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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4884 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB IM AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 3599/2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Paoletti Claudio e Paoletti Biagio, rinuncianti in corso di causa e non risultando agli atti la loro sostituzione con altri difensori;
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Tramacere Giorgio;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2023 del presente Tribunale.
I procuratori di parte attrice opponente con atto di citazione in opposizione hanno concluso:
“Voglia il Tribunale Civile di Venezia, in persona del G.U. designato così provvedere:
1) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il DI n. 184/23;
2) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per le ragioni innanzi dedotte;
3) In ipotesi di accertamento del credito nella misura che sarà provata, dichiarare la inesigibilità per le ragioni innanzi dedotte;
4) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza del 14.10.2025 ha concluso “come da note depositate in data 13.10.2025, data nella quale è stata deposita, pure, la nota spese”.
Con tali note chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, previa ogni
1 più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
In via principale: respingere integralmente l'opposizione e le domande dell'attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti, dato atto dei pagamenti rateali effettuati dalla società dal 27 febbraio 2024 al 06 marzo 2025, revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 184/2023 - n. 155/2023 RG emesso dal Tribunale di Venezia e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 versamento della somma residua di € 125.764,69 (di cui € 118.129,48 in linea capitale ed
€ 7.635,21 per interessi moratori), oltre gli interessi moratori, nella misura indicata dal D.Lgs n.
231 del 9.10.2002, dal 14.10.2025 al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio già liquidate e ogni altra spesa successiva e occorrenda, mandandosi assolta la società convenuta opposta da tutte le domande contenute nell'opposizione avversaria, per tutti i motivi innanzi indicati;
In via istruttoria: in caso di rimessione della causa in istruttoria, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onus probandi ovvero l'assunzione di oneri che per legge non competono, ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi, sui capitoli di prova non ammessi dedotti dall'attore in seno alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. datata 18 luglio 2023, nonché ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. datata 27 luglio
2023.
In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 155/2023, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice il pagamento della somma di € 250.118,63, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, ha azionato le fatture n. 82 del 21.6.2022 per Controparte_1
€ 50.000,00 e n. 117 del 4.8.2022 per € 200.000,00 emesse a titolo di residuo sul maggior dovuto in esecuzione del contratto di subappalto del 2021 per lo svolgimento di lavori presso San Michele al
Tagliamento.
L'ingiungente ha poi chiesto la maggiorazione del predetto importo con le spese notarili per l'autenticazione dei propri registri contabili, per € 118,63.
Con atto di citazione in opposizione datato 6.3.2023, richiamate le premesse e gli artt. 5 e 10 del contratto di subappalto concluso con parte convenuta, parte attrice dichiarava di volersi avvalere del contratto.
Sulle fatture azionate dalla società ingiungente nel procedimento monitorio, poi, eccepiva che le
2 stesse sarebbero state arbitrariamente emesse considerato che non sarebbero stati redatti lo stato finale dei lavori in contraddittorio e il relativo SAL, né sarebbe stato effettuato il collaudo delle opere come contrattualmente pattuito.
Dolendosi della relativa violazione contrattuale, l'opponente eccepiva quindi l'inesigibilità,
l'incertezza e la carenza probatoria del credito azionato, anche considerato che le fatture sarebbero documenti di provenienza unilaterale.
Oltre alla predetta contestazione, che renderebbe incerto e inesigibile il credito, la società opponente eccepiva che non le sarebbe comunque addebitabile alcun inadempimento.
In particolare, allegava che: Parte_1
- il 27.10.2022 avrebbe contestato l'esigibilità del credito di controparte;
- il preteso credito deriverebbe, pacificamente, da lavori eseguiti (seppur “non ancora ultimati e collaudati”) con il beneficio del credito d'imposta ex d.l. n. 34/2020 e s.m.i., deducendo, a tale riguardo, che le parti sarebbero state consapevoli che il flusso finanziario per sostenerne i costi sarebbe derivato dalla cessione del credito d'imposta;
- la crisi di liquidità conseguita al rifiuto opposto dagli istituti bancari alle cessioni dei crediti avrebbe impedito l'ordinario svolgimento delle relazioni commerciali e, pertanto, che l'inesigibilità del credito non integrerebbe un inadempimento imputabile alla debitrice;
- il rapporto contrattuale coinvolgerebbe “imprenditori che hanno accettato il rischio dell'operazione, poiché consapevoli che il flusso finanziario sottostante sarebbe arrivato dalla finanza pubblica”.
Ancora, sull'infondatezza della pretesa avversaria, parte opponente si doleva dell'insussistenza della prova dell'adempimento contrattuale della società subappaltatrice attesa la natura unilaterale dei documenti prodotti in sede monitoria.
Pur non negando l'esistenza del rapporto contrattuale, l'attrice contestava la maturazione del credito sia nell'an che nel quantum nonché l'intervenuta prova dello stesso.
Relativamente al contratto di subappalto, quindi, rappresentava che sarebbero state coinvolte altre imprese che avrebbero eseguito lavorazioni per conto di nonostante Controparte_1 quest'ultima avesse assunto il subappalto in proprio.
Considerato che il subappalto non autorizzato richiederebbe all'appaltatrice di verificare che il subappaltatore abbia onorato i propri doveri retributivi, contributivi e fiscali, vista la possibilità di essere chiamata a risponderne in solido, insisteva affinché l'opposta provasse l'avvenuto Parte_1 pagamento delle ditte subappaltatrici e la regolarità contributiva mediante la produzione di fatture quietanzate e di DURC attuale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.5.2023, parte opposta provvedeva innanzi
3 tutto a una ricostruzione in fatto dei rapporti con la società opponente.
In particolare, deduceva che: Controparte_1
- il 18.6.2021 le odierne parti avrebbero concluso un contratto con cui avrebbe affidato Parte_1 in subappalto a il “lavoro bonus facciate 90%” di cui al contratto di Controparte_1 appalto principale;
- siffatta opera avrebbe riguardato le facciate della committente principale, , Controparte_2 di cui all'immobile sito in San Michele al Tagliamento, via Bilancia n. 66;
- il corrispettivo per le opere sarebbe stato pattuito in complessivi € 493.000,00 più iva, da corrispondersi in osservanza dell'art. 5 del contratto;
- l'inizio dei lavori sarebbe stato consensualmente differito dal 5.8.2021 al 14.10.2021 e i lavori, iniziati in tale data, sarebbero stati ultimati il 7.1.2022 (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Direttore Lavori);
- avrebbe accettato l'opera senza riserve ma non avrebbe provveduto al pagamento delle Parte_1 fatture n. 82/2022 e n. 117/2022 per complessivi € 250.000,00;
- a seguito di reiterati solleciti, il 27.10.2022, “senza nulla contestare in merito ai lavori”, Pt_1 avrebbe dichiarato di non avere la disponibilità finanziaria per adempiere alle obbligazioni di
[...] pagamento a causa del blocco delle cessioni dei crediti fiscali, altresì rifiutando il versamento rateale del residuo.
Nel merito dell'opposizione, poi, parte opposta replicava alla prima doglianza attorea circa la mancata redazione dello stato finale dei lavori in contraddittorio, SAL e collaudo opere.
Allegava che, terminata l'esecuzione delle opere e svolto l'esame delle facciate in contraddittorio con le parti, il Direttore Lavori avrebbe rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata
31.1.2022.
Visti la verifica e il collaudo effettuati il 7.1.2022, il successivo 13.1.2022 la società opposta avrebbe rimosso le attrezzature e i ponteggi dal cantiere.
Sul Direttore Lavori, la società opposta deduceva altresì che egli sarebbe rappresentante del committente e che le sue dichiarazioni sarebbero vincolanti.
A corroborare ulteriormente l'infondatezza delle ragioni avversarie, la convenuta richiamava l'art. 1665 c.c. ed evidenziava che la committente non avrebbe contestato l'esecuzione delle opere, la relativa consegna e le fatture emesse (v. missiva del 27.10.2022).
A replica della seconda doglianza attorea, concernente la mancata cessione del credito d'imposta ex
d.l. n. 34/2020 e s.m.i., parte opposta contestava le allegazioni di secondo cui il contratto Parte_1 di subappalto avrebbe sostanzialmente avuto natura “aleatoria”.
Sul punto, l'opposta suffragava le proprie ragioni richiamando l'art.
5.2. del contratto [“specifica
4 puntualmente le tempistiche dei pagamenti “in caso di bonus facciate 90%”, tempistiche che sono legate esclusivamente allo stato di avanzamento dei lavori (cfr. doc. 1 art. 5.2.) e non all'accredito del credito di imposta, che trova applicazione nella diversa ipotesi di bonus 110%”] e si doleva dell'erroneità del richiamo all'art. 5.3, non applicabile al caso de quo.
Evidenziava, inoltre, che non risulterebbero provate né la mancata cessione del credito d'imposta, né la condotta dell'opponente, volta ad ottenerne la monetizzazione, né il corretto espletamento della relativa pratica.
Concludeva a riguardo insistendo nel ritenere che si tratterebbe di un grave inadempimento imputabile esclusivamente alla società debitrice.
A replica della terza doglianza attorea concernente il difetto di autorizzazione al subappalto alle altre società (per le opere di tinteggiatura e per la fornitura dei ponteggi), l'opposta allegava che:
- l'art. 11 del contratto di subappalto autorizzerebbe l'ulteriore subappalto delle opere complementari e accessorie;
- il subappalto, sia delle opere di tinteggiatura che di allestimento dei ponteggi, sarebbe stato autorizzato.
Produceva, comunque, i DURC propri e dell'ulteriore società subappaltatrice.
Infine, parte opposta chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c. ritenendo che l'opposizione non sarebbe fondata su idonea prova scritta né sarebbe di pronta soluzione.
In punto di periculum in mora, poi, evidenziava che a pag. 3 dell'atto di Controparte_1 opposizione l'attrice avrebbe “confessato” la sussistenza di una crisi di liquidità tale da impedire l'ordinario svolgimento delle relazioni commerciali.
Ripercorse le allegazioni a sostegno delle proprie ragioni, l'opposta insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Con decreto del 7.6.2023, visto l'art. 171 bis, terzo comma, c.p.c. e considerato il differimento d'ufficio a cura della Cancelleria dovuto al c.d. periodo feriale, il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti, con termini di legge a ritroso per le memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c..
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 26.6.2023, parte attrice opponente contestava innanzi tutto di aver dichiarato la mancanza di disponibilità finanziaria per adempiere alle obbligazioni di pagamento.
In particolare, contestava che dal proprio doc. 3 emergerebbe quanto allegato da Parte_1 controparte.
L'opponente deduceva invece che, con il documento citato, sarebbe stato posto in evidenza come la
5 provvista per il pagamento dei lavori edili assistiti da bonus fiscale derivi dalla loro monetizzazione e come tali crediti d'imposta sarebbero stati bloccati per l'indisponibilità degli istituti bancari e finanziari ad acquistarli.
A suffragare l'incertezza e l'inesigibilità del preteso credito, poi, l'opponente deduceva la diversa finalità della dichiarazione di ultimazione lavori del Direttore Lavori rispetto alla redazione del verbale di collaudo in contraddittorio tra le parti.
Insisteva nel ritenere che la propria doglianza troverebbe fondamento nell'art. 10.1 del contratto di subappalto che prevederebbe esplicitamente la sottoscrizione delle parti del verbale delle operazioni di verifica e collaudo delle opere ai fini dell'accettazione dei lavori senza riserve.
Ritenendo dunque non formalizzata la consegna dei lavori, né verificata la conformità delle opere o accettate le stesse, la società opponente chiedeva il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. svolta dalla convenuta e l'accoglimento dell'opposizione.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 28.6.2023, parte convenuta opposta ribadiva le circostanze a sostegno delle proprie ragioni anche richiamando specifiche previsioni del contratto di subappalto.
In particolare, allegava:
- la mancanza di contestazione da parte di circa l'esecuzione delle opere, la consegna Parte_1 delle stesse e le fatture emesse;
- l'avvenuta ultimazione delle opere (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Direttore
Lavori);
- l'oggetto del contratto e quanto convenuto sulle tempistiche di pagamento agli artt. 2 e 5.2;
- l'autorizzazione al subappalto delle opere complementari e accessorie quali tinteggiatura e allestimento dei ponteggi ex art. 11;
- la dichiarazione dell'opponente circa il proprio stato finanziario (v. pag. 3 atto di opposizione).
La società opposta insisteva pertanto per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e per il rigetto dell'opposizione.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 17.7.2023, ritenendo documentalmente provato il rapporto contrattuale tra le parti (v. doc. 1 conv.), la società opponente ribadiva la propria contestazione sul difetto di prova del collaudo dei lavori eseguiti e di accettazione delle opere da parte del committente.
A tal fine, ribadiva l'insufficienza della dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte del
Direttore Lavori, sostenendo il diritto del committente a verificare le opere eseguite e, conseguentemente, ad accettarle o a chiederne l'integrazione.
L'opponente, pertanto, deduceva che la mancanza del collaudo (incompletezza dell'iter tecnico-
6 amministrativo) inibirebbe la cessione del credito d'imposta e la relativa monetizzazione del beneficio fiscale da utilizzare per il pagamento delle opere.
Argomentava quindi in ordine alla necessità di espletare una c.t.u. per accertare l'ultimazione dei lavori secondo le previsioni contrattuali e la conformità degli stessi alle regole dell'arte.
Ribadiva inoltre la necessità del collaudo delle opere “come contrattualmente previsto, trattandosi di adempimento necessario previsto dalla legge istitutiva dei bonus fiscali in materia edilizia”.
Infine, dichiarava di rimettersi sull'interpello deferito al proprio amministratore unico e Parte_1 di opporsi all'escussione testimoniale del Direttore Lavori, considerata la pendenza di un procedimento giudiziario con costui.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 18.7.2023, parte convenuta opposta argomentava innanzi tutto sulla mancanza di contestazione dell'opera e sul proprio diritto al pagamento del corrispettivo.
A corroborare le proprie ragioni, ripercorreva la tempistica allegata nei Controparte_1 precedenti scritti difensivi:
- il 7.1.2022, terminate le opere di tinteggiatura, il Direttore Lavori le avrebbe esaminate e verificate in contraddittorio;
- il 13.1.2022, sarebbero stati smontati i ponteggi e consegnata l'opera;
- il 31.1.2022, il Direttore Lavori avrebbe rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fine dei lavori in osservanza dell'art. 10.1 del contratto di subappalto.
Ribadito poi come ricevuta l'opera, non ne avrebbe contestato l'esecuzione né avrebbe Parte_1 espresso alcuna riserva (v. missiva del 27.10.2022), l'opposta insisteva nel ritenere che le opere di tinteggiatura sarebbero state accettate ex art. 1665 c.c..
La società opposta, quindi, allegava che il mancato pagamento sarebbe ascrivibile alla crisi finanziaria dell'odierna opponente e richiamava a supporto taluni stralci dagli atti e dalla documentazione di controparte.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione alla prova per testi sulle Controparte_1 circostanze precisate e l'interrogatorio formale dell'amministratore unico e legale rappresentante di sulle medesime circostanze. Parte_1
Contestava poi le istanze istruttorie avversarie ritenendole inammissibili e irrilevanti.
Per l'ipotesi di loro ammissione, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 21.7.2023, parte attrice opponente replicava alla seconda memoria avversaria eccependo:
- che il collaudo delle opere integrerebbe un atto diverso dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori del Direttore Lavori;
7 - che ella non avrebbe confessato alcuna crisi finanziaria, essendosi limitata ad affermare che agli operatori intervenuti nell'esecuzione di lavori edili eseguiti con i benefici fiscali sarebbe stata nota la provenienza della liquidità dalla cessione dei crediti d'imposta.
Ribadiva, a tale riguardo, che da novembre 2021 gli istituti finanziari non starebbero più acquistando i crediti d'imposta provenienti dai bonus fiscali per l'edilizia.
Ritenendo che, contrattualmente, la cessione del credito d'imposta sarebbe stata effettuata pro solvendo (cessione del credito e necessità della conseguente monetizzazione), l'opponente eccepiva l'insussistenza di un titolo che la obbligherebbe, in proprio, direttamente nei confronti delle controparti contrattuali.
Deduceva che, queste ultime, partecipando ai lavori in parola, oltre al rischio d'impresa, avrebbero assunto anche il rischio temporale connesso all'esigibilità del credito dipendente dalla monetizzazione del beneficio fiscale.
A riprova dell'infondatezza delle allegazioni sulla propria crisi finanziaria, richiamava Parte_1 poi i propri bilanci.
In via istruttoria, la società opponente si rimetteva per quanto concerne la prova testimoniale richiesta da controparte e dichiarava la propria disponibilità a rendere il deferito interrogatorio formale.
Insisteva quindi per l'espletamento di una c.t.u. volta all'accertamento della conclusione dei lavori e della relativa conformità alle regole dell'arte e alle prescrizioni tecniche di cui ai decreti ministeriali inerenti i benefici fiscali nell'edilizia, al fine di poter procedere con il collaudo dei lavori eseguiti.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 27.7.2023, parte convenuta opposta si doleva innanzi tutto del c.d. mutamento di linea difensiva dell'attrice, così riferendosi a quanto dedotto dall'opponente con seconda memoria integrativa relativamente a che “la mancanza del collaudo inibisce la cessione del credito di imposta e la relativa monetizzazione”.
Contestava dunque l'ammissibilità di tale allegazione, ritenendola tardiva, infondata e, comunque, irrilevante giacché il pagamento del corrispettivo dell'appalto non sarebbe subordinato agli effetti della cessione del credito.
Ancora, avverso le contestazioni attoree in ordine alla mancanza di collaudo, Controparte_1 ribadiva che sarebbero documentalmente comprovati: la verifica delle opere in contradditorio a
[...] cura del Direttore Lavori;
l'esecuzione del collaudo delle opere mediante verbale di fine lavori;
l'accettazione delle opere senza riserve, ex art. 1665 c.c., da parte di l'insussistenza di Parte_1 eventuali contestazioni delle opere.
Argomentando sulle istanze istruttorie avversarie, poi, parte opposta deduceva che l'opponente non avrebbe formulato alcuna istanza di prova, limitandosi a richiedere la c.t.u..
8 Si opponeva quindi a tale richiesta, ritenendo la c.t.u. esplorativa e, comunque, irrilevante, anche considerato che l'opponente non avrebbe allegato inadempimenti né denunciato alcun vizio delle opere e vista la natura stessa della c.t.u. quale mezzo di indagine.
Tanto premesso, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1 ex art. 648 c.p.c. e chiedeva l'ammissione delle proprie istanze istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale), oltre al rigetto della richiesta attorea di c.t.u..
All'udienza del 7.9.2023, l'avvocato di parte opponente si riportava alle istanze, anche istruttorie, ed eccepiva l'illiquidità ed incertezza del credito ritenendo che non sarebbero stati ultimati i lavori né effettuati il SAL di chiusura ed il collaudo.
Pertanto, si opponeva alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
L'avvocato di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ritenendo che l'opposizione non sarebbe stata fondata su prova scritta e altresì deducendo che la prova del completamento ed accettazione dei lavori senza riserve risulterebbero dal doc. 3.
Insisteva nelle prove articolate nella seconda e nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., opponendosi alla richiesta di c.t.u. di controparte in quanto esplorativa, considerato che controparte nemmeno avrebbe allegato l'esistenza di vizi o difetti dell'opera.
Chiedeva che il Giudice valutasse la mancata comparizione del legale rappresentante avversario ex art. 183, primo comma, c.p.c..
L'avvocato di parte opponente dichiarava l'impossibilità della presenza in udienza del legale rappresentate di comunque rappresentando la disponibilità della sig.ra a Parte_1 CP_3 comparire alla prossima udienza.
Il Giudice si riservava, comunque dichiarando non indispensabile al momento la presenza del legale rappresentante della società attesa la novità normativa, e comunque riservandosi anche Parte_1 sul punto.
Con ordinanza del 23.12.2023, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice riteneva la c.t.u. esplorativa anche considerata l'omessa allegazione di specifici profili di carattere tecnico-esecutivo in ordine ai quali parte opposta sarebbe stata mancante, al fine di favorire il contraddittorio.
Per il resto, il Giudice riteneva che parte opposta avesse argomentato sotto ogni specifico aspetto, incluso il quantum e l'esistenza di subappaltatori, per così dire, ulteriori.
Osservava altresì che, comunque, il contratto prevedeva un termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori per il collaudo, non richiesto da alcuno, essendo evidente che si sarebbe trattato di adempimento nell'interesse del sub-appaltante, se del caso.
Il Giudice considerava inoltre che le parti avevano avuto modo di interloquire e riteneva mero argomento di prova l'assenza del legale rappresentante di deducendone che sarebbe, a Parte_1
9 tutto concedere, prudente apprezzamento motivato del Giudice valorizzare tale circostanza in uno ad altri elementi.
Ad ogni modo, escludeva che ciò sarebbe occorso nel caso di specie.
Tanto premesso, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con nota depositata il 26.6.2024, gli avv.ti Paoletti Claudio e Paoletti Biagio, procuratori di parte attrice opponente, depositavano la rinuncia al mandato, con invito alle parti costituite a prenderne atto ad ogni fine e conseguenza processuale.
All'udienza del 7.11.2024, l'avvocato di parte opposta chiedeva un rinvio di almeno 4 mesi per pendenti trattative.
Il Giudice rinviava ad altra udienza per valutare l'esito delle stesse.
All'udienza del 6.3.2025, l'avvocato di parte opposta chiedeva fissarsi udienza per discussione orale (possibilmente dopo 3 o 4 mesi).
Il Giudice fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Il 13.10.2025, l'avvocato di parte convenuta opposta depositava foglio di precisazione delle conclusioni e la propria nota spese.
Con tale atto, rappresentava innanzi tutto che, medio tempore, la società Controparte_1 opponente avrebbe effettuato taluni pagamenti rateali e, conseguentemente, provvedeva a ri-determinare il credito vantato.
All'udienza del 14.10.2025, l'avvocato di parte opposta precisava le proprie conclusioni.
Rappresentava, inoltre, che, laddove fosse occorso, erano state depositate le distinte di bonifico con riferimento ai pagamenti rateali.
Il Giudice faceva presente che, giusta provvedimento del 7.6.2023, sarebbe stata data possibilità alle parti di contraddire secondo le forme di rito introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia e che tale rito sarebbe stato applicato finora, senza contestazioni di sorta.
Il Giudice, quindi, si riservava in camera di consiglio secondo tale disciplina.
Orbene, anticipando le conclusioni l'opposizione va rigettata.
Preso atto dei pagamenti intervenuti medio tempore in favore della società creditrice, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con conseguente condanna dell'odierna opponente al pagamento della somma residua.
Il rapporto dedotto in giudizio si fonda, pacificamente, sul contratto di subappalto prodotto sub doc.
5 monitorio e doc. 1 conv. opp. e allo stesso occorre fare riferimento per dirimere i contrasti introdotti in giudizio.
In particolare, le posizioni delle odierne parti divergono sull'autorizzazione degli ulteriori
10 subappaltatori, sulla necessità di previa monetizzazione del credito fiscale derivante da c.d. “bonus facciate 90%” per il pagamento del corrispettivo pattuito nonché sul collaudo delle opere.
Come già osservato con ordinanza del 23.12.2023, parte opposta ha preso posizione e argomentato sotto ogni specifico aspetto.
Nello scenario assertivo e probatorio de quo, tali allegazioni appaiono fondate.
Per quanto concerne l'esistenza di subappaltatori ulteriori, negli scritti difensivi le parti discutono di tinteggiatura e di fornitura di ponteggi quali opere ulteriormente subappaltate rispetto al subappalto di cui in causa, avente ad oggetto “lavoro bonus facciate 90%”.
Sul punto, l'art. 11 del contratto di subappalto è chiaro.
E' inoltre evidente che le attività citate costituiscono “opere complementari e accessorie”, ivi esplicitamente autorizzate.
Per quanto concerne poi il pagamento del corrispettivo della subappaltatrice, odierna convenuta, è corretto quanto allegato dalla stessa circa il rilievo dell'art.
5.2. del contratto. In caso di bonus facciate 90%, il contratto nulla dispone circa la necessità di previa monetizzazione del credito d'imposta.
Nella difesa di parte opponente, poi, nulla si ravvisa in ordine a specifiche mancanze nell'adempimento della società subappaltatrice.
Non vengono specificamente contestate nemmeno l'ultimazione dei lavori (v. missiva del
27.10.2022 sub doc. 3 att., più volte richiamata dall'opposta) o la tempistica formulata in atti da conclusasi con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Controparte_1
Direttore Lavori del 31.1.2022.
Il collaudo viene regolato dall'art. 10 del contratto e, nello specifico, assume rilievo quanto esplicitato all'art. 10.1 [“Le operazioni di verifica e collaudo dovranno essere avviate entro 30
(trenta) giorni dall'ultimazione Lavori. Entro 30 (trenta) giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le Parti il relativo verbale (di seguito “Verbale”). Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il Verbale conterrà anche l'accettazione dei Lavori senza riserve con contestuale consegna dell'opera”].
La dichiarazione del Direttore Lavori del 31.1.2022 sub doc. 3 conv., con riferimento alla conclusione dei lavori al 7.1.2022, non appare specificamente contestata (v. p.e. pag. 1 prima memoria att.).
Ciononostante, in atti non emerge alcuna richiesta di collaudo.
Come già osservato con ordinanza del 23.12.2023, si sarebbe trattato di adempimento nell'interesse della società subappaltatrice, se del caso.
Accertata quindi la sussistenza, nell'an, del diritto di credito di parte opposta, in punto di quantum
11 valga quanto segue.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 13.10.2025, la società convenuta rappresenta che, medio tempore, ha provveduto al parziale pagamento dell'importo Parte_1 dovuto (v. distinte di bonifico dei pagamenti rateali sub doc.11a conv.).
Come già anticipato, vista la consolidata giurisprudenza di legittimità, essendo stato eseguito il pagamento parziale di quanto previsto nel decreto ingiuntivo opposto, dopo la sua notifica, il decreto ingiuntivo va revocato.
D'altronde, la stessa parte opposta ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento opposto e la successiva condanna di parte opponente al pagamento di quanto ancora dovuto, oltre alla condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
In conseguenza dei pagamenti rateali effettuati da dal 27.2.2024 al 6.3.2025, il credito Parte_1 vantato da è stato ri-determinato da quest'ultima. Controparte_1
La ri-determinazione appare congrua (v. foglio di precisazione delle conclusioni depositato e docc. 11a e 11b conv.).
Parte opponente va pertanto condannata al pagamento dell'importo residuo in favore di parte opposta, pari a € 125.764,69 (di cui € 118.129,48 in linea capitale ed € 7.635,21 per interessi moratori).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La nota spese depositata il 13.10.2025 dal procuratore di parte opposta appare congrua, considerata l'adozione dei valori medi, scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G. n. 3599/2023:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 184/2023 di questo Tribunale per effetto dei pagamenti intervenuti in corso di causa;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 125.764,69 (di cui
€ 118.129,48 in linea capitale ed € 7.635,21 per interessi moratori), oltre gli interessi moratori, nella misura indicata dal d.lgs. n. 231/2002, dal 14.10.2025 al saldo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese della procedura di ingiunzione (R.G. n. 155/2023), ivi liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore, e in € 35,66 per esborsi;
12 - dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 21.10.2025.
Il Giudice
AB IM AG
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. AB IM AG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa n. 3599/2023 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1 avv.ti Paoletti Claudio e Paoletti Biagio, rinuncianti in corso di causa e non risultando agli atti la loro sostituzione con altri difensori;
ATTRICE OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Tramacere Giorgio;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 184/2023 del presente Tribunale.
I procuratori di parte attrice opponente con atto di citazione in opposizione hanno concluso:
“Voglia il Tribunale Civile di Venezia, in persona del G.U. designato così provvedere:
1) Accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare il DI n. 184/23;
2) Accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda per le ragioni innanzi dedotte;
3) In ipotesi di accertamento del credito nella misura che sarà provata, dichiarare la inesigibilità per le ragioni innanzi dedotte;
4) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore dei procuratori anticipatari ex art. 93 c.p.c.”.
Il procuratore di parte convenuta opposta all'udienza del 14.10.2025 ha concluso “come da note depositate in data 13.10.2025, data nella quale è stata deposita, pure, la nota spese”.
Con tali note chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa e reietta, previa ogni
1 più opportuna declaratoria del caso, così giudicare:
In via principale: respingere integralmente l'opposizione e le domande dell'attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti, dato atto dei pagamenti rateali effettuati dalla società dal 27 febbraio 2024 al 06 marzo 2025, revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 184/2023 - n. 155/2023 RG emesso dal Tribunale di Venezia e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1 versamento della somma residua di € 125.764,69 (di cui € 118.129,48 in linea capitale ed
€ 7.635,21 per interessi moratori), oltre gli interessi moratori, nella misura indicata dal D.Lgs n.
231 del 9.10.2002, dal 14.10.2025 al saldo effettivo, oltre alle spese del procedimento monitorio già liquidate e ogni altra spesa successiva e occorrenda, mandandosi assolta la società convenuta opposta da tutte le domande contenute nell'opposizione avversaria, per tutti i motivi innanzi indicati;
In via istruttoria: in caso di rimessione della causa in istruttoria, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onus probandi ovvero l'assunzione di oneri che per legge non competono, ammettersi la prova per interrogatorio formale e per testi, sui capitoli di prova non ammessi dedotti dall'attore in seno alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. datata 18 luglio 2023, nonché ammettersi le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. datata 27 luglio
2023.
In ogni caso: con vittoria di spese, e compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia riguarda l'opposizione al decreto ingiuntivo in oggetto indicato, emesso nel procedimento R.G. n. 155/2023, con il quale questo Tribunale ha ingiunto all'odierna attrice il pagamento della somma di € 250.118,63, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
Nel procedimento monitorio, ha azionato le fatture n. 82 del 21.6.2022 per Controparte_1
€ 50.000,00 e n. 117 del 4.8.2022 per € 200.000,00 emesse a titolo di residuo sul maggior dovuto in esecuzione del contratto di subappalto del 2021 per lo svolgimento di lavori presso San Michele al
Tagliamento.
L'ingiungente ha poi chiesto la maggiorazione del predetto importo con le spese notarili per l'autenticazione dei propri registri contabili, per € 118,63.
Con atto di citazione in opposizione datato 6.3.2023, richiamate le premesse e gli artt. 5 e 10 del contratto di subappalto concluso con parte convenuta, parte attrice dichiarava di volersi avvalere del contratto.
Sulle fatture azionate dalla società ingiungente nel procedimento monitorio, poi, eccepiva che le
2 stesse sarebbero state arbitrariamente emesse considerato che non sarebbero stati redatti lo stato finale dei lavori in contraddittorio e il relativo SAL, né sarebbe stato effettuato il collaudo delle opere come contrattualmente pattuito.
Dolendosi della relativa violazione contrattuale, l'opponente eccepiva quindi l'inesigibilità,
l'incertezza e la carenza probatoria del credito azionato, anche considerato che le fatture sarebbero documenti di provenienza unilaterale.
Oltre alla predetta contestazione, che renderebbe incerto e inesigibile il credito, la società opponente eccepiva che non le sarebbe comunque addebitabile alcun inadempimento.
In particolare, allegava che: Parte_1
- il 27.10.2022 avrebbe contestato l'esigibilità del credito di controparte;
- il preteso credito deriverebbe, pacificamente, da lavori eseguiti (seppur “non ancora ultimati e collaudati”) con il beneficio del credito d'imposta ex d.l. n. 34/2020 e s.m.i., deducendo, a tale riguardo, che le parti sarebbero state consapevoli che il flusso finanziario per sostenerne i costi sarebbe derivato dalla cessione del credito d'imposta;
- la crisi di liquidità conseguita al rifiuto opposto dagli istituti bancari alle cessioni dei crediti avrebbe impedito l'ordinario svolgimento delle relazioni commerciali e, pertanto, che l'inesigibilità del credito non integrerebbe un inadempimento imputabile alla debitrice;
- il rapporto contrattuale coinvolgerebbe “imprenditori che hanno accettato il rischio dell'operazione, poiché consapevoli che il flusso finanziario sottostante sarebbe arrivato dalla finanza pubblica”.
Ancora, sull'infondatezza della pretesa avversaria, parte opponente si doleva dell'insussistenza della prova dell'adempimento contrattuale della società subappaltatrice attesa la natura unilaterale dei documenti prodotti in sede monitoria.
Pur non negando l'esistenza del rapporto contrattuale, l'attrice contestava la maturazione del credito sia nell'an che nel quantum nonché l'intervenuta prova dello stesso.
Relativamente al contratto di subappalto, quindi, rappresentava che sarebbero state coinvolte altre imprese che avrebbero eseguito lavorazioni per conto di nonostante Controparte_1 quest'ultima avesse assunto il subappalto in proprio.
Considerato che il subappalto non autorizzato richiederebbe all'appaltatrice di verificare che il subappaltatore abbia onorato i propri doveri retributivi, contributivi e fiscali, vista la possibilità di essere chiamata a risponderne in solido, insisteva affinché l'opposta provasse l'avvenuto Parte_1 pagamento delle ditte subappaltatrici e la regolarità contributiva mediante la produzione di fatture quietanzate e di DURC attuale.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.5.2023, parte opposta provvedeva innanzi
3 tutto a una ricostruzione in fatto dei rapporti con la società opponente.
In particolare, deduceva che: Controparte_1
- il 18.6.2021 le odierne parti avrebbero concluso un contratto con cui avrebbe affidato Parte_1 in subappalto a il “lavoro bonus facciate 90%” di cui al contratto di Controparte_1 appalto principale;
- siffatta opera avrebbe riguardato le facciate della committente principale, , Controparte_2 di cui all'immobile sito in San Michele al Tagliamento, via Bilancia n. 66;
- il corrispettivo per le opere sarebbe stato pattuito in complessivi € 493.000,00 più iva, da corrispondersi in osservanza dell'art. 5 del contratto;
- l'inizio dei lavori sarebbe stato consensualmente differito dal 5.8.2021 al 14.10.2021 e i lavori, iniziati in tale data, sarebbero stati ultimati il 7.1.2022 (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Direttore Lavori);
- avrebbe accettato l'opera senza riserve ma non avrebbe provveduto al pagamento delle Parte_1 fatture n. 82/2022 e n. 117/2022 per complessivi € 250.000,00;
- a seguito di reiterati solleciti, il 27.10.2022, “senza nulla contestare in merito ai lavori”, Pt_1 avrebbe dichiarato di non avere la disponibilità finanziaria per adempiere alle obbligazioni di
[...] pagamento a causa del blocco delle cessioni dei crediti fiscali, altresì rifiutando il versamento rateale del residuo.
Nel merito dell'opposizione, poi, parte opposta replicava alla prima doglianza attorea circa la mancata redazione dello stato finale dei lavori in contraddittorio, SAL e collaudo opere.
Allegava che, terminata l'esecuzione delle opere e svolto l'esame delle facciate in contraddittorio con le parti, il Direttore Lavori avrebbe rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata
31.1.2022.
Visti la verifica e il collaudo effettuati il 7.1.2022, il successivo 13.1.2022 la società opposta avrebbe rimosso le attrezzature e i ponteggi dal cantiere.
Sul Direttore Lavori, la società opposta deduceva altresì che egli sarebbe rappresentante del committente e che le sue dichiarazioni sarebbero vincolanti.
A corroborare ulteriormente l'infondatezza delle ragioni avversarie, la convenuta richiamava l'art. 1665 c.c. ed evidenziava che la committente non avrebbe contestato l'esecuzione delle opere, la relativa consegna e le fatture emesse (v. missiva del 27.10.2022).
A replica della seconda doglianza attorea, concernente la mancata cessione del credito d'imposta ex
d.l. n. 34/2020 e s.m.i., parte opposta contestava le allegazioni di secondo cui il contratto Parte_1 di subappalto avrebbe sostanzialmente avuto natura “aleatoria”.
Sul punto, l'opposta suffragava le proprie ragioni richiamando l'art.
5.2. del contratto [“specifica
4 puntualmente le tempistiche dei pagamenti “in caso di bonus facciate 90%”, tempistiche che sono legate esclusivamente allo stato di avanzamento dei lavori (cfr. doc. 1 art. 5.2.) e non all'accredito del credito di imposta, che trova applicazione nella diversa ipotesi di bonus 110%”] e si doleva dell'erroneità del richiamo all'art. 5.3, non applicabile al caso de quo.
Evidenziava, inoltre, che non risulterebbero provate né la mancata cessione del credito d'imposta, né la condotta dell'opponente, volta ad ottenerne la monetizzazione, né il corretto espletamento della relativa pratica.
Concludeva a riguardo insistendo nel ritenere che si tratterebbe di un grave inadempimento imputabile esclusivamente alla società debitrice.
A replica della terza doglianza attorea concernente il difetto di autorizzazione al subappalto alle altre società (per le opere di tinteggiatura e per la fornitura dei ponteggi), l'opposta allegava che:
- l'art. 11 del contratto di subappalto autorizzerebbe l'ulteriore subappalto delle opere complementari e accessorie;
- il subappalto, sia delle opere di tinteggiatura che di allestimento dei ponteggi, sarebbe stato autorizzato.
Produceva, comunque, i DURC propri e dell'ulteriore società subappaltatrice.
Infine, parte opposta chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c. ritenendo che l'opposizione non sarebbe fondata su idonea prova scritta né sarebbe di pronta soluzione.
In punto di periculum in mora, poi, evidenziava che a pag. 3 dell'atto di Controparte_1 opposizione l'attrice avrebbe “confessato” la sussistenza di una crisi di liquidità tale da impedire l'ordinario svolgimento delle relazioni commerciali.
Ripercorse le allegazioni a sostegno delle proprie ragioni, l'opposta insisteva quindi per il rigetto dell'opposizione.
Con decreto del 7.6.2023, visto l'art. 171 bis, terzo comma, c.p.c. e considerato il differimento d'ufficio a cura della Cancelleria dovuto al c.d. periodo feriale, il Giudice confermava l'udienza di comparizione delle parti, con termini di legge a ritroso per le memorie integrative ex art. 171 ter
c.p.c..
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 26.6.2023, parte attrice opponente contestava innanzi tutto di aver dichiarato la mancanza di disponibilità finanziaria per adempiere alle obbligazioni di pagamento.
In particolare, contestava che dal proprio doc. 3 emergerebbe quanto allegato da Parte_1 controparte.
L'opponente deduceva invece che, con il documento citato, sarebbe stato posto in evidenza come la
5 provvista per il pagamento dei lavori edili assistiti da bonus fiscale derivi dalla loro monetizzazione e come tali crediti d'imposta sarebbero stati bloccati per l'indisponibilità degli istituti bancari e finanziari ad acquistarli.
A suffragare l'incertezza e l'inesigibilità del preteso credito, poi, l'opponente deduceva la diversa finalità della dichiarazione di ultimazione lavori del Direttore Lavori rispetto alla redazione del verbale di collaudo in contraddittorio tra le parti.
Insisteva nel ritenere che la propria doglianza troverebbe fondamento nell'art. 10.1 del contratto di subappalto che prevederebbe esplicitamente la sottoscrizione delle parti del verbale delle operazioni di verifica e collaudo delle opere ai fini dell'accettazione dei lavori senza riserve.
Ritenendo dunque non formalizzata la consegna dei lavori, né verificata la conformità delle opere o accettate le stesse, la società opponente chiedeva il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. svolta dalla convenuta e l'accoglimento dell'opposizione.
Con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 28.6.2023, parte convenuta opposta ribadiva le circostanze a sostegno delle proprie ragioni anche richiamando specifiche previsioni del contratto di subappalto.
In particolare, allegava:
- la mancanza di contestazione da parte di circa l'esecuzione delle opere, la consegna Parte_1 delle stesse e le fatture emesse;
- l'avvenuta ultimazione delle opere (v. dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Direttore
Lavori);
- l'oggetto del contratto e quanto convenuto sulle tempistiche di pagamento agli artt. 2 e 5.2;
- l'autorizzazione al subappalto delle opere complementari e accessorie quali tinteggiatura e allestimento dei ponteggi ex art. 11;
- la dichiarazione dell'opponente circa il proprio stato finanziario (v. pag. 3 atto di opposizione).
La società opposta insisteva pertanto per l'accoglimento dell'istanza ex art. 648 c.p.c. e per il rigetto dell'opposizione.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 17.7.2023, ritenendo documentalmente provato il rapporto contrattuale tra le parti (v. doc. 1 conv.), la società opponente ribadiva la propria contestazione sul difetto di prova del collaudo dei lavori eseguiti e di accettazione delle opere da parte del committente.
A tal fine, ribadiva l'insufficienza della dichiarazione di ultimazione dei lavori da parte del
Direttore Lavori, sostenendo il diritto del committente a verificare le opere eseguite e, conseguentemente, ad accettarle o a chiederne l'integrazione.
L'opponente, pertanto, deduceva che la mancanza del collaudo (incompletezza dell'iter tecnico-
6 amministrativo) inibirebbe la cessione del credito d'imposta e la relativa monetizzazione del beneficio fiscale da utilizzare per il pagamento delle opere.
Argomentava quindi in ordine alla necessità di espletare una c.t.u. per accertare l'ultimazione dei lavori secondo le previsioni contrattuali e la conformità degli stessi alle regole dell'arte.
Ribadiva inoltre la necessità del collaudo delle opere “come contrattualmente previsto, trattandosi di adempimento necessario previsto dalla legge istitutiva dei bonus fiscali in materia edilizia”.
Infine, dichiarava di rimettersi sull'interpello deferito al proprio amministratore unico e Parte_1 di opporsi all'escussione testimoniale del Direttore Lavori, considerata la pendenza di un procedimento giudiziario con costui.
Con seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 18.7.2023, parte convenuta opposta argomentava innanzi tutto sulla mancanza di contestazione dell'opera e sul proprio diritto al pagamento del corrispettivo.
A corroborare le proprie ragioni, ripercorreva la tempistica allegata nei Controparte_1 precedenti scritti difensivi:
- il 7.1.2022, terminate le opere di tinteggiatura, il Direttore Lavori le avrebbe esaminate e verificate in contraddittorio;
- il 13.1.2022, sarebbero stati smontati i ponteggi e consegnata l'opera;
- il 31.1.2022, il Direttore Lavori avrebbe rilasciato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fine dei lavori in osservanza dell'art. 10.1 del contratto di subappalto.
Ribadito poi come ricevuta l'opera, non ne avrebbe contestato l'esecuzione né avrebbe Parte_1 espresso alcuna riserva (v. missiva del 27.10.2022), l'opposta insisteva nel ritenere che le opere di tinteggiatura sarebbero state accettate ex art. 1665 c.c..
La società opposta, quindi, allegava che il mancato pagamento sarebbe ascrivibile alla crisi finanziaria dell'odierna opponente e richiamava a supporto taluni stralci dagli atti e dalla documentazione di controparte.
In via istruttoria, chiedeva l'ammissione alla prova per testi sulle Controparte_1 circostanze precisate e l'interrogatorio formale dell'amministratore unico e legale rappresentante di sulle medesime circostanze. Parte_1
Contestava poi le istanze istruttorie avversarie ritenendole inammissibili e irrilevanti.
Per l'ipotesi di loro ammissione, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 21.7.2023, parte attrice opponente replicava alla seconda memoria avversaria eccependo:
- che il collaudo delle opere integrerebbe un atto diverso dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori del Direttore Lavori;
7 - che ella non avrebbe confessato alcuna crisi finanziaria, essendosi limitata ad affermare che agli operatori intervenuti nell'esecuzione di lavori edili eseguiti con i benefici fiscali sarebbe stata nota la provenienza della liquidità dalla cessione dei crediti d'imposta.
Ribadiva, a tale riguardo, che da novembre 2021 gli istituti finanziari non starebbero più acquistando i crediti d'imposta provenienti dai bonus fiscali per l'edilizia.
Ritenendo che, contrattualmente, la cessione del credito d'imposta sarebbe stata effettuata pro solvendo (cessione del credito e necessità della conseguente monetizzazione), l'opponente eccepiva l'insussistenza di un titolo che la obbligherebbe, in proprio, direttamente nei confronti delle controparti contrattuali.
Deduceva che, queste ultime, partecipando ai lavori in parola, oltre al rischio d'impresa, avrebbero assunto anche il rischio temporale connesso all'esigibilità del credito dipendente dalla monetizzazione del beneficio fiscale.
A riprova dell'infondatezza delle allegazioni sulla propria crisi finanziaria, richiamava Parte_1 poi i propri bilanci.
In via istruttoria, la società opponente si rimetteva per quanto concerne la prova testimoniale richiesta da controparte e dichiarava la propria disponibilità a rendere il deferito interrogatorio formale.
Insisteva quindi per l'espletamento di una c.t.u. volta all'accertamento della conclusione dei lavori e della relativa conformità alle regole dell'arte e alle prescrizioni tecniche di cui ai decreti ministeriali inerenti i benefici fiscali nell'edilizia, al fine di poter procedere con il collaudo dei lavori eseguiti.
Con terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata il 27.7.2023, parte convenuta opposta si doleva innanzi tutto del c.d. mutamento di linea difensiva dell'attrice, così riferendosi a quanto dedotto dall'opponente con seconda memoria integrativa relativamente a che “la mancanza del collaudo inibisce la cessione del credito di imposta e la relativa monetizzazione”.
Contestava dunque l'ammissibilità di tale allegazione, ritenendola tardiva, infondata e, comunque, irrilevante giacché il pagamento del corrispettivo dell'appalto non sarebbe subordinato agli effetti della cessione del credito.
Ancora, avverso le contestazioni attoree in ordine alla mancanza di collaudo, Controparte_1 ribadiva che sarebbero documentalmente comprovati: la verifica delle opere in contradditorio a
[...] cura del Direttore Lavori;
l'esecuzione del collaudo delle opere mediante verbale di fine lavori;
l'accettazione delle opere senza riserve, ex art. 1665 c.c., da parte di l'insussistenza di Parte_1 eventuali contestazioni delle opere.
Argomentando sulle istanze istruttorie avversarie, poi, parte opposta deduceva che l'opponente non avrebbe formulato alcuna istanza di prova, limitandosi a richiedere la c.t.u..
8 Si opponeva quindi a tale richiesta, ritenendo la c.t.u. esplorativa e, comunque, irrilevante, anche considerato che l'opponente non avrebbe allegato inadempimenti né denunciato alcun vizio delle opere e vista la natura stessa della c.t.u. quale mezzo di indagine.
Tanto premesso, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione Controparte_1 ex art. 648 c.p.c. e chiedeva l'ammissione delle proprie istanze istruttorie (prova per testi e interrogatorio formale), oltre al rigetto della richiesta attorea di c.t.u..
All'udienza del 7.9.2023, l'avvocato di parte opponente si riportava alle istanze, anche istruttorie, ed eccepiva l'illiquidità ed incertezza del credito ritenendo che non sarebbero stati ultimati i lavori né effettuati il SAL di chiusura ed il collaudo.
Pertanto, si opponeva alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
L'avvocato di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ritenendo che l'opposizione non sarebbe stata fondata su prova scritta e altresì deducendo che la prova del completamento ed accettazione dei lavori senza riserve risulterebbero dal doc. 3.
Insisteva nelle prove articolate nella seconda e nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., opponendosi alla richiesta di c.t.u. di controparte in quanto esplorativa, considerato che controparte nemmeno avrebbe allegato l'esistenza di vizi o difetti dell'opera.
Chiedeva che il Giudice valutasse la mancata comparizione del legale rappresentante avversario ex art. 183, primo comma, c.p.c..
L'avvocato di parte opponente dichiarava l'impossibilità della presenza in udienza del legale rappresentate di comunque rappresentando la disponibilità della sig.ra a Parte_1 CP_3 comparire alla prossima udienza.
Il Giudice si riservava, comunque dichiarando non indispensabile al momento la presenza del legale rappresentante della società attesa la novità normativa, e comunque riservandosi anche Parte_1 sul punto.
Con ordinanza del 23.12.2023, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice riteneva la c.t.u. esplorativa anche considerata l'omessa allegazione di specifici profili di carattere tecnico-esecutivo in ordine ai quali parte opposta sarebbe stata mancante, al fine di favorire il contraddittorio.
Per il resto, il Giudice riteneva che parte opposta avesse argomentato sotto ogni specifico aspetto, incluso il quantum e l'esistenza di subappaltatori, per così dire, ulteriori.
Osservava altresì che, comunque, il contratto prevedeva un termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori per il collaudo, non richiesto da alcuno, essendo evidente che si sarebbe trattato di adempimento nell'interesse del sub-appaltante, se del caso.
Il Giudice considerava inoltre che le parti avevano avuto modo di interloquire e riteneva mero argomento di prova l'assenza del legale rappresentante di deducendone che sarebbe, a Parte_1
9 tutto concedere, prudente apprezzamento motivato del Giudice valorizzare tale circostanza in uno ad altri elementi.
Ad ogni modo, escludeva che ciò sarebbe occorso nel caso di specie.
Tanto premesso, il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e fissava udienza per discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Con nota depositata il 26.6.2024, gli avv.ti Paoletti Claudio e Paoletti Biagio, procuratori di parte attrice opponente, depositavano la rinuncia al mandato, con invito alle parti costituite a prenderne atto ad ogni fine e conseguenza processuale.
All'udienza del 7.11.2024, l'avvocato di parte opposta chiedeva un rinvio di almeno 4 mesi per pendenti trattative.
Il Giudice rinviava ad altra udienza per valutare l'esito delle stesse.
All'udienza del 6.3.2025, l'avvocato di parte opposta chiedeva fissarsi udienza per discussione orale (possibilmente dopo 3 o 4 mesi).
Il Giudice fissava udienza per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Il 13.10.2025, l'avvocato di parte convenuta opposta depositava foglio di precisazione delle conclusioni e la propria nota spese.
Con tale atto, rappresentava innanzi tutto che, medio tempore, la società Controparte_1 opponente avrebbe effettuato taluni pagamenti rateali e, conseguentemente, provvedeva a ri-determinare il credito vantato.
All'udienza del 14.10.2025, l'avvocato di parte opposta precisava le proprie conclusioni.
Rappresentava, inoltre, che, laddove fosse occorso, erano state depositate le distinte di bonifico con riferimento ai pagamenti rateali.
Il Giudice faceva presente che, giusta provvedimento del 7.6.2023, sarebbe stata data possibilità alle parti di contraddire secondo le forme di rito introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia e che tale rito sarebbe stato applicato finora, senza contestazioni di sorta.
Il Giudice, quindi, si riservava in camera di consiglio secondo tale disciplina.
Orbene, anticipando le conclusioni l'opposizione va rigettata.
Preso atto dei pagamenti intervenuti medio tempore in favore della società creditrice, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, con conseguente condanna dell'odierna opponente al pagamento della somma residua.
Il rapporto dedotto in giudizio si fonda, pacificamente, sul contratto di subappalto prodotto sub doc.
5 monitorio e doc. 1 conv. opp. e allo stesso occorre fare riferimento per dirimere i contrasti introdotti in giudizio.
In particolare, le posizioni delle odierne parti divergono sull'autorizzazione degli ulteriori
10 subappaltatori, sulla necessità di previa monetizzazione del credito fiscale derivante da c.d. “bonus facciate 90%” per il pagamento del corrispettivo pattuito nonché sul collaudo delle opere.
Come già osservato con ordinanza del 23.12.2023, parte opposta ha preso posizione e argomentato sotto ogni specifico aspetto.
Nello scenario assertivo e probatorio de quo, tali allegazioni appaiono fondate.
Per quanto concerne l'esistenza di subappaltatori ulteriori, negli scritti difensivi le parti discutono di tinteggiatura e di fornitura di ponteggi quali opere ulteriormente subappaltate rispetto al subappalto di cui in causa, avente ad oggetto “lavoro bonus facciate 90%”.
Sul punto, l'art. 11 del contratto di subappalto è chiaro.
E' inoltre evidente che le attività citate costituiscono “opere complementari e accessorie”, ivi esplicitamente autorizzate.
Per quanto concerne poi il pagamento del corrispettivo della subappaltatrice, odierna convenuta, è corretto quanto allegato dalla stessa circa il rilievo dell'art.
5.2. del contratto. In caso di bonus facciate 90%, il contratto nulla dispone circa la necessità di previa monetizzazione del credito d'imposta.
Nella difesa di parte opponente, poi, nulla si ravvisa in ordine a specifiche mancanze nell'adempimento della società subappaltatrice.
Non vengono specificamente contestate nemmeno l'ultimazione dei lavori (v. missiva del
27.10.2022 sub doc. 3 att., più volte richiamata dall'opposta) o la tempistica formulata in atti da conclusasi con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Controparte_1
Direttore Lavori del 31.1.2022.
Il collaudo viene regolato dall'art. 10 del contratto e, nello specifico, assume rilievo quanto esplicitato all'art. 10.1 [“Le operazioni di verifica e collaudo dovranno essere avviate entro 30
(trenta) giorni dall'ultimazione Lavori. Entro 30 (trenta) giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le Parti il relativo verbale (di seguito “Verbale”). Qualora l'esito della verifica finale risulti positivo, il Verbale conterrà anche l'accettazione dei Lavori senza riserve con contestuale consegna dell'opera”].
La dichiarazione del Direttore Lavori del 31.1.2022 sub doc. 3 conv., con riferimento alla conclusione dei lavori al 7.1.2022, non appare specificamente contestata (v. p.e. pag. 1 prima memoria att.).
Ciononostante, in atti non emerge alcuna richiesta di collaudo.
Come già osservato con ordinanza del 23.12.2023, si sarebbe trattato di adempimento nell'interesse della società subappaltatrice, se del caso.
Accertata quindi la sussistenza, nell'an, del diritto di credito di parte opposta, in punto di quantum
11 valga quanto segue.
Con foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 13.10.2025, la società convenuta rappresenta che, medio tempore, ha provveduto al parziale pagamento dell'importo Parte_1 dovuto (v. distinte di bonifico dei pagamenti rateali sub doc.11a conv.).
Come già anticipato, vista la consolidata giurisprudenza di legittimità, essendo stato eseguito il pagamento parziale di quanto previsto nel decreto ingiuntivo opposto, dopo la sua notifica, il decreto ingiuntivo va revocato.
D'altronde, la stessa parte opposta ha concluso chiedendo la revoca del provvedimento opposto e la successiva condanna di parte opponente al pagamento di quanto ancora dovuto, oltre alla condanna della stessa al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
In conseguenza dei pagamenti rateali effettuati da dal 27.2.2024 al 6.3.2025, il credito Parte_1 vantato da è stato ri-determinato da quest'ultima. Controparte_1
La ri-determinazione appare congrua (v. foglio di precisazione delle conclusioni depositato e docc. 11a e 11b conv.).
Parte opponente va pertanto condannata al pagamento dell'importo residuo in favore di parte opposta, pari a € 125.764,69 (di cui € 118.129,48 in linea capitale ed € 7.635,21 per interessi moratori).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
La nota spese depositata il 13.10.2025 dal procuratore di parte opposta appare congrua, considerata l'adozione dei valori medi, scaglione € 52.000,01-€ 260.000,00 del D.M. 55/2014, Tab. 2, fasi di studio, introduzione, istruzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, nella causa R.G. n. 3599/2023:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 184/2023 di questo Tribunale per effetto dei pagamenti intervenuti in corso di causa;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta di € 125.764,69 (di cui
€ 118.129,48 in linea capitale ed € 7.635,21 per interessi moratori), oltre gli interessi moratori, nella misura indicata dal d.lgs. n. 231/2002, dal 14.10.2025 al saldo;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese della procedura di ingiunzione (R.G. n. 155/2023), ivi liquidate in € 2.242,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge ed oltre alle successive occorrende;
- condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che si liquidano in complessivi € 14.103,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore, e in € 35,66 per esborsi;
12 - dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 21.10.2025.
Il Giudice
AB IM AG
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