Art. 5.
All' articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici.
Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate.
Il garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge".
All' articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , sono aggiunti i seguenti commi:
"Il garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo' chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identita', la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa' editrici di quotidiani o periodici.
Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate.
Il garante esercita altresi' dinanzi al giudice competente l'azione di nullita' degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge".