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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2747 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
4.12.2024, vertente
TRA
, con l'avv. Gemma De Filippo Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: come da note scritte in atti
1 Ragioni della decisione
1. ha chiesto che il Tribunale pronunci la separazione dal Parte_1
coniuge, . CP_1
2. Parte convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza presidenziale.
3. Il Presidente del Tribunale, con ordinanza in data 19.10.2022, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti nonché nominato il Giudice
istruttore e disposto per la prosecuzione del giudizio in fase di trattazione.
4. All'udienza del 23.1.2023, non costituitasi parte convenuta, il procuratore di parte ricorrente ha dedotto “di non disporre con sé in udienza
della prova di aver tempestivamente iniziato il procedimento di notificazione del
provvedimento presidenziale;
chiede termine per la relativa produzione;
deduce di
non sapere se è andata a buon fine la notificazione del suddetto provvedimento;
si
riporta al proprio scritto, chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali”.
È stato conseguentemente assegnato un termine, inutilmente elasso, a parte ricorrente per “il deposito telematico di documentazione attestante il
tempestivo tentativo di notificazione del provvedimento presidenziale nonché
l'esito del procedimento notificatorio”.
5. Con successiva ordinanza in data 4.12.2024, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termine di venti giorni per il deposito di comparsa conclusionale e venti giorni per il deposito di memoria di replica.
6. Tanto premesso, il Collegio deve dichiarare l'inefficacia del ricorso stante l'omessa dimostrazione della tempestiva notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non costituito in giudizio né
comparso all'udienza di cui all'art. 707 cod. proc. civ..
2 7. Come noto, ai sensi dei primi due commi dell'art. 709 cod. proc. civ.,
ratione temporis vigente con riguardo alla presente controversia, ove il convenuto non sia comparso all'udienza di cui all'art. 707 cod. proc. civ.,
l'ordinanza adottata in virtù dell'art. 708 cod. proc. civ. deve essere notificata a cura di parte ricorrente entro i termini di cui all'art. 163 bis cod.
proc. civ., ridotti della metà.
8. La perentorietà dei suddetti termini è espressamente stabilita dal ridetto art. 709 cod. proc. civ..
9. Consegue da ciò che, ove parte ricorrente, non essendo il convenuto costituito in giudizio né comparso all'udienza di cui all'art. 707 cod. proc.
civ., non abbia provveduto a tempestivamente notificare l'ordinanza presidenziale, il ricorso sia inefficace, per mancata osservanza dei suddetti termini perentori.
10. Orbene, nel presente giudizio non è stata offerta alcuna dimostrazione circa l'effettuazione della notificazione dell'ordinanza di cui all'art. 708
cod. proc. civ., benché all'uopo fosse stato assegnato un termine con ordinanza adottata all'esito dell'udienza ex art. 709 bis cod. proc. civ.,
inutilmente elasso.
11. Peraltro, alla suddetta udienza del 23.1.2023, il procuratore di parte ricorrente non ha instato per la rimessione in termini, illustrandone le ragioni, sibbene ha rappresentato di non disporre in udienza della prova di aver tempestivamente iniziato il procedimento di notificazione del provvedimento presidenziale, chiedendo termine per la relativa produzione e ulteriormente deducendo di non sapere se fosse andata a buon fine la notificazione del suddetto provvedimento (cfr. verbale d'udienza del 23.1.2023), produzione che non è tuttavia seguita nonostante fissazione di apposito termine.
12. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inefficace.
3 13. Le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili in ragione del superiore motivo del decidere e della mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inefficace il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott.ssa Beatrice Ruperto Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2747 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione con ordinanza del
4.12.2024, vertente
TRA
, con l'avv. Gemma De Filippo Parte_1
RICORRENTE
E
CP_1
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione giudiziale
conclusioni: come da note scritte in atti
1 Ragioni della decisione
1. ha chiesto che il Tribunale pronunci la separazione dal Parte_1
coniuge, . CP_1
2. Parte convenuta non si è costituita in giudizio né è comparsa all'udienza presidenziale.
3. Il Presidente del Tribunale, con ordinanza in data 19.10.2022, ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti nonché nominato il Giudice
istruttore e disposto per la prosecuzione del giudizio in fase di trattazione.
4. All'udienza del 23.1.2023, non costituitasi parte convenuta, il procuratore di parte ricorrente ha dedotto “di non disporre con sé in udienza
della prova di aver tempestivamente iniziato il procedimento di notificazione del
provvedimento presidenziale;
chiede termine per la relativa produzione;
deduce di
non sapere se è andata a buon fine la notificazione del suddetto provvedimento;
si
riporta al proprio scritto, chiedendo la conferma dei provvedimenti presidenziali”.
È stato conseguentemente assegnato un termine, inutilmente elasso, a parte ricorrente per “il deposito telematico di documentazione attestante il
tempestivo tentativo di notificazione del provvedimento presidenziale nonché
l'esito del procedimento notificatorio”.
5. Con successiva ordinanza in data 4.12.2024, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con termine di venti giorni per il deposito di comparsa conclusionale e venti giorni per il deposito di memoria di replica.
6. Tanto premesso, il Collegio deve dichiarare l'inefficacia del ricorso stante l'omessa dimostrazione della tempestiva notificazione dell'ordinanza presidenziale al convenuto non costituito in giudizio né
comparso all'udienza di cui all'art. 707 cod. proc. civ..
2 7. Come noto, ai sensi dei primi due commi dell'art. 709 cod. proc. civ.,
ratione temporis vigente con riguardo alla presente controversia, ove il convenuto non sia comparso all'udienza di cui all'art. 707 cod. proc. civ.,
l'ordinanza adottata in virtù dell'art. 708 cod. proc. civ. deve essere notificata a cura di parte ricorrente entro i termini di cui all'art. 163 bis cod.
proc. civ., ridotti della metà.
8. La perentorietà dei suddetti termini è espressamente stabilita dal ridetto art. 709 cod. proc. civ..
9. Consegue da ciò che, ove parte ricorrente, non essendo il convenuto costituito in giudizio né comparso all'udienza di cui all'art. 707 cod. proc.
civ., non abbia provveduto a tempestivamente notificare l'ordinanza presidenziale, il ricorso sia inefficace, per mancata osservanza dei suddetti termini perentori.
10. Orbene, nel presente giudizio non è stata offerta alcuna dimostrazione circa l'effettuazione della notificazione dell'ordinanza di cui all'art. 708
cod. proc. civ., benché all'uopo fosse stato assegnato un termine con ordinanza adottata all'esito dell'udienza ex art. 709 bis cod. proc. civ.,
inutilmente elasso.
11. Peraltro, alla suddetta udienza del 23.1.2023, il procuratore di parte ricorrente non ha instato per la rimessione in termini, illustrandone le ragioni, sibbene ha rappresentato di non disporre in udienza della prova di aver tempestivamente iniziato il procedimento di notificazione del provvedimento presidenziale, chiedendo termine per la relativa produzione e ulteriormente deducendo di non sapere se fosse andata a buon fine la notificazione del suddetto provvedimento (cfr. verbale d'udienza del 23.1.2023), produzione che non è tuttavia seguita nonostante fissazione di apposito termine.
12. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inefficace.
3 13. Le spese del giudizio sono dichiarate irripetibili in ragione del superiore motivo del decidere e della mancata costituzione in giudizio del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inefficace il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 7.2.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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