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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 6689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6689 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3029/2023
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 3029 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2023, avente ad oggetto “sanzioni per abusiva occupazione di suolo pubblico”, avverso la sentenza n. 544/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18.01.2023, non notificata, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 co. 2, c.p.c., all'udienza monocratica svolta in trattazione scritta del 26.11.2025.
TRA
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, (c.f.: , rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._1 avv.ti Enrico Carlomagno (c.f.: ) e Massimo Garzilli (c.f.: C.F._2
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._3
Riviera di Chiaia 127, Napoli presso lo studio dell'avv.to Massimo Garzilli, giusta procura in calce al presente atto.
Appellante
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza Napoli Controparte_1 E
(c.f.: ), in persona del e suo legale Parte_3 P.IVA_2 CP_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Capriello (c.f.:
[...]
), giusta procura generale ad lites, allegata, rogata dal Notaio C.F._4
(atto Rep. 20692 Racc. n° 9761 Reg. il 22 gennaio 2024) rilasciata Persona_1 2 dal Sindaco, con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli,
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello, ritualmente notificato al appellato in data 20 giugno Pt_3
2023, la impugna la sentenza con cui il tribunale di Napoli ha respinto Parte_1 la domanda di accertamento negativo della pretesa avanzata dal a Parte_3 titolo di COSAP con l'atto di invito al pagamento n. PG/987995/911 ed ha condannato la al pagamento in favore del delle spese di giudizio, Parte_1 Parte_3 quantificate in euro 1.900,00 per onorari, oltre accessori.
1.1. L'avviso di pagamento, notificato il 4 dicembre 2018, prot. n. PG/987995/911, trae origine da un pregresso verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del
Comune di Napoli il 18 gennaio 2018, avente ad oggetto la contestazione di occupazione abusiva di 6 mq, eccedenti quelli oggetto di concessione (27 mq), in uno spazio antistante il pubblico esercizio.
1.2. In data 11 marzo 2025 si è costituito tardivamente in appello il Parte_3 allegando l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'impugnazione e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
1.3. Fissata la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore per il 6.12.2023 e svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
26.11.2025, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
Con ordinanza in data 26.11.2025 il Consigliere Istruttore, lette le note scritte contenenti soltanto le istanze e le conclusioni dei difensori delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa ex art. 352 c.p.c., alla decisione del collegio, che in data 3.12.2025 ha deliberato di pronunciare la presente sentenza.
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 §§§
L'appello è infondato e merita di essere respinto, dovendosi soltanto premettere, all'esame del merito, che le censure risolte dal giudice di prime cure con il rinvio ad altra sentenza, soltanto citata ma di cui non è riportato il contenuto, verranno qui esaminate. 3 2. Con i primi due motivi (di cui al punto sub 3 e 3.1. dell'atto di appello) la Parte_1 deduce che la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui il Giudice tralascia il
[...] sindacato sull'atto amministrativo presupposto, il Regolamento comunale, omettendo totalmente di valutare le sue censure, volte ad ottenere la disapplicazione del
Regolamento Comunale, insistendo sul rilievo che esso contrasta con i principi di proporzione e ragionevolezza.
Inoltre, quanto alla ragionevolezza, censura l'applicazione da parte del della Pt_3 sanzione calcolata su tariffa giornaliera, lamenta che essa “è… di gran lunga più onerosa, rispetto a quella prevista per le occupazioni di tipo permanenti (come nel caso di specie)”, risultando a suo parere più giusta quale sanzione “l'applicazione della tariffa prevista per le occupazioni permanenti, frazionata per il numero di giorni corrispondente alla presunzione” (pag. 6 dell'atto di appello).
Conclusivamente, si duole della mancata proporzione e ragionevolezza delle sanzioni applicate.
Illustra l'istante, in punto di fatto, che “possiede la concessione n. 975/PE del 9 ottobre
2017, rilasciata il 26 ottobre 2017 per la quale l'Amministrazione Comunale ha calcolato il canone annuo in € 3.868,29 in ragione della tariffazione permanente di €
143,27 al mq: cioè, 10,59 euro al giorno! La contestata occupazione abusiva per 6 mq. di una sera ha comportato l'intimazione di pagamento, tra indennità di occupazione e sanzione, attraverso il sistema di moltiplicazione per effetto della presunzione di occupazione di euro 10.278,00 (pari a euro 342,60 al giorno)”.
Nella parte in cui l'appellante censura l'applicazione, da parte del della Pt_3 sanzione calcolata su tariffa giornaliera anziché frazionando per giornata la tariffa permanente, il motivo si rivolge verso le norme del Regolamento ma poi diventa censura di irragionevolezza della norma primaria.
Invero il motivo, partendo dalla sproporzione della sanzione, si conclude censurando la sentenza per non aver rilevato la “non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis) del
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 D.lgs 446/1997 per violazione dell'art. 3 della Costituzione sub specie del principio di ragionevolezza e proporzionalità, laddove ha previsto un meccanismo sanzionatorio, aggravato dalla presunzione di occupazione del suolo per i 30 giorni precedenti l'accertamento della contestata infrazione.
2.1. Osserva la Corte che secondo l'art. 63 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 (recante 4
“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”), primo comma, nel testo all'epoca vigente, “….I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa…..”.
Il secondo comma prevede, alla lettera “g) 13 applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
ed alla lettera la “g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Tali principi sono stati recepiti dal regolamento del Comune di Napoli secondo il quale
(art. 17 comma 8°):
“Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1
9. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50% (…)”.
Orbene, la legge non fa riferimento alla necessità di applicare la medesima tariffa che l'occupante paga per la parte di suolo per la quale è autorizzata l'occupazione. Anzi, proprio il fatto che l'occupazione si presume per il solo periodo di trenta giorni 5 antecedente all'accertamento appare incompatibile con la tariffa annuale.
Il Regolamento COSAP del espressamente qualifica come abusive, Parte_3 all'art. 17, le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione,
“limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale”, con ciò rimanendo, assolutamente, nel solco tracciato dalla legge primaria.
Non risulta posto in discussione in fatto quanto accertato dal giudice di prime cure (a pagine 4-5- della decisione) circa l'abusività dell'occupazione, ovvero che nella fattispecie che occupa la scadenza della concessione - la concessione n. 975 del 9 ottobre 2017 - era espressamente fissata al 31 ottobre 2017, in data antecedente a quella dell'accertamento effettuato il 10 febbraio 2018, né il fatto che fosse stato accertato uno “sconfinamento” rispetto ai mq che ne erano oggetto di 6 mq (come si dirà più avanti viene contestata soltanto la validità “giuridica ” della presunzione di occupazione).
Risulta perciò coperto dal giudicato il fatto che la società appellante abbia effettivamente occupato una superfice di suolo pubblico maggiore rispetto a quella oggetto di concessione in proprio favore, realizzando quindi una “occupazione abusiva” ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento Comunale.
Ciò posto, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata corrispondente al doppio dell'importo dell'indennità per l'occupazione, prevista dal Regolamento Comunale, appare del tutto in linea con la specifica previsione primaria dell'art. 63 del D.lgs.
15.12.1997, n. 446, sopra menzionato.
In altri termini, se l'art. 63 demanda ai regolamenti degli Enti locali in materia di Cosap la previsione delle sanzioni per le occupazioni abusive, ne risulta la piena legittimità delle sanzioni amministrative stabilite dal Regolamento COSAP del Pt_3 Parte_3 emanato in base alla suddetta previsione legislativa;
pertanto, la doglianza dell'appellante si risolve in una contestazione della ragionevolezza non della norma regolamentare, bensì di quella primaria, deducendo l'incostituzionalità della stessa, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità.
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 Orbene, la doglianza è articolata in maniera piuttosto generica, soprattutto con riguardo alla precisa individuazione del parametro costituzionale (o addirittura comunitario) violato e della sua comparazione con le disposizioni in esame;
soprattutto l'accusa di incostituzionalità e difformità con l'ordinamento comunitario non tiene conto del fatto che un'occupazione realizzata in base ad un legittimo provvedimento concessorio, non 6 può certo essere comparata con quella abusivamente realizzata;
del tutto legittimamente, in quest'ultimo caso, la disposizione primaria prevede anche un profilo sanzionatorio di carattere economico, proporzionale rispetto all'importanza dell'interesse pubblico violato.
§§§
3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo (di cui al punto sub 3.2, 3.3. e 3.4. dell'atto di appello), tra di loro connessi, ripropone sotto altro profilo, la questione della prospettata irragionevolezza e sproporzione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale, insistendo sulla presunta illegittimità costituzionale delle stesse: “La sentenza gravata è altresì viziata laddove il primo giudice ha rigettato, ritenendole infondate, le eccezioni mosse dalla società in ordine alla illegittimità, per violazione di precetti costituzionali, dell'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 63 cit. lett. g) e g- bis) integrante gli estremi di una vera e propria sanzione impropria, mutuata dall'ambito tributario” (così atto di appello pagina 10); assume l'appellante, quindi, che dalla irragionevolezza delle predette norme e dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione scaturisce una “sanzione impropria”, in quanto tale incostituzionale.
Invoca, a riguardo, la Corte Costituzionale, che “investita della questione “sanzioni improprie”, ne ha dichiarato la incostituzionalità soprattutto per violazione dell'art. 24
Cost. (cfr. sent.za n. 333/2001)” (così pagina 10 dell'atto di appello).
Dunque, l'incostituzionalità della disciplina in esame sussisterebbe sotto un duplice profilo, non solo perché prevederebbe delle sanzioni cd. improprie, ammissibili solo ove siano rispettati gli artt. 24 e 97 Cost., ma anche, d'altro canto, perché le sanzioni in questione sarebbero del tutto sproporzionate. Inoltre, sarebbero assoggettati al medesimo trattamento sanzionatorio il soggetto che titolare di concessione che occupa uno spazio maggiore e quello che non ha affatto la concessione ed ugualmente occupa abusivamente uno spazio pubblico (a pagina 9 dell'appello si legge: “la occupazione abusiva, per sconfinamento, da parte del titolare di concessione permanente non può ricevere lo stesso trattamento sanzionatorio di chi, privo di qualsiasi titolo abilitativo,
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 occupi uno spazio pubblico, soggetto all'applicazione della tariffa, maggiorato di sanzioni, per l'occupazione provvisoria.”).
Afferma poi la che avrebbe sbagliato il giudice di prime cure a non Parte_1 disapplicarla perché la sanzione comminata è in contrasto sia con la Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo, sia con i precetti del diritto europeo, atteso che la Corte 7 di Giustizia in diverse pronunce conferisce ai giudici nazionali un larghissimo potere discrezionale di disapplicare le disposizioni sanzionatorie e di ridurre le sanzioni eccessive irrogate da un'autorità amministrativa a un livello compatibile con il principio di proporzionalità previsto dalla Carta dei diritti fondamentali UE.
3.1. Con riguardo al primo profilo (censura per sanzioni improprie), è sufficiente osservare che la sentenza richiamata dall'appellante (Corte Cost.le 333/2001) riguarda una fattispecie differente, in cui la sanzione per l'irregolarità della posizione del contribuente in materia di ICI comportava l'impossibilità per quest'ultimo di ottenere l'esecuzione per rilascio dell'immobile, determinando così una violazione dell'art. 24
Cost.. È evidente che si tratta di un'ipotesi del tutto diversa, in cui una violazione in materia tributaria si ripercuote in un ambito del tutto diverso, quello civilistico, impedendo all'interessato di ottenere accesso all'azione esecutiva. In ogni caso, anche tali sanzioni sono legittime, purché sia assicurata al soggetto che viene colpito, la medesima tutela prevista in relazione alle sanzioni dirette. E non vi è dubbio che, nel caso in esame, a prescindere da ogni altra considerazione, tale tutela è assicurata, come dimostra la pendenza stessa del presente giudizio.
Quanto alla questione della sproporzione, a quanto già esposto al punto di motivazione che precede, pare appena il caso di aggiungere che non vi è affatto una sproporzione rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale, e che non risulta violato nessun presunto parametro di proporzionalità derivante dal diritto dell'Unione Europea (senza trascurare che la censura di violazione del diritto eurounitario è generica, non indicando l'appellante quale sarebbe il parametro normativo europeo violato, ma limitandosi a ribadire il difetto di sproporzione genericamente riferito al diritto europeo).
Invero, l'importo calcolato dal Comune non è irragionevole, in quanto ai fini dell'applicazione dell'indennità per occupazione abusiva, le occupazioni permanenti sono soltanto quelle effettuate tramite impianti o manufatti di carattere stabile, mentre tutte le altre sono considerate temporanee (cfr. art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 17 regolamento Cosap). L'occupazione annuale regolarmente autorizzata è, invece, definita
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 come occupazione di durata non inferiore all'anno a prescindere dalle modalità con cui viene attuata (cfr. art. 4 regolamento Cosap).
Trattandosi di due situazioni del tutto diverse, si deve convenire che la tariffa per l'occupazione annuale autorizzata è fisiologicamente più economica rispetto a quella per l'occupazione giornaliera autorizzata moltiplicata per 365 giorni (cf. art. 24 del 8 regolamento); di contro, la scelta di prevedere un canone annuale economicamente più conveniente rientra nella discrezionalità del e non risulta irragionevole. Pt_3
Dunque, in base al regolamento, mediante l'applicazione della tariffa annuale si ottiene uno sconto rispetto all'applicazione della tariffa giornaliera moltiplicata per 365 giorni.
Per le occupazioni non autorizzate, attuate tramite manufatti di carattere non stabile, va applicata la tariffa giornaliera e ciò determina un differente costo rispetto all'occupazione annuale autorizzata: la differenza discende – e si giustifica - dalla diversa natura delle due occupazioni e dai diversi criteri legittimamente adottati dal
Comune per individuare il canone dell'occupazione giornaliera e il canone dell'occupazione annuale.
In pratica, non è la tariffa da applicare in caso di violazione che è eccessiva, bensì è quella annuale che costituisce un'agevolazione.
Infine, neppure appare rilevante il fatto che il soggetto completamente sprovvisto di concessione e quello che ne sia titolare per uno spazio inferiore a quello effettivamente occupato sono assoggettati al medesimo trattamento sanzionatorio. Si tratta, infatti, di una scelta discrezionale, che non viola la ragionevolezza, dal momento che la violazione produce comunque lo stesso danno per la collettività e cioè la sottrazione di uno spazio pubblico all'uso collettivo;
l'importo da pagare è comunque proporzionato allo spazio indebitamente occupato.
§§§
4. Con il sesto motivo (di cui al punto sub 3.5 dell'appello) la società CP_1 lamenta l'erronea interpretazione del Regolamento comunale, sostenendo che - ove correttamente interpretato - l'art. 63 lett. g) avrebbe determinato la conclusione che in caso di occupazione abusiva il contravventore è tenuto al pagamento di una indennità
(maggiorata fino al 50%) “pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata”, giammai avrebbe giustificato l'importo della sanzione irrogata.
Tale soluzione sarebbe, a dire dell'appellante, vincolante in quanto è stata recepita ed adottata dalla Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana) che, nel proprio
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
5, premesso il richiamo agli artt. 52 e 63 del d.lgs n. 446/97 (cfr. art. 1), ha espressamente previsto nel suo art. 40 che “Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata;
b) una sanzione 9 amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 100% …”.
L'appellante insiste che soltanto in questa prospettiva si riportano le sanzioni in esame ad un canone di ragionevolezza.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una soluzione ermeneutica innovativa, non in una censura alla decisione impugnata.
§§§
5. Con il settimo motivo (di cui al punto sub 3.6 dell'appello) contesta la decisione del tribunale per aver ritenuto valida la presunzione di occupazione di suolo pubblico.
Sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto disapplicare l'art. 17 del Regolamento
Comunale che introduce una presunzione di occupazione nei 30 giorni antecedenti l'accertamento, laddove le presunzioni possono essere disciplinate solo con legge ordinaria;
inoltre, che il tribunale avrebbe dovuto ritenere irragionevole la presunzione di occupazione di suolo pubblico, perché, per difendersi, la parte destinataria della sanzione è onerata di una prova negativa, cioè quella di non aver abusivamente occupato lo spazio pubblico nei trenta giorni antecedenti la contestazione.
Il motivo è infondato, perché non trova affatto riscontro la deduzione difensiva che la fonte cogente della presunzione sia il regolamento. Contrariamente a quanto sostenuto in appello, infatti, la piana lettura dell'art. 63, lett. g), Dlgs 446/97 dimostra senza possibilità di equivoco alcuno che la fonte della presunzione secondo la quale l'occupazione abusiva con strutture mobili di luoghi pubblici si considera iniziata 30 giorni prima è la legge ordinaria (“…applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale”).
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 Peraltro la presunzione in esame è oltre che superabile con la prova contraria, trattandosi di presunzione semplice, ampiamente giustificata con l'interesse pubblico in gioco che è quello di garantire all'ente pubblico la riscossione del canone.
Le censure in esame mostrano di non tenere in alcun conto del fatto che si tratta di presunzione iuris tantum, tale da poter essere superata dalla semplice prova contraria 10 fornita dalla parte che ha commesso la violazione;
anche sotto tale aspetto, quindi, la norma si sottrae alla censura di irragionevolezza sollevata dalla parte appellante. Non è affatto vero come sostenuto dall'appellante, che si tratta di prova negativa impossibile da fornire, ben potendo la parte interessata dare prova positiva del momento e delle circostanze che abbiano dato origine, in un ben determinato momento, all'occupazione abusiva.
Per tutti i motivi esposti, respinte le censure di irragionevolezza e di incostituzionalità delle norme primarie e secondarie vincolanti, non appare sussistere nessun motivo per disapplicare il Regolamento Comunale.
§§§
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, corrispondente allo scaglione tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 con esclusione degli onorari dovuti per l'attività istruttoria, non svolta.
6.1. Essendo respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
544/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18.01.2023, così provvede:
1) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore del delle spese di Parte_3
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.990,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante. 11 Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 3029 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, dell'anno 2023, avente ad oggetto “sanzioni per abusiva occupazione di suolo pubblico”, avverso la sentenza n. 544/2023 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18.01.2023, non notificata, riservato al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 352 co. 2, c.p.c., all'udienza monocratica svolta in trattazione scritta del 26.11.2025.
TRA
(c.f.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, (c.f.: , rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._1 avv.ti Enrico Carlomagno (c.f.: ) e Massimo Garzilli (c.f.: C.F._2
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._3
Riviera di Chiaia 127, Napoli presso lo studio dell'avv.to Massimo Garzilli, giusta procura in calce al presente atto.
Appellante
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza Napoli Controparte_1 E
(c.f.: ), in persona del e suo legale Parte_3 P.IVA_2 CP_2 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Capriello (c.f.:
[...]
), giusta procura generale ad lites, allegata, rogata dal Notaio C.F._4
(atto Rep. 20692 Racc. n° 9761 Reg. il 22 gennaio 2024) rilasciata Persona_1 2 dal Sindaco, con esso elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale, in Napoli,
Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio.
Appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello, ritualmente notificato al appellato in data 20 giugno Pt_3
2023, la impugna la sentenza con cui il tribunale di Napoli ha respinto Parte_1 la domanda di accertamento negativo della pretesa avanzata dal a Parte_3 titolo di COSAP con l'atto di invito al pagamento n. PG/987995/911 ed ha condannato la al pagamento in favore del delle spese di giudizio, Parte_1 Parte_3 quantificate in euro 1.900,00 per onorari, oltre accessori.
1.1. L'avviso di pagamento, notificato il 4 dicembre 2018, prot. n. PG/987995/911, trae origine da un pregresso verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del
Comune di Napoli il 18 gennaio 2018, avente ad oggetto la contestazione di occupazione abusiva di 6 mq, eccedenti quelli oggetto di concessione (27 mq), in uno spazio antistante il pubblico esercizio.
1.2. In data 11 marzo 2025 si è costituito tardivamente in appello il Parte_3 allegando l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'impugnazione e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
1.3. Fissata la comparizione dinanzi al Consigliere Istruttore per il 6.12.2023 e svolta in trattazione scritta, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al
26.11.2025, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di scritti difensivi finali.
Con ordinanza in data 26.11.2025 il Consigliere Istruttore, lette le note scritte contenenti soltanto le istanze e le conclusioni dei difensori delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha rimesso la causa ex art. 352 c.p.c., alla decisione del collegio, che in data 3.12.2025 ha deliberato di pronunciare la presente sentenza.
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 §§§
L'appello è infondato e merita di essere respinto, dovendosi soltanto premettere, all'esame del merito, che le censure risolte dal giudice di prime cure con il rinvio ad altra sentenza, soltanto citata ma di cui non è riportato il contenuto, verranno qui esaminate. 3 2. Con i primi due motivi (di cui al punto sub 3 e 3.1. dell'atto di appello) la Parte_1 deduce che la sentenza impugnata è viziata nella parte in cui il Giudice tralascia il
[...] sindacato sull'atto amministrativo presupposto, il Regolamento comunale, omettendo totalmente di valutare le sue censure, volte ad ottenere la disapplicazione del
Regolamento Comunale, insistendo sul rilievo che esso contrasta con i principi di proporzione e ragionevolezza.
Inoltre, quanto alla ragionevolezza, censura l'applicazione da parte del della Pt_3 sanzione calcolata su tariffa giornaliera, lamenta che essa “è… di gran lunga più onerosa, rispetto a quella prevista per le occupazioni di tipo permanenti (come nel caso di specie)”, risultando a suo parere più giusta quale sanzione “l'applicazione della tariffa prevista per le occupazioni permanenti, frazionata per il numero di giorni corrispondente alla presunzione” (pag. 6 dell'atto di appello).
Conclusivamente, si duole della mancata proporzione e ragionevolezza delle sanzioni applicate.
Illustra l'istante, in punto di fatto, che “possiede la concessione n. 975/PE del 9 ottobre
2017, rilasciata il 26 ottobre 2017 per la quale l'Amministrazione Comunale ha calcolato il canone annuo in € 3.868,29 in ragione della tariffazione permanente di €
143,27 al mq: cioè, 10,59 euro al giorno! La contestata occupazione abusiva per 6 mq. di una sera ha comportato l'intimazione di pagamento, tra indennità di occupazione e sanzione, attraverso il sistema di moltiplicazione per effetto della presunzione di occupazione di euro 10.278,00 (pari a euro 342,60 al giorno)”.
Nella parte in cui l'appellante censura l'applicazione, da parte del della Pt_3 sanzione calcolata su tariffa giornaliera anziché frazionando per giornata la tariffa permanente, il motivo si rivolge verso le norme del Regolamento ma poi diventa censura di irragionevolezza della norma primaria.
Invero il motivo, partendo dalla sproporzione della sanzione, si conclude censurando la sentenza per non aver rilevato la “non manifesta infondatezza e rilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 63, comma 2, lett. g) e g-bis) del
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 D.lgs 446/1997 per violazione dell'art. 3 della Costituzione sub specie del principio di ragionevolezza e proporzionalità, laddove ha previsto un meccanismo sanzionatorio, aggravato dalla presunzione di occupazione del suolo per i 30 giorni precedenti l'accertamento della contestata infrazione.
2.1. Osserva la Corte che secondo l'art. 63 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446 (recante 4
“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”), primo comma, nel testo all'epoca vigente, “….I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa…..”.
Il secondo comma prevede, alla lettera “g) 13 applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
ed alla lettera la “g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g), né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Tali principi sono stati recepiti dal regolamento del Comune di Napoli secondo il quale
(art. 17 comma 8°):
“Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive che non presentano detto carattere di stabilità si considerano temporanee e si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria e documentale antecedente la data del verbale.
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9. In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50% (…)”.
Orbene, la legge non fa riferimento alla necessità di applicare la medesima tariffa che l'occupante paga per la parte di suolo per la quale è autorizzata l'occupazione. Anzi, proprio il fatto che l'occupazione si presume per il solo periodo di trenta giorni 5 antecedente all'accertamento appare incompatibile con la tariffa annuale.
Il Regolamento COSAP del espressamente qualifica come abusive, Parte_3 all'art. 17, le occupazioni difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione,
“limitatamente alle superfici eccedenti accertate da pubblico ufficiale”, con ciò rimanendo, assolutamente, nel solco tracciato dalla legge primaria.
Non risulta posto in discussione in fatto quanto accertato dal giudice di prime cure (a pagine 4-5- della decisione) circa l'abusività dell'occupazione, ovvero che nella fattispecie che occupa la scadenza della concessione - la concessione n. 975 del 9 ottobre 2017 - era espressamente fissata al 31 ottobre 2017, in data antecedente a quella dell'accertamento effettuato il 10 febbraio 2018, né il fatto che fosse stato accertato uno “sconfinamento” rispetto ai mq che ne erano oggetto di 6 mq (come si dirà più avanti viene contestata soltanto la validità “giuridica ” della presunzione di occupazione).
Risulta perciò coperto dal giudicato il fatto che la società appellante abbia effettivamente occupato una superfice di suolo pubblico maggiore rispetto a quella oggetto di concessione in proprio favore, realizzando quindi una “occupazione abusiva” ai sensi e per gli effetti del predetto Regolamento Comunale.
Ciò posto, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata corrispondente al doppio dell'importo dell'indennità per l'occupazione, prevista dal Regolamento Comunale, appare del tutto in linea con la specifica previsione primaria dell'art. 63 del D.lgs.
15.12.1997, n. 446, sopra menzionato.
In altri termini, se l'art. 63 demanda ai regolamenti degli Enti locali in materia di Cosap la previsione delle sanzioni per le occupazioni abusive, ne risulta la piena legittimità delle sanzioni amministrative stabilite dal Regolamento COSAP del Pt_3 Parte_3 emanato in base alla suddetta previsione legislativa;
pertanto, la doglianza dell'appellante si risolve in una contestazione della ragionevolezza non della norma regolamentare, bensì di quella primaria, deducendo l'incostituzionalità della stessa, sotto il profilo della ragionevolezza e proporzionalità.
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 Orbene, la doglianza è articolata in maniera piuttosto generica, soprattutto con riguardo alla precisa individuazione del parametro costituzionale (o addirittura comunitario) violato e della sua comparazione con le disposizioni in esame;
soprattutto l'accusa di incostituzionalità e difformità con l'ordinamento comunitario non tiene conto del fatto che un'occupazione realizzata in base ad un legittimo provvedimento concessorio, non 6 può certo essere comparata con quella abusivamente realizzata;
del tutto legittimamente, in quest'ultimo caso, la disposizione primaria prevede anche un profilo sanzionatorio di carattere economico, proporzionale rispetto all'importanza dell'interesse pubblico violato.
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3. Con il terzo, il quarto ed il quinto motivo (di cui al punto sub 3.2, 3.3. e 3.4. dell'atto di appello), tra di loro connessi, ripropone sotto altro profilo, la questione della prospettata irragionevolezza e sproporzione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale, insistendo sulla presunta illegittimità costituzionale delle stesse: “La sentenza gravata è altresì viziata laddove il primo giudice ha rigettato, ritenendole infondate, le eccezioni mosse dalla società in ordine alla illegittimità, per violazione di precetti costituzionali, dell'impianto sanzionatorio previsto dall'art. 63 cit. lett. g) e g- bis) integrante gli estremi di una vera e propria sanzione impropria, mutuata dall'ambito tributario” (così atto di appello pagina 10); assume l'appellante, quindi, che dalla irragionevolezza delle predette norme e dalla violazione dell'art. 3 della Costituzione scaturisce una “sanzione impropria”, in quanto tale incostituzionale.
Invoca, a riguardo, la Corte Costituzionale, che “investita della questione “sanzioni improprie”, ne ha dichiarato la incostituzionalità soprattutto per violazione dell'art. 24
Cost. (cfr. sent.za n. 333/2001)” (così pagina 10 dell'atto di appello).
Dunque, l'incostituzionalità della disciplina in esame sussisterebbe sotto un duplice profilo, non solo perché prevederebbe delle sanzioni cd. improprie, ammissibili solo ove siano rispettati gli artt. 24 e 97 Cost., ma anche, d'altro canto, perché le sanzioni in questione sarebbero del tutto sproporzionate. Inoltre, sarebbero assoggettati al medesimo trattamento sanzionatorio il soggetto che titolare di concessione che occupa uno spazio maggiore e quello che non ha affatto la concessione ed ugualmente occupa abusivamente uno spazio pubblico (a pagina 9 dell'appello si legge: “la occupazione abusiva, per sconfinamento, da parte del titolare di concessione permanente non può ricevere lo stesso trattamento sanzionatorio di chi, privo di qualsiasi titolo abilitativo,
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 occupi uno spazio pubblico, soggetto all'applicazione della tariffa, maggiorato di sanzioni, per l'occupazione provvisoria.”).
Afferma poi la che avrebbe sbagliato il giudice di prime cure a non Parte_1 disapplicarla perché la sanzione comminata è in contrasto sia con la Convenzione
Europea dei diritti dell'Uomo, sia con i precetti del diritto europeo, atteso che la Corte 7 di Giustizia in diverse pronunce conferisce ai giudici nazionali un larghissimo potere discrezionale di disapplicare le disposizioni sanzionatorie e di ridurre le sanzioni eccessive irrogate da un'autorità amministrativa a un livello compatibile con il principio di proporzionalità previsto dalla Carta dei diritti fondamentali UE.
3.1. Con riguardo al primo profilo (censura per sanzioni improprie), è sufficiente osservare che la sentenza richiamata dall'appellante (Corte Cost.le 333/2001) riguarda una fattispecie differente, in cui la sanzione per l'irregolarità della posizione del contribuente in materia di ICI comportava l'impossibilità per quest'ultimo di ottenere l'esecuzione per rilascio dell'immobile, determinando così una violazione dell'art. 24
Cost.. È evidente che si tratta di un'ipotesi del tutto diversa, in cui una violazione in materia tributaria si ripercuote in un ambito del tutto diverso, quello civilistico, impedendo all'interessato di ottenere accesso all'azione esecutiva. In ogni caso, anche tali sanzioni sono legittime, purché sia assicurata al soggetto che viene colpito, la medesima tutela prevista in relazione alle sanzioni dirette. E non vi è dubbio che, nel caso in esame, a prescindere da ogni altra considerazione, tale tutela è assicurata, come dimostra la pendenza stessa del presente giudizio.
Quanto alla questione della sproporzione, a quanto già esposto al punto di motivazione che precede, pare appena il caso di aggiungere che non vi è affatto una sproporzione rilevante sotto il profilo della legittimità costituzionale, e che non risulta violato nessun presunto parametro di proporzionalità derivante dal diritto dell'Unione Europea (senza trascurare che la censura di violazione del diritto eurounitario è generica, non indicando l'appellante quale sarebbe il parametro normativo europeo violato, ma limitandosi a ribadire il difetto di sproporzione genericamente riferito al diritto europeo).
Invero, l'importo calcolato dal Comune non è irragionevole, in quanto ai fini dell'applicazione dell'indennità per occupazione abusiva, le occupazioni permanenti sono soltanto quelle effettuate tramite impianti o manufatti di carattere stabile, mentre tutte le altre sono considerate temporanee (cfr. art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 17 regolamento Cosap). L'occupazione annuale regolarmente autorizzata è, invece, definita
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 come occupazione di durata non inferiore all'anno a prescindere dalle modalità con cui viene attuata (cfr. art. 4 regolamento Cosap).
Trattandosi di due situazioni del tutto diverse, si deve convenire che la tariffa per l'occupazione annuale autorizzata è fisiologicamente più economica rispetto a quella per l'occupazione giornaliera autorizzata moltiplicata per 365 giorni (cf. art. 24 del 8 regolamento); di contro, la scelta di prevedere un canone annuale economicamente più conveniente rientra nella discrezionalità del e non risulta irragionevole. Pt_3
Dunque, in base al regolamento, mediante l'applicazione della tariffa annuale si ottiene uno sconto rispetto all'applicazione della tariffa giornaliera moltiplicata per 365 giorni.
Per le occupazioni non autorizzate, attuate tramite manufatti di carattere non stabile, va applicata la tariffa giornaliera e ciò determina un differente costo rispetto all'occupazione annuale autorizzata: la differenza discende – e si giustifica - dalla diversa natura delle due occupazioni e dai diversi criteri legittimamente adottati dal
Comune per individuare il canone dell'occupazione giornaliera e il canone dell'occupazione annuale.
In pratica, non è la tariffa da applicare in caso di violazione che è eccessiva, bensì è quella annuale che costituisce un'agevolazione.
Infine, neppure appare rilevante il fatto che il soggetto completamente sprovvisto di concessione e quello che ne sia titolare per uno spazio inferiore a quello effettivamente occupato sono assoggettati al medesimo trattamento sanzionatorio. Si tratta, infatti, di una scelta discrezionale, che non viola la ragionevolezza, dal momento che la violazione produce comunque lo stesso danno per la collettività e cioè la sottrazione di uno spazio pubblico all'uso collettivo;
l'importo da pagare è comunque proporzionato allo spazio indebitamente occupato.
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4. Con il sesto motivo (di cui al punto sub 3.5 dell'appello) la società CP_1 lamenta l'erronea interpretazione del Regolamento comunale, sostenendo che - ove correttamente interpretato - l'art. 63 lett. g) avrebbe determinato la conclusione che in caso di occupazione abusiva il contravventore è tenuto al pagamento di una indennità
(maggiorata fino al 50%) “pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata”, giammai avrebbe giustificato l'importo della sanzione irrogata.
Tale soluzione sarebbe, a dire dell'appellante, vincolante in quanto è stata recepita ed adottata dalla Provincia di Napoli (oggi Città Metropolitana) che, nel proprio
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
5, premesso il richiamo agli artt. 52 e 63 del d.lgs n. 446/97 (cfr. art. 1), ha espressamente previsto nel suo art. 40 che “Le occupazioni abusive determinano per il contravventore l'obbligo di corrispondere: a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata;
b) una sanzione 9 amministrativa pecuniaria pari al canone maggiorato del 100% …”.
L'appellante insiste che soltanto in questa prospettiva si riportano le sanzioni in esame ad un canone di ragionevolezza.
Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una soluzione ermeneutica innovativa, non in una censura alla decisione impugnata.
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5. Con il settimo motivo (di cui al punto sub 3.6 dell'appello) contesta la decisione del tribunale per aver ritenuto valida la presunzione di occupazione di suolo pubblico.
Sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto disapplicare l'art. 17 del Regolamento
Comunale che introduce una presunzione di occupazione nei 30 giorni antecedenti l'accertamento, laddove le presunzioni possono essere disciplinate solo con legge ordinaria;
inoltre, che il tribunale avrebbe dovuto ritenere irragionevole la presunzione di occupazione di suolo pubblico, perché, per difendersi, la parte destinataria della sanzione è onerata di una prova negativa, cioè quella di non aver abusivamente occupato lo spazio pubblico nei trenta giorni antecedenti la contestazione.
Il motivo è infondato, perché non trova affatto riscontro la deduzione difensiva che la fonte cogente della presunzione sia il regolamento. Contrariamente a quanto sostenuto in appello, infatti, la piana lettura dell'art. 63, lett. g), Dlgs 446/97 dimostra senza possibilità di equivoco alcuno che la fonte della presunzione secondo la quale l'occupazione abusiva con strutture mobili di luoghi pubblici si considera iniziata 30 giorni prima è la legge ordinaria (“…applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale”).
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 Peraltro la presunzione in esame è oltre che superabile con la prova contraria, trattandosi di presunzione semplice, ampiamente giustificata con l'interesse pubblico in gioco che è quello di garantire all'ente pubblico la riscossione del canone.
Le censure in esame mostrano di non tenere in alcun conto del fatto che si tratta di presunzione iuris tantum, tale da poter essere superata dalla semplice prova contraria 10 fornita dalla parte che ha commesso la violazione;
anche sotto tale aspetto, quindi, la norma si sottrae alla censura di irragionevolezza sollevata dalla parte appellante. Non è affatto vero come sostenuto dall'appellante, che si tratta di prova negativa impossibile da fornire, ben potendo la parte interessata dare prova positiva del momento e delle circostanze che abbiano dato origine, in un ben determinato momento, all'occupazione abusiva.
Per tutti i motivi esposti, respinte le censure di irragionevolezza e di incostituzionalità delle norme primarie e secondarie vincolanti, non appare sussistere nessun motivo per disapplicare il Regolamento Comunale.
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6. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, corrispondente allo scaglione tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00 con esclusione degli onorari dovuti per l'attività istruttoria, non svolta.
6.1. Essendo respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
544/2023 pronunciata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 18.01.2023, così provvede:
1) Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) Condanna l'appellante alla refusione in favore del delle spese di Parte_3
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.990,00 per onorario, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico dell'appellante. 11 Si comunichi.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 3.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
R.G. n. 3029/2023 Corte d'Appello di Napoli Sentenza di Napoli Controparte_1