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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 576/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013C00823/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013C00823/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013C00823/2020 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese per entrambi i gradi.
Conclusioni – Direzione Provinciale di Alessandria –
il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
Concluioni Agenzia delle Entrate – Riscossione
nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/12/2020 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria,
notificava al sig. Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. T7J013C00823/2020 per l'anno d'imposta 2015.
L'avviso di accertamento in parola traeva origine dal prodromico avviso di accertamento n. THH03CV00246/2020 emesso dalla Direzione Provinciale di Modena nei confronti della Società_1
SRL (esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici”) a seguito di PVC della Guardia di Finanza di Modena del 30/10/2019.
La Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate accertava un reddito d'impresa di
€ 483.985 in capo alla predetta società, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione ai fini
IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2015.
L'avviso di accertamento societario si rendeva definitivo per mancata impugnazione.
Vista la partecipazione al 31/12/2015 del sig. Ricorrente_1 al 50% del capitale sociale della Società_1
srl, tale società veniva considerata a “ristretta compagine sociale”, atteso che l'altro 50% delle quote sociali era detenuta al 31/12/2015 da una sola altra persona fisica (due soci in parti uguali).
In data 31/12/2020 la Direzione Provinciale di Alessandria notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso n. T7J013C00823/2020, con cui veniva accertato ex artt. 41 e 41-bis del DPR 600/73 un reddito di capitale per complessivi € 241.993 (a fronte del dichiarato pari a € 0,00), corrispondente al 49,72% dell'utile occulto distribuito (ovvero il 50% del reddito accertato in capo alla società pari ad € 483.985). In data 01/03/2021 (prot. 17453/2021) la parte presentava istanza di accertamento con adesione.
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7J013C00823/2020 dinanzi alla CGT di I grado di Alessandria nei confronti dell' Ufficio e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dei seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato come statuito dalla Cass. Sez. Unite Sent. 23397 del 25/10/2016;
1. decadenza del tributo erariale EF
2. decadenza dell'imposta regionale attività produttive
3. decadenza del tributo Iva.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata notifica dello stesso entro il termine perentorio di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 602/73, per decadenza del diritto azionato;
3. Infondatezza nel merito;
4. Assenza dei presupposti per l'accertamento parziale ex art. 41 e 41 bis del DPR N. 600/1973;
5. Nullità della notifica eseguita da enti e agenzie private non legittimate dalla legge alla notificazione di atti impositivi.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio e con separato atto, si costituiva altresì l'Agenzia Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando l'impugnazione in parola il solo avviso di accertamento.
Con la sentenza n. 15/01/24 pronunciata l'11/12/2023 e depositata l'11/01/2024, la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria rigettava il ricorso del contribuente, condannandolo a rimborsare le spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia
Entrate e Riscossione, liquidate in € 7.000,00 cadauna.
Propone appello il contribuente, esclusivamente per la condanna alle spese, per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
In data 14/11/2023, essendosi l'appellante avvalso della definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta rottamazione quater) di cui all'art.1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022, assumendosi, di conseguenza, ai sensi del comma 236, l'impegno a rinunciare al contenzioso in corso, ha depositato la richiesta di sospensione del giudizio. Pertanto, ai sensi del suddetto comma 236, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa del perfezionamento della definizione previo pagamento di tutte le rate, da produrre poi in giudizio per la pronuncia di estinzione del processo per cessata materia del contendere che, ex art.46 del D.Lgs. n.546/92, avrebbe comportato la compensazione delle spese. In riforma parziale dell'impugnata sentenza chiede di dichiarare la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in merito alla condanna alle spese nelle more del pagamento di tutte le rate. Con condanna dell'Ufficio al rimborso di quanto indebitamente riscosso nelle more del procedimento ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. n.546/92.
E' costituita Agenzia Entrate Riscossione per rappresentare che l'avviso di accertamento impugnato era atto di competenza dell'Ente Impositore e per far dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si evidenzia, per completezza di informazione, che allo stato i pagamenti relativi alla definizione agevolata presentata dal sig. Ricorrente_1 risultano in regola.
E' costituita in giudizio la Direzione Provinciale di Alessandria che controdeduce come segue.
- Inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c
L'art. 342 del c.p.c. stabilisce che l'appello deve specificare le censure che intende sollevare alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di primo grado. Inoltre, deve indicare le circostanze da cui deriva la lamentata violazione della legge e la precisazione della sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In questa sede, la Parte non adduce argomentazioni idonee a contrastare il decisum della sentenza ovvero non ne demanda la sua riforma al Giudice di grado superiore.
Il motivo d'appello è evidentemente pretestuoso e non merita accoglimento.
Nel proprio atto d'appello, il ricorrente richiede la compensazione delle spese di lite a cui è stato condannato – essendosi l'appellante avvalso della definizione agevolata dei ruoli-, ex art. 1 della Legge n.
197/2022, nelle more del giudizio.
Come noto l'art. 1, della Legge n. 197/2022, commi da 231 a 252, ha introdotto la definizione agevolata
(cd. rottamazione-quater) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022, con la quale è stata concessa al contribuente la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo.
La sentenza impugnata a fronte della valutazione sul merito del ricorso, ha concluso per il rigetto della richiesta del contribuente e per la condanna alle spese, non merita, dunque, censure.
Il Giudice di prime cure, come detto, è entrato nel merito della questione trattata rigettando il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 e liquidando le spese ai sensi dell' art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede la determinazione delle spese dell'intero processo sulla base del criterio della soccombenza in relazione all'esito finale della controversia.
Nella fattispecie in esame, non si tratta di una ipotesi di soccombenza virtuale, bensì di una condanna derivante da un giudizio concluso, nel quale i giudici hanno ritenuto, a fronte della totale soccombenza della parte, di condannarla alle spese di giudizio.
Alla luce di quanto ribadito in questa sede dall'Ufficio e di quanto pronunciato dai Giudici di prime cure, le argomentazioni dell'Appellante non sono meritevoli di accoglimento.
La sentenza appellata n. 15/01/2024 deve essere, dunque, integralmente confermata, stante l'infondatezza dell'atto di appello prodotto dal Contribuente.
Quanto alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa che il Contribuente paghi tutte le rate, si ritiene che la doglianza avversa sia semplicemente inconsistente e pretestuosa. Se ne chiede dunque il rigetto. Con memoria del 9.1.2026 parte appellante precisa, modificandole, le proprie conclusioni facendo rilevare che nelle more del presente giudizio, l'art.12 bis – Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata - del D.L. 17/06/2025 n.84, convertito dalla legge
30/07/2025 n.108, ha statuito, al comma 1, che l'estinzione debba essere dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione della documentazione attestante di essersi avvalsi della definizione agevolata e del pagamento della prima o unica rata, mentre al comma 2 dispone che la suddetta dichiarazione dell'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
Avendo l'appellante presentato in data 14/11/2023, a seguito della fissazione dell'udienza di primo grado dell'11/12/2023, richiesta di sospensione del giudizio ex comma 236, dell'art.1 della legge
197/2022, comprovando di aver definito l'avviso di accertamento impugnato avvalendosi della definizione agevolata dei ruoli di cui ai commi da 231 a 252 della richiamata norma;
che tale definizione, ai sensi del suddetto comma 236 ratione temporis, avrebbe dovuto comportare la sospensione del giudizio in attesa del pagamento di tutte le rate per la pronuncia di estinzione;
c) nelle more del presente giudizio, il citato art.12 bis del D.L. n.84/2015, ha statuito che la suddetta definizione si perfeziona con il versamento non di tutte le rate ma solo della prima o unica rata;
d) che, pertanto, il presente giudizio si è estinto per cessata materia del contendere, avendo l'appellante versato la prima rata (e non solo) della definizione agevolata, come risulta dagli atti e come confermato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Alessandria nel proprio atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni, si ribadisce la consequenziale compensazione delle spese, ex comma 3, art. 46, del D.
Lgs. n.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolto l'appello anche alla luce delle sopravvenute modificazioni legislative in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, l'art.12 bis, D.L. 17/06/2025 n.84, convertito dalla legge 30/07/2025 n.108, ha statuito, al comma 1, che l'estinzione debba essere dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione della documentazione attestante di essersi avvalsi della definizione agevolata e del pagamento della prima o unica rata, mentre al comma 2 dispone che la suddetta dichiarazione dell'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
E' pacifico dagli atti che l'appellante ha presentato istanza di definizione agevolata, prima della sentenza appellata, che l'Agente della Riscossione ha attestato il regolare pagamento delle rate finora dovute, il citato art.12 bis del D.L. n.84/2015, ha statuito che la suddetta definizione si perfeziona con il versamento non di tutte le rate, ma solo della prima o unica rata;
che, pertanto, il presente giudizio si è estinto per cessata materia del contendere, avendo l'appellante versato la prima rata (e non solo) della definizione agevolata. Compete la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione, Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PASI FABRIZIO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 576/2024 depositato il 11/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Alessandria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Alessandria - Piazza Turati 4 15121 Alessandria AL
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ALESSANDRIA sez. 1 e pubblicata il 11/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013C00823/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013C00823/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7J013C00823/2020 IRPEF-ALTRO 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Conclusioni parte appellante in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la conseguente compensazione delle spese per entrambi i gradi.
Conclusioni – Direzione Provinciale di Alessandria –
il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio;
Concluioni Agenzia delle Entrate – Riscossione
nel merito, accertare e dichiarare la correttezza della condotta dell'Agente della riscossione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 31/12/2020 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Alessandria,
notificava al sig. Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. T7J013C00823/2020 per l'anno d'imposta 2015.
L'avviso di accertamento in parola traeva origine dal prodromico avviso di accertamento n. THH03CV00246/2020 emesso dalla Direzione Provinciale di Modena nei confronti della Società_1
SRL (esercente l'attività di “Commercio all'ingrosso di carta da parati, colori e vernici”) a seguito di PVC della Guardia di Finanza di Modena del 30/10/2019.
La Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate accertava un reddito d'impresa di
€ 483.985 in capo alla predetta società, a fronte dell'omessa presentazione della dichiarazione ai fini
IRES, IRAP e IVA per il periodo d'imposta 2015.
L'avviso di accertamento societario si rendeva definitivo per mancata impugnazione.
Vista la partecipazione al 31/12/2015 del sig. Ricorrente_1 al 50% del capitale sociale della Società_1
srl, tale società veniva considerata a “ristretta compagine sociale”, atteso che l'altro 50% delle quote sociali era detenuta al 31/12/2015 da una sola altra persona fisica (due soci in parti uguali).
In data 31/12/2020 la Direzione Provinciale di Alessandria notificava al sig. Ricorrente_1 l'avviso n. T7J013C00823/2020, con cui veniva accertato ex artt. 41 e 41-bis del DPR 600/73 un reddito di capitale per complessivi € 241.993 (a fronte del dichiarato pari a € 0,00), corrispondente al 49,72% dell'utile occulto distribuito (ovvero il 50% del reddito accertato in capo alla società pari ad € 483.985). In data 01/03/2021 (prot. 17453/2021) la parte presentava istanza di accertamento con adesione.
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T7J013C00823/2020 dinanzi alla CGT di I grado di Alessandria nei confronti dell' Ufficio e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione sulla base dei seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento impugnato per intervenuta prescrizione e decadenza del diritto azionato come statuito dalla Cass. Sez. Unite Sent. 23397 del 25/10/2016;
1. decadenza del tributo erariale EF
2. decadenza dell'imposta regionale attività produttive
3. decadenza del tributo Iva.
2. Nullità dell'avviso di accertamento per mancata notifica dello stesso entro il termine perentorio di cui agli artt. 25 e 26 del DPR 602/73, per decadenza del diritto azionato;
3. Infondatezza nel merito;
4. Assenza dei presupposti per l'accertamento parziale ex art. 41 e 41 bis del DPR N. 600/1973;
5. Nullità della notifica eseguita da enti e agenzie private non legittimate dalla legge alla notificazione di atti impositivi.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio e con separato atto, si costituiva altresì l'Agenzia Entrate Riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando l'impugnazione in parola il solo avviso di accertamento.
Con la sentenza n. 15/01/24 pronunciata l'11/12/2023 e depositata l'11/01/2024, la
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria rigettava il ricorso del contribuente, condannandolo a rimborsare le spese processuali a favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia
Entrate e Riscossione, liquidate in € 7.000,00 cadauna.
Propone appello il contribuente, esclusivamente per la condanna alle spese, per i seguenti motivi in fatto ed in diritto.
In data 14/11/2023, essendosi l'appellante avvalso della definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta rottamazione quater) di cui all'art.1, commi da 231 a 252 della legge 197/2022, assumendosi, di conseguenza, ai sensi del comma 236, l'impegno a rinunciare al contenzioso in corso, ha depositato la richiesta di sospensione del giudizio. Pertanto, ai sensi del suddetto comma 236, il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa del perfezionamento della definizione previo pagamento di tutte le rate, da produrre poi in giudizio per la pronuncia di estinzione del processo per cessata materia del contendere che, ex art.46 del D.Lgs. n.546/92, avrebbe comportato la compensazione delle spese. In riforma parziale dell'impugnata sentenza chiede di dichiarare la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio o, in subordine, sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in merito alla condanna alle spese nelle more del pagamento di tutte le rate. Con condanna dell'Ufficio al rimborso di quanto indebitamente riscosso nelle more del procedimento ai sensi dell'art.69 del D.Lgs. n.546/92.
E' costituita Agenzia Entrate Riscossione per rappresentare che l'avviso di accertamento impugnato era atto di competenza dell'Ente Impositore e per far dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si evidenzia, per completezza di informazione, che allo stato i pagamenti relativi alla definizione agevolata presentata dal sig. Ricorrente_1 risultano in regola.
E' costituita in giudizio la Direzione Provinciale di Alessandria che controdeduce come segue.
- Inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c
L'art. 342 del c.p.c. stabilisce che l'appello deve specificare le censure che intende sollevare alla ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di primo grado. Inoltre, deve indicare le circostanze da cui deriva la lamentata violazione della legge e la precisazione della sua rilevanza ai fini della decisione impugnata.
In questa sede, la Parte non adduce argomentazioni idonee a contrastare il decisum della sentenza ovvero non ne demanda la sua riforma al Giudice di grado superiore.
Il motivo d'appello è evidentemente pretestuoso e non merita accoglimento.
Nel proprio atto d'appello, il ricorrente richiede la compensazione delle spese di lite a cui è stato condannato – essendosi l'appellante avvalso della definizione agevolata dei ruoli-, ex art. 1 della Legge n.
197/2022, nelle more del giudizio.
Come noto l'art. 1, della Legge n. 197/2022, commi da 231 a 252, ha introdotto la definizione agevolata
(cd. rottamazione-quater) dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022, con la quale è stata concessa al contribuente la possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo.
La sentenza impugnata a fronte della valutazione sul merito del ricorso, ha concluso per il rigetto della richiesta del contribuente e per la condanna alle spese, non merita, dunque, censure.
Il Giudice di prime cure, come detto, è entrato nel merito della questione trattata rigettando il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1 e liquidando le spese ai sensi dell' art. 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che prevede la determinazione delle spese dell'intero processo sulla base del criterio della soccombenza in relazione all'esito finale della controversia.
Nella fattispecie in esame, non si tratta di una ipotesi di soccombenza virtuale, bensì di una condanna derivante da un giudizio concluso, nel quale i giudici hanno ritenuto, a fronte della totale soccombenza della parte, di condannarla alle spese di giudizio.
Alla luce di quanto ribadito in questa sede dall'Ufficio e di quanto pronunciato dai Giudici di prime cure, le argomentazioni dell'Appellante non sono meritevoli di accoglimento.
La sentenza appellata n. 15/01/2024 deve essere, dunque, integralmente confermata, stante l'infondatezza dell'atto di appello prodotto dal Contribuente.
Quanto alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza in attesa che il Contribuente paghi tutte le rate, si ritiene che la doglianza avversa sia semplicemente inconsistente e pretestuosa. Se ne chiede dunque il rigetto. Con memoria del 9.1.2026 parte appellante precisa, modificandole, le proprie conclusioni facendo rilevare che nelle more del presente giudizio, l'art.12 bis – Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata - del D.L. 17/06/2025 n.84, convertito dalla legge
30/07/2025 n.108, ha statuito, al comma 1, che l'estinzione debba essere dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione della documentazione attestante di essersi avvalsi della definizione agevolata e del pagamento della prima o unica rata, mentre al comma 2 dispone che la suddetta dichiarazione dell'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
Avendo l'appellante presentato in data 14/11/2023, a seguito della fissazione dell'udienza di primo grado dell'11/12/2023, richiesta di sospensione del giudizio ex comma 236, dell'art.1 della legge
197/2022, comprovando di aver definito l'avviso di accertamento impugnato avvalendosi della definizione agevolata dei ruoli di cui ai commi da 231 a 252 della richiamata norma;
che tale definizione, ai sensi del suddetto comma 236 ratione temporis, avrebbe dovuto comportare la sospensione del giudizio in attesa del pagamento di tutte le rate per la pronuncia di estinzione;
c) nelle more del presente giudizio, il citato art.12 bis del D.L. n.84/2015, ha statuito che la suddetta definizione si perfeziona con il versamento non di tutte le rate ma solo della prima o unica rata;
d) che, pertanto, il presente giudizio si è estinto per cessata materia del contendere, avendo l'appellante versato la prima rata (e non solo) della definizione agevolata, come risulta dagli atti e come confermato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Alessandria nel proprio atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni, si ribadisce la consequenziale compensazione delle spese, ex comma 3, art. 46, del D.
Lgs. n.546/92.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere accolto l'appello anche alla luce delle sopravvenute modificazioni legislative in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata, l'art.12 bis, D.L. 17/06/2025 n.84, convertito dalla legge 30/07/2025 n.108, ha statuito, al comma 1, che l'estinzione debba essere dichiarata d'ufficio dal giudice dietro presentazione della documentazione attestante di essersi avvalsi della definizione agevolata e del pagamento della prima o unica rata, mentre al comma 2 dispone che la suddetta dichiarazione dell'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
E' pacifico dagli atti che l'appellante ha presentato istanza di definizione agevolata, prima della sentenza appellata, che l'Agente della Riscossione ha attestato il regolare pagamento delle rate finora dovute, il citato art.12 bis del D.L. n.84/2015, ha statuito che la suddetta definizione si perfeziona con il versamento non di tutte le rate, ma solo della prima o unica rata;
che, pertanto, il presente giudizio si è estinto per cessata materia del contendere, avendo l'appellante versato la prima rata (e non solo) della definizione agevolata. Compete la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione, Spese compensate.