuto conto della situazione complessiva e del totale stato di abbandono dell'area – alla esecuzione di opere di livellamento e bonifica, oltre che di rifacimento della rete fognaria e degli impianti, nonché di edificazione ed installazione di vari manufatti;
manufatti che, ad oggi, pur edificati su terreno demaniale, sono di proprietà esclusiva della –per Pt_2 esserle pervenuti, appunto, dalla Tandurella Sport Srl;
in forza delle Concessioni
Demaniali del Ministero delle Finanze n. 17987 del 15 marzo 1979 e n. 19396 del 10 ottobre 1985, sino all'ultima Concessione n. 19707 del 26 marzo 1987 atti che le consentivano di valersi dell'area concessa per l'esposizione e vendita del materiale da campeggio e per il rimessaggio roulotte e caravan.
attualmente esercita sulla detta area le seguenti attività commerciali: Pt_2
1) di vendita di prodotti ed accessori da campeggio (Autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Roma con provvedimento n. 109 del 13 settembre 1988 – successivamente trasferita alla con D.D. n. 922 del 24 dicembre 1992; Pt_2
2) di rimessaggio pubblico di roulotte, camper, autocaravan, barche e gommoni, con relativi stalli suddivisi in n. 300 piazzole di rimessaggio (Licenza per l'esercizio di rimessa pubblica prot. n. 22 del 23 settembre 1992);
3) di attività ricettiva en plein air con circa n. 130 piazzole (DIAP del 10 settembre
2010).
pagina 3 di 9 Dal 1987 le aree in esame erano state trasferite a la Ricorrente, in CP_1 qualità di successore nell'azienda acquistata e nella detenzione qualificata della detta area, con Nota Prot. n. 16499 del 03 ottobre 2002, ha inoltrato richiesta alla P.A. affinché la concessione sul terreno in oggetto fosse rilasciata in suo favore.
Sulla detta domanda la P.A. non ha mai provveduto – infatti un provvedimento è stato emesso solamente nel settembre 2024 e solo all'esito di numerosi e defaticanti contenziosi.
In assenza di riscontro alla suddetta Istanza, la Ricorrente, con la Nota Prot. n.
CF/2020/41706 del 05 marzo 2020 presentava una nuova Istanza.
Successivamente, avverso il silenzio serbato dalla P.A. alla predetta ultima Istanza, istruiva procedimento amministrativo innanzi al TAR Lazio (RGn. 7789/20) Pt_2 all'esito del quale era emessa la Sent. n. 430 del 13 gennaio 2021 che ha dichiarato l'obbligo per l'Amministrazione di concludere il procedimento. A seguito della detta decisione la P.A. ha successivamente adottato, nella forma di diniego, il provvedimento Prot. n. 306/21 del 05 febbraio 2021 – provvedimento fondato esclusivamente sulla premessa della mancata disponibilità dell'area alla stessa.
Concludeva il ricorrente chiedendo la sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, sussistendo i presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora per tutti i motivi esposti in premessa nel paragrafo dedicato alla ISTANZA DI
SOSPENSIVA; in via pregiudiziale disporre la sospensione necessaria ex art. 295
c.p.c. del presente giudizio nell'attesa della definizione dei procedimenti pendenti innanzi al Consiglio di Stato ed al TAR Lazio per i motivi meglio esposti al paragrafo
1) dei Motivi di Impugnazione;
nel merito dell'atto impugnato, dichiararlo nullo e/o inefficace e comunque per l'effetto annullarlo, per tutti i motivi meglio esposti al paragrafo 2) dei Motivi di Impugnazione;
nel merito, in via gradata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di declaratoria di nullità ed inefficacia pagina 4 di 9 dell'atto impugnato, accogliere le eccezioni relative alla quantificazione dell'indennità di occupazione per come enunciati nel paragrafo 3) dei Motivi di Impugnazione e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e comunque per l'effetto annullare, l'atto impugnato;
in via subordinata ed ulteriormente grata, dichiarare ed applicare il principio di irretroattività della pretesa azionata dalla P.A., per i motivi meglio esposti al paragrafo 4) dei Motivi di Impugnazione e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e comunque per l'effetto annullare, l'atto impugnato;
in ulteriore via subordinata e ulteriormente gradata, dichiarare prescritta la pretesa relativa alle annualità dal 2014 al 2018 e limitarla, se del caso, al quinquennio antecedente la domanda, il tutto per i motivi meglio esposti al paragrafo 5) dei Motivi di
Impugnazione e con conseguente declaratoria di nullità e/o di inefficacia dell'atto impugnato e di suo annullamento. Il tutto con vittoria di spese.
Il giudice rigettava l'istanza di sospensiva e fissava udienza.
Si costituiva e dopo aver riassunto storicamente la vicenda concludeva CP_1 chiedendo: 1) accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la tardività del ricorso e, per gli effetti, dichiararlo inammissibile e rigettarlo;
2) accertare e dichiarare, l'infondatezza di ogni doglianza -, sì come articolata e motivata ex adverso
- in ordine alla legittimità e correttezza (sia formale che sostanziale), del procedimento adottato da e della Intimazione di pagamento oggi gravata e per gli CP_1 effetti, rigettare l'opposizione confermando l'esecutività dell'intimazione opposta:
Provv. Prot. emesso in data 08 novembre 2024 dal Direttore del C.F._4
V del e notificato in pari data;
in via gradata, Parte_3 Parte_4 accertata e dichiarata la natura abusiva/sine titulo, da parte della – a far Parte_2 data dal 18/09/1991 ed a tutt'oggi – dell'occupazione delle aree di cui all'atto di accertamento esecutivo oggi opposto, (occupazione protrattasi senza mai nulla corrispondere a per detta occupazione) e, per gli effetti, condannare la CP_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a corrispondere a Parte_2
pagina 5 di 9 la somma pari ad 4.534.261,19, come determinata, per le causali ed i CP_1 periodi di cui all'Atto di accertamento esecutivo recato dalla nota Prot.
CF/2024/0220162 del 08/11/2024 – oggi opposto - oltre ulteriori interessi moratori e/o legali , dalla data di notifica dell'intimazione (8 novembre 2024: a valere quale data della domanda e costituzione in mora) e fino al soddisfo, ovvero condannare la Pt_2
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, a corrispondere a
[...] [...]
quella diversa somma, maggiore o minore che verrà determinata ed accertata CP_1 come dovuta per l'occupazione sine titulo (secondo i parametri legali e regolamentari già adottati dagli Uffici di ovvero rapportata al valore locatizio di CP_1 mercato dell'area) all'esito di C.T.U. a disporsi;
condannare la in persona Parte_2 del suo legale rappresentate pro tempore, a corrispondere a le ulteriori CP_1 somme dovute – a determinarsi in ragione di mese e/o frazione di mese, dal
01.11.2024 in ragione di ogni ulteriore periodo di occupazione sine titulo fino al rilascio in favore di in ogni caso, con regolamento delle spese in CP_1 favore di CP_1
All'udienza del 24.2.2025 il giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'atto impugnato come da verbale;
rinviava in trattazione scritta all'udienza del 18.10.2025; memorie entro le ore 00,30 del giorno dell'udienza. Avvisava le parti che al termine dell'udienza vi sarebbe stato il deposito della sentenza nei termini di legge.
All'udienza del 18.10.2025 la causa era posta in decisione come da verbale.
Motivi della decisione
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (8 maggio 2014 n. 9936) hanno affermato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Tale approccio interpretativo costituisce massimo ossequio al pagina 6 di 9 principio della ragione più liquida, permettendo di scegliere la soluzione più idonea
“sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica”, così di fatto preferendo il “profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez.
6-Lav.
Sent. 07.4.2014 nr. 12002).
Rispettosi di tale insegnamento giova prioritariamente osservare che è CP_1 la proprietaria dell'intera area demaniale oggetto di ricorso;
l'occupante non dimostra di avere titolo e non prova il pagamento del canone.
L'area è pervenuta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 453 del 23/10/1987 (Interventi urgenti per Roma Capitale della Repubblica).
La si era sin dall'origine insediata sulla citata area sine titolo. L'azienda Parte_2 cedente TANDURELLA SPORT s.r.l. fu trasferita alla (atto di cessione Parte_2
d'azienda del 18/09/1991) ma la precedente concessione demaniale - rilasciata dall'Amministrazione finanziaria statale alla TANDURELLA SPORT s.r.l. - dante causa della - era già scaduta e non era stata rinnovata. Parte_2
La acquistò l'azienda senza la Concessione del terreno demaniale. Le Parte_2 moltissime istanze e processi non possono mai costituire atto equipollente alla
Concessione.
Le opere realizzate sopra il terreno demaniale subiscono l'effetto ex art. 934 c.c. Il principio dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ. - secondo cui le piantagioni, le costruzioni od opere realizzate sopra o sotto il suolo appartengono al proprietario dello stesso, salvo quanto disposto dai successivi artt. 935-938 - si applica anche ai beni demaniali;
ne consegue che un manufatto costruito su suolo appartenente al demanio marittimo ne fa per ciò stesso parte, senza che tale qualità possa venire meno per il solo fatto che il bene è stato oggetto di trasferimenti nominali di proprietà compiuti "a non domino" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14791 del 24/06/2009, Rv. 608898 - 01).
pagina 7 di 9 Non si tratta di detenzione qualificata, peraltro non determinante, trattasi di mero insediamento di fatto agevolato dalla “confusione amministrativa” derivata dalla transizione del bene dallo Stato all'Ente territoriale. Condivisibile CP_1 quando afferma: “Vero è, piuttosto, che è proprio e solo grazie a tale “incertezza”
[dovuta a riassetti organizzativi che non si erano consolidati] interna all'Amministrazione capitolina che ha potuto trovare spazio per la Parte_2 numerosa serie di reiterate ed infondatissime istanze e correlate azioni giudiziali intraprese da e tutt'ora in atto. Il T.A.R., infatti, chiamato a pronunciarsi Parte_2 sull'esito delle istanze (impugnate dalla ha solo rimarcato che Parte_2
l'Amministrazione doveva risolvere il problema interno e decidere.
Certamente il TAR non avrebbe mai potuto indicare la destinazione del bene, come sembra argomentare parte ricorrente.
La quantificazione economica è corretta. La determinazione dell'indennità è resa in forza della deliberazione di assemblea capitolina n. 104 del 16 dicembre 2022 che in questa non può essere messa in discussione. I rilievi in contraddittorio sono stati effettuati, previo avviso prot. n. CF/37268 del 28.02.2024 (all.13), alla presenza della
Società, come emerge dal verbale prot. n. CF/41443 del 05.03.2024 (all.9), peraltro trasmesso, sottoscritto dalle parti intervenute, alla con nota prot. n. Parte_2
CF/42938 del 06.03.2024 (all.14).
Peraltro, la con nota prot. n. CF/135514 del 11.07.2024 era stata invitata a Parte_2 fornire prova di eventuali somme versate all'Amministrazione: non avendo fornito prova documentale, l'Amministrazione ha legittimamente emesso l'avviso oggi impugnato.
Da stigmatizzare che abbia sempre ammesso l'occupazione e non abbia Parte_2 mai documentato di aver versato alcunché a titolo di canone, fitto o indennità; ammette di aver versato (solo) la tassa turistica di soggiorno dal 2012.
pagina 8 di 9 I canoni sono stati richiesti dal 2014. I pagamenti richiesti da sono CP_1 qualificabili, sostanzialmente, come indennizzi per occupazione abusiva di suolo del demanio pubblico. Sul punto si ritiene che la pretesa indennitaria dovuta all'occupazione sine titulo di un bene demaniale sia soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, non trattandosi del pagamento di canoni relativi a una concessione, da effettuarsi periodicamente ad anno, bensì del pagamento di una somma, in un'unica soluzione, a titolo di reintegrazione per la subita diminuzione patrimoniale. Peraltro, anche qualificando le pretese di a CP_1 titolo di risarcimento del danno da occupazione abusiva del demanio si osserva che tale condotta integra un illecito permanente, sicché il termine prescrizionale decorre dal momento della cessazione della condotta illecita.
La domanda della parte ricorrente deve essere rigettata confermandosi, in questa sede, la legittimità dell'atto impugnato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura minima in euro
15.000,00 nel valore della causa: da € 4.000.001 a € 8.000.000 tenendo conto del rito e delle due udienze.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: a) rigetta la domanda della parte ricorrente e per l'effetto conferma la legittimità dell'atto impugnato;
b) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite per euro 15.000,00 oltre gli accessori di legge.
(Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito al sistema informatico ed allegata al verbale).
Roma, 19 ottobre 2025
Il Giudice
LB AN
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