Articolo 4 della Legge 8 luglio 1950, n. 640
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 settembre 1950
Art. 4.
Per le bombole di fabbricazione anteriore al 1 agosto 1948, l'Ente Metano, rientrandone in possesso, e' tenuto a rimborsare ai precedenti proprietari, cui le bombole requisite vennero lasciate in uso, la cauzione prestata, senza interessi.
Il versamento della cauzione libera, l'Ente Nazionale Metano da ogni obbligo e responsabilita', salvi i diritti dei terzi verso il percipiente la cauzione.
Entrata in vigore il 1 settembre 1950