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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 286/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 286/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza ex art 429 cpc Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 286/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al
7% derivante dalla malattia professionale (spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple) denunciata in data 9.8.2021 (e non 28.2.2013 come indicato in ricorso, cfr. doc. 3 ric.), da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 7% per altra malattia professionale (tunnel carpale bilaterale) e dunque in misura non inferiore al 13%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha lavorato dall'anno 1986 al 2022 (anno del pensionamento) quale gommista alle dipendenze, full time, di varie ditte;
giornalmente e costantemente era dunque impegnato nella movimentazione manuale di gomme in assenza di ausili;
le gomme movimentate erano di auto, ma soprattutto di mezzi pesanti e mezzi agricoli;
il peso variava da kg.10 a kg.50 e la mobilizzazione era sempre di varie decine di pezzi al giorno;
inoltre, era giornalmente e frequentemente addetto all'uso di avvitatori dal peso di circa kg.10 e ciò per il montaggio/smontaggio dei pneumatici.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti e per prove testimoniali che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni di cui al ricorso relativamente alle mansioni svolte, previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 CP_
6. Il CTU ha accertato che <Il sig. ebbe a presentare all in data 09/08/2021 domanda di Pt_1 riconoscimento di malattia professionale “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple”. Il caso fu CP_ ritenuto non indennizzabile in ambito per non dimostrazione del nesso causale. Trattasi di lavoratore che ha operato per gran parte della sua vita lavorativa (circa 36 anni) come gommista. Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi in particolare a vibrazioni al sistema mano-braccio, sovraccarico meccanico degli arti superiori e movimentazione manuale dei carichi. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di circa 36 anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva. Tale tipologia di rischi professionali, connessa alla lunga durata espositiva, fa ritenere che la noxa lavorativa sia da ritenersi efficiente, almeno concausalmente, al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali in atti può farsi pari al 5% (cinque per cento per cento).
La domanda per cui è causa fu proposta in pari data rispetto a quella, invece ammessa ad indennizzo, per sindrome del tunnel carpale bilaterale. Avuto conto delle preesistenze a carico del ginocchio sinistro fu riconosciuta una stima complessiva del 7% (sette per cento). L'unificazione con la patologia lombare risulta quindi
a far data dal 09/08/2021 con stima complessiva del danno biologico in misura dell'11%(undici per cento).
A far data dall'08/02/2024, data di presentazione domanda per tendinopatia bilaterale di spalla, riconosciuta da CP_ ed indennizzata nella misura del 6%, dovrà infine stabilirsi rendita in misura complessiva del 16%(sedici per cento)>>.
7. In risposta alle osservazioni formulate dal Ctp di parte resistente che contestava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia denunciata, il Ctu confermava le proprie conclusioni ritenendo che:
<appaiono ben documentati i fattori di rischio movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue protratte.
Vi è certamente anche il sovraccarico meccanico degli arti superiori, fattore di rischio abitualmente connesso a quello della movimentazione manuale dei carichi in quasi tutte le attività lavorative interessate. Ciò rappresenta ulteriore conferma indiretta della sussistenza del rischio principale. Per tali motivazioni non posso che confermare il giudizio già espresso nelle righe che precedono>>.
8. Chiamato a meglio argomentare le conclusioni rassegnate in relazione alle risultanze dell'istruttoria orale,
l'ausiliario ha ulteriormente precisato: << Nelle testimonianze rese davanti al Giudice il 28/11/2024 era confermato che fra le attività svolte con grande frequenza nel corso di ogni giornata lavorativa vi era lo smontaggio della ruota
(cerchione e pneumatico) dalla vettura: con svitatore eletttrico si rimuovono i bulloni, la ruota viene posizionata manualmente a terra, rotolata fino al macchinario utilizzato per la rimozione dello pneumatico, risollevata manualmente. Al termine dell'operazione necessaria (riparazione pneumatico, sostituzione dello stesso,
2 convergenza/equilibratura) la ruota è risollevata manualmente, riposizionata a terra, rotolata verso la vettura e nuovamente sollevata per essere riavvitata al sostegno. Tale operazione riguarda quasi sempre le quattro ruote.
Come confermato dai testimoni il peso delle ruote oscilla da 10 kg a 50 kg (per i mezzi pesanti). Alla luce delle suesposte considerazioni ritengo del tutto provato che il gommista in genere (il nella fattispecie) risulta Pt_1 quotidianamente esposto in termini significativi ai seguenti rischi: movimentazione manuale carichi, posture incongrue, vibrazione agli arti superiori, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori. Ciò conferma la correttezza del riconoscimento del nesso causale/concausale fra suddetti rischi da esposizione professionale e la patologia professionale “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple”.
Pertanto non posso che riconfermare le conclusioni dissertative e valutative del caso in oggetto già riportate nella relazione..>>
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al maggiore indennizzo nella misura del 11% dal 9.8.2021 all'8.2.2024 e alla rendita misura del 16% dal
8.2.2024, oltre accessori di legge.
8. La parziale soccombenza di parte ricorrente, che ha visto riconosciuta l'origine professionale della malattia denunciata con un grado di invalidità inferiore al minimo di legge e a quello richiesto, consente di compensare per metà le spese di lite fra le parti che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e della contenuta attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple) denunciata da in data 9.8.2021 con danno biologico pari 5% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di del maggior indennizzo ex art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 11% dal 9.8.2021 all'8.2.2024 e della rendita nella misura del 16% dal 8.2.2024, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
3 Livorno, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Federica Manfré
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO Ufficio del Giudice del Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 286/2024 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE Oggi 3 luglio 2025 innanzi alla dott.ssa Federica Manfré, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per il ricorrente l'avv. Gambis Azzurra in sostituzione dell'avv. Bacci Claudia per la resistente l'avv. Benucci Daniela i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio emette la seguente sentenza ex art 429 cpc Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 286/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BACCI CLAUDIA Parte_1 C.F._1 Parte ricorrente contro
Controparte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA
[...] P.IVA_1
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio l per vederlo condannare alla corresponsione della prestazioni Parte_1 CP_1 previste dall'art 13 del d.lgs 38/2000 in conseguenza del riconoscimento di un grado di invalidità non inferiore al
7% derivante dalla malattia professionale (spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple) denunciata in data 9.8.2021 (e non 28.2.2013 come indicato in ricorso, cfr. doc. 3 ric.), da porsi in unificazione con i postumi già accertati in via amministrativa nella misura del 7% per altra malattia professionale (tunnel carpale bilaterale) e dunque in misura non inferiore al 13%.
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: ha lavorato dall'anno 1986 al 2022 (anno del pensionamento) quale gommista alle dipendenze, full time, di varie ditte;
giornalmente e costantemente era dunque impegnato nella movimentazione manuale di gomme in assenza di ausili;
le gomme movimentate erano di auto, ma soprattutto di mezzi pesanti e mezzi agricoli;
il peso variava da kg.10 a kg.50 e la mobilizzazione era sempre di varie decine di pezzi al giorno;
inoltre, era giornalmente e frequentemente addetto all'uso di avvitatori dal peso di circa kg.10 e ciò per il montaggio/smontaggio dei pneumatici.
3. Costituitosi in giudizio l' ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto. CP_1
4. La causa istruita per documenti e per prove testimoniali che hanno sostanzialmente confermato le allegazioni di cui al ricorso relativamente alle mansioni svolte, previa CTU medico-legale, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
1 CP_
6. Il CTU ha accertato che <Il sig. ebbe a presentare all in data 09/08/2021 domanda di Pt_1 riconoscimento di malattia professionale “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple”. Il caso fu CP_ ritenuto non indennizzabile in ambito per non dimostrazione del nesso causale. Trattasi di lavoratore che ha operato per gran parte della sua vita lavorativa (circa 36 anni) come gommista. Avuto conto delle tipologie operative professionali svolte appare evidente che fu sempre sottoposto in termini significativi in particolare a vibrazioni al sistema mano-braccio, sovraccarico meccanico degli arti superiori e movimentazione manuale dei carichi. Il periodo di esposizione ai rischi di rilievo è, come detto, di circa 36 anni il che fa ritenere provati anche i criteri temporale e della continuità fenomenica oltre a quello dell'efficacia lesiva. Tale tipologia di rischi professionali, connessa alla lunga durata espositiva, fa ritenere che la noxa lavorativa sia da ritenersi efficiente, almeno concausalmente, al determinismo delle patologie discali lombari su base degenerativa. Il pregiudizio del rachide con riferimento alla voce 193 delle tabelle allegate al D.M del 12/07/2000 ed avuto conto del quadro disfunzionale odierno e delle risultanze delle indagini strumentali in atti può farsi pari al 5% (cinque per cento per cento).
La domanda per cui è causa fu proposta in pari data rispetto a quella, invece ammessa ad indennizzo, per sindrome del tunnel carpale bilaterale. Avuto conto delle preesistenze a carico del ginocchio sinistro fu riconosciuta una stima complessiva del 7% (sette per cento). L'unificazione con la patologia lombare risulta quindi
a far data dal 09/08/2021 con stima complessiva del danno biologico in misura dell'11%(undici per cento).
A far data dall'08/02/2024, data di presentazione domanda per tendinopatia bilaterale di spalla, riconosciuta da CP_ ed indennizzata nella misura del 6%, dovrà infine stabilirsi rendita in misura complessiva del 16%(sedici per cento)>>.
7. In risposta alle osservazioni formulate dal Ctp di parte resistente che contestava la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della malattia denunciata, il Ctu confermava le proprie conclusioni ritenendo che:
<appaiono ben documentati i fattori di rischio movimentazione manuale dei carichi e posture incongrue protratte.
Vi è certamente anche il sovraccarico meccanico degli arti superiori, fattore di rischio abitualmente connesso a quello della movimentazione manuale dei carichi in quasi tutte le attività lavorative interessate. Ciò rappresenta ulteriore conferma indiretta della sussistenza del rischio principale. Per tali motivazioni non posso che confermare il giudizio già espresso nelle righe che precedono>>.
8. Chiamato a meglio argomentare le conclusioni rassegnate in relazione alle risultanze dell'istruttoria orale,
l'ausiliario ha ulteriormente precisato: << Nelle testimonianze rese davanti al Giudice il 28/11/2024 era confermato che fra le attività svolte con grande frequenza nel corso di ogni giornata lavorativa vi era lo smontaggio della ruota
(cerchione e pneumatico) dalla vettura: con svitatore eletttrico si rimuovono i bulloni, la ruota viene posizionata manualmente a terra, rotolata fino al macchinario utilizzato per la rimozione dello pneumatico, risollevata manualmente. Al termine dell'operazione necessaria (riparazione pneumatico, sostituzione dello stesso,
2 convergenza/equilibratura) la ruota è risollevata manualmente, riposizionata a terra, rotolata verso la vettura e nuovamente sollevata per essere riavvitata al sostegno. Tale operazione riguarda quasi sempre le quattro ruote.
Come confermato dai testimoni il peso delle ruote oscilla da 10 kg a 50 kg (per i mezzi pesanti). Alla luce delle suesposte considerazioni ritengo del tutto provato che il gommista in genere (il nella fattispecie) risulta Pt_1 quotidianamente esposto in termini significativi ai seguenti rischi: movimentazione manuale carichi, posture incongrue, vibrazione agli arti superiori, sovraccarico meccanico e movimenti ripetitivi degli arti superiori. Ciò conferma la correttezza del riconoscimento del nesso causale/concausale fra suddetti rischi da esposizione professionale e la patologia professionale “Spondilodiscopatia lombare con protrusioni discali multiple”.
Pertanto non posso che riconfermare le conclusioni dissertative e valutative del caso in oggetto già riportate nella relazione..>>
7. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al maggiore indennizzo nella misura del 11% dal 9.8.2021 all'8.2.2024 e alla rendita misura del 16% dal
8.2.2024, oltre accessori di legge.
8. La parziale soccombenza di parte ricorrente, che ha visto riconosciuta l'origine professionale della malattia denunciata con un grado di invalidità inferiore al minimo di legge e a quello richiesto, consente di compensare per metà le spese di lite fra le parti che si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal DM
55/2014 per le cause di previdenza senza istruttoria di valore indeterminato, ridotti della metà ai sensi dell'art 4 comma 1 dello stesso DM in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio e della contenuta attività istruttoria.
8.1 Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'origine professionale della malattia (spondilodiscopatia lombare con protusioni discali multiple) denunciata da in data 9.8.2021 con danno biologico pari 5% e per l'effetto, Parte_1
- condanna l al pagamento a favore di del maggior indennizzo ex art 13 d. lgs 38/2000 in CP_1 Parte_1 ragione dell'accertato grado di invalidità permanente complessivo nella misura del 11% dal 9.8.2021 all'8.2.2024 e della rendita nella misura del 16% dal 8.2.2024, oltre accessori di legge;
- compensa per metà le spese di lite e per l'effetto condanna l al pagamento a favore del procuratore di CP_1 parte ricorrente dichiaratosi antistatario di € 2320,00 per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre
15% rimborso spese forfettario, Iva e Cpa;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
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