Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 142/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 142/2025 V.G. posta in decisione il 21.02.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], C.F. ivi residente in [...] C.F._1
Canal Grande n. 65 (avv. Massimo Solaroli)
e
, nato a [...] il [...], C.F. , ivi residente in [...]C.F._2
via Giovanni Paolo II n. 16 int. 2 (avv. Massimo Solaroli)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 17.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.02.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano in data 13.09.2011 la figlia e in Persona_1
data 27.11.2014 il figlio Persona_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...]_1
(RA) il 23.06.1980, C.F. e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
22.01.1977, C.F. , celebrato con rito concordatario in data 09.06.2007 a C.F._2
Bagnacavallo (RA), in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 2007, n. 9, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Bagnacavallo (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I figli, che continueranno a risiedere con la madre presso l'abitazione familiare di via Canal
Grande n. 65 a AE, verranno affidati ad entrambi i genitori che, pertanto, cureranno di comune accordo l'educazione e l'istruzione dei figli e le decisioni di maggiore interesse, come quelle afferenti alla salute ed agli studi, che dovranno essere adottate di comune accordo. Stabiliscono, inoltre, che debbano essere condivise le decisioni afferenti alle attività scolastiche ed extra-scolastiche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tipo di istituto scolastico, orari, gite, laboratori ed altre attività proposte dalla scuola e para-scolastiche, per attività sportive e ricreative, viaggi studio, corsi di lingue o di formazione etc..) cui parteciperanno i figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
2) I figli, salvo diverso accordo fra i genitori anche in considerazione delle esigenze dei figli e degli impegni di lavoro dei genitori stessi, staranno con il padre secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, dal pranzo del sabato al lunedì mattina quando verranno portati a scuola;
inoltre, durante la settimana tre giorni - dagli accompagnamenti pomeridiani dei figli alle attività sportive fino alla mattina successiva quando verranno portati a scuola - nella settimana in cui non trascorreranno con lui il fine settimana, e due notti quando trascorreranno con lui il fine settimana;
c) durante le vacanze natalizie per una settimana, alternando il giorno di Natale e il Capodanno;
durante le vacanze pasquali per tre giorni, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per due settimane, anche consecutive (detto periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il mese di aprile di ogni anno); il principio dell'alternanza sarà applicato anche per le altre festività.
3) I genitori riconoscono l'importanza per i figli di continuare ad avere rapporti significativi con entrambi i rami familiari, in particolare con i nonni e con gli zii, e per questo la frequentazione tra loro sarà libera.
4) Il padre contribuirà al mantenimento di entrambi i figli mediante il versamento mensile di € 500,00
(entro il giorno 15) - cifra rivalutabile annualmente su base ISTAT - mediante accredito automatico sul conto corrente intestato alla moglie, alle coordinate bancarie già in possesso del marito.
5) I genitori parteciperanno nella misura del 50% ciascuno alle spese mediche, comprese quelle specialistiche, alle spese scolastiche e a quelle di carattere ricreativo relative ai figli, di baby sitting ed alle altre di carattere straordinario, così come meglio identificate nel Protocollo d'intesa sulla gestione dei processi in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Ravenna. Il genitore che avrà anticipato le spese avrà diritto ad ottenere il rimborso della quota spettante all'altro genitore entro 15 giorni dall'esborso, previa esibizione della relativa documentazione fiscale ed attestazione di pagamento. Ogni genitore potrà altresì acquistare capi di abbigliamento e calzature senza nulla pretendere dall'altro.
6) L'assegno unico universale sarà percepito da ciascuno genitore al 50%, impegnandosi reciprocamente a consegnare all'altro coniuge la propria dichiarazione ISEE per la richiesta annuale di assegno unico familiare, entro il 30 gennaio di ogni anno;
7) In via transattiva, a totale definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro, le parti hanno raggiunto il seguente accordo patrimoniale da ritenersi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale:
nato a [...] il [...], si obbliga a trasferire a nata a [...]_1
AE (RA) il 23.06.1980, la quale accetta, la quota di proprietà di ½ della porzione del fabbricato posto in Comune di AE, via Canal Grande n. 65, edificato su area distinta al Catasto Terreni di
AE al foglio 170, con la part.la 1505, Ente Urbano, della superficie catastale complessiva di mq.
1897, tra coperto e scoperto di pertinenza, e precisamente: appartamento posto al piano terra con annessa porzione di corte pertinenziale esclusiva al piano terra nonché autorimessa pertinenziale al primo piano sotto strada, il tutto distinto al Catasto dei Fabbricati di AE, giusta variazione n.
26540.1/2012 del 27.11.2012 prot. N. RA0140213, al foglio 170, part.la 1505 sub. 3, via Canal
Grande n. 65, p. T interno 3, cat. A/2, cl. 3, vani 6, R.C. Euro 666,23, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); part.la 1505 sub. 30, via Canal Grande n. 65, p. S1, cat. C/6, cl. 2, mq. 17, R.C. Euro
69,36, classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); Confini: parti comuni, Pt_2 Parte_3
salvi difetti.
È compresa nella vendita la proporzionale quota di comproprietà condominiale in ragione di
55,47/1000 (cinquantacinque virgola quarantasette millesimi) per la part.la 1505 sub. 3 ed in ragione di 3,41/1000 (tre virgola quarantuno millesimi) per la part.la 1505 sub. 30, sulle parti comuni dell'intero edificio ai sensi di legge, secondo lo stato dei luoghi, nonché secondo le risultanze degli elaborati catastali, ed in particolare dell'elaborato planimetrico redatto dal geom.
[...]
presentato all'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati – Ufficio Provinciale di Per_3
Ravenna in data 27.11.2012 a corredo della sopra citata variazione n. 26540.1/2012 prot. n.
RA140213, elaborato nel quale sono evidenziati in particolare i beni comuni.
Il trasferimento comprende le parti comuni, i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, servitù (attive e passive) risultanti dallo stato dei luoghi, dai titoli di provenienza ed in particolare dall'atto di compravendita del 18.12.2012 a rogito del notaio di AE n. 10986 Persona_4
di rep., raccolta n. 59748, registrato a AE il 16.01.2013 n. 187 Serie 1T, trascritto a Ravenna il
17.01.2013, n. Reg. Gen. 982, n. Reg. Part. 726.
Si intende oggetto della promessa qualsiasi diritto e ragione spettante ad sull'immobile CP_1
nello stato di fatto in cui si trova, e si dà mandato al notaio rogante di meglio descrivere, occorrendo,
i dati catastali e rinviare alle servitù di cui agli atti di provenienza.
In seno agli atti pubblici che formalizzeranno il presente accordo, verranno richiesti, ai fini della tassazione di detti atti pubblici e per ogni formalità collegata e conseguente ai medesimi, in quanto conseguenza ed in correlazione alla separazione personale dei coniugi, l'esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa, imposta o tributo, ai sensi dell'art. 19 Legge 06.03.1987 n.
74, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15.04.1992 e n. 154 del 10.05.1999
e come da circolari n. 6 del 11.02.2000 Direzione Generale Entrate Lombardia, n. 49/E del
16.03.2000 Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate e Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
2/E del 21.02.2014.
Per il detto trasferimento, ed anche a totale definizione di ogni rapporto patrimoniale fra le parti, verserà a complessivamente la somma di € 30.000,00 (trentamila/00) che Parte_1 CP_1
verrà corrisposta alla stipula notarile.
Il trasferimento avverrà con atto notarile da rogarsi entro trenta giorni dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese notarili saranno a carico di mentre quelle tecniche che dovranno essere Parte_1
affrontate prima della stipula, se necessarie, saranno a carico delle parti al 50% ciascuna. Dal mese di gennaio 2025 si farà carico integralmente di ogni onere relativo alla Parte_1
restituzione del mutuo ipotecario residuo, finanziamento ottenuto in data 18.12.2012 dalla Banca di
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese – ora Credito Cooperativo Ravennate, Imolese e Forlivese
- con contratto in pari data sottoscritto ed autenticato dal notaio - Rep. N. 10987, Persona_4
Racc. 5975, registrato a AE il 16.01.2013 n. 188 Serie 1T -.
Ciò avverrà mediante accollo formale del mutuo o mediante estinzione dello stesso, in ogni caso sempre con oneri a carico di Parte_1
8) I coniugi, fino alla formalizzazione dell'accollo o dell'estinzione del mutuo residuo da parte di manterranno in essere il conto corrente cointestato acceso presso la Banca di Credito Parte_1
Cooperativo Ravennate Forlivese ed Imolese in quanto necessario per l'addebito della rata relativa al mutuo ipotecario sottoscritto per l'acquisto dell'ex casa coniugale. Dopo tale formalizzazione, il conto verrà estinto e le eventuali attività o passività saranno a carico di Parte_1
9) I coniugi dichiarano:
a) di essere autonomi economicamente e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento personale;
b) che tutti i beni mobili attualmente presenti nell'abitazione familiare rimarranno in proprietà esclusiva di Parte_1
c) di aver già provveduto di comune accordo alla divisione degli altri beni mobili comuni ed alla definizione di ogni rapporto patrimoniale tra loro eventualmente intercorso in costanza di matrimonio.
10) I sig.ri e si impegnano fin da ora a concedersi reciprocamente tutti gli assensi ed Pt_1 CP_1
autorizzazioni eventualmente necessari per lo svolgimento di pratiche amministrative, compresi quelli necessari per il rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per i propri figli.
11) Le spese e i compensi relativi all'assistenza ed alla rappresentanza nel presente giudizio sono a carico integralmente di ” Parte_1
Ravenna, 03/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi