Decreto cautelare 9 luglio 2018
Ordinanza cautelare 18 luglio 2018
Sentenza 19 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/12/2022, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 01998/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00785/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2018, proposto da
CO RE, rappresentato e difeso dall'avvocato Speranza Faenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare, anche provvisoria:
- del provvedimento–ordinanza n.93 del 28.05.2018, a firma del Dirigente del Comune di Gallipoli, De Lorenzis Maria Teresa, notificato in data 06.06.2018, con il quale veniva ordinato il ripristino dello stato dei luoghi a carico del sig. RE CO, titolare del pubblico esercizio Café del Mar, sito in Gallipoli alla Riviera N. Sauro, 7 di cui l'odierno ricorrente è titolare per aver occupato, in data 17.05.2018, spazi ed aree pubbliche in difformità rispetto al titolo abilitativo rilasciato con concessione nr. 85/2018;
- nonché' di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste fatte valere dal ricorrente; e, dunque parte de qua del nuovo Regolamento Comunale in materia di utilizzo del suolo pubblico per fini commerciali approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2013 e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui il Regolamento comunale vigente in materia approvato con deliberazione di C.C. n.7/2013 all'art 8 lett a), per il centro storico, ammette solo ombrelloni con struttura in legno e copertura in tela grezza colore tela naturale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in esame, avente ad oggetto l’impugnativa del provv. prot. n. 93 del 28.5.2018, con il quale il Comune di Gallipoli ha: “ ordinato il ripristino dello stato dei luoghi a carico del sig. RE CO, titolare del pubblico esercizio Café del Mar, sito in Gallipoli alla Riviera N. Sauro, 7 ”;
- vista la nota depositata in data 9.12.2022, con la quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto pertanto, ai sensi dell’art. 35 co.1 lett. c) c.p.a, di dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO